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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3186/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 23/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MARCHETTI ELENA MARIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. SILVIA CIATTO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 08/02/2015 da e , trascritto al n. 1, Parte 2, Serie A, Anno del Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Trevignano alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
residenza prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, della volontà e delle aspirazioni della minore.
Il padre potrà vedere e tenere con sé tutte le volte in cui lo vorrà, previo accordo Per_1
2 con la madre, compatibilmente con gli impegni di quest'ultima e della minore.
Turni di responsabilità
Settimana A
ritirerà il mercoledì alle 12.30 e la riconsegnerà giovedì alle 8.30 (da Pt_2 Per_1
portare a scuola o a casa durante il periodo di vacanze); inoltre la ritirerà venerdì alle
12.30 a scuola e la riporterà il sabato mattina alla madre alle 8.30 (sia durante il periodo scolastico che durante il periodo di vacanze).
Settimana B
ritirerà il martedì da scuola alle 16.30 (quando è a casa da scuola alle Pt_2 Per_1
14.00) e la consegnerà mercoledì mattina alle 8.30 (a scuola o a casa della Pt_1
durante i periodi di vacanza).
ritirerà il sabato alle 14.00 o direttamente dal catechismo alle 15.30 Pt_2 Per_1
con rientro a casa della mamma domenica alle 17.00 circa.
nella settimana B potrà restare con il papà fino al lunedì mattina e quindi verrà Per_1
riportata a scuola alle 8.30 del lunedì (almeno una volta al mese) o verrà riportata a casa della Crema per lo stesso orario durante il periodo di vacanza.
Vacanze estive
Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non Per_1
consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 31/05 di ogni anno;
il periodo dovrà
intendersi riferito alle 24 ore del giorno indicato. I genitori avranno cura di darsi reciproca comunicazione riguardo alla località in cui intenderanno recarsi con la figlia minore durante i rispettivi periodi di vacanza ed in ogni caso sarà garantito il contatto telefonico quotidiano con il genitore non presente.
Vacanze natalizie
Durante le vacanze natalizie trascorrerà con ciascun genitore il giorno di Per_1
3 Natale dalla Vigilia al pomeriggio di Natale (17.00 circa) e l'anno successivo dal pomeriggio di Natale a Santo Stefano compreso. Capodanno ad anni alterni.
Resta ferma la possibilità che tenga la figlia per più giorni rispetto consecutivi Pt_2
rispetto a quanto sopra previsto previo accordo con la Pt_1
Vacanze Pasquali
trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con Per_1
ciascun genitore.
Altre vacanze, festività e ponti
La madre si riserva la facoltà di prendersi un periodo di vacanze con durante Per_1
l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e non d'estate essendo impossibilitata, a causa del lavoro prettamente stagionale (gelataia) a recarsi in vacanza con la figlia durante i mesi estivi (giugno-settembre).
Tale facoltà varrà anche per il che ove lo richieda, potrà avvalersene. Pt_2
I ponti (vacanze di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8
dicembre, eventuali feste patronali, ecc.) verranno concordate di volta in volta in modo equo fra i genitori in base ai reciproci impegni lavorativi.
Compleanni
Ciascun genitore terrà con sé la minore nel giorno del proprio compleanno
(rispettivamente il 10/05 e il 17/08) anche se non rientra in quello di competenza, mentre nel giorno del suo compleanno , se possibile, starà con entrambi i genitori. Per_1
Malattia
Ove TA o il padre versassero in condizioni di salute tali da sconsigliare o non consentire le visite, i giorni perduti verranno recuperati previo accordo con la madre entro i trenta giorni successivi. In caso di malattia di , il padre avrà la facoltà di fare Per_1
visita alla figlia presso la casa della madre previo accordo con quest'ultima.
4 Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire nel suo andamento Per_1
scolastico in ogni ordine e grado di scuola;
potranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnati ed informarsi autonomamente sulle attività
didattiche ed extrascolastiche previste;
per questo si procureranno il calendario delle riunioni all'inizio dell'anno scolastico. Ciascun genitore dovrà farsi carico di seguire nei compiti per casa e per le vacanze, stimolando in ogni caso la sua Per_1
autonomia. Nei periodi di vacanza il carico di lavoro dovrà preventivamente, via mail e/o messaggio, essere suddiviso fra i genitori. I viaggi di istruzione scolastica fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola e come tali non possono essere osteggiate da un genitore. Le deleghe dei soggetti titolati ad andare a prendere Per_1
a scuola, oltre ai genitori, dovranno essere condivise tra i genitori e depositate come prassi presso la segreteria della scuola.
Per il resto (comunicazioni, password, ecc.) ci si richiama a quando disposto dalla circolare 02/09/2015 n. 5336 del . 4 CP_1
Entrambi i genitori si impegnano a permettere e garantire la frequentazione delle attività
per le quali esprimerà la propria preferenza, cercando sempre di ascoltare i Per_1
suoi desideri. Entrambi i genitori dovranno autonomamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose sull'andamento della figlia e sulle riunioni previste per i genitori.
Il genitore con cui si trova la minore consentirà che la bambina chiami l'altro in qualsiasi momento ne faccia richiesta escluso il giorno del cambio.
3) corrisponderà a , a titolo di concorso nel mantenimento Parte_2 Parte_1
della figlia € 450,00 entro il giorno quindici di ogni mese, somma rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici Istat fino al termine del ciclo delle scuole secondario di primo grado (terza media).
5 A partire da settembre del primo anno di frequentazione di delle scuole Per_1
secondarie di secondo grado (superiori) il contributo all'assegno di mantenimento per verrà aumentato ad € 500,00. Per_1
L'assegno Unico universale verrà suddiviso fra i genitori in misura del 50% con onere della di attivarsi per ottenerlo;
le detrazioni fiscali saranno determinate ogni anno Pt_1
a seconda delle esigenze dei genitori.
Rimangono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come di seguito meglio precisate.
a) spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa
concertazione:
spese scolastiche: iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie: urgenti e tutte quelle per visite mediche esami e cure erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal S.S.N.) che siano debitamente prescritte da un medico, nonché quelle per esami e cure in ambito privato urgenti e non differibili e non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi;
farmaci salvavita;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche,
oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su
6 scelta concorde;
spese relative ad attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di € 50,00.
b) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise
nelle seguenti categorie:
spese di organizzazione familiare: baby-sitter;
spese scolastiche: tasse scolastiche, rette ed iscrizioni a scuole (anche universitarie)
private; spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché
per corsi, master e stages post-universitari, in e fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di lezioni di scuola guida, pre-scuola e dopo scuola;
spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, autovettura, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite S.S.N.;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite
S.S.N. qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia).
c) Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole
Per le spese straordinarie per cui è richiesto il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro
7 dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro venti giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
4) La casa coniugale, sita in Volpago del Montello (TV), Via Canale n. 9/a di proprietà
esclusiva di rimane definitivamente assegnata a quest'ultimo. Parte_2
5) Si dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di concorso nel reciproco mantenimento.
Si dà atto che dichiara fin d'ora di rinunciare al 50% degli arretrati dovuti Parte_1
a titolo di rivalutazione ISTAT non versati pari a complessivi € 1.138,00 e quindi rinuncia ad € 569,00. si impegna a versare la somma di € 569,00 in rate mensili di € 100 Pt_2
con decorrenza dal mese di maggio 2025.
Si dà atto che i coniugi si impegnavano, prima della data dell'udienza presidenziale, a provvedere all'estinzione del conto corrente cointestato n. 1167 acceso presso la Banca
Prealpi filiale di Villorba con un saldo attivo ad oggi di circa € 82,84 che verranno suddivisi al 50%.
6) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10/06/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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