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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/10/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, Collegio cause in materia di famiglia, composto dai magistrati:
dott. ssa M. Assunta NICCOLI Presidente, relatore dott.ssa Giulia CARLEO Consigliere
dott.ssa Rosa D'APICE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di appello iscritto al n. 137 del ruolo generale dell'anno 2023
T R A
(c.f. ) in persona del Sindaco p.t. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Orefice in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
( c.f. ) in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_2
Giunta Provinciale p.t.
1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tedesco in virtù di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
(c.f. Controparte_2
) in persona del legale rappr.p.t. P.IVA_3
rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Salerno
APPELLATA-CON APPELLO INCIDENTALE
[...]
( c.f. ) in persona del Presidente della Controparte_3 P.IVA_4
Giunta Regionale p.t.
rappresentata e difesa dall'avv. M.Laura Consolatio in virtù di procura generale
ad lites
APPELLATA
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
2415/2022 pubblicata l'1/07/2022 (Altre controversie di diritto amministrativo –
Revoca di finanziamento )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note scritte inviate nel termine del 28/03/2024 concesso dal
Collegio ai sensi dell'art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 09/11/2016 il Parte_1
premesso che con provvedimento dell' 8/11/2011 la Provincia di Salerno
aveva concesso ad esso attore il beneficio di cui al programma di sviluppo rurale PSR Campania 2007- 2013 a valere sulla misura 125, sottomisura 2,
dell'importo complessivo di euro 390.567,49, in accoglimento della domanda di aiuto PD476449099 denominata "miglioramento dei sistemi di trasporto
2 nell'area di Pastena nel Comune di ; che nel provvedimento era Pt_1
previsto un acconto parziale in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e il saldo al completamento dell'investimento, previa esibizione di varia documentazione;
che con nota del 14/11/2013 esso Comune aveva chiesto l'autorizzazione ad una variante in corso d'opera; che la Provincia aveva concesso l'autorizzazione con determina n.175/15 con approvazione della perizia di variante;
che successivamente, per inadempienze dell'impresa appaltatrice, si era resa necessaria una variante in diminuzione ai sensi del co.1 dell'art. 162 del dPR n. 207/2010 entro il quinto d'obbligo, sicché il valore complessivo delle opere appaltate era stato definitivamente fissato in euro
276.901,56; che, richiesta la del saldo di euro 81.627,62, quest'ultima CP_1
aveva comunicato l'avvio del procedimento di revoca del beneficio, con recupero dell'anticipazione erogata di euro 195.283,73 oltre IVA e interessi;
che, all'esito,
respingendo le osservazioni formulate dal con provvedimento prot. PSA Pt_1
201600184800 del 07/09/2016 il dirigente del settore viabilità infrastrutture aveva adottato il decreto di revoca del DICA n. 3 dell'8/11/2011; che nel medesimo provvedimento si faceva pure riferimento alle note prot. n. 132767 del 20/06/2016
e prot. n. 171528 dell'8/08/2016 con le quali lo Parte_2 Controparte_3
aveva comunicato e poi confermato alla l'esito negativo della verifica in CP_1
situ, tanto premesso e ritenuta la illegittimità della revoca per violazione degli artt. 3 e 10 L. 241/90, del PSR 2007-2013, del DM Politiche agricole CP_3
e forestali del 22/12/2009 e del Bando di attuazione della misura;
per violazione degli artt. 3 e 10 L. 241/90 e 3, 4, 5, 97, 114, 118, 130 comma 2 Costituzione;
per difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà e violazione del DICA
dell'8/03/2011; per difetto di istruttoria, travisamento e contraddittorietà in quanto comunque le modifiche non avrebbero legittimato la revoca dell'intero
3 contributo, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la
, la e l' al fine di sentir Controparte_1 Controparte_3 CP_2
accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale:
1.a. accertare e
dichiarare la illegittimità, per l'effetto disapplicandoli, del decreto di revoca del
D.I.C.A. n. 3 dell‟8.11.2011 prot. PSA201600184800 del 7.09.2016 e degli atti
presupposti in esso richiamati;
1.b. accertare e dichiarare il diritto del
[...]
in persona del legale rapp.te, il Sindaco p.t., al conseguimento Parte_1
dell'intero contributo concesso con il D.I.C.A. n. 3 dell‟8.11.2011 per l'importo
complessivo di euro 276.901,56 a seguito della rendicontazione già trasmessa;
1.c. condannare per l'effetto la in persona del Presidente Controparte_1
p.t., la in persona del Presidente p.t. e la in persona Controparte_3 CP_2
del legale rapp.te p.t., ciascuno per quanto di competenza e/o in solido tra di
loro, al pagamento dell'importo residuale al netto della anticipazione di euro
195.283,73 già erogata, per un importo di euro 81.627,62; 2. In via subordinata:
2.a. accertare e dichiarare la illegittimità, per l'effetto disapplicandoli, del
decreto di revoca del D.I.C.A. n. 3 dell‟8.11.2011 prot. PSA201600184800 del
7.09.2016 e degli atti presupposti in esso richiamati, nella parte in cui si dispone
la revoca integrale dell'intero contributo anziché quella parziale corrispondente
al solo valore delle forniture che si assumono irregolarmente acquisite, pari a
euro 21.325,64, o alla maggiore o minore somma che sarà stabilita in corso di
causa anche eventualmente all'esito di CTU;
2.b. accertare e dichiarare il diritto
del in persona del legale rapp.te il Sindaco p.t., al Parte_1
conseguimento della porzione del contributo concesso con D.I.C.A. n. 3/2011
corrispondente al valore delle opere di cui non è stata contestata la irregolarità
nella misura di euro 255.575,92, o della somma maggiore o minore che sarà
stabilita in corso di causa anche eventualmente all'esito di CTU;
2.c.
4 condannare per l'effetto la in persona del Presidente p.t., la Controparte_1
in persona del Presidente p.t. e la in persona del Controparte_3 CP_2
legale rapp.te p.t., ciascuno per quanto di competenza e/o in solido tra di loro,
al pagamento dell'importo residuale al netto della anticipazione già erogata e
del valore delle forniture di cui si assume la irregolarità, pari a euro 60.301,98
e/o alla cifra che sarà stabilita in corso di causa anche eventualmente all'esito
di apposita CTU;
3. In via istruttoria:
3.1. Voglia l‟Ill.mo Giudice adito disporre
CTU al fine di stabilire la infondatezza dei rilievi formulati nel provvedimento di
revoca prot. PSA201600184800 del 7.09.2016 e negli atti presupposti in esso
richiamati o, comunque, in via subordinata, il valore delle opere rispetto alle
quali non risultano formulati rilievi da parte delle Amministrazioni convenute”.
2. Si costituiva la , che eccepiva il difetto di giurisdizione Controparte_1
del Tribunale ordinario, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito,
l'infondatezza della domanda.
3. Si costituivano, separatamente, la e la che Controparte_3 CP_2
eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo l'estromissione dal giudizio.
4. La causa veniva trattata con l'espletamento di CTU. All'esito, con sentenza
n. 2415/2022 pubblicata il 01/07/2022, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, disattese tutte le eccezioni preliminari, nel merito rigettava la domanda ritenendo che, all'esito dell'accertamento effettuato dal CTU, che aveva riscontrato le anomalie e criticità poste a base del provvedimento, il decreto di revoca fosse esente dai vizi dedotti oltre che congruamente motivato. Rilevava altresì che la documentazione prodotta dal Comune ( il
Manuale di sicurezza Rev.00 del Dicembre 2013 e la Dichiarazione di conformità), non esaminata dal consulente stante l'eccezione di tardività delle
5 parti convenute, doveva invece ritenersi tempestivamente depositata, ma che,
comunque, anche laddove la macchina fosse stata provvista della dichiarazione di conformità, tutte le altre anomalie riscontrate integravano “la
sesta ipotesi prevista dall'art.
2.6 del Programma di Sviluppo Rurale per la
Campania 2007-2013 ovvero 'specifiche motivazioni indicate nei bandi' “
Compensava infine le spese processuali, ad esclusione di quelle di CTU che poneva in solido a carico di tutte le parti.
5. Con atto di citazione notificato il 1°/02/2023 il ha Parte_1
impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte di Appello al fine di ottenerne la riforma e per l'effetto l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado,
col favore delle spese di giudizio.
6. Si sono costituite tutte le parti appellate:
la ha resistito al gravame, di cui ha chiesto il rigetto, ed Controparte_1
ha proposto appello incidentale sul rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
la ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_3
con conferma della sentenza e dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva;
l' ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma CP_2
della sentenza e, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello principale, ha spiegato appello incidentale per sentir dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva.
Con ordinanza del 28/03/2025 la causa è stata riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6
7. Il Comune ha impugnato la sentenza articolando otto motivi di Parte_1
gravame che, in considerazione della loro ampiezza e ripetitività, vanno qui necessariamente riportati in estrema sintesi:
con il primo motivo il contesta la sentenza per avere il primo Giudice Pt_1
erroneamente ritenuto ben motivato il decreto di revoca emesso dalla Provincia.
Fa sul punto, in contrario, rilevare la violazione delle prescrizioni di cui agli artt.
3 e 10 della L. n. 241/1990 giacché dal provvedimento non era dato evincere le ragioni fattuali e giuridiche che avevano indotto la a revocare il CP_1
contributo concesso;
che da esso non si rinveniva la disamina delle osservazioni mosse dal con nota prot. n. 8066 del 12/07/2016; che Pt_1
non si individuava la specifica disposizione del bando e/o la normativa vigente che regolamentava il potere di revoca;
che non v'era traccia dell'iter
argomentativo sulla base del quale gli elementi di fatto erano stati valutati;
con il secondo motivo il contesta la contraddittorietà ed erroneità della Pt_1
sentenza che aveva rigettato la domanda pur avendo riportato l'affermazione del CTU che “l‟opera finanziata, relativamente al percorso, è stata realizzata in
linea di massima secondo quanto previsto dal progetto iniziale e dalla variante
in corso d'opera approvata”;
con il terzo motivo contesta la sentenza per avere il Tribunale acriticamente recepito la relazione del CTU senza tenere conto dei numerosi e specifici rilievi mossi dalla difesa dell'attrice sia a mezzo del proprio CTP che negli scritti conclusionali, rilievi che l'appellante riporta integralmente;
con il quarto motivo fa rilevare che il rigetto della domanda era fondato sul richiamo pedissequo di uno stralcio della relazione del CTU, che invece confermava la erroneità della sentenza giacché ai punti 3) e 4) della propria relazione il CTU aveva individuato un elemento di criticità nella mancanza della
7 “3) … certificazione per il trasporto dell'operatore e merci con indicazione del
carico massimo trasportabile” e della “4) … dichiarazione di conformità della
macchina considerata nel suo complesso”, documenti che, invece, erano stati depositati in giudizio dall' appellante in allegato alla memoria ex art. 183,
comma 6, n. 2, c.p.c. in data 02/05/2017, quindi tempestivamente sì come pure accertato in sentenza da parte del Giudice;
con il quinto motivo fa rilevare che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ammissibile anche la “Dichiarazione di Conformità e Manuale di Sicurezza
dell'opera” del 2018, trattandosi di atto formato successivamente alla scadenza dei termini previsti dall'art. 183 cpc, e pertanto non potuto depositare prima, era rilevante ai fini della valutazione dei fatti giacché, come chiarito anche dal
C.T.P. del nelle proprie osservazioni, essendo trascorso Parte_1
molto tempo senza poter mettere in esercizio la macchina, si era reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria che la stessa ditta appaltatrice aveva eseguito;
che nel corso di tale manutenzione il costruttore della macchina aveva ritenuto opportuno effettuare alcune modifiche alla stessa al fine di migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza;
che la suddetta operazione aveva portato essenzialmente alla modifica della postazione dell'operatore con la realizzazione della gabbia protettiva. Evidenzia pertanto che, a valle di tale modifiche, come previsto dalla legge, era stato aggiornato anche il fascicolo tecnico e la dichiarazione di conformità, che, se esaminata,
avrebbe consentito al CTU di riscontrare l'esistenza di tutte le condizioni di conformità e sicurezza della macchina anche a seguito dell'aggiornamento effettuato nel 2018;
con il sesto motivo il impugna la sentenza nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha ritenuto che, anche se la macchina fosse stata provvista della
8 dichiarazione di conformità, la revoca sarebbe stata legittima giacché tutte le
altre anomalie riscontrate integravano “la sesta ipotesi prevista dall‟art.
2.6 del
Programma di Sviluppo Rurale per la Campania 2007-2013 ovvero “specifiche
motivazioni indicate nei bandi””. Deduce l'appellante la genericità della motivazione, dalla quale non era dato evincere a quali “anomalie” il Giudice
facesse riferimento, e comunque il vizio della decisione per avere il Giudice
richiamato una ipotesi di revoca diversa da quella posta a fondamento del provvedimento. Ed infatti il Bando di attuazione della Misura 125 - Sottomisura
2 - Tipologia C individuava quale causa specifica di revoca del contributo quella in cui venivano apportate modifiche sostanziali al progetto tali da determinare una “variazione nel punteggio ottenuto in sede di istruttoria ossia inferiore al
minimo richiesto per l‟ammissibilità”, laddove invece nel caso di specie non era stato accertato dalle Amministrazioni appellate né tantomeno era emerso in corso di causa che le modifiche apportate durante la realizzazione della opera finanziata e approvate con la variante in corso di opera avessero determinato una “variazione nel punteggio ottenuto in sede di istruttoria ossia inferiore al
minimo richiesto per la ammissibilità”;
con il settimo motivo l'appellante fa rilevare che, pur a voler ipotizzare la corretta individuazione, da parte del Giudice di primo grado, dei presupposti normativi della revoca, avrebbe dovuto in ogni caso essere riconosciuta la illegittimità della stessa per difetto di motivazione giacché in alcun punto del provvedimento era stata prospettata “una variazione nel punteggio ottenuto in
sede di istruttoria, ossia inferiore al minimo richiesto per l‟ammissibilità”;
con l'ottavo motivo viene dedotta l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di revoca parziale, avanzata dal sulla scorta della Pt_1
previsione contenuta nel provvedimento di concessione del beneficio, che
9 contemplava detta ipotesi secondo quanto previsto dalla lettera c) dell'art. 7
del Bando. Il Comune fa sul punto rilevare che il perito aveva, da un lato,
attestato che 1) l'impianto era stato realizzato secondo la variante in corso di opera approvata (cfr. pag. 25, rigo 18, dell'elaborato peritale); 2) la stazione di partenza della monorotaia era collegata con la strada esistente tramite un cancelletto come previsto dal Bando e la staccionata di legno, presente all'atto dell'accesso, garantiva le condizioni di sicurezza necessarie per l'utilizzo della monorotaia da parte degli operatori (cfr. pag. 25, righi 21-26, dell'elaborato peritale); 3) l'impianto svolgeva normalmente le proprie funzioni e pertanto non erano state disattese le finalità per cui era stato concesso il contributo (cfr. pag.
26, righi 23-28, dell'elaborato peritale), e, dall'altro, aveva erroneamente rilevato alcune lievi difformità dell'impianto, dipendenti essenzialmente dalla erronea valutazione circa la tardività del deposito della documentazione, censurata nei precedenti motivi. Fa pertanto rilevare che, poiché queste difformità
corrispondevano, in ogni caso, ad una quota irrisoria, pari a circa 1/10, rispetto al valore dell'intero intervento ammesso a contributo, una volta recepite le conclusioni peritali il Giudice, considerato che si trattava di difformità lievi che non giustificavano la revoca integrale del contributo, avrebbe dovuto accogliere la domanda di revoca parziale.
Per tutti questi motivi, in via istruttoria, il ha chiesto nominarsi Parte_1
nuovo CTU ovvero chiamare a supplemento di consulenza l'ausiliario del primo grado.
8. La ha proposto appello incidentale per contestare il Controparte_1
rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, assumendo sul punto la violazione, da parte del Tribunale, della L. 07/04/2014 n. 56 e della Legge
della n. 14/2015, all'uopo facendo rilevare che, per Controparte_3
10 espressa previsione, le competenze in materia di agricoltura erano passate alla che era succeduta nei rapporti attivi e passivi in corso, anche se CP_3
contestati in sede processuale.
9. ha proposto appello incidentale subordinato per far accertare la CP_2
propria carenza di legittimazione passiva.
10. L'appello principale è infondato e va rigettato.
10.1. Il primo motivo è infondato.
Il decreto di revoca adottato dalla appare congruamente Controparte_1
motivato giacché richiama i medesimi profili di inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario sui quali si era formato ampio Parte_1
contraddittorio nella procedura di inizio revoca del beneficio.
Quest'ultima era stata avviata, all'esito dell'istruttoria negativo della CP_3
con nota PSA201600137075 del 24/06/2016 contenente le
[...]
medesime motivazioni che furono poi adottate col decreto di revoca, e rispetto alle quali il aveva sollevato proprie osservazioni finalizzate ad ottenere Pt_1
l'archiviazione del procedimento ( cfr. pec del 13/07/2016), che la CP_1
aveva analiticamente respinto con nota prot. 201600172024 dell'8/08/2016, che era stata comunicata con pec ricevuta in pari data ed espressamente richiamata nel decreto di revoca, del quale integrava la motivazione.
Del tutto infondate, pertanto, si configurano le varie doglianze articolate dall'appellante in ordine alla impossibilità di evincere dal decreto le ragioni fattuali e giuridiche della revoca;
al mancato rinvenimento della disamina delle osservazioni presentate dal alla mancata indicazione delle specifiche Pt_1
disposizioni del bando e/o della normativa vigente regolanti il potere di revoca;
alla mancanza di iter argomentativo .
11 10.2. I motivi dal secondo al sesto vanno esaminati congiuntamente in quanto attengono a questioni strettamente collegate oltre che a profili di doglianza ripetuti.
Essi vanno rigettati.
- Ritiene la Corte che il Giudice di primo grado non sia incorso in contraddizione giacché il periodo argomentativo, che l'appellante ha spezzato ed invertito, va invece letto nel suo ordinato sviluppo.
Si legge infatti nella sentenza impugnata:”La consulenza tecnica disposta ha
avuto modo di accertare che l'opera finanziata, relativamente al percorso, è
stata realizzata in linea di massima secondo quanto previsto dal progetto
iniziale e dalla variante in corso d'opera approvata;
tuttavia sono state
riscontrate le medesime anomalie poste alla base del decreto di revoca e che
attengono: alle caratteristiche tecniche e prestazionali del convoglio;
alle
caratteristiche tecniche del binario;
alle caratteristiche tecniche del complesso
fine corsa;
alle caratteristiche tecniche del complesso di sosta intermedia.
Il CTU ha accertato che : “1) Stazione di partenza: a parere dello scrivente
manca una vera e propria piazzola di sosta che renda agevole e in condizioni di
sicurezza le operazioni di carico e scarico merci. La staccionata, presente
all'atto dell'accesso, dovrebbe garantire le dovute condizioni di sicurezza.
Manca la sedileria prevista in progetto. VA precisare che in atti non sono
state reperite prescrizioni relative alla stazione. 2) Il binario installato costituito
da un profilato HE120 con cremagliera saldata nella parte superiore non
consente di interfacciarsi con le macchine esistenti in commercio in quanto
usano un diverso profilato con cremagliera posizionata nella parte inferiore. 3)
Manca la certificazione per il trasporto dell'operatore e merci con indicazione
del carico massimo trasportabile. 4) Manca la dichiarazione di conformità della
12 macchina considerata nel suo complesso. Nessuna macchina può essere
messa in commercio o messa in funzione senza la relativa dichiarazione di
conformità. Non è sufficiente la dichiarazione di conformità della sola motrice. 5)
La postazione dell'operatore, costituita da una gabbia in ferro, è
sostanzialmente diversa da quella indicata nel progetto esecutivo che
prevedeva la seduta per l'operatore. 6) La motrice, seppure citata nella variante
approvata, non corrisponde a quella indicata in sede di ammissione al
finanziamento e riportata nel progetto esecutivo”.
Gli esiti dell'accertamento tecnico espletato hanno sostanzialmente confermato
le anomalie e criticità poste alla base del decreto di revoca”.
La motivazione di rigetto della domanda del non presenta, Parte_1
pertanto, alcuna contraddittorietà, giacché la circostanza che le finalità
dell'opera, che rientrava nel Programma di sviluppo rurale PSR Campania
2007-2013 e consisteva nella realizzazione di un impianto di monorotaia nella zona Pastena del al fine di servire le zone agricole Parte_1
collegandole con la strada carrabile per Pogerola, siano state “sostanzialmente realizzate” non esclude che l'Ente sia stato inadempiente, ciò in quanto “il
progetto non era stato realizzato secondo le indicazioni del Bando di Misura e
del DICA n. 3 dell'8/11/2011 e l'opera non era conforme alle prescrizioni fornite
dal Capitolato Speciale d' Appalto Titolo IX ( specifiche tecniche e prescrizioni
del convoglio),” espressamente elencate nella nota della Controparte_1
prot. n. 137075 del 24/06/2016, con la quale si comunicava al Comune l'inizio della procedura di revoca del finanziamento.
In altri termini, la circostanza che l'opera realizzata non abbia disatteso le finalità per le quali era stato concesso il finanziamento non può ritenersi sufficiente ad affermare l'adempimento del beneficiario Parte_1
13 giacché non può giustificare la violazione delle norme sulla sicurezza nella sua fruizione e la mancata indicazione, come prescritto nel bando, delle caratteristiche tecniche costruttive dell'opera.
- Il Tribunale non ha acriticamente aderito alle conclusioni del CTU, omettendo di tener conto dei rilievi smossi dal ma ha richiamato la relazione Pt_1
finale, che quei rilievi aveva esaminato e superato, ritenendola esaustiva.
In particolare, con riferimento alle contestazioni mosse dal si legge a Pt_1
pag. 24 della relazione del consulente d'ufficio, ing. : “Le Persona_1
osservazioni inviate dal C.T.P. del prof. , Parte_1 Per_2
sostanzialmente concordano con quanto relazionato dallo scrivente C.T.U.. Con
riguardo invece alla considerazione che è stato realizzato un progetto diverso
da quello per il quale era stato concesso il contributo, evidenzia tuttavia che le
caratteristiche della monorotaia realizzata sono superiori a quelle richieste dal
progetto iniziale. In ogni caso, dichiara che la documentazione completa della
certificazione della macchina è stata ottenuta dal Comune solo in data
28.04.2017 e depositata il 02.05.2017, nei termini processuali di cui al secondo
termine dell'art. 183, comma VI c.p.c.. Le note evidenziano inoltre che, secondo
diritto, non è stata esaminata l'ulteriore documentazione depositata in tempo
utile”.
Nelle conclusioni definitive rassegnate dal CTU si legge: “l'opera finanziata, è
stata realizzata secondo la variante in corso d'opera approvata ma non
secondo le originarie previsioni progettuali (diversa motrice, diverso binario con
cremagliera, ecc.).
2) La stazione di partenza della monorotaia è collegata con la strada esistente
tramite un cancelletto. Pur essendo presente un facile accesso alla monorotaia
da parte degli operatori rimangono difficoltà per il carico/scarico merci,
14 trovandosi la postazione a ridosso di una scarpata. La staccionata in legno
presente sul lato scarpata dovrebbe garantire le condizioni di sicurezza
necessarie per l'utilizzo della monorotaia da parte degli operatori. A parere dello
scrivente manca una vera e propria piazzola di sosta dove poter scaricare
agevolmente la merce trasportata. Va comunque evidenziato che nella
documentazioni in atti non sono state rinvenute prescrizioni relative alla
stazione.
3) Per quanto contenuto in atti e con le limitazioni sopra indicate (inclusa la
mancata presa in considerazione, per i motivi esposti nel riscontro alle note del
C.T.P., della documentazione depositata da parte attrice il 02.05.2017) la
macchina operatrice fornita ha caratteristiche diverse da quelle approvate in
sede di finanziamento, inoltre il complesso monorotaia non dispone delle
necessarie autorizzazioni e/o abilitazioni per il trasporto dell'operatore e delle
merci con indicazione del carico massimo trasportabile. Non è disponibile la
dichiarazione di conformità dell'intero complesso condizione indispensabile per
mettere una macchina sul mercato e utilizzarla.
4) Nella documentazione presente in atti, relativamente ai carrelli, nulla è
dichiarato circa il rispetto delle norme UNI.
5) La descrizione delle caratteristiche dell'impianto fornito per l'alimentazione
del sistema di trasporto è riportata sinteticamente al paragr.
4.5. Più ampia
documentazione è disponibile nell'allegato 48 della produzione del Parte_1
[...]
6) La tipologia di binario utilizzato per la monorotaia, approvato unitamente alla
variante in c.o., è funzionale per la sola macchina costruita. Tale tipologia non è
interfacciabile con altre macchine dello stesso tipo esistenti in commercio. I
15 disegni della tipologia di binario disponibile in commercio sono illustrati ed
acclusi al progetto esecutivo presentato per l'ammissione al finanziamento.
7) Alla data del sopralluogo (04.07.2018) si è rilevato, fatte salve le
considerazioni tutte innanzi esposte, il normale funzionamento dell'impianto
che, a detta delle persone presenti in rappresentanza e nell'interesse del
svolge le funzioni per le quali lo stesso è stato realizzato. Parte_1
Per tale motivo si può ritenere che, a parte le difformità evidenziate, non siano
state disattese le finalità per cui è stato concesso il finanziamento”.
Il CTU ha pertanto riscontrato la sussistenza dei vizi dell'opera rilevati a seguito delle verifiche degli organi tecnici a tanto deputati, e ciò ha consentito al
Tribunale di concludere per il rigetto della domanda essendo risultato che la revoca del finanziamento per le numerose violazioni del beneficiario fu correttamente disposta.
- Quanto alla questione della omessa disamina, in sede di espletamento di consulenza, della documentazione prodotta dal consistente nella Pt_1
Dichiarazione di conformità del costruttore della macchina e nel Manuale di sicurezza dell'opera Rev. 00 del Dicembre 2013, osserva, in fatto, la Corte che,
a fronte della nota prot. PSA201600137075 del 24/06/2016 con cui la CP_1
aveva comunicato al 'inizio del procedimento vòlto
[...] Parte_1
alla revoca del finanziamento concesso con n.3 prot. n.242884 del CP_4
08/11/2011, con la nota acquisita in data 13/07/2016 al prot. 476247, con la quale il Sindaco del veva chiesto il riesame della procedura, Parte_1
non era stato allegato alcun documento relativo alla conformità dell'impianto nel suo complesso.
Va altresì rilevato che i tecnici dello di , incaricati di esaminare Pt_2 CP_1
l'istanza di riesame in autotutela, nella relazione del 26/07/2016 avevano
16 evidenziato che il non aveva apportato alcun nuovo elemento utile a Pt_1
porre in discussione i motivi per i quali era stato attivato il procedimento vòlto
alla revoca del finanziamento, evidenziando in particolare la mancanza delle norme sulla sicurezza nella fruizione dell'opera da parte di terzi e la mancata indicazione, come prescritto nel bando e richiamato dallo stesso delle Pt_1
indicazioni delle caratteristiche costruttive tecniche.
L'appellante solo in data 02/05/2017, con la memoria 187 n.2) cpc , nel corso del processo di primo grado, ha depositato una Dichiarazione di conformità ed un Manuale di sicurezza datate 1° dicembre 2013, senza offrire alcuna giustificazione delle ragioni del tardivo deposito, pur trattandosi di documenti antecedenti all'inizio del procedimento amministrativo che aveva portato all'emanazione del provvedimento di revoca, ed a fronte della specifica contestazione, da parte dell'ente erogatore, in ordine alla mancanza di elementi validi a garantire la sicurezza dell'impianto.
La questione, pertanto, non verte sulla tempestività o meno della produzione dei richiamati documenti in giudizio, quanto, piuttosto, sulla circostanza che la mancanza di questi ultimi, inerenti alla sicurezza dell'impianto, aveva costituito uno dei motivi che avevano portato alla revoca e che, comunque, le carenze strutturali di quest'ultimo, rilevate dagli organi tecnici della , erano state CP_3
accertate anche dal CTU .
Peraltro, deve affermarsi che la documentazione datata 2013 era ormai superata giacché, come si legge a pag. 25 della relazione di CTU, il C.T.P. del
Comune aveva evidenziato che “si era reso necessario, successivamente
all'instaurazione del giudizio, un intervento di manutenzione straordinaria al
convoglio, durante il quale il costruttore aveva ritenuto opportuno apportare
ulteriori modifiche al fine di migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza. A
17 seguito delle modifiche apportate è stato aggiornato il fascicolo tecnico e la
dichiarazione di conformità (Manuale Rev. 01 del 01 giugno 2018); anche tale
documentazione non è stata considerata dallo scrivente”.
E' pertanto evidente che, rispetto all'epoca della revoca, l'impianto realizzato aveva subìto interventi che richiedevano altra e autonoma verifica della sua conformità alle regole del bando, al decreto di concessione del finanziamento ed ai criteri di sicurezza, sicché anche la documentazione datata 2018 non era utilizzabile ai fini del giudizio.
10.3. Il settimo motivo è infondato.
Ed infatti, ritiene la Corte che, nell'affermare che, “In ogni caso anche a voler
ritenere che la macchina fosse provvista di dichiarazione di conformità, tutte le
altre anomalie riscontrate integrano la sesta ipotesi prevista dall'art.
2.6 del
Programma di Sviluppo Rurale per la Campania 2007-2013 ovvero ' specifiche
motivazioni indicate nei bandi'”, il Tribunale non abbia attribuito alla revoca del finanziamento una motivazione diversa da quella espressa dalla , ma CP_1
abbia invece voluto intendere che la mancanza della documentazione relativa alla sicurezza dell'impianto costituiva soltanto uno dei motivi della revoca medesima, che erano tutti riconducibili alla violazione delle specifiche indicazioni contenute nel bando della misura 125 sott.2 tip.C e consistevano nel mancato completamento dell'opera, nella inidoneità della realizzata struttura al collegamento con macchine operatrici esistenti in commercio, nella mancata indicazione delle caratteristiche costruttive tecniche, nell'assenza di omologazione della macchina realizzata ad hoc, ovvero in inadempienze che,
complessivamente considerate, costituivano modifiche della macchina o dell'impianto realizzate in violazione dei provvedimenti concessori emessi sulla base della documentazione progettuale ritualmente trasmessa ed approvata,
18 aventi particolare rilevanza in quanto inerenti al grado di sicurezza ed affidabilità dell'opera.
10.4. L'ottavo motivo va rigettato.
Ed infatti, pur dovendosi riscontrare, in rito, il vizio di omessa pronuncia in cui è
incorso il Giudice di prime cure per non aver provveduto sulla domanda subordinata di revoca parziale, nel merito la Corte ritiene che quest'ultima debba essere comunque disattesa giacché, per le ragioni già espresse in precedenza, le violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del finanziamento integravano un inadempimento di non scarsa importanza essendo attinenti soprattutto a profili relativi alla sicurezza dell'impianto realizzato.
11. L'appello incidentale della va accolto. Controparte_1
Ed infatti, come statuito dal Giudice di legittimità in una vicenda in materia di fauna selvatica, richiamata dalla difesa della Provincia e riguardante proprio la
“La legge regionale della n. 14 del 2015, in Controparte_3 CP_3
particolare, all'art. 3, ha espressamente indicato quali siano le funzioni riallocate
in capo alla Regione, quelle confermate in capo alle Province e quelle escluse
dal riordino, prevedendo espressamente che : " 1. Sono riallocate alla Regione
le seguenti funzioni non riconducibili alle funzioni fondamentali delle Province
quali enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 85 della legge 56/ 2014: a)
agricoltura, caccia e pesca,....". Se quindi, in virtù della normativa precedente
poteva ritenersi che fossero legittimate passivamente le province della CP_3
alle quali le funzioni di controllo del territorio erano state
[...]
dettagliatamente delegate, in materia di danni da fauna selvatica, con la legge
del 2015 tali funzioni sono tornate alla Regione che quindi, attualmente, è il
soggetto legittimato passivamente. Nel caso in esame, sia i fatti, risalenti al
19 2008, che l'inizio del giudizio di primo grado sono di certo anteriori alle
modifiche normative e di regola, trattandosi di modifiche delle norme di diritto
sostanziale applicabili, esse non dovrebbero applicarsi al giudizio in corso.
Però, c'è una disposizione espressa, che all'evidente scopo di razionalizzare la
ridistribuzione di competenze nel più breve tempo possibile, prevede che l'ente
subentrante subentri anche in tutti i rapporti attivi e passivi pendenti ed anche,
espressamente, in relazione a quelli contestati : l'art. 1, comma 96, lettera c)
della legge n. 56 del 2014 prevede infatti che : c) l'ente che subentra nella
funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il
contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passivita';
sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati,
che rientrano nei rapporti trasferiti. Deve pertanto concludersi che, sulla base
della normativa applicabile al giudizio in corso, legittimata passivamente di
fronte alle richieste di liquidazione di indennizzo per i danni riportati alle colture
dalla irruzione sul fondo dalla fauna selvatica sia, nell'ambito regionale
campano, la e non le singole province”.( cfr. Cass. 2018 n. Controparte_3
9626).
La normativa espressa dalla legge nazionale n. 56/2014, sopravvenuta alla revoca disposta dalla ma ad essa applicabile in virtù della richiamata CP_1
norma transitoria contenuta nell'art. 1, comma 96, ha pertanto sottratto alla ogni funzione relativa alla materia oggetto della lite per Controparte_1
riallocarla in capo alla . CP_3
12. Non deve provvedersi sull'appello incidentale di che l' ha CP_2 CP_2
espressamente subordinato all'accoglimento del gravame principale.
20 13. La sentenza impugnata va pertanto integralmente confermata nel
merito e riformata limitatamente alla statuizione sulla legittimazione
passiva.
13. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022 e tenuto conto che il valore della causa è
compreso nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00. Gli importi a titolo di compenso vanno liquidati nei valori medi e per le fasi effettivamente trattate (
studio, introduttiva e decisionale, quest'ultima ridotta alla metà, per la;
CP_3
studio e introduttiva per la e per . CP_1 CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 1°/02/2023
dal ei confronti di;
Parte_1 Controparte_1 CP_3
; – e
[...] Controparte_2
sull'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Salerno n. 2415/2022 pubblicata il 1°/07/2022, così provvede:
1) RIGETTA l'appello principale;
2) ACCOGLIE l'appello incidentale della e per l'effetto, in Controparte_1
parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimazione passiva della;
Controparte_3
3) CONDANNA il al pagamento delle spese processuali che Parte_1
liquida in favore della a titolo di compenso, in € Controparte_3
21 7.439,50 ed in favore della e di in € 4.888,00 Controparte_1 CP_2
ciascuna, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
4) CONDANNA la al pagamento delle spese processuali Controparte_3
che liquida in favore della , a titolo di compenso, in € Controparte_1
4.888,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 05 agosto 2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa M. Assunta Niccoli
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