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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2024, n. 10198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10198 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CI RI nato a [...] il [...] RE GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE di APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. uditi i difensori: avv.to Pesare che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso ed avv.to Nigretti il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Taranto, con sentenza in data 3 maggio 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Taranto datata 12-11-2021, riduceva la pena inflitta a NI RE ad anni 6, mesi 1 di reclusione ed C 1250,00 di multa ed a PR GI ad anni 5, giorni 20 di reclusione ed C 850,00 di multa, in ordine ai fatti di estorsione commessi ai danni di NZ NE e AN IM, loro contestati in concorso al capo a) della rubrica. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati;
l'avv.to Pesare per NI deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10198 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/02/2024 cod.proc.pen.: - difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) coo.proc.pen. per in ordine alla richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale formulata con l'atto di appello ed avente ad oggetto l'escussione dei testi D'Onghia, Calianno, Santoro, VE, AN, NZ e DE;
si esponeva che con l'atto di appello si era sia impugnata l'ordinanza di primo grado che aveva respinto la richiesta di rinnovazione a seguito del mutamento de collegio sia richiesta la rinnovazione in appello in considerazione delle dichiarazioni confuse e contraddittorie che rendevano necessaria la nuova audizione dei suddetti testimoni;
richiesta sulla quale era mancata ogni risposta della corte di appello;
- difetto di motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della fattispecie estorsiva in danno del commerciante NZ NE non essendo stata individuata la condotta realmente commessa in danno di questi ed essendo stato dedotto già con l'appello che alcuna condotta aveva assunto NI nei confronti di NZ;
peraltro, era stata rilevata la stretta connessione tra i fatti commessi in danno del NZ e quelli nei confrorti di DE per i quali era stata riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 393 cod.pen.; in ogni caso la motivazione era mancante in ordine a punti dell'impugnazione dotati di decisività che venivano riepilogati e rispetto ai quali mancavano adeguate risposte;
- violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in ordine all'ipotesi di cui all'art. 629 cod.pen. commessa in danno del AN ed errata interpretazione della prova costituita dalla testimonianza di cui al verbale del 4-2-2009; si rilevava che la presunta azione minacciosa era stata posta in essere nei confronti di AN AT, figlio del IM, che l'azione era stata posta in essere dal solo PR, che dal verbale del AN risultava che lo stesso si era liberamente rivolto ai due mediatori così che gli stessi avevano correttamente richiesto e preteso il prezzo della mediazione a seguito della commercializzazione;
in ogni caso nessuna minaccia era stata posta in essere ed il AN non aveva accettato il prezzo offerto;
- violazione di legge quanto alla ritenuta ipotesi di cui all'art. 629 cod.pen. per la vicenda AN in luogo della prospettata ipotesi di truffa, dedotta con specifico motivo di appello, posto che la condotta dell'agente era al più consistita in artifici e raggiri, come risultava dalle dichiarazioni rese dal AN il 4-2-09 dalle quali emergeva che lo stesso si era volontariamente determinato a consegnare la merce ai mediatori accettando un prezzo più basso di quello di mercato, prezzo che però non era stato poi corrisposto e rideterminato in quello ancora più basso di 37 centesimi al chilo;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta circostanza delle più persone riunite quanto al fatto commesso in danno del AN non essendovi stata alcuna minaccia di perdita del prodotto e non potendo valere le eventuali minacce mosse all'indirizzo del figlio della p.o. AT. 2.1 L'avv.to Nigretti, per PR GI, cori distinti motivi gui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. lamentava: - omissione, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riguardo ai fatti commessi in 2 danno di NZ NE, travisamento della prova desunta soltanto da indizi, posto che sussisteva stretta connessione tra le predette condotte e quelle commesse nei confronti di DE e VE per le quali era stata pronunciata sentenza di proscioglimento;
il NZ aveva concluso un accordo per le vendita dell'uva soltanto con il DE ed il successivo intervento di NI e PR era avvenuto senza alcuna modalità intimidatoria;
dall'esame delle dichiarazioni dei tre soggetti interessati risultava pertanto che non sussistevano gli elementi dell'estorsione ma al più un'ipotesi di esercizio arbitrario posto che PR aveva concluso la vendita dell'uva del DE con la società RE che doveva procedere anche al taglio della c.cl. uva di scarto;
il PR, quindi, aveva agito a tutela dell'acquirente RE quale mediatore ed il reato di cui all'art. 629 cod.pen. non trovava conferma negli atti processuali;
le dichiarazioni della persona offesa dovevano ritenersi non attendibili ed il PR aveva ritirato il denaro della seconda vendita nella consapevolezza che tali somme erano il suo legittimo compenso per la provvigione;
pertanto l'affermazione di responsabilità per i fatti in danno di NZ doveva ritenersi illogica;
i giudici di merito avevano mancato di esaminare l'elemento psicologico che doveva ricondurre i fatti ad un'ipotesi di esercizio arbitrario, da ritenersi prescritta, né peraltro era emersa alcuna condotta violenta o minacciosa;
in ogni caso era stato il solo PR ad intavolare la discussione per il pagamento della provvigione con conseguente esclusione dell'aggravante delle persone riunite;
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alle condotte in danno di AN IM inerenti la vendita di agrumi posto che, nei riguardi del predetto, non era stata posta in essere alcuna attività minatoria o violenta;
PR al momento del pagamento aveva offerto un prezzo più basso di quello inizialmente concordato ed a tale richiesta il AN si era allontanato;
la diminuzione del prezzo offerto doveva ritenersi conseguenza sia della contrattazione che del deperimento naturale degli agrumi;
anche le condotte poste in essere nei confronti AN AT dovevano ritenersi collegate alla normale contrattazione del prezzo e, comunque, lo stesso non poteva ritenersi persona offesa dell'estorsione; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto al giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e l'aggravante delle persone riunite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi proposti per motivi non deducibili in sede di giudizio di legittimità ed anche puramente reiterativi e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero, quanto al primo motivo del ricorso NI, va ricordato come sia stato affermato che la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella 3 stessa .struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, Rv. 246859 - 01). Si è anche sostenuto più recentemente come il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, (dep. 11/01/2019 ) Rv. 275114 - 01). Nel caso di specie, la corte di appello di Taranto, deve ritenersi avere implicitamente respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria non ravvisandone la necessità ed anzi rilevando come per la ricostruzione dei fatti accaduti fossero stati acquisiti, anche con il consenso delle parti, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti che avevano ampiamente illustrato le modalità di svolgimento dei fatti e le condotte dei due mediatori, NI e PR, nei confronti dei proprietari e degli agricoltori coinvolti nella raccolta e vendita dei prodotti. Quanto alla doglianza relativa alla omessa rinnovazione a seguito di mutamento del collegio va ricordato come sia stato affermato dalle Sezioni Unite che la facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all'art. 468 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 41.736 del 30/05/2019, Rv. 276754 - 04), circostanza questa non adeguatamente neppure prospettata dal ricorso. 2. Quanto poi ai motivi di entrambi i ricorsi con i quali si prospettano travisamenti delle prove va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio dele parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del contrcillo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado 4 né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni delle difese degli imputati che in sostanza ripropongono motivi di fatto, osservando che il compendio probatorio a carico dei ricorrenti è costituito dalla ricostruzione delle due condotte poste in essere, prima, ai danni del NZ e, poi, in danno dei AN e con le quali NI e PR imponevano con atteggiamenti minacciosi e violenti al primo di astenersi dal raccolto dell'uva da scarto che pure aveva acquistato ed al secondo un prezzo per l'acquisto degli agrumi ben inferiore a quello prima pattuito. Le conclusioni circa la responsabilità dei incorrenti risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2.1 Né in alcun modo fondata appare la doglianza nella parte in cui prospetta l'impossibilità di qualificare i fatti commessi in danno del NZ ex art. 629 cod.pen. piuttosto che nella più lieve fattispecie di cui all'art. 393 cod.pen. in ragione della stretta connessione della condotta con quella ai danni di DE, che risultava riqualificata proprio come esercizio arbitrario delle proprie ragioni in sede di appello a cui conseguiva la pronuncia di declaratoria di non doversi procedere per prescrizione;
ed invero è pacifico nella ricostruzione dei fatti contenuta negli stessi ricorsi, che NI e PR agirono quali mediatori dell'acquisto da parte di RE e che, in tale loro veste, intervennero imponendo al NZ di sospendere le attività di raccolta ed allontanarsi dai fondi. Orbene è proprio la stessa qualifica di mediatori che impedisce di potere riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 393 cod.pen. poiché, anche a volere ritenere che obiettivo di NI e Preiti fosse quello di assicurare l'acquisto di RE, gli stessi, quali semplici mediatori, non avevano alcun potere di intervenire più su quel campo avendo lesaurito il loro compito contrattuale mettendo in contatto le parti. Deve essere rammentato che secondo le Sezioni Unite la controversa questione della qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 393 piuttosto che 629 cod.pen. va risolta tenendo conto che:" le fattispecie si distinguono in base al solo finalismo della condotta, che in un caso è mirata al conseguimento di un profitto ingiusto, e nell'altro allo scopo, soggettivamente concepito in modo ragionevole, di realizzare, pur con modi arbitrali, una pretesa giuridicamente azionabile (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 02). E se questo è il necessario parametro di riferimento errano i ricorsi nell'affermare la possibilità di qualificazione più lieve ex art. 393 cod.pen. dell'azione di NI e PR posto che gli stessi, come evidente, non avevano alcuna possibilità di azione diretta nei riguardi del NZ per impedire la raccolta dell'uva da scarto da parte di questi, e ciò perché il mediatore esaurisce la propria opera mettendo in contatto le parti e non diviene in alcun modo rappresentante 5 dell'acquirente (nel caso di specie RE) che può tutelare i propri diritti autonomamente ove ne abbia interesse. 3. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso con i quali entrambi gli imputati si dolgono della configurazione dell'ipotesi di estorsione in danno del AN benché i fatti fossero stati commessi in danno del figlio AT e non anche del padre IM;
al proposito va ricordato come sia stato ripetutamente affermato che integra il delitto di estorsione la condotta dell'agente che rivolga la violenza o la minaccia a persona diversa dal soggetto al quale è richiesto l'atto di disposizione patrimoniale, sempre che la condotta sia idonea ad influire sulla volontà di quest'ultimo (Sez. 2, n. 23759 del 11/03/2021, Rv. 281459 - 01). Nel caso in esame dalla conforme ricostruzione delle pronunce di merito risulta che l'azione venne proprio posta in essere al fine di costringere il titolare dell'azienda ad accettare il minor prezzo. Anche le doglianze in punto qualificazione giuridica dei fatti di estorsione in luogo delle ipotesi di cui all'art. 393 cod.pen. ovvero di cui all'art. 640 cod.pen. appaiono reiterative posto che, in relazione al secondo episodio, i giudici di appello hanno spiegato come alcun diritto avessero NI e PR che li legittimava ad agire con atteggiamento minaccioso e violento nei riguardi del AN. Difatti, quanto alla condotta posta in essere ai danni di questi, il giudice di appello con argomenti non censurabili esposti a pagina 7 della motivazione spiega come non si trattò di artifici e raggiri bensì della violenza e minaccia posta in essere al fine di ottenere un profitto ingiusto con pari danno per la vittima che fu costretto ad accettare il minor prezzo. Reiterativa e manifestamente infondata è la doglianza in punto riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite posto che la corte di appello, con valutazione conforme a quella operata in primo grado, ha esposto alle pagine 4 e 7 della motivazione gli specifici argomenti di fatto sulla base dei quali affermare che sia in occasione della condotta posta in essere ai danni di NZ che per quella in danno dei AN, NI e PR agirono contestualmente in concorso tra loro. 4. Quanto al contestato giudizio di cui all'art. 69 cod.pen. va ricordato come in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02). In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratorika consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 febbraio 2024 I CONSIGLI EST. trit -17 ?I) IL PRESIDE TE Sergi ani
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. uditi i difensori: avv.to Pesare che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso ed avv.to Nigretti il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Taranto, con sentenza in data 3 maggio 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Taranto datata 12-11-2021, riduceva la pena inflitta a NI RE ad anni 6, mesi 1 di reclusione ed C 1250,00 di multa ed a PR GI ad anni 5, giorni 20 di reclusione ed C 850,00 di multa, in ordine ai fatti di estorsione commessi ai danni di NZ NE e AN IM, loro contestati in concorso al capo a) della rubrica. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati;
l'avv.to Pesare per NI deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10198 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/02/2024 cod.proc.pen.: - difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) coo.proc.pen. per in ordine alla richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale formulata con l'atto di appello ed avente ad oggetto l'escussione dei testi D'Onghia, Calianno, Santoro, VE, AN, NZ e DE;
si esponeva che con l'atto di appello si era sia impugnata l'ordinanza di primo grado che aveva respinto la richiesta di rinnovazione a seguito del mutamento de collegio sia richiesta la rinnovazione in appello in considerazione delle dichiarazioni confuse e contraddittorie che rendevano necessaria la nuova audizione dei suddetti testimoni;
richiesta sulla quale era mancata ogni risposta della corte di appello;
- difetto di motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della fattispecie estorsiva in danno del commerciante NZ NE non essendo stata individuata la condotta realmente commessa in danno di questi ed essendo stato dedotto già con l'appello che alcuna condotta aveva assunto NI nei confronti di NZ;
peraltro, era stata rilevata la stretta connessione tra i fatti commessi in danno del NZ e quelli nei confrorti di DE per i quali era stata riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 393 cod.pen.; in ogni caso la motivazione era mancante in ordine a punti dell'impugnazione dotati di decisività che venivano riepilogati e rispetto ai quali mancavano adeguate risposte;
- violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in ordine all'ipotesi di cui all'art. 629 cod.pen. commessa in danno del AN ed errata interpretazione della prova costituita dalla testimonianza di cui al verbale del 4-2-2009; si rilevava che la presunta azione minacciosa era stata posta in essere nei confronti di AN AT, figlio del IM, che l'azione era stata posta in essere dal solo PR, che dal verbale del AN risultava che lo stesso si era liberamente rivolto ai due mediatori così che gli stessi avevano correttamente richiesto e preteso il prezzo della mediazione a seguito della commercializzazione;
in ogni caso nessuna minaccia era stata posta in essere ed il AN non aveva accettato il prezzo offerto;
- violazione di legge quanto alla ritenuta ipotesi di cui all'art. 629 cod.pen. per la vicenda AN in luogo della prospettata ipotesi di truffa, dedotta con specifico motivo di appello, posto che la condotta dell'agente era al più consistita in artifici e raggiri, come risultava dalle dichiarazioni rese dal AN il 4-2-09 dalle quali emergeva che lo stesso si era volontariamente determinato a consegnare la merce ai mediatori accettando un prezzo più basso di quello di mercato, prezzo che però non era stato poi corrisposto e rideterminato in quello ancora più basso di 37 centesimi al chilo;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta circostanza delle più persone riunite quanto al fatto commesso in danno del AN non essendovi stata alcuna minaccia di perdita del prodotto e non potendo valere le eventuali minacce mosse all'indirizzo del figlio della p.o. AT. 2.1 L'avv.to Nigretti, per PR GI, cori distinti motivi gui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. lamentava: - omissione, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riguardo ai fatti commessi in 2 danno di NZ NE, travisamento della prova desunta soltanto da indizi, posto che sussisteva stretta connessione tra le predette condotte e quelle commesse nei confronti di DE e VE per le quali era stata pronunciata sentenza di proscioglimento;
il NZ aveva concluso un accordo per le vendita dell'uva soltanto con il DE ed il successivo intervento di NI e PR era avvenuto senza alcuna modalità intimidatoria;
dall'esame delle dichiarazioni dei tre soggetti interessati risultava pertanto che non sussistevano gli elementi dell'estorsione ma al più un'ipotesi di esercizio arbitrario posto che PR aveva concluso la vendita dell'uva del DE con la società RE che doveva procedere anche al taglio della c.cl. uva di scarto;
il PR, quindi, aveva agito a tutela dell'acquirente RE quale mediatore ed il reato di cui all'art. 629 cod.pen. non trovava conferma negli atti processuali;
le dichiarazioni della persona offesa dovevano ritenersi non attendibili ed il PR aveva ritirato il denaro della seconda vendita nella consapevolezza che tali somme erano il suo legittimo compenso per la provvigione;
pertanto l'affermazione di responsabilità per i fatti in danno di NZ doveva ritenersi illogica;
i giudici di merito avevano mancato di esaminare l'elemento psicologico che doveva ricondurre i fatti ad un'ipotesi di esercizio arbitrario, da ritenersi prescritta, né peraltro era emersa alcuna condotta violenta o minacciosa;
in ogni caso era stato il solo PR ad intavolare la discussione per il pagamento della provvigione con conseguente esclusione dell'aggravante delle persone riunite;
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alle condotte in danno di AN IM inerenti la vendita di agrumi posto che, nei riguardi del predetto, non era stata posta in essere alcuna attività minatoria o violenta;
PR al momento del pagamento aveva offerto un prezzo più basso di quello inizialmente concordato ed a tale richiesta il AN si era allontanato;
la diminuzione del prezzo offerto doveva ritenersi conseguenza sia della contrattazione che del deperimento naturale degli agrumi;
anche le condotte poste in essere nei confronti AN AT dovevano ritenersi collegate alla normale contrattazione del prezzo e, comunque, lo stesso non poteva ritenersi persona offesa dell'estorsione; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto al giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e l'aggravante delle persone riunite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi proposti per motivi non deducibili in sede di giudizio di legittimità ed anche puramente reiterativi e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero, quanto al primo motivo del ricorso NI, va ricordato come sia stato affermato che la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella 3 stessa .struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, Rv. 246859 - 01). Si è anche sostenuto più recentemente come il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, (dep. 11/01/2019 ) Rv. 275114 - 01). Nel caso di specie, la corte di appello di Taranto, deve ritenersi avere implicitamente respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria non ravvisandone la necessità ed anzi rilevando come per la ricostruzione dei fatti accaduti fossero stati acquisiti, anche con il consenso delle parti, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti che avevano ampiamente illustrato le modalità di svolgimento dei fatti e le condotte dei due mediatori, NI e PR, nei confronti dei proprietari e degli agricoltori coinvolti nella raccolta e vendita dei prodotti. Quanto alla doglianza relativa alla omessa rinnovazione a seguito di mutamento del collegio va ricordato come sia stato affermato dalle Sezioni Unite che la facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all'art. 468 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 41.736 del 30/05/2019, Rv. 276754 - 04), circostanza questa non adeguatamente neppure prospettata dal ricorso. 2. Quanto poi ai motivi di entrambi i ricorsi con i quali si prospettano travisamenti delle prove va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio dele parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del contrcillo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado 4 né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni delle difese degli imputati che in sostanza ripropongono motivi di fatto, osservando che il compendio probatorio a carico dei ricorrenti è costituito dalla ricostruzione delle due condotte poste in essere, prima, ai danni del NZ e, poi, in danno dei AN e con le quali NI e PR imponevano con atteggiamenti minacciosi e violenti al primo di astenersi dal raccolto dell'uva da scarto che pure aveva acquistato ed al secondo un prezzo per l'acquisto degli agrumi ben inferiore a quello prima pattuito. Le conclusioni circa la responsabilità dei incorrenti risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2.1 Né in alcun modo fondata appare la doglianza nella parte in cui prospetta l'impossibilità di qualificare i fatti commessi in danno del NZ ex art. 629 cod.pen. piuttosto che nella più lieve fattispecie di cui all'art. 393 cod.pen. in ragione della stretta connessione della condotta con quella ai danni di DE, che risultava riqualificata proprio come esercizio arbitrario delle proprie ragioni in sede di appello a cui conseguiva la pronuncia di declaratoria di non doversi procedere per prescrizione;
ed invero è pacifico nella ricostruzione dei fatti contenuta negli stessi ricorsi, che NI e PR agirono quali mediatori dell'acquisto da parte di RE e che, in tale loro veste, intervennero imponendo al NZ di sospendere le attività di raccolta ed allontanarsi dai fondi. Orbene è proprio la stessa qualifica di mediatori che impedisce di potere riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 393 cod.pen. poiché, anche a volere ritenere che obiettivo di NI e Preiti fosse quello di assicurare l'acquisto di RE, gli stessi, quali semplici mediatori, non avevano alcun potere di intervenire più su quel campo avendo lesaurito il loro compito contrattuale mettendo in contatto le parti. Deve essere rammentato che secondo le Sezioni Unite la controversa questione della qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 393 piuttosto che 629 cod.pen. va risolta tenendo conto che:" le fattispecie si distinguono in base al solo finalismo della condotta, che in un caso è mirata al conseguimento di un profitto ingiusto, e nell'altro allo scopo, soggettivamente concepito in modo ragionevole, di realizzare, pur con modi arbitrali, una pretesa giuridicamente azionabile (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 02). E se questo è il necessario parametro di riferimento errano i ricorsi nell'affermare la possibilità di qualificazione più lieve ex art. 393 cod.pen. dell'azione di NI e PR posto che gli stessi, come evidente, non avevano alcuna possibilità di azione diretta nei riguardi del NZ per impedire la raccolta dell'uva da scarto da parte di questi, e ciò perché il mediatore esaurisce la propria opera mettendo in contatto le parti e non diviene in alcun modo rappresentante 5 dell'acquirente (nel caso di specie RE) che può tutelare i propri diritti autonomamente ove ne abbia interesse. 3. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso con i quali entrambi gli imputati si dolgono della configurazione dell'ipotesi di estorsione in danno del AN benché i fatti fossero stati commessi in danno del figlio AT e non anche del padre IM;
al proposito va ricordato come sia stato ripetutamente affermato che integra il delitto di estorsione la condotta dell'agente che rivolga la violenza o la minaccia a persona diversa dal soggetto al quale è richiesto l'atto di disposizione patrimoniale, sempre che la condotta sia idonea ad influire sulla volontà di quest'ultimo (Sez. 2, n. 23759 del 11/03/2021, Rv. 281459 - 01). Nel caso in esame dalla conforme ricostruzione delle pronunce di merito risulta che l'azione venne proprio posta in essere al fine di costringere il titolare dell'azienda ad accettare il minor prezzo. Anche le doglianze in punto qualificazione giuridica dei fatti di estorsione in luogo delle ipotesi di cui all'art. 393 cod.pen. ovvero di cui all'art. 640 cod.pen. appaiono reiterative posto che, in relazione al secondo episodio, i giudici di appello hanno spiegato come alcun diritto avessero NI e PR che li legittimava ad agire con atteggiamento minaccioso e violento nei riguardi del AN. Difatti, quanto alla condotta posta in essere ai danni di questi, il giudice di appello con argomenti non censurabili esposti a pagina 7 della motivazione spiega come non si trattò di artifici e raggiri bensì della violenza e minaccia posta in essere al fine di ottenere un profitto ingiusto con pari danno per la vittima che fu costretto ad accettare il minor prezzo. Reiterativa e manifestamente infondata è la doglianza in punto riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite posto che la corte di appello, con valutazione conforme a quella operata in primo grado, ha esposto alle pagine 4 e 7 della motivazione gli specifici argomenti di fatto sulla base dei quali affermare che sia in occasione della condotta posta in essere ai danni di NZ che per quella in danno dei AN, NI e PR agirono contestualmente in concorso tra loro. 4. Quanto al contestato giudizio di cui all'art. 69 cod.pen. va ricordato come in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02). In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratorika consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 febbraio 2024 I CONSIGLI EST. trit -17 ?I) IL PRESIDE TE Sergi ani