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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/05/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3196/2015 R.G., avente ad oggetto responsabilità da cose in custodia e vertente
FRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Gallo in virtù di mandato a Parte_1
margine dell'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- ATTORE -
E
in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rosario Trocino in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e di determinazione dirigenziale n. 3672 adottata in data 20-11-2015 e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 4-11-2015 agiva in giudizio Parte_1
nei confronti della al fine ottenere il risarcimento del danno Controparte_1
patrimoniale subito in seguito al danneggiamento del fabbricato di sua proprietà
provocato da un movimento franoso dovuto alla carente manutenzione di una strada pubblica e della adiacente cunetta smalti-acque.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- con atto per notar del 16-7-2015, rep. n. 53760, racc. n. Persona_1
25771, registrato a in data 17-7-2015 al n. 3495/IT, aveva ricevuto in CP_1
donazione da alcuni terreni con annesso fabbricato siti nel Comune di CP_2
Picerno alla C.da Valline, riportati in catasto al foglio n. 46, particelle 100, 141 e
143;
- i terreni ed il fabbricato, regolarmente costruito con concessione edilizia n. 1 del
15-5-1981 prot. generale 1448 con autorizzazione a costruire secondo la legge n.
64 del 1974, erano stati gravemente danneggiati a causa di un movimento franoso,
accentuatosi particolarmente nell'inverno 2014-2015, derivato dal cedimento della
2 massicciata stradale della S.S.94 e dal degrado della adiacente cunetta smalti-
acque lesionata ed ingombra di detriti, con conseguente sversamento nei predetti terreni di grossi quantitativi di acqua piovana, non più incanalata nella cunetta;
- la responsabilità per l'evento dannoso era ascrivibile in via esclusiva alla
, quale Ente tenuto alla manutenzione della strada provinciale ex strada CP_1
statale 94 e della adiacente cunetta smalti-acque, che non aveva mantenuto in efficienza un adeguato sistema di incanalamento delle acque piovane che evitasse lo sversamento nei sottostanti terreni, causando in tal modo il movimento franoso che attualmente interessava il fondo e l'annesso fabbricato;
- con il predetto atto di donazione del 16-7-2015 gli aveva trasferito CP_2
anche il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni provocati ai terreni e al fabbricato oggetto di causa dal suddetto fatto dannoso;
- con procura speciale per notar del 15-9-2015, rep. n. Persona_1
53813, gli aveva conferito procura ad agire giudizialmente per il CP_2
recupero delle somme dovute dall e dai suoi aventi causa a titolo Controparte_3
di risarcimento dei predetti danni;
- dalla relazione tecnica redatta dal consulente di parte geom. era Persona_2
emerso che gli immobili di sua proprietà avevano riportato per i fatti di causa un danno quantificabile in complessivi euro 624.100,00;
- nonostante la richiesta di risarcimento inviata a mezzo raccomandata a/r del 10-
3-2015 dal precedente proprietario , l'Ente provinciale non aveva CP_2
provveduto al risarcimento del danno.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore, anche in qualità di procuratore speciale di , chiedeva che, previo accertamento della responsabilità nella CP_2
causazione dell'evento dannoso della la stessa venisse Controparte_1
condannata al risarcimento dei danni materiali riportati dai terreni e dal fabbricato
3 di sua proprietà, quantificati nell'importo complessivo di euro 624.100,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1-7-2016 si costituiva in giudizio la , la quale pregiudizialmente eccepiva la nullità Controparte_1
dell'atto di citazione ai sensi degli articoli 163 e 164 c.p.c. per omessa enunciazione dell'oggetto della domanda e delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della stessa;
sempre in via preliminare eccepiva il difetto di prova in ordine alla legittimazione ad agire dell'attore e disconosceva tutta la documentazione attorea prodotta in copia fotostatica, in quanto non conforme all'originale. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea, deducendo che il movimento franoso de quo era stato già rilevato nel 2001 dalla società ISPRA
incaricata di inventariare i movimenti franosi in Italia e che la strada provinciale era dotata di opere di regimentazione delle acque, di cunette laterali e fossi di drenaggio adeguatamente manutenuti;
contestava, infine, il quantum del risarcimento richiesto, in quanto eccessivo e non provato.
Nella memoria depositata in data 30-9-2016 ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 1) c.p.c. l'attore precisava che nella relazione a firma del geologo dott.
allegata alla consulenza tecnica di parte le cause del movimento Persona_3
franoso oggetto di causa erano state individuate nelle caratteristiche meccaniche scadenti dei materiali del substrato, nella erosione al piede del moto delle acque incanalate, nell'incremento idrico superficiale dovuto alle acque di precipitazione e nivali provenienti dalla viabilità posta a monte, nella insufficiente manutenzione delle cunette per il regolare deflusso delle acque provenienti da monte, nelle rotture beanti della sede stradale, non sempre immediatamente eliminate, e nella presenza di un fosso, sempre di pertinenza della che CP_1 CP_1
assumeva una pendenza del profilo di fondo piuttosto forte a monte dell'area, con
4 conseguente elevata velocità delle acque in condizioni di elevata piovosità.
Nella memoria depositata in data 31-10-2016 ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 2) c.p.c. la eccepiva l'intervenuta prescrizione del Controparte_1
diritto al risarcimento del danno fatto valere dall'attore ai sensi dell'articolo 2947
c.c.
Con provvedimento emesso in data 18-11-2019 il Giudice revocava l'ammissione in via provvisoria dell'attore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocato di in data 7-8-2015. CP_1
Con nota di deposito dell'1-12-2022 l'attore provvedeva a depositare nuova documentazione attestante la regolare approvazione del progetto del fabbricato per cui è causa, chiedendo contestualmente di essere rimessa in termini per la produzione in giudizio.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale venivano assunte le prove testimoniali richieste dalle parti e veniva disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19 Febbraio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sollevata dall'Ente convenuto sotto il profilo della omessa indicazione dell'oggetto della domanda e delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda: premesso che l'omissione dell'individuazione delle ragioni di diritto fatte valere dall'attore non è sanzionata dall'articolo 164 quarto comma c.p.c. con la previsione della nullità (“la citazione è nulla se manca o è
assolutamente incerto il requisito stabilito dal numero 3 dell'articolo 163 ovvero
5 se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo”) e che la qualificazione dell'azione esercitata e l'individuazione delle norme di diritto applicabili spetta al Giudice, quanto alla esposizione delle ragioni di fatto, ritiene questo Giudice che nell'atto di citazione l'attore abbia allegato con sufficiente precisione il fatto dannoso (difetto di manutenzione delle cunette e della strada provinciale a monte del terreno e dell'annesso fabbricato di sua proprietà) e le conseguenze lesive che assume ne siano derivate, adeguatamente descritte nella allegata consulenza tecnica di parte;
a tale ultimo proposito occorre rilevare che l'identificazione della causa petendi che caratterizza la domanda giudiziale deve essere operata caso per caso con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute non soltanto nell'atto di citazione, ma anche nei documenti ad esso allegati e in esso richiamati in modo da consentire al convenuto la possibilità di apprestare la propria difesa (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 3363 del 2019, Corte
di cassazione n. 11751 del 2013 e Corte di cassazione n. 1681 del 2015).
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la inammissibilità dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla CP_1
soltanto nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell'articolo 183
[...]
sesto comma n. 2) c.p.c.
L'articolo 167 secondo comma c.p.c. - nella formulazione introdotta dal decreto-
legge n.35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del
2005, applicabile ai giudizi instaurati dopo la data dell'1 Marzo 2006 - dispone al primo comma che il convenuto nella comparsa di costituzione e risposta “deve
proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti dell'attore a fondamento
della domanda” ed al secondo comma prevede che “ a pena di decadenza deve
proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio”.
La disposizione citata va letta in combinato disposto con l'articolo 166 c.p.c.
secondo cui “Il convenuto deve costituirsi (…) almeno venti giorni prima
6 dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, (...) depositando in
cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167
...”.
Pertanto, dopo l'entrata in vigore della novella legislativa il convenuto, fatta eccezione per le mere difese (o c.d. eccezioni in senso lato, la cui allegazione è
consentita fino al limite delle preclusioni assertive di cui all'articolo 183 sesto comma n. 1 c.p.c), deve proporre, depositando la comparsa di costituzione e risposta almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione e trattazione, tutte le eccezioni processuali e di merito riservate esclusivamente alla parte, a pena di decadenza dalla relativa facoltà. La nuova formulazione dell'articolo 167 c.p.c. ha, dunque, confermato la scelta, già operata dal legislatore del 1973 con riguardo al processo del lavoro ed estesa poi al rito ordinario dalla riforma del 1990, di assoggettare le eccezioni in senso stretto ad un regime preclusivo più rigoroso, onerando il convenuto della loro proposizione sin dalla fase introduttiva del giudizio.
Le eccezioni a cui la norma in esame fa riferimento sono quelle processuali e di merito, purché non rilevabili di ufficio: le prime sono essenzialmente dirette a far valere la mancanza di una delle condizioni per la decisione della causa nel merito
(ad esempio incompetenza); le seconde, invece, consistono nell'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto vantato dall'attore, fatta dal convenuto al fine di ottenere il rigetto della domanda.
Le suddette eccezioni sono quelle che non sono rilevabili di ufficio, con la conseguenza che all'interprete si pone il problema di individuare quando un'eccezione può dirsi rilevabile di ufficio e quando, invece, essa può essere proposta soltanto dalla parte interessata.
La soluzione talvolta è offerta dallo stesso legislatore, come nel caso dell'eccezione di prescrizione in ordine alla quale l'articolo 2938 c.c. prevede
7 espressamente che “Il Giudice non può rilevare la prescrizione d'ufficio non
opposta”.
Pertanto, occorre concludere che, essendo l'eccezione di prescrizione un'eccezione preliminare di merito non rilevabile di ufficio, la CP_1
aveva l'onere di proporla, a pena di decadenza, nella comparsa di
[...]
costituzione e risposta depositata nel rispetto del termine di cui all'articolo 166
c.p.c., sicchè, avendo l'Ente provinciale sollevato la suddetta eccezione soltanto nella memoria istruttoria depositata in data 31-10-2016, quando era già decaduto dalla relativa facoltà, la stessa eccezione deve ritenersi inammissibile e deve essere disattesa.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a Parte_1
sollevata dalla , occorre procedere ad una precisazione di Controparte_1
carattere preliminare, che attiene al suo corretto inquadramento.
Nonostante l abbia definito la carenza lamentata come difetto di Controparte_3
legittimazione ad agire in capo all'attore, in realtà l'allegazione del difetto della qualità di proprietario dei terreni con annesso fabbricato o di procuratore speciale del precedente proprietario si sostanzia nella deduzione di un difetto di titolarità
dal lato attivo del rapporto controverso.
Infatti, la legittimatio ad causam, nella duplice veste di legittimazione ad agire e di legittimazione a contraddire, costituisce condizione dell'azione - il cui difetto è
rilevabile anche di ufficio e preclude una pronuncia sul merito della domanda - e sussiste in tutti i casi in cui, sulla base della prospettazione del rapporto controverso fornita dall'attore, questi ed il convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subire la stessa pronuncia, attenendo invece al merito della controversia le eccezioni con le quali il convenuto contesti la titolarità attiva o
8 passiva del rapporto controverso: perché un soggetto possa essere ritenuto legittimato attivo o passivo è necessario, pertanto, che, indipendentemente dalla veridicità dei fatti affermati, lo stesso si identifichi con il soggetto che nella domanda è affermato rispettivamente come titolare dal lato attivo del rapporto in contestazione oppure come soggetto passivo o violatore del diritto fatto valere in giudizio.
Nel caso de quo dalla prospettazione dei fatti contenuta nella domanda risarcitoria proposta da emerge che c'è corrispondenza fra il soggetto che ha Parte_1
assunto la veste di attore, proponendo la domanda giudiziale, ed il soggetto individuato nella stessa domanda come titolare del diritto di cui con quella domanda si chiede la tutela.
Pertanto, riconosciuta la legittimazione ad agire in capo a , la Parte_1
contestazione sollevata sul punto dalla deve essere Controparte_1
qualificata come questione che attiene al merito e, in particolare, alla titolarità dal lato attivo del rapporto dedotto in giudizio.
A fronte della contestazione specifica sollevata sul punto dall'Ente convenuto, in attuazione dei principi generali sulla distribuzione dell'onus probandi stabiliti dall'articolo 2697 c.c. gravava sull'attore l'onere di dimostrare la proprietà degli immobili danneggiati a causa del fatto dannoso per cui è causa e il potere rappresentativo conferitogli dal precedente proprietario.
A tale fine ha prodotto tempestivamente in giudizio la copia Parte_1
dell'atto di donazione per Notaio del 16-7-2015, rep. n. Persona_1
53760, racc. n. 25771, registrato a in data 17-7-2015, con il quale CP_1 CP_2
gli ha trasferito la nuda proprietà dell'appezzamento di terreno sito in agro
[...]
di Picerno alla C.da Valline, censito in catasto al foglio 46, particelle 100, 141 e
143, oltre al diritto ad ottenere il risarcimento del danno provocato dalla Provincia
9 Parte_2 di e la copia della procura speciale conferita da a CP_1 CP_2 [...]
con atto per Notaio del 15-9-2015, rep. n. Pt_1 Persona_1
53813, per il recupero anche in sede giudiziale delle somme dovute dalla a titolo di risarcimento del danno arrecato ai terreni siti in Controparte_1
agro di Picerno alla C.da Valline, censiti in catasto al foglio 46, particelle 100,
141 e 143, (si vedano i documenti prodotti sub 3 e 4 nel fascicolo di parte attrice).
Alla luce del condivisibile principio di diritto enunciato dai giudici di legittimità
secondo cui “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie
fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'articolo 2719 c.c.,
impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle
stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una
dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si
intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto
all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né
generiche asserzioni” (si vedano ex multis Corte di cassazione n. 29658 del 2024,
Corte di cassazione n. 22149 del 2024 e Corte di cassazione n. 3227 del 2021), il disconoscimento da parte della della conformità all'originale Controparte_1
delle suddette copie fotostatiche prodotte tempestivamente in giudizio da
[...]
senza alcuna specifica indicazione degli aspetti differenziali della copia Pt_1
rispetto all'originale deve ritenersi inefficace e i suddetti documenti devono essere considerati idonei a provare in capo a la qualità di proprietario Parte_1
dell'immobile danneggiato e, comunque, di procuratore speciale del precedente proprietario e, quindi, la sua titolarità dal latto attivo del rapporto dedotto in giudizio.
Infine, prima di esaminare il merito della domanda risarcitoria deve essere rigettata l'istanza di rimessione in termini avanzata dall'attore in data 1-12-2022
per il deposito della allegata documentazione, che attiene alla costruzione del
10 fabbricato per cui è causa (richiesta di concessione edilizia, deposito al Genio
civile, parere sanitario, particolari costruttivi).
L'articolo 153 secondo comma c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo
45 comma 19 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo l'entrata in vigore della stessa legge (4-7-
2009) - stabilisce che la parte che dimostra di essere incorsa in una decadenza
per causa ad essa non imputabile può chiedere al Giudice di essere rimessa in
termini: pertanto, per essere rimessa in termini per il compimento di un'attività da cui è decaduta, la parte deve dimostrare di non aver potuto compiere la stessa attività nel rispetto del termine perentorio a tal fine assegnato a causa di un legittimo impedimento.
Nel caso che ci occupa le ragioni addotte dall'attore a fondamento dell'istanza di rimessione in termini, che ineriscono al reperimento, ad opera del consulente tecnico di parte, della documentazione che ne costituisce oggetto soltanto in epoca successiva alla scadenza dei termini assegnati per la produzione di documenti, non integrano un legittimo impedimento idoneo a giustificare la rimessione in termini per la tardiva produzione in giudizio, posto che dal contenuto degli stessi documenti si evince che la loro formazione è antecedente al maturare delle preclusioni istruttorie e che gli atti, in quanto inerenti alle autorizzazioni necessarie per la costruzione del fabbricato, sarebbero stati rinvenibili presso gli
Uffici pubblici con l'uso dell'ordinaria diligenza in modo tale da rispettare il termine per deduzioni istruttorie.
Quanto al merito, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle responsabilità della per la omessa/inadeguata manutenzione Controparte_1
della strada e delle cunette per la regimentazione delle acque piovane situate a
11 monte della proprietà dell'attore, che avrebbe provocato un movimento franoso e conseguenti danni al fondo e all'annesso fabbricato.
Dal momento che allega a fondamento della pretesa risarcitoria Parte_1
azionata nei confronti del proprietario della strada soprastante il suo fondo la omessa o cattiva manutenzione della strada e delle relative pertinenze, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del 2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura,
escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio
onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, deve ritenersi che nel
12 giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso)
intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato),
imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte
di cassazione n. 25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161
del 2000).
D'altra parte, soltanto nel caso in cui il danneggiato abbia assolto all'onus
probandi su di lui gravante può ritenersi operante il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità previsto dall'articolo 2051 c.c. a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res, per superare il quale lo stesso sarà tenuto a fornire la prova del caso fortuito: ne consegue che soltanto se l'attore ha dimostrato l'evento dannoso e la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia,
il convenuto ha l'onere di dimostrare l'intervento, nella causazione dell'evento dannoso, di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, che abbia inciso sul rapporto di causalità, escludendolo.
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi, ritiene questo Giudice che la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
debba essere rigettata, in quanto sprovvista di prova del nesso di causalità
[...]
fra la res in custodia e il dedotto evento dannoso.
In punto di fatto può dirsi acquisita al processo la prova sia del rapporto di custodia fra la strada situata a monte della proprietà di e le relative Parte_1
13 pertinenze e la sia del verificarsi del movimento franoso, Controparte_1
posto che, a fronte dell'allegazione ad opera dell'attore della titolarità della strada in capo alla e del fatto dannoso, l'Ente convenuto non ha Controparte_1
contestato in modo specifico le suddette circostanze, ma si è difeso sulla base di argomentazioni (corretta manutenzione della sede stradale e delle cunette laterali e contestazione dell'ammontare del danno lamentato dall'attore) che sono logicamente incompatibili con la volontà di negare le allegazioni attoree,
risolvendosi, pertanto, il suo comportamento in una relevatio ab onere probandi
in favore dell'attore.
Pertanto, premesso che gli articoli 2 e seguenti del R.D. n. 2056 del 1923 e l'articolo 14 del Decreto legislativo n. 285 del 1992 prevedono che gli Enti
proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo.. (comma 1 lettera a), al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze (comma 1 lettera b) e all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta (comma 1 lettera c), sicchè il titolare dell'obbligo di gestione e del conseguente potere di fatto e dovere di manutenzione, vigilanza e custodia sulle strade e sulle relative pertinenze è
individuato dalla legge nell'Ente proprietario, con l'unica eccezione prevista dai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del Decreto legislativo n. 285 del 1992 per le strade in concessione e le strade vicinali, in relazione alle quali i poteri e i compiti dell'ente proprietario sono esercitati rispettivamente dal concessionario e dal ritenuto assolto in attuazione del principio di acquisizione della prova CP_4
l'onus probandi gravante sul danneggiato in ordine al rapporto di custodia fra la
res da cui sarebbe originato il danno e la , occorre verificare Controparte_1
se sia stata raggiunta la prova anche del nesso causale fra i lamentati danni al fabbricato di proprietà di e il movimento franoso e del nesso causale Parte_1
14 fra quest'ultimo e lo stato di manutenzione della res.
Dal momento che alla consulenza tecnica di parte tempestivamente prodotta in giudizio dall'attore non può essere attribuito pieno valore probatorio, ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, poichè con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n. 33503 del
2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019), nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare le cause dei lamentati danni al fabbricato di proprietà di , con particolare riferimento alla Parte_1
riconducibilità degli stessi al movimento franoso e, di conseguenza, allo stato di manutenzione della strada di proprietà della e delle relative Controparte_1
opere di regimentazione delle acque piovane.
Il nominato C.T.U., all'esito dei sopralluoghi e delle indagini tecniche eseguite -
con giudizio condivisibile, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici - ha accertato che:
“Il fabbricato di cui è causa si trova all'interno di un appezzamento di terreno in
agro del comune di Picemo (PZ), in contrada Valline/Serra del Cerro, in catasto
terreni al foglio 46, particelle 100, 141 e 143, di proprietà del Sig. . Parte_1
L'appezzamento di terreno di proprietà Pace confina, a monte, con la S.P. ex S.S. n.
94. Su tale confine è presente una recinzione costituita da paletti in acciaio infissi
nel terreno che sostengono una rete metallica a maglia romboidale. L'accesso al
fondo avviene dalla S.P. ex S.S. n. 94, mediante un cancello in acciaio che introduce
ad una stradina privata, realizzata in conglomerato cementizio. Attraverso
quest'ultima si raggiunge, oltre al fabbricato di interesse, anche un ulteriore
fabbricato, presumibilmente di proprietà del ricorrente.
15 Il fabbricato oggetto della presente perizia è composto da un piano terreno, da un
primo livello e da una copertura a falde. La struttura portante è in muratura
ordinaria, con blocchi di conglomerato cementizio, i solai sono in latero cemento.
Sugli elementi murari si scorge, a livello dei solai, la presenza di un cordolo in
conglomerato cementizio armato. Il manufatto è stato realizzato a seguito del
parere favorevole della Commissione edilizia espresso con verbale del
17.06.1981 e previa acquisizione dell'autorizzazione a costruire espressa
dall'Ufficio del Genio Civile di in data 22.07.1981, n. 9608 di prot., ai CP_1
sensi delle Norme tecniche di edilizia antisismica di cui alla Legge 25.11.1962 n.
1684 e n. 64 del 02.02.1974.
Allo stato attuale il fabbricato presenta danni strutturali rilevanti che ne
determinano l'inagibilità..La scala di collegamento tra piano terra e primo piano
è assente, a seguito di crollo, si rileva traccia della sua presenza da alcune
piastrelle di rivestimento sul prospetto Nord. Sul suolo, in adiacenza ai due
prospetti contrapposti Nord-Sud, sono presenti calcinacci generati dal crollo di
preesistenti strutture. Da quanto rilevato, meglio rappresentato dalla
documentazione fotografica, si scorgono alcune difformità rispetto al progetto
allegato alla richiesta di concessione edilizia..Sul prospetto Sud, ove la struttura
presenta un livello di danneggiamento più severo, si scorgono le macerie di un
preesistente solaio in conglomerato cementizio che poggiava su un setto murario
realizzato in adiacenza alla muratura perimetrale del fabbricato principale,
anch'esso danneggiato irrimediabilmente.
L'andamento del piano campagna intorno al perimetro del fabbricato è
caratterizzato da numerosi avvallamenti, tale circostanza è dovuta a scorrimenti
relativi degli strati di terreno che compongono il sottosuolo;
ciò indica scarse
caratteristiche geotecniche dei litotipi caratterizzanti il volume significativo delle
opere di fondazione del manufatto.
16 Durante il sopralluogo non è stato possibile rilevare le caratteristiche
costruttive delle fondazioni. A parere del sottoscritto le stesse sono del tipo
diretto, travi in cemento armato sottoposte alle murature portanti, con le
caratteristiche geometriche e costruttive definite negli elaborati progettuali
presentati a corredo della richiesta di concessione edilizia.
L'immobile versa in uno stato di assoluta, oltre ad essere inaccessibile per
evidenti ragioni di sicurezza.
La strada privata, che dall'ingresso del fondo porta al fabbricato, presenta una
pavimentazione in conglomerato cementizio, apparentemente di spessore ridotto,
probabilmente non più di 5 cm. E' caratterizzata da una superficie irregolare, in
quanto, probabilmente, realizzata con getti successivi ed intervallati
temporalmente senza soluzione di continuità. Tale pavimentazione segue
l'andamento del terreno e lo stesso non sembra essere stato livellato prima della
posa del calcestruzzo. Non sono presenti cunette o altre opere d'arte finalizzate
alla regimentazione delle acque piovane.
Il fondo di proprietà è situato lungo un pendio con inclinazione media di Pt_1
circa 10° sull'orizzontale e confina a monte con la S.P. ex S.S. n. 94. La superficie
di tutto il fondo, senza esclusione delle aree collocate nelle immediate vicinanze dei
fabbricati presenti, è caratterizzata da numerosi avvallamenti con distribuzione
casuale. Tale circostanza denota scorrimenti relativi dei litotipi che compongono il
sottosuolo, accomunati da scarse caratteristiche geotecniche. L'area è censita
nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino idrografico del fiume
Sele, realizzato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, di
cui si riporta uno stralcio (fig. 2), ed è associata ad un Potenziale Rischio da frana
del tipo "R_utr2" (medio); tale circostanza impone la redazione di uno studio di
compatibilità geologica propedeutico alla realizzazione delle opere antropiche
da realizzarsi, senza preclusione della possibilità di edificare. Non si rileva la
17 presenza di movimenti franosi in atto.
Il fabbricato presenta un quadro fessurativo articolato, come di seguito specificato:
- sul lato nord (foto 9 e 10) sono presenti i resti del crollo di una struttura
realizzata in adiacenza alla sagoma principale, probabilmente si trattava della
rampa di scale e del ballatoio che collegavano i piani terra e primo, se pur il
collegamento, secondo il progetto autorizzato, doveva essere edificato sul
prospetto sud. In corrispondenza dello spigolo in comune con il prospetto est,
all'altezza del solaio del primo piano (foto 19 e 20) è presente una lesione con
andamento orizzontale che segna il distacco tra il setto murario ed il solaio del
primo livello. Tale lesione è attribuibile ad un cedimento del sistema
fondazione-terreno in prossimità del prospetto sud/ovest, che ha determinato
una rotazione rigida dello stesso fabbricato;
- lo spigolo in comune ai prospetti ovest e sud e precisamente il setto murario
sotteso dai solai del piano primo e sottotetto, presenta un vistoso distacco, la
cui ampiezza progredisce con l'altezza. Esso è il risultato della rotazione rigida
della porzione interessata rispetto al resto della struttura, come chiaramente
evidenziato dalla documentazione fotografica..Dalle foto si palesa la causa del
dissesto, dovuto ad un cedimento significativo della fondazione in tale punto;
- sul prospetto sud.. sono presenti i resti del crollo di un solaio;
si scorgono
alcune barre di acciaio che probabilmente fungevano da collegamento tra il
fabbricato principale ed il solaio crollato, oltre che l'orditura dello stesso
solaio, con alcune porzioni degli elementi di alleggerimento in laterizio ancora
sospesi. Sono presenti lesioni e deformazioni in corrispondenza delle aperture,
riconducibili al cedimento del sistema terreno-fondazione lungo la verticale
passante per lo spigolo in comune tra i prospetti sud ed ovest;
18 - il prospetto est è caratterizzato da un'unica lesione evidente, in
corrispondenza dello spigolo in comune con il prospetto nord, all'altezza del
solaio del primo piano..Anche tale lesione di distacco è attribuibile ad un
cedimento della fondazione in corrispondenza dello spigolo in comune tra i
prospetti sud ed ovest e della conseguente rotazione dell'intero fabbricato.
I dissesti subiti dal fabbricato, osservati durante il sopralluogo e documentati
nell'allegato fotografico, sono riconducibili ad un cedimento eccessivo (a
prevalente componente verticale) del sistema terreno-fondazione, incompatibile
con la rigidezza della struttura. Il fabbricato, a seguito del cedimento dello
spigolo in comune tra i prospetti sud ed ovest..ha subito una rotazione rigida con
fulcro in prossimità dello spigolo nord-est; ciò ha determinato, oltre alle lesioni
inclinate presenti sui prospetti ovest e sud.., anche la lesione suborizzontale sul
lato nord..ed il distacco tra il solaio e la muratura portante sullo stesso prospetto.
La causa del cedimento verificatosi, incompatibile con la capacità deformativa
della struttura, è da ricercare nella tipologia di opera di fondazione ovvero nel suo
dimensionamento.
Come..rilevato dal progetto depositato presso il comune di Picerno per la
realizzazione del fabbricato..,le fondazioni sono costituite da un graticcio di travi
in conglomerato cementizio armato con sezione rettangolare 80x40cm, armate
con 8 barre di acciaio di diametro pari a 12mm e staffe con diametro 8mm,
passo 30cm. La verifica del corretto dimensionamento della fondazione non può
prescindere dalla conoscenza delle caratteristiche geotecniche del terreno di
fondazione e quindi dall'esecuzione di una campagna di indagini finalizzata a
determinare, per il volume significativo del sistema terreno-fondazione, i
parametri appresso elencati: analisi granulometrica (per la determinazione della
natura del terreno, coesiva o incoerente); Peso specifico del terreno e relativo
19 grado di saturazione;
profondità di una eventuale falda acquifera;
coesione
(drenata e/o non drenata); angolo di attrito interno (in condizioni drenate); misura
delle pressioni interstiziali. Detti parametri sono necessari per determinare in
maniera corretta il carico limite di sopportazione del complesso fondazione-
terreno e quindi confermare o meno il dimensionamento operato in fase
progettuale. Quanto detto è condizione necessaria ma non sufficiente per capire se
le dimensioni di progetto della fondazione siano corrette, a tal fine è necessario
integrare il calcolo descritto in precedenza con la determinazione dei cedimenti
attesi, previa esecuzione di prove penetrometriche statiche o dinamiche (a seconda
della natura del terreno, a grana "fine" o "grossa") ovvero della prova
edometrica per la determinazione del conseguente modulo edometricol. Analogo
ragionamento vale per la verifica sperimentale della correlazione (eventuale) tra
il cattivo stato manutentivo della strada in questione, in relazione alla gestione
delle acque superficiali, ed i dissesti subiti dal fabbricato. E' necessario per tali
finalità effettuare un'analisi dell'intero pendio, con definizione del reticolo
idrodinamico sotterraneo, di modo da conoscere in ogni punto il valore delle
pressioni interstiziali e, quindi, procedere in maniera corretta con la
determinazione della portanza della fondazione e della sua variabilità durante un
processo di drenaggio transitorio, secondo il quale l'ipotetica acqua che
proviene dalla strada permea nel sottosuolo e raggiunge il fabbricato in
questione. La campagna di indagini in questo caso includerebbe anche
l'installazione di piezometri per la misura periodica della piezometrica, con
inevitabile incremento dei costi.
Il progetto depositato è sicuramente carente di un dimensionamento esaustivo
delle strutture di fondazione, anche perchè basato su parametri geotecnici non
suffragati da indagini in sito e quindi del tutto aleatori. La relazione geotecnica a
corredo dello stesso, inoltre, esclude rischi di frana, infatti afferma "L'area non è
20 stata interessata da fenomeni franosi recenti o in atto e, quindi, l'area stessa, sulla
quale dovrà sorgere il fabbricato rurale dà garanzia di stabilità", in palese
contrasto sia con le evidenze morfologiche dell'area di interesse che con gli
studi condotti e pubblicati nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico del Bacino idrografico del fiume Sele, precedentemente
richiamati.
L'evidenza dei dissesti porta ad affermare, senza significativi margini di errore,
che la fondazione del manufatto non è adeguata ai carichi trasmessi dalla
sovrastruttura ed alle caratteristiche meccaniche del terreno di fondazione.
La S.P. ex S.S. n. 94, nel tratto che confina con la proprietà presenta una Pt_1
sezione trasversale del tipo a mezza costa, una parte della carreggiata è costruita
su un terreno in scavo ed una parte su terreno in rilevato..Sulla porzione di monte
della carreggiata è presente un fosso di guardia per convogliare le acque
meteoriche in senso longitudinale, mentre a valle è presente la zanella ed un
cordolo in c.a. In corrispondenza della proprietà la piattaforma stradale Pt_1
presenta segni di dissesto, sono visibili fessure sulla pavimentazione che
definiscono la nicchia di distacco..Il movimento franoso interessa principalmente
la porzione della carreggiata realizzata in rilevato, ne consegue che la
profondità della superficie di scorrimento è piuttosto limitata, nell'ordine di un
paio di metri e quindi senza alcuna influenza rispetto ai dissesti subiti dal
fabbricato, si ricorda legati a cedimenti a componente prettamente verticale
dovuti al superamento del carico limite del complesso fondazione-terreno.
In occasione di eventi meteorici, sicuramente l'acqua proveniente da monte
permea nel corpo della strada e si riversa nella proprietà collocata a valle Pt_1
della stessa strada, tuttavia in adiacenza del fabbricato di interesse non sono
presenti tracce identificative di fenomeni franosi in atto, non si distingue alcuna
21 nicchia di distacco né fessure del terreno o scorrimenti verso valle;
in altre parole il
suolo si presenta con avvallamenti, così come su tutta l'area, ma con andamento
continuo, senza fratture evidenti, ciò porta ad escludere una relazione diretta tra
la regimentazione delle acque piovane e dei dissesti della S.P. ex S.S. n. 94 con il
quadro fessurativo del fabbricato” (si vedano la relazione peritale depositata dal
C.T.U., ing. , in data 6-10-2022 e la relazione integrativa depositata Persona_4
in data 28-7-2023).
Ritiene questo Giudice che le conclusioni alle quali è giunto il nominato consulente tecnico d'ufficio, che ha proceduto sulla base di accertamenti effettuati in modo puntuale e con il ricorso a metodologie efficaci, siano condivisibili.
Infatti, nonostante il consulente tecnico abbia evidenziato incidentalmente che soltanto un'indagine geologica sull'intero pendio in ipotesi potrebbe consentire la verifica sperimentale della correlazione fra il cattivo stato di manutenzione della strada provinciale e la gestione delle acque superficiali da un lato e lo stato di dissesto del fabbricato, dall'altro, lo stesso ha, poi, concluso che con certezza il degrado dell'immobile è riconducibile alla tipologia di opera di fondazione utilizzata per la sua realizzazione e al dimensionamento della stessa e, in particolare, ad un cedimento eccessivo a prevalente componente verticale del sistema terreno-fondazione, incompatibile con la rigidezza della struttura;
a tale ultimo proposito, pur non avendo il C.T.U. avuto accesso diretto alle fondazioni per la verifica diretta delle loro caratteristiche costruttive, lo stesso ha utilizzato per accertarne l'inadeguatezza rispetto ai carichi trasmessi dalla sovrastruttura e alle caratteristiche meccaniche del terreno di fondazione il progetto depositato presso il Comune di Picerno e la relazione geotecnica a corredo dello stesso, da cui ha evinto che al momento della realizzazione dell'immobile non sono state effettuate tutte le verifiche di carattere tecnico necessarie per la scelta della tipologia di fondazione e per il relativo dimensionamento e che erroneamente
22 nella relazione geotecnica il terreno su cui il fabbricato è stato realizzato evidenziava che il terreno dava garanzie di stabilità in contrasto con le evidenze morfologiche dell'area e con gli studi pubblicati nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del fiume Sele.
Inoltre, il C.T.U. ha verificato che, sebbene in prossimità della proprietà di
[...]
la sede stradale a monte presenti segni di dissesto e fessure e la porzione Pt_1
della carreggiata realizzata in rilevato sia interessata da un movimento franoso, il carattere limitato della profondità della superficie di scorrimento (circa 2 mt) e l'assenza in adiacenza all'immobile a valle di tracce identificative di fenomeni franosi, di fessure nel terreno o di scorrimenti verso valle escludono un'interferenza del movimento franoso rilevato e del riversamento delle acque meteoriche provenienti dalla strada con il rilevato dissesto del fabbricato.
Premesso che in ambito civile in tema di accertamento del rapporto di causalità
materiale fra il fatto e l'evento dannoso - a differenza di ciò che accade nel processo penale, in cui, in considerazione della natura e del rilievo degli interessi coinvolti, l'interprete deve accertare il rapporto di derivazione causale in termini di assoluta certezza - opera il principio di “preponderanza dell'evidenza” o del
“più probabile che non”, nel senso che il rapporto di causalità può dirsi provato qualora l'evento sia una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto in senso non statistico, ma logico (probabilità logica o baconiana) alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 3390
del 2015 e Corte di cassazione n. 4024 del 2018), occorre concludere che, avendo il consulente tecnico escluso con certezza la riconducibilità sul piano causale del dissesto del fabbricato allo stato manutentivo della sovrastante strada provinciale e alle relative opere di regimentazione delle acque piovane, individuando la causa del rilevato stato di degrado dell'immobile nella tipologia di opere di fondazione e nel relativo inadeguato dimensionamento, non possa dirsi raggiunta, anche in
23 attuazione del suddetto criterio probabilistico, la prova nei suddetti termini del nesso causale fra i danni riscontrati nel fabbricato di proprietà di e Parte_1
le condizioni di manutenzione della strada soprastante e delle cunette laterali di regimentazione delle acque piovane su cui la esercita il Controparte_1
potere/dovere di custodia.
Pertanto, non avendo l'attore assolto all'onere della prova su di lui gravante in ordine al rapporto di causalità fra il danneggiamento del fabbricato di sua proprietà e le condizioni della res in custodia alla la Controparte_1
domanda risarcitoria dallo stesso proposta deve essere rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, ritiene questo Giudice che
- in considerazione della complessità dell'accertamento in fatto del dedotto nesso causale fra l'evento dannoso e la res in custodia - ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese processuali, ad eccezione delle spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, che, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 4-11-2015, da nei confronti della Parte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1
provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa interamente fra le parti spese processuali;
- pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese relative Parte_1
alla C.T.U., liquidate con separato decreto.
Potenza, 27-5-2025.
24 Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3196/2015 R.G., avente ad oggetto responsabilità da cose in custodia e vertente
FRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Gallo in virtù di mandato a Parte_1
margine dell'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- ATTORE -
E
in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rosario Trocino in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e di determinazione dirigenziale n. 3672 adottata in data 20-11-2015 e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 4-11-2015 agiva in giudizio Parte_1
nei confronti della al fine ottenere il risarcimento del danno Controparte_1
patrimoniale subito in seguito al danneggiamento del fabbricato di sua proprietà
provocato da un movimento franoso dovuto alla carente manutenzione di una strada pubblica e della adiacente cunetta smalti-acque.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- con atto per notar del 16-7-2015, rep. n. 53760, racc. n. Persona_1
25771, registrato a in data 17-7-2015 al n. 3495/IT, aveva ricevuto in CP_1
donazione da alcuni terreni con annesso fabbricato siti nel Comune di CP_2
Picerno alla C.da Valline, riportati in catasto al foglio n. 46, particelle 100, 141 e
143;
- i terreni ed il fabbricato, regolarmente costruito con concessione edilizia n. 1 del
15-5-1981 prot. generale 1448 con autorizzazione a costruire secondo la legge n.
64 del 1974, erano stati gravemente danneggiati a causa di un movimento franoso,
accentuatosi particolarmente nell'inverno 2014-2015, derivato dal cedimento della
2 massicciata stradale della S.S.94 e dal degrado della adiacente cunetta smalti-
acque lesionata ed ingombra di detriti, con conseguente sversamento nei predetti terreni di grossi quantitativi di acqua piovana, non più incanalata nella cunetta;
- la responsabilità per l'evento dannoso era ascrivibile in via esclusiva alla
, quale Ente tenuto alla manutenzione della strada provinciale ex strada CP_1
statale 94 e della adiacente cunetta smalti-acque, che non aveva mantenuto in efficienza un adeguato sistema di incanalamento delle acque piovane che evitasse lo sversamento nei sottostanti terreni, causando in tal modo il movimento franoso che attualmente interessava il fondo e l'annesso fabbricato;
- con il predetto atto di donazione del 16-7-2015 gli aveva trasferito CP_2
anche il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni provocati ai terreni e al fabbricato oggetto di causa dal suddetto fatto dannoso;
- con procura speciale per notar del 15-9-2015, rep. n. Persona_1
53813, gli aveva conferito procura ad agire giudizialmente per il CP_2
recupero delle somme dovute dall e dai suoi aventi causa a titolo Controparte_3
di risarcimento dei predetti danni;
- dalla relazione tecnica redatta dal consulente di parte geom. era Persona_2
emerso che gli immobili di sua proprietà avevano riportato per i fatti di causa un danno quantificabile in complessivi euro 624.100,00;
- nonostante la richiesta di risarcimento inviata a mezzo raccomandata a/r del 10-
3-2015 dal precedente proprietario , l'Ente provinciale non aveva CP_2
provveduto al risarcimento del danno.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore, anche in qualità di procuratore speciale di , chiedeva che, previo accertamento della responsabilità nella CP_2
causazione dell'evento dannoso della la stessa venisse Controparte_1
condannata al risarcimento dei danni materiali riportati dai terreni e dal fabbricato
3 di sua proprietà, quantificati nell'importo complessivo di euro 624.100,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1-7-2016 si costituiva in giudizio la , la quale pregiudizialmente eccepiva la nullità Controparte_1
dell'atto di citazione ai sensi degli articoli 163 e 164 c.p.c. per omessa enunciazione dell'oggetto della domanda e delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della stessa;
sempre in via preliminare eccepiva il difetto di prova in ordine alla legittimazione ad agire dell'attore e disconosceva tutta la documentazione attorea prodotta in copia fotostatica, in quanto non conforme all'originale. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea, deducendo che il movimento franoso de quo era stato già rilevato nel 2001 dalla società ISPRA
incaricata di inventariare i movimenti franosi in Italia e che la strada provinciale era dotata di opere di regimentazione delle acque, di cunette laterali e fossi di drenaggio adeguatamente manutenuti;
contestava, infine, il quantum del risarcimento richiesto, in quanto eccessivo e non provato.
Nella memoria depositata in data 30-9-2016 ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 1) c.p.c. l'attore precisava che nella relazione a firma del geologo dott.
allegata alla consulenza tecnica di parte le cause del movimento Persona_3
franoso oggetto di causa erano state individuate nelle caratteristiche meccaniche scadenti dei materiali del substrato, nella erosione al piede del moto delle acque incanalate, nell'incremento idrico superficiale dovuto alle acque di precipitazione e nivali provenienti dalla viabilità posta a monte, nella insufficiente manutenzione delle cunette per il regolare deflusso delle acque provenienti da monte, nelle rotture beanti della sede stradale, non sempre immediatamente eliminate, e nella presenza di un fosso, sempre di pertinenza della che CP_1 CP_1
assumeva una pendenza del profilo di fondo piuttosto forte a monte dell'area, con
4 conseguente elevata velocità delle acque in condizioni di elevata piovosità.
Nella memoria depositata in data 31-10-2016 ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 2) c.p.c. la eccepiva l'intervenuta prescrizione del Controparte_1
diritto al risarcimento del danno fatto valere dall'attore ai sensi dell'articolo 2947
c.c.
Con provvedimento emesso in data 18-11-2019 il Giudice revocava l'ammissione in via provvisoria dell'attore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocato di in data 7-8-2015. CP_1
Con nota di deposito dell'1-12-2022 l'attore provvedeva a depositare nuova documentazione attestante la regolare approvazione del progetto del fabbricato per cui è causa, chiedendo contestualmente di essere rimessa in termini per la produzione in giudizio.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale venivano assunte le prove testimoniali richieste dalle parti e veniva disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19 Febbraio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sollevata dall'Ente convenuto sotto il profilo della omessa indicazione dell'oggetto della domanda e delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda: premesso che l'omissione dell'individuazione delle ragioni di diritto fatte valere dall'attore non è sanzionata dall'articolo 164 quarto comma c.p.c. con la previsione della nullità (“la citazione è nulla se manca o è
assolutamente incerto il requisito stabilito dal numero 3 dell'articolo 163 ovvero
5 se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo”) e che la qualificazione dell'azione esercitata e l'individuazione delle norme di diritto applicabili spetta al Giudice, quanto alla esposizione delle ragioni di fatto, ritiene questo Giudice che nell'atto di citazione l'attore abbia allegato con sufficiente precisione il fatto dannoso (difetto di manutenzione delle cunette e della strada provinciale a monte del terreno e dell'annesso fabbricato di sua proprietà) e le conseguenze lesive che assume ne siano derivate, adeguatamente descritte nella allegata consulenza tecnica di parte;
a tale ultimo proposito occorre rilevare che l'identificazione della causa petendi che caratterizza la domanda giudiziale deve essere operata caso per caso con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute non soltanto nell'atto di citazione, ma anche nei documenti ad esso allegati e in esso richiamati in modo da consentire al convenuto la possibilità di apprestare la propria difesa (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 3363 del 2019, Corte
di cassazione n. 11751 del 2013 e Corte di cassazione n. 1681 del 2015).
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la inammissibilità dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla CP_1
soltanto nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell'articolo 183
[...]
sesto comma n. 2) c.p.c.
L'articolo 167 secondo comma c.p.c. - nella formulazione introdotta dal decreto-
legge n.35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del
2005, applicabile ai giudizi instaurati dopo la data dell'1 Marzo 2006 - dispone al primo comma che il convenuto nella comparsa di costituzione e risposta “deve
proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti dell'attore a fondamento
della domanda” ed al secondo comma prevede che “ a pena di decadenza deve
proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio”.
La disposizione citata va letta in combinato disposto con l'articolo 166 c.p.c.
secondo cui “Il convenuto deve costituirsi (…) almeno venti giorni prima
6 dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, (...) depositando in
cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167
...”.
Pertanto, dopo l'entrata in vigore della novella legislativa il convenuto, fatta eccezione per le mere difese (o c.d. eccezioni in senso lato, la cui allegazione è
consentita fino al limite delle preclusioni assertive di cui all'articolo 183 sesto comma n. 1 c.p.c), deve proporre, depositando la comparsa di costituzione e risposta almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione e trattazione, tutte le eccezioni processuali e di merito riservate esclusivamente alla parte, a pena di decadenza dalla relativa facoltà. La nuova formulazione dell'articolo 167 c.p.c. ha, dunque, confermato la scelta, già operata dal legislatore del 1973 con riguardo al processo del lavoro ed estesa poi al rito ordinario dalla riforma del 1990, di assoggettare le eccezioni in senso stretto ad un regime preclusivo più rigoroso, onerando il convenuto della loro proposizione sin dalla fase introduttiva del giudizio.
Le eccezioni a cui la norma in esame fa riferimento sono quelle processuali e di merito, purché non rilevabili di ufficio: le prime sono essenzialmente dirette a far valere la mancanza di una delle condizioni per la decisione della causa nel merito
(ad esempio incompetenza); le seconde, invece, consistono nell'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto vantato dall'attore, fatta dal convenuto al fine di ottenere il rigetto della domanda.
Le suddette eccezioni sono quelle che non sono rilevabili di ufficio, con la conseguenza che all'interprete si pone il problema di individuare quando un'eccezione può dirsi rilevabile di ufficio e quando, invece, essa può essere proposta soltanto dalla parte interessata.
La soluzione talvolta è offerta dallo stesso legislatore, come nel caso dell'eccezione di prescrizione in ordine alla quale l'articolo 2938 c.c. prevede
7 espressamente che “Il Giudice non può rilevare la prescrizione d'ufficio non
opposta”.
Pertanto, occorre concludere che, essendo l'eccezione di prescrizione un'eccezione preliminare di merito non rilevabile di ufficio, la CP_1
aveva l'onere di proporla, a pena di decadenza, nella comparsa di
[...]
costituzione e risposta depositata nel rispetto del termine di cui all'articolo 166
c.p.c., sicchè, avendo l'Ente provinciale sollevato la suddetta eccezione soltanto nella memoria istruttoria depositata in data 31-10-2016, quando era già decaduto dalla relativa facoltà, la stessa eccezione deve ritenersi inammissibile e deve essere disattesa.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a Parte_1
sollevata dalla , occorre procedere ad una precisazione di Controparte_1
carattere preliminare, che attiene al suo corretto inquadramento.
Nonostante l abbia definito la carenza lamentata come difetto di Controparte_3
legittimazione ad agire in capo all'attore, in realtà l'allegazione del difetto della qualità di proprietario dei terreni con annesso fabbricato o di procuratore speciale del precedente proprietario si sostanzia nella deduzione di un difetto di titolarità
dal lato attivo del rapporto controverso.
Infatti, la legittimatio ad causam, nella duplice veste di legittimazione ad agire e di legittimazione a contraddire, costituisce condizione dell'azione - il cui difetto è
rilevabile anche di ufficio e preclude una pronuncia sul merito della domanda - e sussiste in tutti i casi in cui, sulla base della prospettazione del rapporto controverso fornita dall'attore, questi ed il convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subire la stessa pronuncia, attenendo invece al merito della controversia le eccezioni con le quali il convenuto contesti la titolarità attiva o
8 passiva del rapporto controverso: perché un soggetto possa essere ritenuto legittimato attivo o passivo è necessario, pertanto, che, indipendentemente dalla veridicità dei fatti affermati, lo stesso si identifichi con il soggetto che nella domanda è affermato rispettivamente come titolare dal lato attivo del rapporto in contestazione oppure come soggetto passivo o violatore del diritto fatto valere in giudizio.
Nel caso de quo dalla prospettazione dei fatti contenuta nella domanda risarcitoria proposta da emerge che c'è corrispondenza fra il soggetto che ha Parte_1
assunto la veste di attore, proponendo la domanda giudiziale, ed il soggetto individuato nella stessa domanda come titolare del diritto di cui con quella domanda si chiede la tutela.
Pertanto, riconosciuta la legittimazione ad agire in capo a , la Parte_1
contestazione sollevata sul punto dalla deve essere Controparte_1
qualificata come questione che attiene al merito e, in particolare, alla titolarità dal lato attivo del rapporto dedotto in giudizio.
A fronte della contestazione specifica sollevata sul punto dall'Ente convenuto, in attuazione dei principi generali sulla distribuzione dell'onus probandi stabiliti dall'articolo 2697 c.c. gravava sull'attore l'onere di dimostrare la proprietà degli immobili danneggiati a causa del fatto dannoso per cui è causa e il potere rappresentativo conferitogli dal precedente proprietario.
A tale fine ha prodotto tempestivamente in giudizio la copia Parte_1
dell'atto di donazione per Notaio del 16-7-2015, rep. n. Persona_1
53760, racc. n. 25771, registrato a in data 17-7-2015, con il quale CP_1 CP_2
gli ha trasferito la nuda proprietà dell'appezzamento di terreno sito in agro
[...]
di Picerno alla C.da Valline, censito in catasto al foglio 46, particelle 100, 141 e
143, oltre al diritto ad ottenere il risarcimento del danno provocato dalla Provincia
9 Parte_2 di e la copia della procura speciale conferita da a CP_1 CP_2 [...]
con atto per Notaio del 15-9-2015, rep. n. Pt_1 Persona_1
53813, per il recupero anche in sede giudiziale delle somme dovute dalla a titolo di risarcimento del danno arrecato ai terreni siti in Controparte_1
agro di Picerno alla C.da Valline, censiti in catasto al foglio 46, particelle 100,
141 e 143, (si vedano i documenti prodotti sub 3 e 4 nel fascicolo di parte attrice).
Alla luce del condivisibile principio di diritto enunciato dai giudici di legittimità
secondo cui “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie
fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'articolo 2719 c.c.,
impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle
stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una
dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si
intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto
all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né
generiche asserzioni” (si vedano ex multis Corte di cassazione n. 29658 del 2024,
Corte di cassazione n. 22149 del 2024 e Corte di cassazione n. 3227 del 2021), il disconoscimento da parte della della conformità all'originale Controparte_1
delle suddette copie fotostatiche prodotte tempestivamente in giudizio da
[...]
senza alcuna specifica indicazione degli aspetti differenziali della copia Pt_1
rispetto all'originale deve ritenersi inefficace e i suddetti documenti devono essere considerati idonei a provare in capo a la qualità di proprietario Parte_1
dell'immobile danneggiato e, comunque, di procuratore speciale del precedente proprietario e, quindi, la sua titolarità dal latto attivo del rapporto dedotto in giudizio.
Infine, prima di esaminare il merito della domanda risarcitoria deve essere rigettata l'istanza di rimessione in termini avanzata dall'attore in data 1-12-2022
per il deposito della allegata documentazione, che attiene alla costruzione del
10 fabbricato per cui è causa (richiesta di concessione edilizia, deposito al Genio
civile, parere sanitario, particolari costruttivi).
L'articolo 153 secondo comma c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo
45 comma 19 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo l'entrata in vigore della stessa legge (4-7-
2009) - stabilisce che la parte che dimostra di essere incorsa in una decadenza
per causa ad essa non imputabile può chiedere al Giudice di essere rimessa in
termini: pertanto, per essere rimessa in termini per il compimento di un'attività da cui è decaduta, la parte deve dimostrare di non aver potuto compiere la stessa attività nel rispetto del termine perentorio a tal fine assegnato a causa di un legittimo impedimento.
Nel caso che ci occupa le ragioni addotte dall'attore a fondamento dell'istanza di rimessione in termini, che ineriscono al reperimento, ad opera del consulente tecnico di parte, della documentazione che ne costituisce oggetto soltanto in epoca successiva alla scadenza dei termini assegnati per la produzione di documenti, non integrano un legittimo impedimento idoneo a giustificare la rimessione in termini per la tardiva produzione in giudizio, posto che dal contenuto degli stessi documenti si evince che la loro formazione è antecedente al maturare delle preclusioni istruttorie e che gli atti, in quanto inerenti alle autorizzazioni necessarie per la costruzione del fabbricato, sarebbero stati rinvenibili presso gli
Uffici pubblici con l'uso dell'ordinaria diligenza in modo tale da rispettare il termine per deduzioni istruttorie.
Quanto al merito, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle responsabilità della per la omessa/inadeguata manutenzione Controparte_1
della strada e delle cunette per la regimentazione delle acque piovane situate a
11 monte della proprietà dell'attore, che avrebbe provocato un movimento franoso e conseguenti danni al fondo e all'annesso fabbricato.
Dal momento che allega a fondamento della pretesa risarcitoria Parte_1
azionata nei confronti del proprietario della strada soprastante il suo fondo la omessa o cattiva manutenzione della strada e delle relative pertinenze, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del 2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura,
escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio
onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, deve ritenersi che nel
12 giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso)
intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato),
imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte
di cassazione n. 25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161
del 2000).
D'altra parte, soltanto nel caso in cui il danneggiato abbia assolto all'onus
probandi su di lui gravante può ritenersi operante il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità previsto dall'articolo 2051 c.c. a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res, per superare il quale lo stesso sarà tenuto a fornire la prova del caso fortuito: ne consegue che soltanto se l'attore ha dimostrato l'evento dannoso e la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia,
il convenuto ha l'onere di dimostrare l'intervento, nella causazione dell'evento dannoso, di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, che abbia inciso sul rapporto di causalità, escludendolo.
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi, ritiene questo Giudice che la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
debba essere rigettata, in quanto sprovvista di prova del nesso di causalità
[...]
fra la res in custodia e il dedotto evento dannoso.
In punto di fatto può dirsi acquisita al processo la prova sia del rapporto di custodia fra la strada situata a monte della proprietà di e le relative Parte_1
13 pertinenze e la sia del verificarsi del movimento franoso, Controparte_1
posto che, a fronte dell'allegazione ad opera dell'attore della titolarità della strada in capo alla e del fatto dannoso, l'Ente convenuto non ha Controparte_1
contestato in modo specifico le suddette circostanze, ma si è difeso sulla base di argomentazioni (corretta manutenzione della sede stradale e delle cunette laterali e contestazione dell'ammontare del danno lamentato dall'attore) che sono logicamente incompatibili con la volontà di negare le allegazioni attoree,
risolvendosi, pertanto, il suo comportamento in una relevatio ab onere probandi
in favore dell'attore.
Pertanto, premesso che gli articoli 2 e seguenti del R.D. n. 2056 del 1923 e l'articolo 14 del Decreto legislativo n. 285 del 1992 prevedono che gli Enti
proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo.. (comma 1 lettera a), al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze (comma 1 lettera b) e all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta (comma 1 lettera c), sicchè il titolare dell'obbligo di gestione e del conseguente potere di fatto e dovere di manutenzione, vigilanza e custodia sulle strade e sulle relative pertinenze è
individuato dalla legge nell'Ente proprietario, con l'unica eccezione prevista dai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del Decreto legislativo n. 285 del 1992 per le strade in concessione e le strade vicinali, in relazione alle quali i poteri e i compiti dell'ente proprietario sono esercitati rispettivamente dal concessionario e dal ritenuto assolto in attuazione del principio di acquisizione della prova CP_4
l'onus probandi gravante sul danneggiato in ordine al rapporto di custodia fra la
res da cui sarebbe originato il danno e la , occorre verificare Controparte_1
se sia stata raggiunta la prova anche del nesso causale fra i lamentati danni al fabbricato di proprietà di e il movimento franoso e del nesso causale Parte_1
14 fra quest'ultimo e lo stato di manutenzione della res.
Dal momento che alla consulenza tecnica di parte tempestivamente prodotta in giudizio dall'attore non può essere attribuito pieno valore probatorio, ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, poichè con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n. 33503 del
2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019), nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare le cause dei lamentati danni al fabbricato di proprietà di , con particolare riferimento alla Parte_1
riconducibilità degli stessi al movimento franoso e, di conseguenza, allo stato di manutenzione della strada di proprietà della e delle relative Controparte_1
opere di regimentazione delle acque piovane.
Il nominato C.T.U., all'esito dei sopralluoghi e delle indagini tecniche eseguite -
con giudizio condivisibile, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici - ha accertato che:
“Il fabbricato di cui è causa si trova all'interno di un appezzamento di terreno in
agro del comune di Picemo (PZ), in contrada Valline/Serra del Cerro, in catasto
terreni al foglio 46, particelle 100, 141 e 143, di proprietà del Sig. . Parte_1
L'appezzamento di terreno di proprietà Pace confina, a monte, con la S.P. ex S.S. n.
94. Su tale confine è presente una recinzione costituita da paletti in acciaio infissi
nel terreno che sostengono una rete metallica a maglia romboidale. L'accesso al
fondo avviene dalla S.P. ex S.S. n. 94, mediante un cancello in acciaio che introduce
ad una stradina privata, realizzata in conglomerato cementizio. Attraverso
quest'ultima si raggiunge, oltre al fabbricato di interesse, anche un ulteriore
fabbricato, presumibilmente di proprietà del ricorrente.
15 Il fabbricato oggetto della presente perizia è composto da un piano terreno, da un
primo livello e da una copertura a falde. La struttura portante è in muratura
ordinaria, con blocchi di conglomerato cementizio, i solai sono in latero cemento.
Sugli elementi murari si scorge, a livello dei solai, la presenza di un cordolo in
conglomerato cementizio armato. Il manufatto è stato realizzato a seguito del
parere favorevole della Commissione edilizia espresso con verbale del
17.06.1981 e previa acquisizione dell'autorizzazione a costruire espressa
dall'Ufficio del Genio Civile di in data 22.07.1981, n. 9608 di prot., ai CP_1
sensi delle Norme tecniche di edilizia antisismica di cui alla Legge 25.11.1962 n.
1684 e n. 64 del 02.02.1974.
Allo stato attuale il fabbricato presenta danni strutturali rilevanti che ne
determinano l'inagibilità..La scala di collegamento tra piano terra e primo piano
è assente, a seguito di crollo, si rileva traccia della sua presenza da alcune
piastrelle di rivestimento sul prospetto Nord. Sul suolo, in adiacenza ai due
prospetti contrapposti Nord-Sud, sono presenti calcinacci generati dal crollo di
preesistenti strutture. Da quanto rilevato, meglio rappresentato dalla
documentazione fotografica, si scorgono alcune difformità rispetto al progetto
allegato alla richiesta di concessione edilizia..Sul prospetto Sud, ove la struttura
presenta un livello di danneggiamento più severo, si scorgono le macerie di un
preesistente solaio in conglomerato cementizio che poggiava su un setto murario
realizzato in adiacenza alla muratura perimetrale del fabbricato principale,
anch'esso danneggiato irrimediabilmente.
L'andamento del piano campagna intorno al perimetro del fabbricato è
caratterizzato da numerosi avvallamenti, tale circostanza è dovuta a scorrimenti
relativi degli strati di terreno che compongono il sottosuolo;
ciò indica scarse
caratteristiche geotecniche dei litotipi caratterizzanti il volume significativo delle
opere di fondazione del manufatto.
16 Durante il sopralluogo non è stato possibile rilevare le caratteristiche
costruttive delle fondazioni. A parere del sottoscritto le stesse sono del tipo
diretto, travi in cemento armato sottoposte alle murature portanti, con le
caratteristiche geometriche e costruttive definite negli elaborati progettuali
presentati a corredo della richiesta di concessione edilizia.
L'immobile versa in uno stato di assoluta, oltre ad essere inaccessibile per
evidenti ragioni di sicurezza.
La strada privata, che dall'ingresso del fondo porta al fabbricato, presenta una
pavimentazione in conglomerato cementizio, apparentemente di spessore ridotto,
probabilmente non più di 5 cm. E' caratterizzata da una superficie irregolare, in
quanto, probabilmente, realizzata con getti successivi ed intervallati
temporalmente senza soluzione di continuità. Tale pavimentazione segue
l'andamento del terreno e lo stesso non sembra essere stato livellato prima della
posa del calcestruzzo. Non sono presenti cunette o altre opere d'arte finalizzate
alla regimentazione delle acque piovane.
Il fondo di proprietà è situato lungo un pendio con inclinazione media di Pt_1
circa 10° sull'orizzontale e confina a monte con la S.P. ex S.S. n. 94. La superficie
di tutto il fondo, senza esclusione delle aree collocate nelle immediate vicinanze dei
fabbricati presenti, è caratterizzata da numerosi avvallamenti con distribuzione
casuale. Tale circostanza denota scorrimenti relativi dei litotipi che compongono il
sottosuolo, accomunati da scarse caratteristiche geotecniche. L'area è censita
nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino idrografico del fiume
Sele, realizzato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, di
cui si riporta uno stralcio (fig. 2), ed è associata ad un Potenziale Rischio da frana
del tipo "R_utr2" (medio); tale circostanza impone la redazione di uno studio di
compatibilità geologica propedeutico alla realizzazione delle opere antropiche
da realizzarsi, senza preclusione della possibilità di edificare. Non si rileva la
17 presenza di movimenti franosi in atto.
Il fabbricato presenta un quadro fessurativo articolato, come di seguito specificato:
- sul lato nord (foto 9 e 10) sono presenti i resti del crollo di una struttura
realizzata in adiacenza alla sagoma principale, probabilmente si trattava della
rampa di scale e del ballatoio che collegavano i piani terra e primo, se pur il
collegamento, secondo il progetto autorizzato, doveva essere edificato sul
prospetto sud. In corrispondenza dello spigolo in comune con il prospetto est,
all'altezza del solaio del primo piano (foto 19 e 20) è presente una lesione con
andamento orizzontale che segna il distacco tra il setto murario ed il solaio del
primo livello. Tale lesione è attribuibile ad un cedimento del sistema
fondazione-terreno in prossimità del prospetto sud/ovest, che ha determinato
una rotazione rigida dello stesso fabbricato;
- lo spigolo in comune ai prospetti ovest e sud e precisamente il setto murario
sotteso dai solai del piano primo e sottotetto, presenta un vistoso distacco, la
cui ampiezza progredisce con l'altezza. Esso è il risultato della rotazione rigida
della porzione interessata rispetto al resto della struttura, come chiaramente
evidenziato dalla documentazione fotografica..Dalle foto si palesa la causa del
dissesto, dovuto ad un cedimento significativo della fondazione in tale punto;
- sul prospetto sud.. sono presenti i resti del crollo di un solaio;
si scorgono
alcune barre di acciaio che probabilmente fungevano da collegamento tra il
fabbricato principale ed il solaio crollato, oltre che l'orditura dello stesso
solaio, con alcune porzioni degli elementi di alleggerimento in laterizio ancora
sospesi. Sono presenti lesioni e deformazioni in corrispondenza delle aperture,
riconducibili al cedimento del sistema terreno-fondazione lungo la verticale
passante per lo spigolo in comune tra i prospetti sud ed ovest;
18 - il prospetto est è caratterizzato da un'unica lesione evidente, in
corrispondenza dello spigolo in comune con il prospetto nord, all'altezza del
solaio del primo piano..Anche tale lesione di distacco è attribuibile ad un
cedimento della fondazione in corrispondenza dello spigolo in comune tra i
prospetti sud ed ovest e della conseguente rotazione dell'intero fabbricato.
I dissesti subiti dal fabbricato, osservati durante il sopralluogo e documentati
nell'allegato fotografico, sono riconducibili ad un cedimento eccessivo (a
prevalente componente verticale) del sistema terreno-fondazione, incompatibile
con la rigidezza della struttura. Il fabbricato, a seguito del cedimento dello
spigolo in comune tra i prospetti sud ed ovest..ha subito una rotazione rigida con
fulcro in prossimità dello spigolo nord-est; ciò ha determinato, oltre alle lesioni
inclinate presenti sui prospetti ovest e sud.., anche la lesione suborizzontale sul
lato nord..ed il distacco tra il solaio e la muratura portante sullo stesso prospetto.
La causa del cedimento verificatosi, incompatibile con la capacità deformativa
della struttura, è da ricercare nella tipologia di opera di fondazione ovvero nel suo
dimensionamento.
Come..rilevato dal progetto depositato presso il comune di Picerno per la
realizzazione del fabbricato..,le fondazioni sono costituite da un graticcio di travi
in conglomerato cementizio armato con sezione rettangolare 80x40cm, armate
con 8 barre di acciaio di diametro pari a 12mm e staffe con diametro 8mm,
passo 30cm. La verifica del corretto dimensionamento della fondazione non può
prescindere dalla conoscenza delle caratteristiche geotecniche del terreno di
fondazione e quindi dall'esecuzione di una campagna di indagini finalizzata a
determinare, per il volume significativo del sistema terreno-fondazione, i
parametri appresso elencati: analisi granulometrica (per la determinazione della
natura del terreno, coesiva o incoerente); Peso specifico del terreno e relativo
19 grado di saturazione;
profondità di una eventuale falda acquifera;
coesione
(drenata e/o non drenata); angolo di attrito interno (in condizioni drenate); misura
delle pressioni interstiziali. Detti parametri sono necessari per determinare in
maniera corretta il carico limite di sopportazione del complesso fondazione-
terreno e quindi confermare o meno il dimensionamento operato in fase
progettuale. Quanto detto è condizione necessaria ma non sufficiente per capire se
le dimensioni di progetto della fondazione siano corrette, a tal fine è necessario
integrare il calcolo descritto in precedenza con la determinazione dei cedimenti
attesi, previa esecuzione di prove penetrometriche statiche o dinamiche (a seconda
della natura del terreno, a grana "fine" o "grossa") ovvero della prova
edometrica per la determinazione del conseguente modulo edometricol. Analogo
ragionamento vale per la verifica sperimentale della correlazione (eventuale) tra
il cattivo stato manutentivo della strada in questione, in relazione alla gestione
delle acque superficiali, ed i dissesti subiti dal fabbricato. E' necessario per tali
finalità effettuare un'analisi dell'intero pendio, con definizione del reticolo
idrodinamico sotterraneo, di modo da conoscere in ogni punto il valore delle
pressioni interstiziali e, quindi, procedere in maniera corretta con la
determinazione della portanza della fondazione e della sua variabilità durante un
processo di drenaggio transitorio, secondo il quale l'ipotetica acqua che
proviene dalla strada permea nel sottosuolo e raggiunge il fabbricato in
questione. La campagna di indagini in questo caso includerebbe anche
l'installazione di piezometri per la misura periodica della piezometrica, con
inevitabile incremento dei costi.
Il progetto depositato è sicuramente carente di un dimensionamento esaustivo
delle strutture di fondazione, anche perchè basato su parametri geotecnici non
suffragati da indagini in sito e quindi del tutto aleatori. La relazione geotecnica a
corredo dello stesso, inoltre, esclude rischi di frana, infatti afferma "L'area non è
20 stata interessata da fenomeni franosi recenti o in atto e, quindi, l'area stessa, sulla
quale dovrà sorgere il fabbricato rurale dà garanzia di stabilità", in palese
contrasto sia con le evidenze morfologiche dell'area di interesse che con gli
studi condotti e pubblicati nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico del Bacino idrografico del fiume Sele, precedentemente
richiamati.
L'evidenza dei dissesti porta ad affermare, senza significativi margini di errore,
che la fondazione del manufatto non è adeguata ai carichi trasmessi dalla
sovrastruttura ed alle caratteristiche meccaniche del terreno di fondazione.
La S.P. ex S.S. n. 94, nel tratto che confina con la proprietà presenta una Pt_1
sezione trasversale del tipo a mezza costa, una parte della carreggiata è costruita
su un terreno in scavo ed una parte su terreno in rilevato..Sulla porzione di monte
della carreggiata è presente un fosso di guardia per convogliare le acque
meteoriche in senso longitudinale, mentre a valle è presente la zanella ed un
cordolo in c.a. In corrispondenza della proprietà la piattaforma stradale Pt_1
presenta segni di dissesto, sono visibili fessure sulla pavimentazione che
definiscono la nicchia di distacco..Il movimento franoso interessa principalmente
la porzione della carreggiata realizzata in rilevato, ne consegue che la
profondità della superficie di scorrimento è piuttosto limitata, nell'ordine di un
paio di metri e quindi senza alcuna influenza rispetto ai dissesti subiti dal
fabbricato, si ricorda legati a cedimenti a componente prettamente verticale
dovuti al superamento del carico limite del complesso fondazione-terreno.
In occasione di eventi meteorici, sicuramente l'acqua proveniente da monte
permea nel corpo della strada e si riversa nella proprietà collocata a valle Pt_1
della stessa strada, tuttavia in adiacenza del fabbricato di interesse non sono
presenti tracce identificative di fenomeni franosi in atto, non si distingue alcuna
21 nicchia di distacco né fessure del terreno o scorrimenti verso valle;
in altre parole il
suolo si presenta con avvallamenti, così come su tutta l'area, ma con andamento
continuo, senza fratture evidenti, ciò porta ad escludere una relazione diretta tra
la regimentazione delle acque piovane e dei dissesti della S.P. ex S.S. n. 94 con il
quadro fessurativo del fabbricato” (si vedano la relazione peritale depositata dal
C.T.U., ing. , in data 6-10-2022 e la relazione integrativa depositata Persona_4
in data 28-7-2023).
Ritiene questo Giudice che le conclusioni alle quali è giunto il nominato consulente tecnico d'ufficio, che ha proceduto sulla base di accertamenti effettuati in modo puntuale e con il ricorso a metodologie efficaci, siano condivisibili.
Infatti, nonostante il consulente tecnico abbia evidenziato incidentalmente che soltanto un'indagine geologica sull'intero pendio in ipotesi potrebbe consentire la verifica sperimentale della correlazione fra il cattivo stato di manutenzione della strada provinciale e la gestione delle acque superficiali da un lato e lo stato di dissesto del fabbricato, dall'altro, lo stesso ha, poi, concluso che con certezza il degrado dell'immobile è riconducibile alla tipologia di opera di fondazione utilizzata per la sua realizzazione e al dimensionamento della stessa e, in particolare, ad un cedimento eccessivo a prevalente componente verticale del sistema terreno-fondazione, incompatibile con la rigidezza della struttura;
a tale ultimo proposito, pur non avendo il C.T.U. avuto accesso diretto alle fondazioni per la verifica diretta delle loro caratteristiche costruttive, lo stesso ha utilizzato per accertarne l'inadeguatezza rispetto ai carichi trasmessi dalla sovrastruttura e alle caratteristiche meccaniche del terreno di fondazione il progetto depositato presso il Comune di Picerno e la relazione geotecnica a corredo dello stesso, da cui ha evinto che al momento della realizzazione dell'immobile non sono state effettuate tutte le verifiche di carattere tecnico necessarie per la scelta della tipologia di fondazione e per il relativo dimensionamento e che erroneamente
22 nella relazione geotecnica il terreno su cui il fabbricato è stato realizzato evidenziava che il terreno dava garanzie di stabilità in contrasto con le evidenze morfologiche dell'area e con gli studi pubblicati nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del fiume Sele.
Inoltre, il C.T.U. ha verificato che, sebbene in prossimità della proprietà di
[...]
la sede stradale a monte presenti segni di dissesto e fessure e la porzione Pt_1
della carreggiata realizzata in rilevato sia interessata da un movimento franoso, il carattere limitato della profondità della superficie di scorrimento (circa 2 mt) e l'assenza in adiacenza all'immobile a valle di tracce identificative di fenomeni franosi, di fessure nel terreno o di scorrimenti verso valle escludono un'interferenza del movimento franoso rilevato e del riversamento delle acque meteoriche provenienti dalla strada con il rilevato dissesto del fabbricato.
Premesso che in ambito civile in tema di accertamento del rapporto di causalità
materiale fra il fatto e l'evento dannoso - a differenza di ciò che accade nel processo penale, in cui, in considerazione della natura e del rilievo degli interessi coinvolti, l'interprete deve accertare il rapporto di derivazione causale in termini di assoluta certezza - opera il principio di “preponderanza dell'evidenza” o del
“più probabile che non”, nel senso che il rapporto di causalità può dirsi provato qualora l'evento sia una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto in senso non statistico, ma logico (probabilità logica o baconiana) alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 3390
del 2015 e Corte di cassazione n. 4024 del 2018), occorre concludere che, avendo il consulente tecnico escluso con certezza la riconducibilità sul piano causale del dissesto del fabbricato allo stato manutentivo della sovrastante strada provinciale e alle relative opere di regimentazione delle acque piovane, individuando la causa del rilevato stato di degrado dell'immobile nella tipologia di opere di fondazione e nel relativo inadeguato dimensionamento, non possa dirsi raggiunta, anche in
23 attuazione del suddetto criterio probabilistico, la prova nei suddetti termini del nesso causale fra i danni riscontrati nel fabbricato di proprietà di e Parte_1
le condizioni di manutenzione della strada soprastante e delle cunette laterali di regimentazione delle acque piovane su cui la esercita il Controparte_1
potere/dovere di custodia.
Pertanto, non avendo l'attore assolto all'onere della prova su di lui gravante in ordine al rapporto di causalità fra il danneggiamento del fabbricato di sua proprietà e le condizioni della res in custodia alla la Controparte_1
domanda risarcitoria dallo stesso proposta deve essere rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, ritiene questo Giudice che
- in considerazione della complessità dell'accertamento in fatto del dedotto nesso causale fra l'evento dannoso e la res in custodia - ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese processuali, ad eccezione delle spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, che, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 4-11-2015, da nei confronti della Parte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1
provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa interamente fra le parti spese processuali;
- pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese relative Parte_1
alla C.T.U., liquidate con separato decreto.
Potenza, 27-5-2025.
24 Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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