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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1182/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1743/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV FERM n. 20240000321778 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6324/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in riassunzione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 2024/0000321778, riferito alla TARI 2014, 2015 e 2019 del Comune di Melito Porto Salvo, notificato in data
24/06/2024 da Soget SpA.
Originariamente il gravame era stato depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
RA (iscritto al Rg. n. 269/2024), che, con sentenza n. 181/2024, pubblicata in data 13.12.2024, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore di questa Corte.
Parte ricorrente ribadisce le censure già formulate, e precisamente:
nullità del sollecito di pagamento per decadenza del diritto alla riscossione a causa di tardiva notifica ex art. 25 dpr 602/73 e succ. modifiche;
mancata notifica/nullità del titolo (verbale di accertamento) posto alla base della cartella esattoriale;
violazione e falsa applicazione degli art. 3 l. 241/1990, nonché 6 e 7 l. 212/2000;
violazione art. 24 della Costituzione;
nullità del preavviso di fermo per omessa notifica degli atti presupposti;
nullità e annullabilità dell'intimazione di pagamento impugnata per intelligibilità e/o criptizzazione dell'atto;
difetto assoluto di motivazione;
nullità dell'atto impugnato in quanto privo di motivazione;
nullità del preavviso di fermo per intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto.
In via gradata eccepisce la decadenza dal diritto alla riscossione della sanzione per formazione del ruolo oltre i prescritti termini di legge, nonché la nullità del provvedimento impugnato per eccessiva sproporzione tra il valore dell'autovettura … ed il presunto debito.
Ha presentato controdeduzioni Soget SpA, eccependo la regolare notifica di tutti gli atti presupposti a quello opposto, che vengono distintamente elencati nelle controdeduzioni;
quindi rappresenta non sussistere al cun difetto di motivazione, nonchè l'infondatezza della censura sulla sproporzione.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Soget, con produzione documentale poi non oggetto di contestazione da parte della ricorrente, ha idoneamente dimostrato la regolare notifica degli atti presupposti a quello impugnato, distintamente elencandoli nelle controdeduzioni e allegandoli.
La pretesa confluita nel preaavviso, quindi, si è regolarmente formata, né risulta maturato alcun termine prescrizionale e/o decadenziale;
inoltre la motivazione del preavviso, scaturito da pregressi atti legalmente portati a conoscenza del contribuente, è del tutto sufficiente per un'agevole comprensione della pretesa esercitata, né il valore del bene incide (rispetto al quantum richiesto) ai fini di determinare la legittimità dell'atto, non essendovi una previsione normativa in argomento.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta).
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1743/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV FERM n. 20240000321778 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6324/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in riassunzione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 2024/0000321778, riferito alla TARI 2014, 2015 e 2019 del Comune di Melito Porto Salvo, notificato in data
24/06/2024 da Soget SpA.
Originariamente il gravame era stato depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
RA (iscritto al Rg. n. 269/2024), che, con sentenza n. 181/2024, pubblicata in data 13.12.2024, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore di questa Corte.
Parte ricorrente ribadisce le censure già formulate, e precisamente:
nullità del sollecito di pagamento per decadenza del diritto alla riscossione a causa di tardiva notifica ex art. 25 dpr 602/73 e succ. modifiche;
mancata notifica/nullità del titolo (verbale di accertamento) posto alla base della cartella esattoriale;
violazione e falsa applicazione degli art. 3 l. 241/1990, nonché 6 e 7 l. 212/2000;
violazione art. 24 della Costituzione;
nullità del preavviso di fermo per omessa notifica degli atti presupposti;
nullità e annullabilità dell'intimazione di pagamento impugnata per intelligibilità e/o criptizzazione dell'atto;
difetto assoluto di motivazione;
nullità dell'atto impugnato in quanto privo di motivazione;
nullità del preavviso di fermo per intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto.
In via gradata eccepisce la decadenza dal diritto alla riscossione della sanzione per formazione del ruolo oltre i prescritti termini di legge, nonché la nullità del provvedimento impugnato per eccessiva sproporzione tra il valore dell'autovettura … ed il presunto debito.
Ha presentato controdeduzioni Soget SpA, eccependo la regolare notifica di tutti gli atti presupposti a quello opposto, che vengono distintamente elencati nelle controdeduzioni;
quindi rappresenta non sussistere al cun difetto di motivazione, nonchè l'infondatezza della censura sulla sproporzione.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Soget, con produzione documentale poi non oggetto di contestazione da parte della ricorrente, ha idoneamente dimostrato la regolare notifica degli atti presupposti a quello impugnato, distintamente elencandoli nelle controdeduzioni e allegandoli.
La pretesa confluita nel preaavviso, quindi, si è regolarmente formata, né risulta maturato alcun termine prescrizionale e/o decadenziale;
inoltre la motivazione del preavviso, scaturito da pregressi atti legalmente portati a conoscenza del contribuente, è del tutto sufficiente per un'agevole comprensione della pretesa esercitata, né il valore del bene incide (rispetto al quantum richiesto) ai fini di determinare la legittimità dell'atto, non essendovi una previsione normativa in argomento.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta).