CA
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Assunta D'AMORE - Presidente dott. Giorgio SENSALE - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 5859 R.G.A.C. per l'anno 2015, riservata in decisione all'udienza del 23.1.2025, vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 [...]
( ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ,
[...] C.F._3 [...]
( ) e Parte_4 C.F._4 [...]
( ), tutti quali eredi di Parte_5 C.F._5
, rappresentati e difesi in giudizio, per Persona_1 mandato in atti, dall'avv. Daniela Rescigno (costituitasi in sostituzione degli originari difensori, avv.ti Nicola Rescigno e Maria Grazia
Rescigno), presso il cui studio in Cicciano (NA), via B. Croce n.1, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._6 [...]
( ), CP_2 C.F._7 Parte_3
( ), nella qualità di
[...] C.F._8 procuratore generale di ( ), CP_3 C.F._9
( , CP_4 C.F._10 CP_5
( , quali eredi della defunta C.F._11 [...]
( ), Per_2 Controparte_6 C.F._12
( e Controparte_7 C.F._13 [...]
( ), quali eredi della defunta CP_8 C.F._14
tutti elettivamente domiciliati in Cicciano (NA), Persona_3 via Nola n. 5, Palazzo De Stefano, presso lo studio degli avv.ti
Raffaele Crocetta e Pina Perez, dai quali sono rappresentati e difesi in giudizio per mandato in atti;
Appellati
E
1 ( ); Controparte_9 C.F._15
Appellata contumace
******
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Nola n.
1684/2015, pubblicata in data 8.6.2015.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 23.1.2025, da intendersi qui richiamato e trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20-21.1.1999,
[...] conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Nola, i CP_1 germani , e per CP_9 Per_2 Per_3 Persona_1 sentir dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni relitti dai defunti genitori, e , con Parte_5 Parte_6 riduzione delle disposizioni (inter vivos e mortis causa) a titolo gratuito qualora…lesive della legittima spettante all'istante ed agli altri eredi, determinando le rendite imputandole a carico del possessore.
A sostegno della pretesa azionata, l'attore esponeva che, in data
19.12.1970, era deceduto il padre, lasciando Parte_5 quali eredi i cinque figli, , e CP_1 CP_9 Per_2 Per_3
nonché, quale usufruttuaria, il coniuge Persona_1
; che, con atto per notar del 24.4.1964, il Parte_6 Per_4 padre aveva donato al figlio in conto di legittima e Pt_5 Per_1 per l'eventuale esubero sulla disponibile, un vano terraneo, con riserva di usufrutto e di sopraelevazione, sito in MP (NA), alla via
Capua (in C.U. al F. 2 p.lla 116 sub 2); che, con testamento pubblico per notar del 16.12.1970, aveva disposto che alla figlia Per_5 andassero, con imputazione sulla disponibile e per Per_3
l'eventuale esubero in conto di legittima, gli immobili siti in
MP (NA), alla via Capua (in C.U. al F. 2 p.lla 116 sub 3, sub 6
e sub 9), con diritti di androne e cortile, con riserva di usufrutto al coniuge;
che in data 27.8.1993 era deceduta ab intestato anche la madre;
che il germano era sempre stato Parte_6 Per_1 nel possesso dei beni ereditari;
che il patrimonio relitto da dividere era costituito da un fabbricato sito in MP, via Capua, composto da due vani terranei e due vani al primo piano, con androne ed accesso
(in catasto alla partita 1078, fg. 2, p.lla 116, sub 4, 5, 7, 8, 10), nonché da un terreno esteso per are 19.51, ubicato in MP (in catasto al foglio 2, p.lla 26).
Radicata la lite, si costituiva in giudizio Persona_1 eccependo la prescrizione del diritto di accettare l'eredità paterna da
2 parte delle sorelle , e per Per_2 CP_9 Persona_3
l'effetto chiedendo di dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto per notar del 5.10.1995, con cui aveva trasferito al Per_6 Per_3 germano ed alla moglie di quest'ultimo, CP_1 Controparte_2
(che chiedeva di chiamare in causa), la proprietà degli immobili ereditati per testamento dal padre . Pt_5
Spiegava, inoltre, riconvenzionale di usucapione dei beni posseduti, chiedendo, infine, procedersi alla divisione dei beni relitti tra i germani e da ritenersi unici eredi ed Per_1 Controparte_1 aventi diritto.
Si costituivano in giudizio anche e Persona_3 [...]
(e poi i suoi eredi), riportandosi alle conclusioni e difese Per_2 rassegnate dal germano attore Controparte_1
benché regolarmente citata, restava invece Controparte_9 contumace.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva anche , Controparte_2 riportandosi alle conclusioni del coniuge istante . Controparte_1
Espletata l'attività istruttoria (con l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di CTU), la lite veniva definita con sentenza n.
1684/2015, pubblicata in data 8.6.2015, con cui il tribunale di Nola, in composizione collegiale, così statuiva: “1. Dichiara aperta la successione di , n. a MP il 30.11.1904 e deceduto ivi il Parte_5
19.12.1970 e la sua successione devoluta per testamento pubblico del
16.12.1970, rogato dal notaio e pubblicato dal medesimo Persona_7 pubblico ufficiale il 19.06.1971, e per successione legittima;
2. Rigetta
l'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità relitta da e quella di nullità o annullabilità del contratto di Parte_5 compravendita stipulato in data 5.10.2015 tra e Persona_3
e , sollevate da Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
3. Dichiara eredi di i figli: Parte_5 Controparte_1
e, quali Persona_1 Controparte_9 Persona_3 eredi di , deceduta, e Persona_2 CP_4 CP_3 [...]
; 4. Rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da CP_5
5. Dichiara che il patrimonio relitto dal de cuius Persona_1
è costituito dai seguenti beni: a) due vani terranei e due Parte_5 vani al primo piano del fabbricato sito in via Capua del Comune di
MP, con corte e corpo scala comuni, identificati nel Catasto fabbricati del predetto Comune al foglio di mappa 2, particella 116, sub
4,5,7,8,10 (esclusi l'immobile di cui al sub 2, donato a Persona_1
e quelli di cui ai sub 3, 6, 9 destinati dal de cuius a Persona_3 mediante testamento pubblico del 16.12.1970, per notaio Persona_7 pubblicato il 19.06.971, e successivamente da quest'ultima ceduti a ed al coniuge, , come da atto notarile Controparte_1 Controparte_2 del 5.10.1995); b) terreno ubicato in via Cupa del comune di MP, individuato in catasto terreni al foglio di mappa n. 2, p.lla 26; 6. Dichiara che il valore dei beni relitti sopra indicati è pari ad euro 162.357,6, complessivi e
3 che la quota spettante ai coeredi, pari ad 1/5 ciascuno è di euro 32.471,52; 7.
Dichiara indivisibile il patrimonio ereditario relitto dal de cuius Parte_5
; 8. Attribuisce congiuntamente a
[...] Controparte_1 Persona_3
e agli eredi di , e
[...] Persona_2 CP_4 CP_3
, il patrimonio relitto da e, quindi, i beni CP_5 Parte_5 descritti al punto 5); 9. Condanna a rilasciare i beni di Persona_1 cui è in possesso, attribuiti a e Controparte_1 Persona_3 agli eredi di;
10. Condanna i coeredi assegnatari dei Persona_2 beni relitti a versare a favore di e di Persona_1 CP_9 la somma di euro 32.471,52, ciascuno, oltre interessi legali a far
[...] data dalla pronuncia e fino al soddisfo;
11. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande di riduzione e rendiconto avanzate da parte attrice e dai convenuti ed eredi di Persona_3 Persona_2
; 12. Pone a carico della massa pro quota le spese di lite che liquida,
[...] con riferimento ai compensi professionali come di seguito indicato: in favore delle parti difese dall'avv. Raffaele Crocetta nella misura complessiva di € 8.574,50, comprensivi dell'aumento al 10% sul compenso iniziale di euro 7.795,00 ex art. 4 comma 5 del DM 55/2015 per la difesa di più parti, oltre IVA e CPA se dovute come per legge ed il 15% per spese generali;
in favore delle parti difese dall'Pina Perez in complessivi euro 8.574,50, comprensivi dell'aumento al 10% sul compenso iniziale di euro 7.795,00 ex art. 4 comma 5 del DM 55/2015 per la difesa di più parti, oltre IVA e CPA se dovute come per legge ed il 15% per spese generali;
in favore degli avvocati e Maria Grazia Rescigno, quali difensori di Per_7 Persona_1
che hanno dichiarato di essere antistatari, in euro 7.795,00 oltre
[...]
IVA e CPA se dovute come per legge ed il 15% per spese generali;
autorizza il conservatore alle trascrizioni e agli adempimenti previsti per legge, con esonero da responsabilità”.
Contro tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 16-
17.12.2015, proponevano appello, quali eredi di , Persona_1 la moglie ed i figli , , e Parte_1 CP_3 Parte_3 Pt_6
per i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa Parte_5 applicazione dell'art. 480 c.c., per aver il primo giudice erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità di da parte di e Parte_5 Per_3 Per_2 [...]
2. Errata lettura ed interpretazione delle risultanze CP_9 istruttorie per aver il tribunale rigettato l'anzidetta eccezione fondando la decisione su risultanze istruttorie (prova orale) non attendibili; 3. Nullità e/o annullabilità dell'atto di compravendita del
1995, in quanto avente ad oggetto un immobile di cui
[...] non aveva disponibilità; 4. Avvenuta usucapione dei beni Per_3 in possesso di – errata lettura della prova orale; Persona_1
5. Sull'indivisibilità e la domanda di attribuzione.
Concludevano, pertanto, chiedendo alla corte adita, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata ed in riforma della stessa, di voler così provvedere: “a) accogliere l'eccezione
4 di prescrizione avanzata da (e per esso ora dai suoi Persona_1 eredi) e dichiarare prescritto il diritto di accettare l'eredità di Parte_5
(…) a mente dell'art. 480 c.c., da parte di ,
[...] Persona_3
(e per essa i suoi eredi) e ); b) accogliere la domanda Per_2 CP_9 riconvenzionale proposta dichiarando nullo e/o annullabile l'atto di compravendita per notar di del 5.10.1995, stipulato tra i coniugi Per_6
e e, Controparte_10 Controparte_11 conseguenzialmente, dichiarare nulla l'effettuata trascrizione e voltura catastale dei beni oggetto del detto contratto (…); c) dichiarare che tutti i beni di cui esso è nel possesso da prima del 1970 Persona_1
(ossia prima dell'apertura della successione) (…) sono diventati di proprietà dello stesso per usucapione (…); d) dichiarare aperta la successione di
e, di conseguenza, dichiarare unici eredi Parte_5 Persona_1
e di conseguenza, ammettere CTU per formare un
[...] CP_1 nuovo progetto di divisione (…); o, in subordine, rimettere la causa al Tribunale(…)”, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituivano in giudizio, con comparsa del 15.4.2016,
[...]
, nella qualità di CP_1 Controparte_2 Parte_3 procuratore generale di , e , CP_3 CP_4 CP_5 quali eredi della defunta nonché Persona_2 [...]
, quali eredi della CP_6 Controparte_7 Controparte_8 defunta concludendo per l'integrale rigetto del Persona_3 gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado.
Benché ritualmente citata, restava contumace. Controparte_9
Assunta la causa in decisione all'udienza del 22.5.2020, la Corte, con sentenza n. 3374/2020, pubblicata in data 5.10.2020, non definitivamente pronunciando sul gravame, così statuiva: “1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: a) dichiara prescritto il diritto di accettare l'eredità di da Persona_8 parte di (e per essa i suoi eredi) e Controparte_12 Per_2 CP_9
b) dichiara nullo l'atto di compravendita per notar di del 5/10/1995, Per_6 stipulato tra i coniugi e e Parte_7 Controparte_2
c) dichiara eredi del sig. i sigg. Controparte_12 Persona_8
e d) rigetta la domanda diretta ad ottenere Persona_9 CP_1 la declaratoria di nullità della trascrizione dell'atto di compravendita per notar di del 5/10/1995 e e) dichiara il proprio difetto di giurisdizione Per_6 in ordine alla domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità della voltura catastale;
2) dispone come da separata ordinanza emessa in pari data per il prosieguo del giudizio;
3) rimette alla decisione definitiva la regolamentazione delle spese”, confermando, dunque, il rigetto della riconvenzionale di usucapione spiegata da in Persona_1 prime cure.
Con contestuale ordinanza, la corte nominava quale CTU l'ing.
conferendole il seguente incarico: “1) Persona_10
5 esaminata la documentazione prodotta ed individuati i beni oggetto della massa da dividere con riferimento anche a quelli donati dal de cuius, li descriva dettagliatamente e ne dia rappresentazione grafica e fotografica;
2) predisponga un comodo progetto di divisione con eventuali conguagli in denaro;
3) ove i beni non siano comodamente divisibili dia adeguata spiegazione di detta individisibilità e determini il loro valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
4) rilevi se gli immobili presentino o meno i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità; 5) determini il corrispettivo del godimento degli immobili;
6) dica quanto altro utile ai fini di causa”. Acquisito l'elaborato peritale (in data 25.9.2023), la causa (nelle more assegnata al consigliere relatore, dr.ssa Ada Meterangelis, per surroga del precedente relatore, dott. ), dopo essere stata Persona_11 riservata in decisione all'udienza del 15.2.2024, veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 24.7.2024, per acquisire dal CTU i chiarimenti sollecitati dalle parti costituite (che, come si legge nella citata ordinanza, evidenziavano “la necessità di valutare l'asse ereditario all'attualità (laddove, di contro, nell'elaborato peritale si fa esclusivo riferimento alla valutazione già effettuata in prime cure dallo stesso CTU, ing. nella perizia a sua firma depositata in data 20.1.2010), Per_10 chiedendo, concordemente, di escludere dalla formazione delle quote
l'immobile già donato dal de cuius al figlio tenendo peraltro Per_1 conto, nella redazione del progetto di divisione, dell'attuale situazione di possesso dei beni ereditari in capo ai due condividenti, ivi compreso il terreno agricolo (che chiedevano di inserire in entrambe le quote”).
Riconvocato, pertanto, il CTU esclusivamente per chiarire i su indicati profili e perché prendesse specifica posizione sull'ipotesi divisionale prospettata dagli appellanti (cfr. pag. 9 della relativa conclusionale del 12.4.2024) e non contrastata da controparte (cfr. pag. 2 della replica degli appellati del 6.5.2024) ed acquisito l'elaborato integrativo (depositato in data 11.12.2024), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 23.1.2025, la causa veniva definitivamente riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.
*****
I. Scioglimento della comunione
A seguito della sentenza non definitiva n. 3374/2020, pubblicata in data 5.10.2020, con cui (tra l'altro) veniva dichiarato prescritto il diritto di accettare l'eredità paterna da parte di (e Per_3 Per_2 per essa i suoi eredi) e e dichiarato Controparte_9 conseguentemente nullo l'atto di compravendita per notar di Per_6 del 5.10.1995, deve ora procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria tra i soli germani e , ritenuti CP_1 Persona_1 unici eredi del defunto padre . Pt_5
6 Osserva innanzitutto la corte che la massa da dividere è composta dai seguenti beni:
1. Fabbricato con corte e corpo scala, composto da piano interrato, piano terra e primo piano, ubicato in via Capua del Comune di
MP (Napoli), riportato in Catasto Fabbricati al foglio di mappa n. 2, p.lla 116, sub 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, destinato a civile abitazione;
2. Appezzamento di terreno, ubicato in via Capua, coltivato a nocelleto, individuato in Catasto terreni al foglio n.2, p.lla 26, esteso ha. 0.19.51.
Resta dunque escluso dalla divisione l'immobile (vano terraneo facente parte del su citato fabbricato (in catasto al foglio 2, p.lla 116, sub 2), donato, in conto di legittima e per l'eventuale esubero sulla disponibile, con atto per notar del 24.4.1964, da Per_4 [...] al figlio ormai rientrato nel patrimonio di Parte_5 Per_1 quest'ultimo, del cui valore, come meglio si dirà a breve, dovrà comunque tenersi conto ai fini della determinazione della quota di diritto spettante ai due germani condividenti.
Ciò premesso, i cespiti da dividere sub 1 e 2, sono ubicati nell'area periferica del comune di MP, fuori dalla perimetrazione urbana e ricadono nella Zona agricola E1 del P.R.G. Essi confinano tra loro e hanno accesso entrambi da via Capua (cfr. pagg.
5-6 dell'elaborato dell'11.12.2024, con relativi allegati, ivi compreso il certificato di destinazione urbanistica), né sussistono ostacoli alla loro commerciabilità, come pure precisato dal CTU, che rilevava che il fabbricato presenta i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentono, quindi, la commerciabilità (cfr. pagg. 57-
58 della prima relazione, depositata in data 25.9.2023, con relativi allegati).
Quanto al valore dell'asse, il CTU, nella relazione integrativa dell'11.12.2024, ha accertato, come richiesto dalla corte, l'attuale valore di mercato dei beni ereditari, evidenziando, in particolare, che il fabbricato è stato realizzato prima dell'anno 1967 e non è stato mai ristrutturato e si compone di vari locali e unità abitative, per cui il valore del fabbricato risulta dalla somma dei valori attribuiti ad ogni cespite in esso presente (cfr. pagg. 23-24).
A seguito delle indagini e degli accertamenti svolti, il CTU ha quindi determinato il valore dei singoli cespiti ricompresi nel fabbricato nonché dell'appezzamento di terreno (pagg. 25-34), così pervenendo al valore di mercato dell'intera massa ereditaria, comprensivo del valore del bene donato, come detto in conto di legittima e per l'eventuale esubero sulla disponibile, (cfr. atto per notar del Per_4
24.4.1964), da al figlio Parte_5 Controparte_13 condividente (in catasto al foglio 2, p.lla 116, sub 2).
7 Valore della massa pari, all'attualità, a complessivi € 259.335,70, secondo la tabella indicata alle pagg. 34-35 dell'elaborato integrativo dell'11.12.2024, che qui si riporta:
- fabbricato - p.lla 116, sub 2 € 22.874,50
- fabbricato - p.lla 116, sub 3 € 22.550,00
- fabbricato - p.lla 116, sub 4 € 41.760,00
- fabbricato - p.lla 116, sub 5 € 1.783,20
- fabbricato - p.lla 116, sub 6 € 45.963,50
- fabbricato - p.lla 116, sub 7 € 46.486,00
- fabbricato - p.lla 116, sub 8 € 11.857,50
- fabbricato - p.lla 116, sub 9 € 6.605,50
- fabbricato - p.lla 116, sub 10 € 11.700,50
- fabbricato - area cortilizia - p.lla 116, sub 1 € 18.490,00
- appezzamento di terreno - p.lla 26 € 29.265,00
Totale € 259.335,70
Fermo, dunque, l'indicato valore - fondato su adeguate indagini di mercato e sull'applicazione di corretti criteri di stima, minimamente contrastato dai due condividenti - la quota di diritto spettante a ciascuno di essi sarà pari ad € 129.667,85 (1/2 di € 259.335,70), e non ad € 118.230,60, come indicato dal CTU (pag. 35 dell'elaborato), che, sull'erroneo assunto che il bene donato da al figlio Parte_5 gravasse sulla disponibile e che, dunque, non operasse la Per_1 collazione, ne decurtava il relativo valore (€ 22.874,50) da quello della massa ereditaria (€ 259.335,70), così pervenendo sia all'erronea indicazione della quota di diritto spettante a ciascun coerede (€
118.230,60, così ottenuta = € 259.335,70 - € 22.874,50 = € 236.461,20
: 2 = € 118.230,60), sia, di conseguenza, all'errata quantificazione dei conguagli dare/avere nei rapporti tra condividenti.
Deve infatti precisarsi che, attesa l'automaticità della collazione nel caso in cui sia proposta domanda di divisione e vi sia (come nella specie) un relictum da dividere, il valore del bene donato (fg. 2, p.lla
116, sub 2), che rimane di proprietà del donatario
[...]
va comunque considerato ed imputato per collazione, ex Per_1 artt. 724 e 746 c.c., alla porzione a quest'ultimo spettante, come pure riconosciuto dai condividenti, che, peraltro, ai fini della relativa imputazione, hanno fatto espresso e concorde riferimento al valore attuale del bene.
Tanto opportunamente chiarito, il CTU ha accertato che l'asse ereditario relitto, per la conformazione e posizione dei cespiti che lo compongono, è comodamente divisibile in due quote, pressoché di ugual valore senza che siano necessari lavori per un autonomo godimento, né spese rilevanti per il frazionamento dei beni, precisando che: “Considerando che la massa ereditaria è composta da un fabbricato e da un appezzamento di terreno;
che i locali che
8 compongono il fabbricato, per la loro dislocazione e per la loro superficie permettono una suddivisione del fabbricato in due parti funzionali e autonome;
che il terreno si presta ad una eventuale suddivisione in due parti di uguale valore e accessibili in modo autonomo, appare possibile realizzare un comodo progetto di divisione, con la formazione di due distinte quote della massa ereditaria e con eventuale conguaglio in denaro” (cfr. pag. 35 dell'elaborato).
In particolare, il perito d'ufficio, a seguito dell'incarico in tal senso conferito dalla corte (con l'ordinanza del 24.7.2024), nel prendere specifica posizione sull'ipotesi divisionale prospettata dagli appellanti
(cfr. pag. 9 della relativa conclusionale del 12.4.2024) e non contrastata da controparte (cfr. pag. 2 della replica degli appellati del
6.5.2024), ha affermato che l'anzidetta ipotesi: “…è quella che tiene conto dell'attuale situazione di possesso dei beni ereditari in capo ai due condividenti. Si ritiene di condividere tale ipotesi progettuale che è applicabile per mezzo di versamento in denaro come conguaglio. Si evidenzia, inoltre, che questa ipotesi divisionale non necessita di un frazionamento del fabbricato, in quanto ogni immobile risulta come unità autonoma, già distaccato dallo stesso e presenta un proprio identificativo catastale. Per il frazionamento del terreno in due parti uguali, invece, bisogna procedere con un rilievo strumentale di natura topografica, attraverso l'identificazione dei punti fiduciali, previa richiesta degli stessi al Catasto Terreni” (cfr. pag. 36 e rappresentazione catastale dei beni da dividere a pag. 37), evidenziando, peraltro, che il terreno, esteso ha.
0.19.51, di fatto risulta diviso in due parti uguali, per mezzo di paletti in legno e corda, posizionati secondo il lato maggiore del lotto di terreno (pag. 22 dell'elaborato). L'indicato (primo) progetto divisionale risulta, dunque, sicuramente percorribile perché, oltre a rispettare l'attuale stato di fatto e di possesso, consente lo scioglimento della comunione mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi, non incidendo, peraltro, sotto l'aspetto economico-funzionale, sull'originaria destinazione dei beni, né comportando deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero.
Deve anche precisarsi che l'uguaglianza della quota di diritto spettante ai due germani condividenti non vincola all'assegnazione delle porzioni mediante sorteggio, ben potendosi derogare a tale criterio in presenza di comprovate esigenze, come affermato dalla Suprema
Corte, cha ha avuto modo di chiarire che: “il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni
9 possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore” (Cass. 11857/2021).
Sulla scorta di quanto precede, va dunque approvato il primo progetto divisionale, indicato a pag. 38 dell'elaborato peritale integrativo, depositato in data 11.12.2024, espressamente accettato dai coeredi condividenti all'udienza del 23.1.2025 (cfr. relativo verbale), con la sola correzione (dagli stessi condividenti richiesta) del valore dei conguagli ivi indicati dal CTU, fondati sull'erroneo assunto dell'inoperatività della collazione, con conseguente erronea indicazione della quota di diritto spettante a ciascun erede, pari ad €
129.667,85 (e non ad € 118.230,60).
La comunione ereditaria dei beni relitti da Parte_5
(deceduto il 19.12.1970) va dunque sciolta mediante attribuzione diretta:
-- a , e per esso ai suoi eredi/odierni Persona_1 appellanti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e
[...] Parte_4 [...]
, della , composta dai beni facenti parte Parte_5 CP_14 del fabbricato ubicato in via Capua del comune di MP e dalla metà dell'appezzamento di terreno, dell'estensione di ha. 0.19.51, sempre ubicato in via Capua del comune di MP, e precisamente:
fabbricato - fgl. 2, p.lla 116, sub 4 € 41.760,00
fabbricato - fgl. 2, p.lla 116, sub 5 € 1.783,20
fabbricato - fgl. 2, p.lla 116, sub 7 € 46.486,00
fabbricato - fgl. 2, p.lla 116, sub 8 € 11.857,50
fabbricato - fgl. 2, p.lla 116, sub 10 € 11.700,50
fabbricato - cortile - fgl. 2, p.lla 116, sub 1 (½) € 9.245,00 appezzamento di terreno - fgl. 2, p.lla 26 (½) € 14.632,50
Totale € 137.464,70 con conguaglio dare = € 30.671,35.
10 Infatti, tenuto conto del valore del bene ricevuto in donazione (€
22.874,50), da imputare per collazione alla quota spettante a
[...]
si avrà, a carico della QUOTA n. 1, a quest'ultimo Per_1 attribuita, il su indicato conguaglio di € 30.671,35, secondo il seguente calcolo: € 137.464,70 (quota di fatto assegnata a + € Per_1
22.874,50 (valore del bene ricevuto in donazione) = € 160.339,20
(valore complessivo della porzione assegnata a - € Per_1
129.667,85 (valore della quota di diritto spettante a ciascun coerede) =
€ 30.671,35;
-- a , odierno appellato, della Controparte_1 CP_15
2, composta dai beni facenti parte del fabbricato ubicato in via Capua
[...] del comune di MP e dalla metà dell'appezzamento di terreno, dell'estensione di ha. 0.19.51, sempre ubicato in via Capua del comune di MP, e precisamente:
fabbricato - fgl. 2, p.lla 116, sub 3 € 22.550,00
fabbricato - fgl. 2, p.lla 116, sub 6 € 45.963,50
fabbricato - fgl. 2, p.lla 116, sub 9 € 6.605,50
fabbricato - cortile - fgl. 2, p.lla 116, sub 1 (½) € 9.245,00 appezzamento di terreno - fgl.2, p.lla 26 (½) € 14.632,50
Totale € 98.996,50 con conguaglio avere = € 30.671,35, pari alla differenza tra la quota di diritto spettante e quella di fatto assegnata (€ 129.667,85 - €
98.996,50 = € 30.671,35).
Gli appellanti, pertanto, quali eredi di vanno Persona_1 condannati al pagamento, in favore di , a titolo di Controparte_1 conguaglio, della somma di € 30.671,35 (già all'attualità), oltre interessi legali corrispettivi dalla presente decisione al soddisfo (Cass.
20457/2016).
§. Quanto alle rendite correlate al godimento esclusivo dei beni ereditari, si osserva che, avendo il tribunale dichiarato cessata la materia del contendere (anche) sulla domanda di rendiconto, per intervenuta rinuncia delle parti che l'avevano proposta in prime cure
(cfr. pag. 12 della sentenza gravata e capo sub 11 del relativo dispositivo), in assenza di gravame incidentale sul punto, l'esame dell'anzidetta questione, ormai coperta da giudicato, resta precluso alla corte.
§. Deve, infine, procedersi, come richiesto dagli appellanti con istanza del 29.12.2020, alla correzione della sentenza non definitiva di questa corte n. 3374/2020, pubblicata in data 5.10.2020, nella parte in cui, per mero errore materiale: 1) si indicava il cognome ", Persona_8 dovendo, in luogo di esso, correttamente leggersi ed intendersi:
"; 2) si indicava, in epigrafe, il codice fiscale di Per_1 [...]
“ , dovendo, in luogo di esso, CP_1 C.F._16 correttamente leggersi ed intendersi “ ”; 3) a C.F._6
11 pag. 8, rigo 11, si indicava il nome “ , dovendo, in luogo di CP_1 esso, correttamente leggersi ed intendersi “ ; 4) a pag. 8, rigo Per_1
14, si utilizzava l'espressione “la circostanza che si sia CP_1 costituito nel giudizio instaurato da senza…”, dovendo, in Per_1 luogo di essa, correttamente leggersi ed intendersi: “la circostanza che si sia costituito nel giudizio instaurato da Per_1 CP_1 senza…”.
II. Spese
Resta da regolare il profilo delle spese.
Com'è noto, il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, con la precisazione che l'onere delle spese va ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Peraltro, nei giudizi di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento stesso alla sua conclusione, mentre valgono
i principi generali della soccombenza in riferimento alle vicende connotate dall'esistenza di contrapposte pretese ed interessi tra le parti (Cass. 3083/2006; Cass. 12758/2001).
Ebbene, nella specie, tenuto conto dell'esito finale del giudizio, caratterizzato da parziale soccombenza reciproca sulle domande rispettivamente spiegate in prime cure, e considerati gli stretti vincoli di parentela esistenti tra le parti ed il comportamento processuale tenuto dagli appellati costituiti, che non si è mai tradotto in resistenze inutili o ingiustificate, si ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Restano invece definitivamente a carico dei condividenti, nella misura di metà per ciascuno (e precisamente, 1/2 a carico degli eredi di e ½ a carico di , i costi Persona_1 Controparte_1 delle CTU espletate in primo grado e in appello, come liquidate in atti
(Cass. 9813/2015), come le spese successive di frazionamento, registrazione, trascrizione e voltura catastale che le parti cureranno dopo la presente pronuncia.
Nulla sulle spese nei rapporti con rimasta Controparte_9 contumace in primo e secondo grado.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 5859
R.G.A.C. per l'anno 2015, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Nola n. 1684/2015, pubblicata l'8.6.2015, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
12 A) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria esistente sui beni relitti da (deceduto in Parte_5 data 19.12.1970), costituiti da:
- 1. Fabbricato con corte e corpo scala, composto da piano interrato, piano terra e primo piano, ubicato in via Capua del Comune di
MP (Napoli), riportato in catasto fabbricati al foglio n. 2, p.lla
116, sub 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e10, destinato a civile abitazione;
- 2. Appezzamento di terreno, ubicato in via Capua, coltivato a nocelleto, individuato in Catasto terreni al foglio n. 2, p.lla 26, di ha
0.19.51; come meglio individuati e descritti, anche graficamente, nella CTU depositata in data 11.12.2024 (alle pagg.
7-23 e 27-34);
B) approva il primo progetto divisionale indicato a pag. 38 del su indicato elaborato peritale, con le correzioni indicate in motivazione e, per l'effetto, dispone che la divisione avvenga mediante attribuzione diretta delle seguenti due quote in natura:
-- a , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e
[...] Parte_4 [...]
, quali eredi dell'originario condividente Parte_5 [...]
, la composta dai cespiti facenti parte Per_1 Parte_8 del fabbricato ubicato in via Capua del comune di MP (NA), riportati in catasto al foglio 2, p.lla 116, sub 4, sub 5, sub 7, sub 8, sub
10 e sub 1 (cortile - per la quota di ½), nonché dall'appezzamento di terreno ubicato in via Capua del comune di MP (NA), di ha
0.19.51, riportato in catasto al foglio 2, p.lla 26, per la quota di ½, con conguaglio dare pari ad € 30.671,35;
-- al condividente , la Controparte_1 CP_15 composta dai cespiti facenti parte del fabbricato ubicato in Via Capua del comune di MP (NA), riportati in catasto al foglio 2, p.lla
116, sub 3, sub 6, sub 9 e sub 1 (cortile - per la quota di ½), nonché dall'appezzamento di terreno ubicato in via Capua del comune di
MP (NA), di ha 0.19.51, riportato in catasto terreni al foglio 2,
p.lla 26, per la quota di ½, con conguaglio avere pari ad € 30.671,35;
C) per l'effetto, condanna gli appellanti, , Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 [...]
e , quali eredi di Parte_4 Parte_5 [...]
al pagamento, in favore di della Per_1 Controparte_1 somma di € 30.671,35, a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
D) compensa integralmente tra le parti costituite le spese del doppio grado di giudizio;
E) pone definitivamente a carico di entrambi i condividenti, nella misura di metà per ciascuno, i costi delle CTU espletate in primo
13 grado e in appello, come liquidate in atti, e le spese successive di frazionamento, registrazione, trascrizione e voltura catastale;
F) corregge la sentenza non definitiva di questa corte n. 3374/2020, pubblicata in data 5.10.2020, disponendo che: 1) laddove è riportato il cognome ", debba correttamente leggersi ed intendersi Persona_8
"; 2) laddove, in epigrafe, è riportato, il codice fiscale di Per_1
“ , debba correttamente Controparte_1 C.F._16 leggersi ed intendersi “ ”; 3) a pag. 8, rigo 11, C.F._6 laddove si indica il nome , debba correttamente leggersi ed CP_1 intendersi;
4) a pag. 8, rigo 14, laddove si utilizza Per_1
l'espressione “la circostanza che si sia costituito nel CP_1 giudizio instaurato da senza…”, debba correttamente Per_1 leggersi ed intendersi: “la circostanza che si sia costituito Per_1 nel giudizio instaurato da senza…”; CP_1
G) visto l'art. 2646 c.c., autorizza la trascrizione della presente sentenza e la conseguente voltura catastale, esonerando i competenti
Uffici da ogni responsabilità al riguardo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
14