Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00020/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00436/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 436 del 2024, proposto da
-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Bacci, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliati in Roma, via Luigi Capuana n. 207, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S. - Direzione Generale, in persona del Presidente pro tempore e Direzione, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Raffaele Tedone e Fabiola Leone, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Bari, alla via Putignani n. 108, per mandato in calce alla memoria di costituzione in giudizio, con indicazione di domicili digitali come da registri di Giustizia;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale –I.N.P.S. - Direzione Provinciale di Taranto e Direzione Provinciale di Bari, in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore , non costituite come tali in giudizio;
per l'accertamento
del diritto al beneficio economico normativamente contemplato all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. RD AG e udito l’avvocato Fabiola Leone per l’I.N.P.S., avendo il difensore dei ricorrenti chiesto il passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso collettivo notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 9 aprile 2024 e depositato in pari data, -OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS- hanno formulato le cumulative domande di accertamento e condanna in epigrafe meglio specificate.
1.1 I ricorrenti sono tutti ex militari della Guardia di Finanza, collocati a riposo a domanda dopo il compimento di 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio (-OMISSIS- con anni 56 e 42 di servizio; -OMISSIS-con anni; 58 e 43 di servizio; -OMISSIS- con anni 55 e 40 di servizio; -OMISSIS-con 56 anni e 42 di servizio; -OMISSIS- con anni 57 e 39 di servizio; -OMISSIS- con anni 57 e 42 di servizio.
A sostegno del ricorso, con unico articolato motivo, hanno dedotto:
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. art. 6 bis d.l. n. 387/1987 come modificato dall'art. 21
legge n. 232/1990. Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 1911 del cod. ordinamento militare di cui al d,lgs. n. 66/2010. Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Disparità di trattamento.
Ingiustizia manifesta. Arbitrarietà. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione articolo 3 legge n. 241/1990 , in relazione al rivendicato diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione del beneficio di cui all’art. 6 bis comma 2 del d.l. n. 387/1987, con richiamo di specifici orientamenti giurisprudenziali favorevoli.
1.2 Costituitosi in giudizio con memoria depositata il 10 dicembre 2024, lstituto previdenziale ha dedotto, a sua volta:
- l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, in funzione dell’invocata competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, quanto ai ricorrenti -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, poiché la liquidazione del T.F.S. è stata disposta dalla sede I.N.P.S. di Viterbo;
- l’infondatezza del ricorso per i ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS-, perché il beneficio invocato (sei scatti biennali) non sarebbe riconoscibile nel caso di collocamento a riposo a domanda, in assenza di relativa contribuzione previdenziale e di domanda di collocamento presentata entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e previdenziale;
- la prescrizione quinquennale delle somme dovute.
1.3 Con memoria depositata il 25 novembre 2025, i ricorrenti hanno replicato alle avverse eccezioni nei sensi di seguito indicati:
- quanto alla dedotta incompetenza territoriale, secondo invocata e univoca giurisprudenza amministrativa, assume rilevanza il luogo di residenza dell’ex dipendente pubblico e non già la sede I, N.P.S. che ha provveduto alla liquidazione, laddove essi ricorrenti sono tutti residenti nell’Area metropolitana di Bari;
- quanto alla prescrizione, l’eccezione e affatto generica e come tale inammissibile, in difetto di prova quantomeno della data in cui i prospetti di liquidazione sono stati comunicati al creditore e di quella dell’effettivo pagamento;
- quanto all’infondatezza del ricorso in base alla chiarificante giurisprudenza formatasi in materia.
1.4 Con nota depositata unitamente a documentazione in data 16 dicembre 2025, l’Istituto previdenziale, pur insistendo nell’eccezione di incompetenza territoriale, ha dedotto l’intervenuto riconoscimento del beneficio per i ricorrenti -OMISSIS-,-OMISSIS-e -OMISSIS-, con conseguente cessazione della materia del contendere, insistendo per gli altri ricorrenti nelle eccezioni dedotte di infondatezza e prescrizione.
1.5 All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, presente l’avvocato Fabiola Leona per l’Istituto previdenziale, e dato atto che il difensore dei ricorrenti ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione con nota del 16 dicembre 2025, il ricorso è stato riservato per la decisione.
2. In limine il Tribunale non può accedere alla chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere sia per la tardività del deposito della relativa documentazione e in assenza di interlocuzione con il difensore dei ricorrenti, sia in ragione della circostanza che, come evidenziato nella stessa nota di deposito la documentazione evidenzia soltanto il “ precalcolo ” della riliquidazione e non anche il pagamento delle somme.
2.1 Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione d’incompetenza territoriale di questo Tribunale, non vertendosi in tema di prima liquidazione, sebbene di riliquidazione del trattamento di fine servizio, per il quale, come riconosciuto dalla stessa circolare dell’Istituto n. 131 del 19 settembre 2017, art, 4, “ Resta confermato l’attuale criterio di competenza, sulla base della provincia di residenza del pensionato, per le riliquidazioni dei TFS ”.
In altri termini proprio in base alla sede locale competente nel caso di specie, quella provinciale di Bari dell’INPS, non può revocarsi in dubbio la competenza territoriale di questo Tribunale.
2.2. Analogamente va respinta l’eccezione di prescrizione relativa agli altri ricorrenti.
Al riguardo osserva il Collegio che, trattandosi di un’eccezione in senso proprio, è onere della parte debitrice specificare, tramite puntuale allegazione e prova, i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Invece, nel caso di specie, agli atti del giudizio non è acquisita la prova, da parte dell’I.N.P.S., della data in cui i ricorrenti avrebbero ricevuto l’ultimo ordinativo di pagamento o il prospetto di liquidazione del T.F.S. né vi è prova del giorno in cui i prospetti siano stati trasmessi agli interessati, dunque della data in cui essi avrebbero potuto rendersi conto dell’errore nella liquidazione del T.F.S. - di cui certo non potevano accorgersi sulla sola base dell’importo complessivo accreditato sul conto corrente, per il quale comunque non è provata la data di versamento - e far valere il diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987 (Consiglio di Stato, Sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807).
2.3 Infine va esclusa qualsiasi fondatezza della deduzione secondo la quale i ricorrenti sarebbero incorsi in un non meglio precisato effetto decadenziale in assenza di domanda di collocamento presentata entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e previdenziale.
Il predetto termine non è affatto qualificato come perentorio, né alla sua scadenza è ricollegato alcun effetto decadenziale, dovendosi condividere sul punto l’orientamento, ormai relativamente risalente e affatto consolidato, secondo il quale “… il rinvio alle “condizioni”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico. In ogni caso, proprio l’ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti ” (Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
E ancora più di recente, con la sentenza della Sezione II n. 2831 del 20 marzo 2023, è stato ribadito che “ Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l'interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell'aspettativa di collocamento a riposo del medesimo. Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo. Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell'istanza.
Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull'attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell'attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione ”.
2.4 Il ricorso è, al contrario, fondato e deve essere accolto, come da ormai più che consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa.
L'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito con la legge n. 472/1987, al comma 1 sancisce che al personale della Polizia di Stato, compresi i ruoli professionali sanitari, tecnico-scientifici e tecnici, nonché al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, vengono attribuiti sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, calcolati sull'ultimo stipendio percepito, inclusi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali previsti dagli articoli 30 e 44 della legge n. 668/1986, nonché dall'art. 2, commi 5, 6 e 10, e dall'art. 3, commi 3 e 6, dello stesso decreto.
Il comma 2 amplia la platea dei beneficiari, stabilendo che il diritto si estende anche al personale collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
Successivamente, il d.lgs. n. 165/1997, con l'art. 4, comma 2, ha disposto che gli aumenti periodici previsti dal comma 1 (i sei scatti) si attribuiscono anche al personale cessato dal servizio su richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua.
Tuttavia, mentre il legislatore ha espressamente riconosciuto il beneficio ai fini della base pensionabile, nulla ha specificato per il trattamento di fine servizio.
Successivamente, l’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare ha regolamentato la materia disponendo, nei primi due commi, che ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria, si considerano gli aumenti periodici previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, mentre il comma 3 dello stesso articolo ha confermato che tale beneficio spetta anche a coloro che hanno chiesto di essere collocati in quiescenza a domanda, purché abbiano compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
Su tale ben precisa fattispecie, la giurisprudenza amministrativa si è ripetutamente espressa in senso favorevole ai ricorrenti, consolidando un orientamento che riconosce il diritto alla riliquidazione del T.F.S. con l’inclusione dei più volte menzionati sei scatti.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1231/2019, ha confermato tale diritto, ribadendo che la normativa vigente non prevede alcuna esclusione in tal senso.
Inoltre, con le recenti pronunce n. 2833/2023 e 2986/2023 della Sezione II lo stesso organo ha accolto le richieste di alcuni carabinieri in congedo, riconoscendo il loro diritto al ricalcolo del T.F.S.
Anche diversi Tribunali Amministrativi Regionali si sono espressi conformemente, tra cui il T.A.R. Friuli Venezia Giulia (sent. n. 124/2021), il T.A.R. Lombardia (sent. n. 1184/2021), il T.A.R. Lazio Sez. V (sent. n. 9011/2022), il T.A.R. Catania (sent. n. 1568/2022) e il T.A.R. Palermo (sent. n. 416/2025), confermando l’applicabilità della normativa in favore del personale militare collocato in quiescenza su domanda.
Alla luce di tale consolidato ed univoco quadro normativo e giurisprudenziale, non emergono motivi per discostarsi dall’impostazione interpretativa che riconosce il diritto del personale militare in quiescenza a domanda alla riliquidazione del T.F.S. con l’inclusione dei sei scatti biennali.
La costante esegesi delle disposizioni vigenti conferma che il beneficio, riconosciuto per la base pensionabile, deve essere altresì applicato al trattamento di fine servizio, in conformità con il principio di uniformità del trattamento economico previdenziale.
Pertanto, il mancato riconoscimento delle utilità richieste da parte dell’I.N.P.S. appare in contrasto con l’interpretazione consolidata delle norme e con l’univoco orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, risultando di conseguente la pretesa avanzata dai ricorrenti pienamente legittima.
Da ultimo, in considerazione del rapporto di servizio già intercorso fra le parti e della specificità della fattispecie in esame, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD AG, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RD AG |
IL SEGRETARIO