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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5040/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. v.g. 5040/2025 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti GUZZABOCCA VALENTINA e Parte_1
MARIANI ALESSANDRA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dall'avv. IL GRANDE CAMILLO e Parte_2
MARIANI ALESSANDRA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
come da ricorso presentato congiuntamente.
1 Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 405/2015, pubblicata il 05.02.2015 il Tribunale di Monza ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 07.03.2025, e Parte_1 [...] chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo, Parte_2 con decorrenza dal mese di gennaio 2025 (compreso), revocarsi il contributo al mantenimento della figlia disposto a carico del padre, nonché confermarsi l'assegno di mantenimento a carico del Per_1 padre nei confronti della figlia nella misura mensile di € 275,00 mensili, a decorrere dal mese Per_2 di gennaio 2025. Da ultimo, chiedevano disporsi la corresponsione da parte del sig. in Parte_1 favore della sig.ra della somma omnicomprensiva di €. 1.800,00 a titolo di arretrati, in (due) Pt_2 rate dell'importo ciascuna di € 900,00, da corrispondersi entro il mese di gennaio ed il mese di marzo
2025.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Vi è accordo fra le parti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473 bis 15 c.p.c, prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza del Tribunale di Monza n. 405/2015, pubblicata il 05.02.2015
REVOCA, accertato e dichiarato il raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia maggiorenne , nonché la conseguente volontà della medesima di rinunciare Persona_3 all'assegno di mantenimento del padre in proprio favore, l'obbligo a carico del sig. Parte_1
al versamento del contributo al mantenimento della predetta figlia , a decorrere dal
[...] Per_1 mese di gennaio 2025 (compreso);
CONFERMA a carico del padre sig. il versamento dell'assegno di Parte_1 mantenimento nei confronti della figlia nella misura mensile di €. 275,00. (diconsi Persona_4 euro duecentosettantacinque/00), a decorrere dal mese di gennaio 2025 (entro il giorno 15 di ciascun mese), a mezzo bonifico bancario alle coordinate Iban della sig.ra , già in possesso del sig. Pt_2
, con rivalutazione Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026. Spese straordinarie, come Parte_1 concordate in sede di divorzio e disciplinate nella Sentenza n. 405/2015 Tribunale Monza;
DISPONE la corresponsione da parte del sig. in favore della sig.ra della Parte_1 Pt_2 somma omnicomprensiva di €. 1.800,00.= (diconsi euro milleottocento/00), a titolo di arretrati rivalutazione Istat, in n. 2 (due) rate dell'importo ciascuna di €. 900,00.= (diconsi euro novecento/00), da corrispondersi entro il mese di gennaio ed il mese di marzo 2025;
Dà ATTO che, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra, le Parti hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano espressamente di essere pienamente soddisfatte e di non avere alcuna altra pretesa in ragione del presente Ricorso ed, in generale, a qualsiasi altro titolo.
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 Comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. v.g. 5040/2025 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti GUZZABOCCA VALENTINA e Parte_1
MARIANI ALESSANDRA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dall'avv. IL GRANDE CAMILLO e Parte_2
MARIANI ALESSANDRA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
come da ricorso presentato congiuntamente.
1 Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 405/2015, pubblicata il 05.02.2015 il Tribunale di Monza ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 07.03.2025, e Parte_1 [...] chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo, Parte_2 con decorrenza dal mese di gennaio 2025 (compreso), revocarsi il contributo al mantenimento della figlia disposto a carico del padre, nonché confermarsi l'assegno di mantenimento a carico del Per_1 padre nei confronti della figlia nella misura mensile di € 275,00 mensili, a decorrere dal mese Per_2 di gennaio 2025. Da ultimo, chiedevano disporsi la corresponsione da parte del sig. in Parte_1 favore della sig.ra della somma omnicomprensiva di €. 1.800,00 a titolo di arretrati, in (due) Pt_2 rate dell'importo ciascuna di € 900,00, da corrispondersi entro il mese di gennaio ed il mese di marzo
2025.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Vi è accordo fra le parti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473 bis 15 c.p.c, prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza del Tribunale di Monza n. 405/2015, pubblicata il 05.02.2015
REVOCA, accertato e dichiarato il raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia maggiorenne , nonché la conseguente volontà della medesima di rinunciare Persona_3 all'assegno di mantenimento del padre in proprio favore, l'obbligo a carico del sig. Parte_1
al versamento del contributo al mantenimento della predetta figlia , a decorrere dal
[...] Per_1 mese di gennaio 2025 (compreso);
CONFERMA a carico del padre sig. il versamento dell'assegno di Parte_1 mantenimento nei confronti della figlia nella misura mensile di €. 275,00. (diconsi Persona_4 euro duecentosettantacinque/00), a decorrere dal mese di gennaio 2025 (entro il giorno 15 di ciascun mese), a mezzo bonifico bancario alle coordinate Iban della sig.ra , già in possesso del sig. Pt_2
, con rivalutazione Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026. Spese straordinarie, come Parte_1 concordate in sede di divorzio e disciplinate nella Sentenza n. 405/2015 Tribunale Monza;
DISPONE la corresponsione da parte del sig. in favore della sig.ra della Parte_1 Pt_2 somma omnicomprensiva di €. 1.800,00.= (diconsi euro milleottocento/00), a titolo di arretrati rivalutazione Istat, in n. 2 (due) rate dell'importo ciascuna di €. 900,00.= (diconsi euro novecento/00), da corrispondersi entro il mese di gennaio ed il mese di marzo 2025;
Dà ATTO che, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra, le Parti hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano espressamente di essere pienamente soddisfatte e di non avere alcuna altra pretesa in ragione del presente Ricorso ed, in generale, a qualsiasi altro titolo.
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 Comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento