Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/04/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 10 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Maurizio Di Noi
- Ricorrente - contro
nella qualità di erede della sig.ra Controparte_1 Persona_1 rappr. e dif. dall'avv. Alessandra Dal Cin nonché contro
Controparte_2
[...]
[...]
Controparte_3
- Convenuti –
Nonché contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_4
tempore, rapp. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà e Brancaccio
- Convenuti –
OGGETTO: “DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso del 29.08.22 la parte ricorrente ha esposto:
1
1.01.2020 sino al decesso, presso l'abitazione della stessa quale collaboratrice domestica convivente;
- di essere stata formalmente assunta solo in data 22.01.2020 e inquadrata nel livello BS del CCNL di settore con contratto a tempo indeterminato per 40 ore settimanali;
- di avere invece osservato un orario di 24 ore al giorno per quattro giorni alla settimana e di 20 ore al giorno per i restanti tre giorni, senza mai godere di ferie e di riposo;
- di aver svolto le seguenti mansioni: disbrigo delle faccende domestiche, preparazione e somministrazione dei pasti e delle terapie mediche, cura e assistenza della sig.ra
Per_1
- di aver percepito per le mensilità di gennaio e febbraio €1.800,00, retribuzione non conforme all'orario di lavoro effettivamente osservato e inferiore rispetto alle mansioni di fatto svolte perché calcolata sulla scorta di un livello retributivo (Bs) inferiore rispetto a quello spettante (Cs), avendo reso una prestazione in favore di un soggetto non autosufficiente.
Chiedeva pertanto la condanna di tutti i convenuti in qualità di eredi di al Persona_1 pagamento in proprio favore di €978,00 a titolo di differenze retributive e di €192,00 a titolo di TFR (oltre rivalutazione ed interessi), oltre al versamento delle somme a titolo di contributi sulle maggiori somme, quantificate in €1177,00.
Si è costituito in giudizio contestando gli avversi assunti e chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, istruita documentalmente, la causa è stata infine discussa e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D.
L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Preliminarmente deve rilevarsi che nessuna prova è stata data dalla ricorrente tanto della rituale chiamata in giudizio dei presunti eredi di (fatta eccezione per il Persona_1 resistente ), quanto della loro qualità di eredi, incombendo sulla stessa l'onere CP_1
di provare la stessa (Cass. 21436/2018).
Quanto al merito, la domanda è infondata, sicché il ricorso deve essere rigettato.
Invero, le prospettazioni attoree sono risultate smentite dalla documentazione prodotta dal convenuto (derivando da ciò la superfluità della prova testimoniale CP_1
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chiesta dalla parte ricorrente), attestante il ricovero di per gran parte del Persona_1
periodo di lavoro della ricorrente, ossia dal 6.01.2020 al 24.01.2020 e dal 16.02.2020 al decesso avvenuto il 25.02.2020.
Pertanto, se pure dovesse ammettersi che la ricorrente abbia effettivamente lavorato per la sin dal 1°.01.2020, svolgendo le mansioni descritte in ricorso, lo avrebbe Per_1
fatto per soli 27 giorni, percependo, per detta attività, per sua stessa ammissione, una retribuzione di €1.800,00, da reputarsi, dunque, più che sufficiente rispetto alla quantità
e qualità del lavoro prestato (pur se dovesse tenersi conto dell'inquadramento nel livello rivendicato in ricorso), e tale da includere altresì le somme conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite liquidate ai sensi del D.M. n° 55/14, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio in favore di che liquida in complessivi €.700,oo a titolo di compenso Controparte_1
professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte resistente, dichiaratosi anticipatario;
3. compensa le spese tra la parte ricorrente e l' . CP_4
Taranto, 10 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
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