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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 549/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3258/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250029903803000 RADIODIFFUSIONI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250029903803000 RADIODIFFUSIONI 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 29620250029903803, emessa per il presunto omesso pagamento del canone RAI relativo agli anni di imposta 2020 e 2021, deducendo l'insussistenza del debito in quanto il canone risultava già assolto mediante addebito sulle fatture elettriche intestate al coniuge, appartenente al medesimo nucleo familiare.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV, la quale, a seguito di verifica, riconosceva la fondatezza delle doglianze, dando atto dell'avvenuto pagamento del tributo e disponeva in data 4 novembre 2025 lo sgravio integrale della cartella di pagamento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che l'Amministrazione resistente ha provveduto allo sgravio totale della cartella di pagamento impugnata, riconoscendo l'insussistenza della pretesa tributaria alla base del giudizio.
Ne deriva che il rapporto tributario dedotto in giudizio è venuto meno per effetto di un provvedimento di autotutela adottato dall'Ente impositore, con conseguente cessazione della materia del contendere.
In applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati, il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, si dispone l'integrale compensazione, in considerazione del sopravvenuto riconoscimento dell'infondatezza della pretesa da parte dell'Amministrazione .
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese Palermo 22.1.26 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3258/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250029903803000 RADIODIFFUSIONI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250029903803000 RADIODIFFUSIONI 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 29620250029903803, emessa per il presunto omesso pagamento del canone RAI relativo agli anni di imposta 2020 e 2021, deducendo l'insussistenza del debito in quanto il canone risultava già assolto mediante addebito sulle fatture elettriche intestate al coniuge, appartenente al medesimo nucleo familiare.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV, la quale, a seguito di verifica, riconosceva la fondatezza delle doglianze, dando atto dell'avvenuto pagamento del tributo e disponeva in data 4 novembre 2025 lo sgravio integrale della cartella di pagamento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che l'Amministrazione resistente ha provveduto allo sgravio totale della cartella di pagamento impugnata, riconoscendo l'insussistenza della pretesa tributaria alla base del giudizio.
Ne deriva che il rapporto tributario dedotto in giudizio è venuto meno per effetto di un provvedimento di autotutela adottato dall'Ente impositore, con conseguente cessazione della materia del contendere.
In applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati, il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, si dispone l'integrale compensazione, in considerazione del sopravvenuto riconoscimento dell'infondatezza della pretesa da parte dell'Amministrazione .
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese Palermo 22.1.26 IL GIUDICE MONOCRATICO