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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/05/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Fortuna Esposito Giudice viste le richieste delle parti ed udito il Giudice relatore, riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 898 del R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Parte_1 C.F._1 alla Via Eraclea n. 36/G, presso lo studio dell'Avv. Lorenza Piterà che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via Padula, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Francesca Terranova che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE:
“1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data
08.09.1974, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato
Civile del Comune di Catanzaro;
RGAC n. 898/2020 - Pagina 1 di 12 2) revocare l'assegno di mantenimento che il signor dovrà versare alla Parte_1
figlia per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
Per_1
3) ordinare alla signora la restituzione del veicolo Ford Fiesta tg. BR 029 Controparte_1
ND di proprietà del signor Parte_1
Con vittoria di spese e onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), IVA e CPA come per legge”
PER LA RESISTENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: in via riconvenzionale (…) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b, L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Catanzaro tra la sig.ra
e in data 08.09.1974 e trascritto nel registro dello stato Controparte_1 Parte_1
Civile del Comune di Catanzaro dell'anno 1974 n. 63 parte 2 serie A;
- rigettare le domande avanzate dal ricorrente siccome infondate e inammissibili per le ragioni tutte indicate nel corpo dell'atto e per tale via confermare l'assegno di mantenimento a favore della figlia e riconoscere non ammissibile nel presente giudizio la domanda di Persona_2 restituzione dell'autovettura Ford Fiesta TG BR029ND;
- accertare la insussistenza di mezzi economici adeguati da parte della Sig.ra CP_1
e condannare il sig. al versamento in favore della resistente di un
[...] Parte_1 assegno divorzile con cadenza mensile dell'importo di € 400,00 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2020 adiva l'intestato Tribunale Parte_1
al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in Catanzaro in data 8 settembre 1974, della cui unione erano nati tre figli, ormai
[...]
divenuti maggiorenni, , e Per_3 Per_4 Per_1
Deduceva, in particolare, che – venuto meno l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza – la aveva proposto in data 14 giugno 2017 ricorso per CP_1 la separazione giudiziale dei coniugi, trasformata in consensuale all'udienza presidenziale del
12 dicembre 2017 a seguito del raggiungimento di un accordo, il quale prevedeva l'assegnazione della casa familiare alla moglie, in quanto convivente con la figlia Per_1
RGAC n. 898/2020 - Pagina 2 di 12 nonché la corresponsione in favore di quest'ultima di un assegno di mantenimento pari ad €
150,00. Separazione omologata dall'intestato Tribunale in data 8 febbraio 2018.
Domandava, altresì, la revoca di detto assegno adducendo che le proprie condizioni di salute ed economico-reddituali erano peggiorate a causa dalle ingenti spese da cui lo stesso era gravato
(spese per la casa coniugale ove viveva la , canone mensile di locazione per la propria CP_1 abitazione pari ad € 280,00 e spese mediche) e rappresentava, inoltre, che la figlia – Per_1
beneficiaria di detto assegno - nelle more aveva contratto matrimonio in data 9 maggio 2019 in
Tunisi con Persona_5
In ultimo, chiedeva la restituzione del veicolo tipo Ford Fiesta targato BR 029 ND di proprietà del ricorrente ed in uso alla . CP_1
Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate.
1.1. Costituitasi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 novembre 2020, - pur non opponendosi alla richiesta di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio – contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda avanzata dal ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in favore della figlia.
Esponeva, al riguardo, che il matrimonio da quest'ultima contratto con il non aveva Per_5
“generato nella nascente coppia nessuna indipendenza economica”, tant'è che la figlia ed il di lei coniuge erano privi di adeguati mezzi economici. Inoltre, la figlia - riconosciuta invalida civile – era impossibilitata a svolgere attività lavorativa in quanto “affetta da una grave problematica psichica che l'ha più volte portata a ricoveri coatti e a due episodi di autolesionismo”. Sulla scorta di ciò asseriva la permanenza dell'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere alla figlia l'assegno di mantenimento, venendo questo meno soltanto con il raggiungimento dell'indipendenza economica della prole.
Deduceva, altresì, l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere la restituzione del veicolo e, in via riconvenzionale, domandava il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile pari ad € 400,00 in quanto, a seguito del decesso della propria madre, versava in precarie condizioni di salute ed economiche.
Esponeva, in particolare, di essere impossibilitata a svolgere attività lavorativa sia in ragione dell'età sia perché riconosciuta invalida civile al 100% a causa delle patologie cardiache e metaboliche da cui era affetta, di percepire un reddito annuo pari ad € 2.698,00 e di trarre la propria unica fonte di sostentamento dal canone che la stessa percepiva per la locazione di un
RGAC n. 898/2020 - Pagina 3 di 12 immobile di sua proprietà; canone che sarebbe venuto meno avendo il conduttore comunicato il proprio recesso.
Sulla scorta di tali argomentazioni, rassegnava le conclusioni sopra riportate.
1.2. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza del 24 novembre 2020, con separata ordinanza del 30 novembre 2020 il Presidente del Tribunale confermava allo stato le vigenti condizioni della separazione e fissava per la comparizione e la trattazione della causa dinnanzi al nominato Giudice Istruttore l'udienza del 4 febbraio 2021.
1.3. Depositate le rispettive memorie, all'esito dell'udienza sopra indicata il G.I. dichiarava l'inammissibilità della domanda attorea di restituzione della vettura e concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Ammesse le prove orali all'udienza del 21 ottobre 2021, dopo diversi rinvii, all'udienza del 17 maggio 2023 il difensore del ricorrente rappresentava che il proprio assistito, nelle more sottoposto ad amministrazione di sostegno, era ospite di una struttura RSA avendo subito l'amputazione di un'anca e, in ragione di tale sopravvenuta situazione, dichiarava di rinunciare all'escussione dei testi, riservando il deposito di apposita documentazione. Rinuncia alla quale il difensore di parte avversaria non si opponeva.
Il Giudice allora titolare del fascicolo differiva, pertanto, la causa all'udienza del 12 ottobre
2023, all'esito della quale disponeva il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale da parte di entrambi i coniugi e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 2 febbraio 2024.
1.4. Ulteriormente differita per assenza del Magistrato titolare, la causa veniva assegnata allo scrivente Giudice relatore in data 13 maggio 2024 che, fissata l'udienza dinnanzi a sé per la precisazione delle conclusioni del 1 ottobre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – con provvedimento del 20 ottobre 2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt_1
e in Catanzaro, in data 8 settembre 1974 è fondata e deve trovare
[...] Controparte_1
accoglimento, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70 essendosi la separazione protratta ininterrottamente, sin da quando – a seguito della comparizione personale
RGAC n. 898/2020 - Pagina 4 di 12 dei coniugi all'udienza presidenziale del 12 dicembre 2017 – il Tribunale di Catanzaro ha omologato la separazione consensuale alle condizioni concordate dai medesimi, giusto decreto n. 1007/2018 dell'8 febbraio 2018 e depositato il successivo 12 febbraio dello stesso anno.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, nonché la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, avuto riguardo anche al lasso di tempo trascorso, il Collegio pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi indicati in epigrafe.
3. Deve, invece, rigettarsi la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, non sussistendo i presupposti per il suo riconoscimento.
3.1. Non appare superfluo rammentare che l'art. 5, comma 6, L. 898/70 statuisce che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La norma deve essere letta ed interpretata alla luce della giurisprudenza e, in particolare, della sentenza resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte n. 18287 dell'11 luglio 2018 che, con un radicale cambio di rotta, ha rivoluzionato l'interpretazione della norma in esame fino ad allora imperante.
Ed invero, se per circa trent'anni l'orientamento unanime della giurisprudenza, inaugurato con le Sezioni Unite n. 11490 del 29 novembre 1990 e consolidatosi con le pronunce successive, ha attribuito all'assegno divorzile la funzione di consentire al coniuge - privo di mezzi e nell'impossibilità di procurarseli – di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con una prima pronuncia risalente al 2017 (n. 11504 del 10 maggio 2017) e poi con la rivoluzionaria sentenza resa a Sezioni Unite nel 2018, il Supremo Collegio afferma la
RGAC n. 898/2020 - Pagina 5 di 12 natura assistenziale e perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, “che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà”.
Nella citata sentenza si affermano, infatti, i seguenti principi di diritto:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma
6, della I. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Dovendo, dunque, fare applicazione degli stessi al fine di determinare e quantificare l'assegno divorzile, il Giudice, una volta accertata l'inadeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive da parte del coniuge richiedente, dovrà tenere conto di tutti i criteri dettati dall'art. 5 L.898/70 - quali le condizioni dei coniugi (età, stato di salute), il contributo personale ed economico fornito da ognuno di essi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di ciascuno, la situazione economico-reddituale di entrambi,
l'inadeguatezza di mezzi propri del richiedente e dell'impossibilità a procurarseli per ragioni
RGAC n. 898/2020 - Pagina 6 di 12 oggettive, valutandoli - non già alla luce del criterio del mantenimento del medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio - ma della funzione assistenziale, compensativa-perequativa e riequilibratrice dell'assegno medesimo.
Principi confermati nella più recente pronuncia della Suprema Corte, ove si ribadisce quanto segue: “Secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U.
18287/2019 e, tra le tante successive conformi, da ultimo Cass. n. 9144/2023), la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Inoltre, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cassazione civile sez. I, n.5148 del 27/02/2024).
Ed ancora, il Supremo Collegio precisa che “in definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare,
RGAC n. 898/2020 - Pagina 7 di 12 senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.
Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa”. (Cass.
Cassazione civile sez. I, n. 35434 del 19/12/2023).
Per quel che concerne, in particolare, il presupposto dell'inidoneità dei mezzi e delle risorse economiche del richiedente nonché dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli, la
Cassazione in una recente pronuncia precisa, altresì, che il giudice del merito, “deve tenere conto, utilizzando i criteri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1979, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale ma è oramai irrilevante, ai fini della determinazione dell'assegno e l'entità
RGAC n. 898/2020 - Pagina 8 di 12 del reddito e/o del patrimonio dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue sostanze.” (Cass. civile sez. I, 04/05/2022, n.14160).
In altri termini, “il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Si è, quindi, precisato che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo - compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. Ciò presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale, perché, in assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.” (Cass. Cassazione civile sez. I, 24/11/2023, n.32669).
3.2. Compiute tali doverose precisazioni e sulla scorta degli invocati principi di diritto, il
Tribunale ritiene che la domanda di riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile avanzata dalla non trovi margini di accoglimento sia sotto il profilo CP_1
perequativo-compensativo che assistenziale.
Quanto alla componente compensativo-perequativa, il Tribunale osserva che la richiedente nulla deduce e dimostra in ordine alla necessità di dover essere compensata per il particolare contributo dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, tenuto conto anche della durata del matrimonio medesimo.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, il Collegio ritiene che la domanda sia infondata anche sotto il profilo assistenziale, atteso che dalla documentazione riversata in atti dalle parti emerge che la resistente non versa in una condizione di impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente.
RGAC n. 898/2020 - Pagina 9 di 12 Ed invero, dall'esame delle condizioni economiche delle odierne parti in causa – che nel caso di specie non possono, peraltro, prescindere da quelle di salute – emerge che la , CP_1
riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa dalla Regione Calabria -
Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile (cfr. certificazione medica in atti) percepisce un trattamento pensionistico di € 636,20 mensili (così come risulta dagli estratti di conto corrente depositati), per un totale annuo di € 8.410,05 (cfr. CU 2023). La stessa, inoltre, non è gravata da mutui, finanziamenti e altri oneri economici ed è proprietaria esclusiva sia dell'abitazione ove risiede assieme alla figlia e al di lei coniuge, che di un Per_1
altro immobile sito nel Comune di Catanzaro, alla Via Sicilia, alla stessa pervenuto in forza di atto di donazione dell'8 novembre 1993 n. Rep. 188059 e n. Racc. 12800 (allegato agli atti di causa), il quale è idoneo a costituire fonte di reddito.
Non assume, pertanto, rilievo dirimente il fatto che nell'anno 2020 – all'epoca della costituzione in giudizio della resistente – il conduttore dell'immobile abbia comunicato il proprio recesso dal contratto di locazione, atteso che la proprietà del suddetto bene è suscettibile di far sì che la richiedente possa – mediante la percezione di un canone locatizio - trarre un'adeguata fonte di sostentamento.
Il ricorrente, invece, dalla documentazione riversata in atti, risulta versare in condizioni di salute ed economiche estremamente precarie che – specie se comparate a quelle della resistente – non consentono di riconoscere in favore di quest'ultima alcun assegno divorzile.
Ed invero, dal decreto n. 4543/2022 del 24 novembre 2022 con cui il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l'apertura a tempo indeterminato dell'Amministrazione di Sostegno in favore di emerge che quest'ultimo necessita “di assistenza continua”, poiché non è Parte_1
“in grado di provvedere ai propri bisogni, versando in condizioni fisiche scadute, non essendo in grado di deambulare autonomamente (ha fatto accesso su sedia a rotelle), seppure orientato
a livello spazio temporale, non si è mostrato in grado di prendere criticamente decisioni nel proprio interesse manifestando difficoltà nell'eloquio ed a comprendere comunicazioni complesse”.
Dai rendiconti contabili dell'amministratore (la cui scelta è ricaduta su persona estranea al nucleo familiare, non sussistendo familiari disponibili, neppure presentatisi all'udienza, per come evidenziato nel suddetto decreto dal Giudice Tutelare), si evince inoltre che il ricorrente non riesce neppure a far fronte con il trattamento pensionistico percepito, ammontante ad €
15.541,24 annui e costituente l'unica fonte di reddito, alle spese necessarie per il proprio
RGAC n. 898/2020 - Pagina 10 di 12 collocamento nella struttura sanitaria che lo ospita (di € 17.735,32) ed a quelle sanitarie, pari ad € 850,00 circa, tant'è che dai suddetti documenti riversati in atti emerge che gli oneri economici sullo stesso gravanti, pari a circa 19.000,00 euro, superano nettamente le entrate.
Appare evidente, pertanto, che la grave situazione – complessivamente considerata – in cui versa il ricorrente osta al riconoscimento in favore della di un assegno divorzile anche CP_1
sotto il profilo assistenziale.
4. Deve, invece, trovare accoglimento la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in favore della figlia Per_1
Quantunque, infatti, la resistente – nell'opporsi – alleghi lo stato di invalidità della figlia, mediante deposito della documentazione dalla quale emerge che la stessa è affetta da “Ritardo
Mentale Lieve con Depressione Atipica in soggetto con disturbo Bordeline di personalità. Per tali motivi più volte ricoverata in ambiente specialistico”, nonché l'assenza di redditi, il Collegio osserva che costituisce circostanza pacifica ed incontestata tra le parti che quest'ultima – di anni 40 – ha ormai costituito un proprio nucleo familiare, avendo contratto matrimonio in Tunisi in data 9 maggio 2019 con circostanza che esclude la permanenza dell'obbligo di Persona_5
mantenimento a carico del genitore, peraltro versante in condizioni di salute ed economiche estremamente precarie.
Sebbene, infatti, l'art. 337 septies c.c. stabilisca l'integrale applicazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave delle disposizioni previste in favore dei figli minori, non può non considerarsi nel caso di specie che l'aver contratto matrimonio costituisce un fattore eloquente del raggiungimento da parte della figlia di uno stato di totale indipendenza dai genitori che non può, pertanto, giustificare la corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento.
Si rammenta, infatti, che dal matrimonio discende l'obbligo dell'assistenza morale e materiale tra i coniugi, sicché il fatto che la coppia non disponga di redditi propri e risieda presso il domicilio della resistente, così come da questa dedotto, non può certamente costituire circostanza dirimente ai fini del perdurante riconoscimento del diritto al mantenimento in capo alla figlia da parte del padre.
La domanda deve essere, pertanto, rigettata.
5. Quanto alla richiesta di restituzione della vettura avanzata dal ricorrente con l'atto introduttivo, il Collegio non può che confermare la già pronunciata inammissibilità della domanda atteso che questa– introdotta nel giudizio di divorzio - è soggetta a rito diverso, di talché la trattazione congiunta della medesima con la richiesta di cessazione degli effetti civili
RGAC n. 898/2020 - Pagina 11 di 12 del matrimonio non può aver luogo, non essendo tali cause connesse ai sensi degli artt. 31, 32,
34, 35 e 36 c.p.c.
6. In considerazione degli interessi coinvolti, della natura della controversia e del suo esito, il
Collegio ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1
istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catanzaro, in data 8 settembre 1974 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto nei registi dello stato civile di medesimo Comune
(Anno n. 1974, N. 63, Parte II, Serie A,);
2) rigetta la domanda di assegno divorzile;
3) accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, revoca l'assegno di mantenimento stabilito in favore della figlia Per_1
4) dichiara l'inammissibilità della domanda di restituzione della vettura avanzata dal ricorrente;
5) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
6) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 7 marzo
2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 898/2020 - Pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Fortuna Esposito Giudice viste le richieste delle parti ed udito il Giudice relatore, riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 898 del R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Parte_1 C.F._1 alla Via Eraclea n. 36/G, presso lo studio dell'Avv. Lorenza Piterà che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via Padula, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Francesca Terranova che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE:
“1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data
08.09.1974, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato
Civile del Comune di Catanzaro;
RGAC n. 898/2020 - Pagina 1 di 12 2) revocare l'assegno di mantenimento che il signor dovrà versare alla Parte_1
figlia per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
Per_1
3) ordinare alla signora la restituzione del veicolo Ford Fiesta tg. BR 029 Controparte_1
ND di proprietà del signor Parte_1
Con vittoria di spese e onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), IVA e CPA come per legge”
PER LA RESISTENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: in via riconvenzionale (…) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b, L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Catanzaro tra la sig.ra
e in data 08.09.1974 e trascritto nel registro dello stato Controparte_1 Parte_1
Civile del Comune di Catanzaro dell'anno 1974 n. 63 parte 2 serie A;
- rigettare le domande avanzate dal ricorrente siccome infondate e inammissibili per le ragioni tutte indicate nel corpo dell'atto e per tale via confermare l'assegno di mantenimento a favore della figlia e riconoscere non ammissibile nel presente giudizio la domanda di Persona_2 restituzione dell'autovettura Ford Fiesta TG BR029ND;
- accertare la insussistenza di mezzi economici adeguati da parte della Sig.ra CP_1
e condannare il sig. al versamento in favore della resistente di un
[...] Parte_1 assegno divorzile con cadenza mensile dell'importo di € 400,00 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2020 adiva l'intestato Tribunale Parte_1
al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in Catanzaro in data 8 settembre 1974, della cui unione erano nati tre figli, ormai
[...]
divenuti maggiorenni, , e Per_3 Per_4 Per_1
Deduceva, in particolare, che – venuto meno l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza – la aveva proposto in data 14 giugno 2017 ricorso per CP_1 la separazione giudiziale dei coniugi, trasformata in consensuale all'udienza presidenziale del
12 dicembre 2017 a seguito del raggiungimento di un accordo, il quale prevedeva l'assegnazione della casa familiare alla moglie, in quanto convivente con la figlia Per_1
RGAC n. 898/2020 - Pagina 2 di 12 nonché la corresponsione in favore di quest'ultima di un assegno di mantenimento pari ad €
150,00. Separazione omologata dall'intestato Tribunale in data 8 febbraio 2018.
Domandava, altresì, la revoca di detto assegno adducendo che le proprie condizioni di salute ed economico-reddituali erano peggiorate a causa dalle ingenti spese da cui lo stesso era gravato
(spese per la casa coniugale ove viveva la , canone mensile di locazione per la propria CP_1 abitazione pari ad € 280,00 e spese mediche) e rappresentava, inoltre, che la figlia – Per_1
beneficiaria di detto assegno - nelle more aveva contratto matrimonio in data 9 maggio 2019 in
Tunisi con Persona_5
In ultimo, chiedeva la restituzione del veicolo tipo Ford Fiesta targato BR 029 ND di proprietà del ricorrente ed in uso alla . CP_1
Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate.
1.1. Costituitasi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 novembre 2020, - pur non opponendosi alla richiesta di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio – contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda avanzata dal ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in favore della figlia.
Esponeva, al riguardo, che il matrimonio da quest'ultima contratto con il non aveva Per_5
“generato nella nascente coppia nessuna indipendenza economica”, tant'è che la figlia ed il di lei coniuge erano privi di adeguati mezzi economici. Inoltre, la figlia - riconosciuta invalida civile – era impossibilitata a svolgere attività lavorativa in quanto “affetta da una grave problematica psichica che l'ha più volte portata a ricoveri coatti e a due episodi di autolesionismo”. Sulla scorta di ciò asseriva la permanenza dell'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere alla figlia l'assegno di mantenimento, venendo questo meno soltanto con il raggiungimento dell'indipendenza economica della prole.
Deduceva, altresì, l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere la restituzione del veicolo e, in via riconvenzionale, domandava il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile pari ad € 400,00 in quanto, a seguito del decesso della propria madre, versava in precarie condizioni di salute ed economiche.
Esponeva, in particolare, di essere impossibilitata a svolgere attività lavorativa sia in ragione dell'età sia perché riconosciuta invalida civile al 100% a causa delle patologie cardiache e metaboliche da cui era affetta, di percepire un reddito annuo pari ad € 2.698,00 e di trarre la propria unica fonte di sostentamento dal canone che la stessa percepiva per la locazione di un
RGAC n. 898/2020 - Pagina 3 di 12 immobile di sua proprietà; canone che sarebbe venuto meno avendo il conduttore comunicato il proprio recesso.
Sulla scorta di tali argomentazioni, rassegnava le conclusioni sopra riportate.
1.2. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza del 24 novembre 2020, con separata ordinanza del 30 novembre 2020 il Presidente del Tribunale confermava allo stato le vigenti condizioni della separazione e fissava per la comparizione e la trattazione della causa dinnanzi al nominato Giudice Istruttore l'udienza del 4 febbraio 2021.
1.3. Depositate le rispettive memorie, all'esito dell'udienza sopra indicata il G.I. dichiarava l'inammissibilità della domanda attorea di restituzione della vettura e concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Ammesse le prove orali all'udienza del 21 ottobre 2021, dopo diversi rinvii, all'udienza del 17 maggio 2023 il difensore del ricorrente rappresentava che il proprio assistito, nelle more sottoposto ad amministrazione di sostegno, era ospite di una struttura RSA avendo subito l'amputazione di un'anca e, in ragione di tale sopravvenuta situazione, dichiarava di rinunciare all'escussione dei testi, riservando il deposito di apposita documentazione. Rinuncia alla quale il difensore di parte avversaria non si opponeva.
Il Giudice allora titolare del fascicolo differiva, pertanto, la causa all'udienza del 12 ottobre
2023, all'esito della quale disponeva il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale da parte di entrambi i coniugi e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 2 febbraio 2024.
1.4. Ulteriormente differita per assenza del Magistrato titolare, la causa veniva assegnata allo scrivente Giudice relatore in data 13 maggio 2024 che, fissata l'udienza dinnanzi a sé per la precisazione delle conclusioni del 1 ottobre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – con provvedimento del 20 ottobre 2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt_1
e in Catanzaro, in data 8 settembre 1974 è fondata e deve trovare
[...] Controparte_1
accoglimento, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70 essendosi la separazione protratta ininterrottamente, sin da quando – a seguito della comparizione personale
RGAC n. 898/2020 - Pagina 4 di 12 dei coniugi all'udienza presidenziale del 12 dicembre 2017 – il Tribunale di Catanzaro ha omologato la separazione consensuale alle condizioni concordate dai medesimi, giusto decreto n. 1007/2018 dell'8 febbraio 2018 e depositato il successivo 12 febbraio dello stesso anno.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, nonché la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, avuto riguardo anche al lasso di tempo trascorso, il Collegio pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi indicati in epigrafe.
3. Deve, invece, rigettarsi la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, non sussistendo i presupposti per il suo riconoscimento.
3.1. Non appare superfluo rammentare che l'art. 5, comma 6, L. 898/70 statuisce che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La norma deve essere letta ed interpretata alla luce della giurisprudenza e, in particolare, della sentenza resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte n. 18287 dell'11 luglio 2018 che, con un radicale cambio di rotta, ha rivoluzionato l'interpretazione della norma in esame fino ad allora imperante.
Ed invero, se per circa trent'anni l'orientamento unanime della giurisprudenza, inaugurato con le Sezioni Unite n. 11490 del 29 novembre 1990 e consolidatosi con le pronunce successive, ha attribuito all'assegno divorzile la funzione di consentire al coniuge - privo di mezzi e nell'impossibilità di procurarseli – di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con una prima pronuncia risalente al 2017 (n. 11504 del 10 maggio 2017) e poi con la rivoluzionaria sentenza resa a Sezioni Unite nel 2018, il Supremo Collegio afferma la
RGAC n. 898/2020 - Pagina 5 di 12 natura assistenziale e perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, “che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà”.
Nella citata sentenza si affermano, infatti, i seguenti principi di diritto:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma
6, della I. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Dovendo, dunque, fare applicazione degli stessi al fine di determinare e quantificare l'assegno divorzile, il Giudice, una volta accertata l'inadeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive da parte del coniuge richiedente, dovrà tenere conto di tutti i criteri dettati dall'art. 5 L.898/70 - quali le condizioni dei coniugi (età, stato di salute), il contributo personale ed economico fornito da ognuno di essi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di ciascuno, la situazione economico-reddituale di entrambi,
l'inadeguatezza di mezzi propri del richiedente e dell'impossibilità a procurarseli per ragioni
RGAC n. 898/2020 - Pagina 6 di 12 oggettive, valutandoli - non già alla luce del criterio del mantenimento del medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio - ma della funzione assistenziale, compensativa-perequativa e riequilibratrice dell'assegno medesimo.
Principi confermati nella più recente pronuncia della Suprema Corte, ove si ribadisce quanto segue: “Secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U.
18287/2019 e, tra le tante successive conformi, da ultimo Cass. n. 9144/2023), la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Inoltre, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cassazione civile sez. I, n.5148 del 27/02/2024).
Ed ancora, il Supremo Collegio precisa che “in definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare,
RGAC n. 898/2020 - Pagina 7 di 12 senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.
Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa”. (Cass.
Cassazione civile sez. I, n. 35434 del 19/12/2023).
Per quel che concerne, in particolare, il presupposto dell'inidoneità dei mezzi e delle risorse economiche del richiedente nonché dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli, la
Cassazione in una recente pronuncia precisa, altresì, che il giudice del merito, “deve tenere conto, utilizzando i criteri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1979, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale ma è oramai irrilevante, ai fini della determinazione dell'assegno e l'entità
RGAC n. 898/2020 - Pagina 8 di 12 del reddito e/o del patrimonio dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue sostanze.” (Cass. civile sez. I, 04/05/2022, n.14160).
In altri termini, “il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Si è, quindi, precisato che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo - compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. Ciò presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale, perché, in assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.” (Cass. Cassazione civile sez. I, 24/11/2023, n.32669).
3.2. Compiute tali doverose precisazioni e sulla scorta degli invocati principi di diritto, il
Tribunale ritiene che la domanda di riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile avanzata dalla non trovi margini di accoglimento sia sotto il profilo CP_1
perequativo-compensativo che assistenziale.
Quanto alla componente compensativo-perequativa, il Tribunale osserva che la richiedente nulla deduce e dimostra in ordine alla necessità di dover essere compensata per il particolare contributo dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, tenuto conto anche della durata del matrimonio medesimo.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, il Collegio ritiene che la domanda sia infondata anche sotto il profilo assistenziale, atteso che dalla documentazione riversata in atti dalle parti emerge che la resistente non versa in una condizione di impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente.
RGAC n. 898/2020 - Pagina 9 di 12 Ed invero, dall'esame delle condizioni economiche delle odierne parti in causa – che nel caso di specie non possono, peraltro, prescindere da quelle di salute – emerge che la , CP_1
riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa dalla Regione Calabria -
Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile (cfr. certificazione medica in atti) percepisce un trattamento pensionistico di € 636,20 mensili (così come risulta dagli estratti di conto corrente depositati), per un totale annuo di € 8.410,05 (cfr. CU 2023). La stessa, inoltre, non è gravata da mutui, finanziamenti e altri oneri economici ed è proprietaria esclusiva sia dell'abitazione ove risiede assieme alla figlia e al di lei coniuge, che di un Per_1
altro immobile sito nel Comune di Catanzaro, alla Via Sicilia, alla stessa pervenuto in forza di atto di donazione dell'8 novembre 1993 n. Rep. 188059 e n. Racc. 12800 (allegato agli atti di causa), il quale è idoneo a costituire fonte di reddito.
Non assume, pertanto, rilievo dirimente il fatto che nell'anno 2020 – all'epoca della costituzione in giudizio della resistente – il conduttore dell'immobile abbia comunicato il proprio recesso dal contratto di locazione, atteso che la proprietà del suddetto bene è suscettibile di far sì che la richiedente possa – mediante la percezione di un canone locatizio - trarre un'adeguata fonte di sostentamento.
Il ricorrente, invece, dalla documentazione riversata in atti, risulta versare in condizioni di salute ed economiche estremamente precarie che – specie se comparate a quelle della resistente – non consentono di riconoscere in favore di quest'ultima alcun assegno divorzile.
Ed invero, dal decreto n. 4543/2022 del 24 novembre 2022 con cui il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l'apertura a tempo indeterminato dell'Amministrazione di Sostegno in favore di emerge che quest'ultimo necessita “di assistenza continua”, poiché non è Parte_1
“in grado di provvedere ai propri bisogni, versando in condizioni fisiche scadute, non essendo in grado di deambulare autonomamente (ha fatto accesso su sedia a rotelle), seppure orientato
a livello spazio temporale, non si è mostrato in grado di prendere criticamente decisioni nel proprio interesse manifestando difficoltà nell'eloquio ed a comprendere comunicazioni complesse”.
Dai rendiconti contabili dell'amministratore (la cui scelta è ricaduta su persona estranea al nucleo familiare, non sussistendo familiari disponibili, neppure presentatisi all'udienza, per come evidenziato nel suddetto decreto dal Giudice Tutelare), si evince inoltre che il ricorrente non riesce neppure a far fronte con il trattamento pensionistico percepito, ammontante ad €
15.541,24 annui e costituente l'unica fonte di reddito, alle spese necessarie per il proprio
RGAC n. 898/2020 - Pagina 10 di 12 collocamento nella struttura sanitaria che lo ospita (di € 17.735,32) ed a quelle sanitarie, pari ad € 850,00 circa, tant'è che dai suddetti documenti riversati in atti emerge che gli oneri economici sullo stesso gravanti, pari a circa 19.000,00 euro, superano nettamente le entrate.
Appare evidente, pertanto, che la grave situazione – complessivamente considerata – in cui versa il ricorrente osta al riconoscimento in favore della di un assegno divorzile anche CP_1
sotto il profilo assistenziale.
4. Deve, invece, trovare accoglimento la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in favore della figlia Per_1
Quantunque, infatti, la resistente – nell'opporsi – alleghi lo stato di invalidità della figlia, mediante deposito della documentazione dalla quale emerge che la stessa è affetta da “Ritardo
Mentale Lieve con Depressione Atipica in soggetto con disturbo Bordeline di personalità. Per tali motivi più volte ricoverata in ambiente specialistico”, nonché l'assenza di redditi, il Collegio osserva che costituisce circostanza pacifica ed incontestata tra le parti che quest'ultima – di anni 40 – ha ormai costituito un proprio nucleo familiare, avendo contratto matrimonio in Tunisi in data 9 maggio 2019 con circostanza che esclude la permanenza dell'obbligo di Persona_5
mantenimento a carico del genitore, peraltro versante in condizioni di salute ed economiche estremamente precarie.
Sebbene, infatti, l'art. 337 septies c.c. stabilisca l'integrale applicazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave delle disposizioni previste in favore dei figli minori, non può non considerarsi nel caso di specie che l'aver contratto matrimonio costituisce un fattore eloquente del raggiungimento da parte della figlia di uno stato di totale indipendenza dai genitori che non può, pertanto, giustificare la corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento.
Si rammenta, infatti, che dal matrimonio discende l'obbligo dell'assistenza morale e materiale tra i coniugi, sicché il fatto che la coppia non disponga di redditi propri e risieda presso il domicilio della resistente, così come da questa dedotto, non può certamente costituire circostanza dirimente ai fini del perdurante riconoscimento del diritto al mantenimento in capo alla figlia da parte del padre.
La domanda deve essere, pertanto, rigettata.
5. Quanto alla richiesta di restituzione della vettura avanzata dal ricorrente con l'atto introduttivo, il Collegio non può che confermare la già pronunciata inammissibilità della domanda atteso che questa– introdotta nel giudizio di divorzio - è soggetta a rito diverso, di talché la trattazione congiunta della medesima con la richiesta di cessazione degli effetti civili
RGAC n. 898/2020 - Pagina 11 di 12 del matrimonio non può aver luogo, non essendo tali cause connesse ai sensi degli artt. 31, 32,
34, 35 e 36 c.p.c.
6. In considerazione degli interessi coinvolti, della natura della controversia e del suo esito, il
Collegio ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1
istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catanzaro, in data 8 settembre 1974 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto nei registi dello stato civile di medesimo Comune
(Anno n. 1974, N. 63, Parte II, Serie A,);
2) rigetta la domanda di assegno divorzile;
3) accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, revoca l'assegno di mantenimento stabilito in favore della figlia Per_1
4) dichiara l'inammissibilità della domanda di restituzione della vettura avanzata dal ricorrente;
5) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
6) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 7 marzo
2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 898/2020 - Pagina 12 di 12