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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/07/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 399/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. ABATE STEFANO Parte_1
APPELLANTE contro appresentata e difesa dall'Avv. PISENTI FRANCESCO CP_1
APPELLATA
All'udienza del 21.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per OM Li DU: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, Sezione di Sassari, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e le modifiche richieste alla sentenza del primo Giudice e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 178/2022, emessa nel procedimento R.G. n. 488/2018 dal Tribunale di Nuoro, Giudice Unico Dott. Salvatore Serra in data 21.03.2022, pubblicata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
In via preliminare: pagina 1 di 10 Dichiarare ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione n. 547/2018, notificato da al in data CP_1 Parte_1
22.02.2018, risultando per tutti i motivi esposti in narrativa, provati i requisiti per ottenere la medesima.
In via principale:
1) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di ingiunzione n. 547/2018 notificato da CP_1 al il 22.02.2018 per tutti i motivi in narrativa;
[...] Parte_1
2) accertare e dichiarare che il rapporto di fornitura idrica da parte di al CP_1 per la tipologia del suddetto soggetto, deve essere configurato come Parte_1
“contratto uso domestico e assimilati” fin dall'inizio del contratto;
3) annullare, pertanto, le fatture n. 2012021357, 201202149000, 20130215825, 201302154694,
20140216102, 201402134326, 2014024204397, 2014021106946, 201502171438,
2015028209018, 2016000540060098, 2016000570393990 perché conteggiate secondo la tariffazione inerente alla tipologia contrattuale “uso non domestico” non corrispondente alla realtà;
4) accertare e dichiarare che la società a far data dal giorno 01 luglio 2009 e per i CP_1 periodi indicati in narrativa ha posto in essere un grave inadempimento contrattuale fornendo al acqua non potabile in vece di quanto contrattualmente Controparte_2 previsto;
5) per l'effetto accertare e dichiarare che le somme richieste da con le fatture n. CP_1
2012021357, 201202149000, 20130215825, 201302154694, 20140216102, 201402134326,
2014024204397, 2014021106946, 201502171438, 2015028209018, 2016000540060098,
2016000570393990, le ultime due fondamento dell'atto di ingiunzione n. 547/2018, odiernamente opposto, non sono dovute o, subordinatamente, sono dovute in ragione del 50% della componente tariffaria acqua oltre iva o nel diverso maggior o minore importo ritenuto anche di giustizia, per i motivi di cui sopra;
6) conseguentemente, dichiarare nullo l'atto di ingiunzione n. 547/2018 notificato da CP_1 al il 22.02.2018, per assenza del requisito della certezza del credito
[...] Parte_1 vantato.
In via meramente subordinata
7) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di ingiunzione n. 547/2018 notificato da al CP_1 il 22.02.2018 per tutti i motivi in narrativa;
Parte_1
pagina 2 di 10 8) accertare e dichiarare che il rapporto di fornitura idrica da parte di al CP_1 Parte_1
per la tipologia del suddetto soggetto, deve essere configurato come “contratto uso
[...] domestico ed assimilati” fin dall'inizio del contratto;
9) ordinare, pertanto, la riquantificazione delle fatture n. 2012021357, 201202149000, 20130215825,
201302154694, 20140216102, 201402134326, 2014024204397, 2014021106946, 201502171438,
2015028209018, 2016000540060098, 2016000570393990 secondo la tariffazione inerente alla tipologia contrattuale “uso domestico non residente” di tipo condominiale, corrispondente alla realtà;
10) accertare e dichiarare che la società a far data dal giorno 01 luglio 2009 e per i CP_1 periodi indicati in narrativa ha posto in essere un grave inadempimento contrattuale fornendo al acqua non potabile in vece di quanto contrattualmente Controparte_2 previsto;
11) per l'effetto accertare e dichiarare che le somme richieste da con le fatture n. CP_1
2012021357, 201202149000, 20130215825, 201302154694, 20140216102, 201402134326,
2014024204397, 2014021106946, 201502171438, 2015028209018, 2016000540060098,
2016000570393990, le ultime due fondamento dell'atto di ingiunzione n. 547/2018, odiernamente opposto, non sono dovute o, subordinatamente, sono dovute in ragione del 50% della componente tariffaria acqua oltre iva o nel diverso maggior o minore importo ritenuto anche di giustizia, per i motivi di cui sopra;
12) conseguentemente, dichiarare nullo l'atto di ingiunzione n. 547/2018 notificato da CP_1 al il 22.02.2018, per assenza del requisito della certezza del credito vantato. Parte_1
In via riconvenzionale
1) accertare che fin dall'inizio del contratto di fornitura ha posto in essere una grave CP_1 violazione contrattuale nei confronti del , procedendo Controparte_2 all'ingiustificata modifica del contratto di somministrazione da uso domestico non residente ad uso non domestico senza potenza impegnata, e, conseguentemente, all'illegittima emissione delle fatture di pagamento secondo la suddetta tipologia contrattuale, con un aggravio di spesa per il OM pari ad € 25.000,00 o a quell'altra somma diversa, maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
2) condannare, conseguentemente, alla restituzione dell'indebito maggior pagamento CP_1 effettuato dal a cagione della violazione contrattuale indicata, pari ad € Parte_1
25.000,00 o a quell'altra somma diversa, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia;
3) condannare alla restituzione, in favore del di un importo CP_1 Parte_1 pari al 50% della componente acqua oltre Iva al 10% delle fatture emesse al Parte_1
pagina 3 di 10 e da questi corrisposte, relative ai periodi in cui è stata somministrata acqua non potabile nel Comune di , come sancito dalle ordinanze sindacali del detto Comune, agli atti del giudizio. CP_2
In subordine
4) previa verifica dell'inadempimento contrattuale come specificato in narrativa, condannare CP_1 al risarcimento dei danni subiti dal in ragione della fornitura di acqua
[...] Parte_1 non potabile a far data dal 01 luglio 2009 e per i periodi indicati in narrativa, quantificati in quella somma che il Giudice riterrà di giustizia;
5) previa verifica dell'ulteriore violazione contrattuale, condannare alla restituzione CP_1 dell'indebito maggior pagamento effettuato dal a cagione all'ingiustificata Parte_1 modifica del contratto di somministrazione da uso domestico non residente ad uso non domestico senza potenza impegnata, e, conseguentemente, all'illegittima emissione delle fatture di pagamento secondo la suddetta tipologia contrattuale, pari ad un aggravio di spesa per il OM di € 25.000,00 o a quell'altra somma diversa, maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
6) compensare per gli importi equivalenti, le somme eventualmente dovute ad dal CP_1 quale differenza della somma richiesta nelle fatture n. 2016000540060098, Parte_1
2016000570393990, previo riconteggio delle medesime secondo la tariffa “uso domestico non residente” di tipo condominiale, con quanto riconosciuto allo stesso a titolo di risarcimento del danno subito in ragione della fornitura di acqua non potabile ed a titolo di restituzione per indebito maggior pagamento in ragione dell'ingiustificata modifica della tipologia del contratto di fornitura idrica al attore e della conseguente emissione di fatture di pagamento secondo la suddetta Parte_1 tipologia contrattuale.
In ogni caso, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
In via Istruttoria:
Si domanda:
Volersi ordinare il richiamo del CTU di primo grado o nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio affinché, in modifica della consulenza tecnica d'ufficio depositata gli atti del giudizio di primo grado R.G.
n.488/2018 Tribunale di Nuoro, tenendo nel debito conto l'ordinanza del Sindaco di S. Teodoro n.
43/2011 come valida ed efficace, risponda al seguente quesito
“per ognuna delle fatture idriche 2012021357, 201202149000, 20130215825, 201302154694,
20140216102, 201402134326, 2014024204397, 2014021106946, 201502171438, 2015028209018,
2016000540060098, 2016000570393990 , relativamente ai periodi in cui sia documentata, anche mediante ordinanze del Sindaco del Comune di , la non potabilità dell'acqua, indichi il CP_2 compenso dovuto ad decurtando la tariffa per il consumo idrico nella misura del 50%, CP_1
pagina 4 di 10 oltre IVA 10% sulla medesima, utilizzando quale base di calcolo le somme dovute ad CP_1 applicando la tariffa uso domestico residente e la tariffa uso domestico non residente, in vigore nei differenti periodi di fornitura idrica”.
Per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: CP_1 in via principale: a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare in quanto destituito di fondamento in fatto e in diritto l'appello proposto dal b) per i motivi meglio esposti in Parte_1 narrativa confermare la sentenza di prime cure emessa in data 21/03/2022 dal Tribunale Civile di
Nuoro in persona del Dottor Salvatore Serra;
e per l'effetto c) condannare il Parte_1 al pagamento della somma ivi indicata oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover riformare, anche parzialmente, la sentenza di prime cure n. 178/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di Nuoro in data 21/03/2022, d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'appellante per la CP_1 Parte_1 fornitura idrica eseguita in suo favore e, per l'effetto, e) condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi CP_1 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in ogni caso: f) condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione il conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro la Parte_1
proponendo opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 547/2018 di € CP_1
12.543,24, che aveva ad oggetto le fatture nn. 2016/540060098 e 2016/570393990 (per il periodo dal
1.9.2015 al 16.12.2016) relative alla fornitura idrica dell'immobile ad uso abitativo sito in CP_2 in via Li DU n. 16.
Lamentando la erroneità delle tariffe applicate (uso non domestico) e la non potabilità dell'acqua, domandava la nullità dell'ingiunzione e, in via riconvenzionale, la restituzione dell'indebito maggior pagamento da lui effettuato per gli anni 2009/2015 per un importo di € 25.000,00.
Si costituiva contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
pagina 5 di 10 All'esito dell'istruzione con prove documentali e CTU, con sentenza n. 178/2022 del 21.3.2022, il
Giudice rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale, confermava l'ingiunzione di pagamento e condannava l'attore alla rifusione delle spese processuali, nonché di CTU.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello il affidato alle seguenti doglianze: Parte_1
1) erroneità nella configurazione del contratto di fornitura con la tariffa ad uso non domestico in luogo della tariffa ad uso domestico non residente;
2) erroneità nella valutazione della prova relativa alla non potabilità dell'acqua;
3) erroneità nel rigetto della domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di restituzione di quanto indebitamente corrisposto.
Pertanto, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Si è costituita chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e la condanna CP_1 dell'appellante al pagamento della somma per ritardato pagamento;
in via subordinata, l'accertamento dell'ammontare del credito e la condanna al pagamento, con vittoria di spese.
In data 15.5.2023, con ordinanza questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
All'udienza del 21.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla tariffa ad uso non domestico
Deve essere ora trattato il primo motivo d'appello con cui l'appellante si è doluto della erronea applicazione della tariffa “ad uso non domestico” in luogo di quella “ad uso domestico non residente” nella fatturazione delle bollette di in quanto il condominio era composto da 19 appartamenti CP_1 ed una sola agenzia immobiliare.
La doglianza non merita pregio.
Quanto alla forma del contratto di somministrazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione insegnano che “l'azienda speciale “municipalizzata”, pur appartenendo al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contrati, pubblica pagina 6 di 10 amministrazione in senso stretto. Questo in dipendenza della natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'ente di riferimento. Ne consegue che, per i suoi contratti non è imposta la forma scritta ab substantiam, e non sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex articolo 1327 del c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale”.
Inoltre, “per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché
l'art. 17 del r.d. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo” (Cass., sent. S.U., n. 9775 del 25.3.2022;
Cass., n. 25631 del 27.10.2017).
A conferma di tale valutazione, si evidenzia che il R.S.I.I. all'art. D.4 dispone che “i contratti d'utenza stipulati con i precedenti gestori s'intendono automaticamente rinnovati con il gestore unico” e anche la L. 5 gennaio 1994, n. 36, artt. 10, co. 2 e 12 e il D. Lgs. 3 aprile 2006, art. 153, co. 2 prevedono il subentro ex lege dell'attuale gestore nei rapporti contrattuali posti in essere precedentemente con gli utenti attivi a seguito dell'affidamento del servizio idrico, in ossequio al principio della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale.
Nel caso di specie, si rileva che era subentrata al contratto precedentemente stipulato fra il CP_1
ed il appellante ex lege in qualità di successore del Comune quale Parte_2 Parte_1 parte originaria somministrante, dando luogo all'instaurarsi di un rapporto contrattuale produttivo di effetti giuridici vincolanti tra le parti.
Inoltre, quanto alla lamentata assenza di un contratto in forma scritta, si osserva che pur CP_1 appartenendo al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce il servizio idrico rivolto a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi pubblica amministrazione in senso stretto;
con la conseguenza che per i suoi contratti, salva l'applicazione di speciali discipline per particolari categorie, non è imposta la forma scritta.
Pertanto, pur essendosi limitata a subentrare in un contratto già stipulato in precedenza con il CP_1
non può negarsi che esiste fra le odierne parti un contratto di somministrazione, come emerge Pt_2 chiaramente:
1) dalle fatture emesse dal somministrante;
pagina 7 di 10 2) dal pagamento di tutte le fatture precedenti, a partire dall'anno 2005;
3) dal parziale pagamento anche delle fatture nn. 2012021357, 20130215825, 201302154694,
20140216102, 201402134326, 2014024204397, 2014021106946, 201502171438,
2015028209018, 2016000540060098 e 2016000570393990.
Avendo in tale contratto sia il precedente gestore che sempre applicato la tariffa ad uso “non CP_1 domestico” e l'utente mai proposto alcuna richiesta di variazione contrattuale né contestato l'applicazione, sia l'ordinanza ingiunzione sia le precedenti fatture risultano corrette.
2. Sulla non potabilità dell'acqua e sull'inadempimento contrattuale
Possono essere, invece, trattati congiuntamente il secondo ed il terzo motivo con cui il condominio ha lamentato la erronea valutazione probatoria relativa alla non potabilità dell'acqua, a suo dire dimostrata con le ordinanze sindacali prodotte, e l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale relativa alla restituzione della maggior somma di € 25.000,00.
Entrambe le censure meritano pregio.
Deve rilevarsi che le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua destinata al consumo umano prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande (D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, attuativo della Direttiva
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
L'art. B.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato prescrive che “l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”.
La fornitura di acqua da parte del gestore idrico che non presenti i requisiti sopra accennati, pertanto, costituisce un inesatto adempimento agli obblighi derivanti in capo ad esso.
Riportando tali principi al caso di specie, risulta provato che è rimasta inadempiente, avendo CP_1 fornito un bene non idoneo all'uso al quale era destinato (acqua non potabile).
Deve, viceversa, essere disattesa la tesi della difesa della società idrica per la quale la non potabilità dell'acqua non sarebbe dimostrata e, in ogni caso, a lei non imputabile.
Secondo quanto disposto dall'art. 154 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche
“tenendo conto della qualità della risorsa e del servizio fornito”.
È pacifico che tra le parti sia intercorso un contratto di somministrazione di acqua (art. 1559 c.c.), che obbligava a fornire alla controparte acqua potabile. CP_1
pagina 8 di 10 Nel caso di specie, sono agli atti le ordinanze del (cfr. doc. 2.6) da cui emerge Parte_2 che per alcuni periodi (dal 2009 al 2015, escluso l'anno 2012) l'acqua non era potabile. In particolare, risulta che l'acqua non era potabile:
1) dal 26.9.2009 al 9.10.2009 (cfr. ordinanze sindacali nn. 23 del 26.8.2009, 25 del 4.9.2009, 32 del 9.10.2009);
2) dal 26.1.2010 al 18.9.2010 (cfr. ordinanza sindacale n. 27 del 18.9.2010);
3) dal 18.2.2011 al 6.10.2011 (cfr. ordinanze sindacali nn. 2 del 18.2.2011, 9 del 5.5.2011, 30 del
10.8.2011);
4) dal 6.12.2013 al 4.9.2014 (cfr. ordinanze sindacali nn. 32 del 6.12.2013, 12 del 30.4.2014, 27 del 7.7.2014, 45 del 4.9.2014);
5) dal 13.4.2015 al 28.7.2015 (cfr. ordinanze sindacali nn. 8 del 13.4.2015 e 31 del 28.7.2015).
Viceversa, non offriva alcuna prova di impiego della diligenza ordinaria, rimanendo CP_1 inadempiente all'obbligo contrattuale di fornire acqua idonea al consumo umano, munita dei requisiti di potabilità in base ai parametri di legge, non dimostrando, come era suo onere, la eventuale cessazione del divieto nei periodi contestati.
Come statuito dalla Corte di Cassazione “la fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto, non costituisce ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, ma consegna di “aliud pro alio” che legittima all'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata, quindi, dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., cui è, invece, soggetta l'azione di garanzia di cui all'art. 1492
c.c.” (Cass. Ordinanza n. 26897 del 20/09/2023).
Alla somministrazione sono applicabili, in quanto compatibili, le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni (art. 1570 c.c.). In base a quanto disposto dall'art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre il compratore può domandare la riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.).
Osserva questa Corte che, in caso di riscontrata non potabilità dell'acqua, l'utente ha diritto a una riduzione del prezzo a fronte della somministrazione di un bene non totalmente idoneo all'uso cui è destinato, comunque di minor valore.
La consolidata giurisprudenza di legittimità precisa che la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per la riduzione del prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta ed il ricorso a parametri di valutazione equitativa è consentito in base al principio generale di cui all'art. 1226 c.c., in quanto non più in vigore l'art. 13 del provvedimento del Comitato pagina 9 di 10 Interministeriale Prezzi n. 26 del 1975, che prevedeva una riduzione del 50% del prezzo per acqua non potabile.
Al fine di determinare le maggior somme pagate dal condominio, non può essere utilizzata la consulenza tecnica dell'Ing. avendo l'ausiliario calcolato le riduzioni per la non potabilità sulla Per_1 base delle tariffe ad uso non residenziale, ritenute da questa Corte, invece, non applicabili. Pertanto, non è necessario il richiamo del CTU richiesto dall'appellante.
Sarà obbligo della società erogatrice provvedere alla rideterminazione degli importi delle fatture dall'1.8.2011 al 31.8.2015 (escluso l'anno 2012), decurtando al 50% la voce “idrico” per il numero dei giorni di non potabilità dell'acqua, come indicati dal c.t.u. negli allegati 6-17, con compensazione di tali somme con gli importi dovuti dall'utente.
Solo in questi termini la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, con conferma delle restanti statuizioni.
L'accoglimento parziale dell'appello determina la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4, con condanna del condominio al pagamento della restante parte (3/4), secondo la liquidazione di cui in dispositivo (valori medi del relativo scaglione).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal avverso la sentenza n. 178/2022 emessa dal Tribunale di Nuoro del 21.3.2022: Parte_1
- ordina ad di rideterminare l'importo dovuto dal per il CP_1 Parte_1 lasso temporale fra il 1.8.2011 e il 31.8.2015, con riduzione del 50% della sola voce “idrico”;
- compensa tali importi con le somme dovute dal;
Parte_1
- conferma nel resto;
- compensa le spese del presente grado di giudizio nella misura di 1/4, ponendo a carico del la restante parte, liquidata per l'intero nella misura di € 5.077,00 per compensi, Parte_1 oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari, il 09/07/2025 Il Presidente – est.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 399/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. ABATE STEFANO Parte_1
APPELLANTE contro appresentata e difesa dall'Avv. PISENTI FRANCESCO CP_1
APPELLATA
All'udienza del 21.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per OM Li DU: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, Sezione di Sassari, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e le modifiche richieste alla sentenza del primo Giudice e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 178/2022, emessa nel procedimento R.G. n. 488/2018 dal Tribunale di Nuoro, Giudice Unico Dott. Salvatore Serra in data 21.03.2022, pubblicata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
In via preliminare: pagina 1 di 10 Dichiarare ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione n. 547/2018, notificato da al in data CP_1 Parte_1
22.02.2018, risultando per tutti i motivi esposti in narrativa, provati i requisiti per ottenere la medesima.
In via principale:
1) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di ingiunzione n. 547/2018 notificato da CP_1 al il 22.02.2018 per tutti i motivi in narrativa;
[...] Parte_1
2) accertare e dichiarare che il rapporto di fornitura idrica da parte di al CP_1 per la tipologia del suddetto soggetto, deve essere configurato come Parte_1
“contratto uso domestico e assimilati” fin dall'inizio del contratto;
3) annullare, pertanto, le fatture n. 2012021357, 201202149000, 20130215825, 201302154694,
20140216102, 201402134326, 2014024204397, 2014021106946, 201502171438,
2015028209018, 2016000540060098, 2016000570393990 perché conteggiate secondo la tariffazione inerente alla tipologia contrattuale “uso non domestico” non corrispondente alla realtà;
4) accertare e dichiarare che la società a far data dal giorno 01 luglio 2009 e per i CP_1 periodi indicati in narrativa ha posto in essere un grave inadempimento contrattuale fornendo al acqua non potabile in vece di quanto contrattualmente Controparte_2 previsto;
5) per l'effetto accertare e dichiarare che le somme richieste da con le fatture n. CP_1
2012021357, 201202149000, 20130215825, 201302154694, 20140216102, 201402134326,
2014024204397, 2014021106946, 201502171438, 2015028209018, 2016000540060098,
2016000570393990, le ultime due fondamento dell'atto di ingiunzione n. 547/2018, odiernamente opposto, non sono dovute o, subordinatamente, sono dovute in ragione del 50% della componente tariffaria acqua oltre iva o nel diverso maggior o minore importo ritenuto anche di giustizia, per i motivi di cui sopra;
6) conseguentemente, dichiarare nullo l'atto di ingiunzione n. 547/2018 notificato da CP_1 al il 22.02.2018, per assenza del requisito della certezza del credito
[...] Parte_1 vantato.
In via meramente subordinata
7) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di ingiunzione n. 547/2018 notificato da al CP_1 il 22.02.2018 per tutti i motivi in narrativa;
Parte_1
pagina 2 di 10 8) accertare e dichiarare che il rapporto di fornitura idrica da parte di al CP_1 Parte_1
per la tipologia del suddetto soggetto, deve essere configurato come “contratto uso
[...] domestico ed assimilati” fin dall'inizio del contratto;
9) ordinare, pertanto, la riquantificazione delle fatture n. 2012021357, 201202149000, 20130215825,
201302154694, 20140216102, 201402134326, 2014024204397, 2014021106946, 201502171438,
2015028209018, 2016000540060098, 2016000570393990 secondo la tariffazione inerente alla tipologia contrattuale “uso domestico non residente” di tipo condominiale, corrispondente alla realtà;
10) accertare e dichiarare che la società a far data dal giorno 01 luglio 2009 e per i CP_1 periodi indicati in narrativa ha posto in essere un grave inadempimento contrattuale fornendo al acqua non potabile in vece di quanto contrattualmente Controparte_2 previsto;
11) per l'effetto accertare e dichiarare che le somme richieste da con le fatture n. CP_1
2012021357, 201202149000, 20130215825, 201302154694, 20140216102, 201402134326,
2014024204397, 2014021106946, 201502171438, 2015028209018, 2016000540060098,
2016000570393990, le ultime due fondamento dell'atto di ingiunzione n. 547/2018, odiernamente opposto, non sono dovute o, subordinatamente, sono dovute in ragione del 50% della componente tariffaria acqua oltre iva o nel diverso maggior o minore importo ritenuto anche di giustizia, per i motivi di cui sopra;
12) conseguentemente, dichiarare nullo l'atto di ingiunzione n. 547/2018 notificato da CP_1 al il 22.02.2018, per assenza del requisito della certezza del credito vantato. Parte_1
In via riconvenzionale
1) accertare che fin dall'inizio del contratto di fornitura ha posto in essere una grave CP_1 violazione contrattuale nei confronti del , procedendo Controparte_2 all'ingiustificata modifica del contratto di somministrazione da uso domestico non residente ad uso non domestico senza potenza impegnata, e, conseguentemente, all'illegittima emissione delle fatture di pagamento secondo la suddetta tipologia contrattuale, con un aggravio di spesa per il OM pari ad € 25.000,00 o a quell'altra somma diversa, maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
2) condannare, conseguentemente, alla restituzione dell'indebito maggior pagamento CP_1 effettuato dal a cagione della violazione contrattuale indicata, pari ad € Parte_1
25.000,00 o a quell'altra somma diversa, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia;
3) condannare alla restituzione, in favore del di un importo CP_1 Parte_1 pari al 50% della componente acqua oltre Iva al 10% delle fatture emesse al Parte_1
pagina 3 di 10 e da questi corrisposte, relative ai periodi in cui è stata somministrata acqua non potabile nel Comune di , come sancito dalle ordinanze sindacali del detto Comune, agli atti del giudizio. CP_2
In subordine
4) previa verifica dell'inadempimento contrattuale come specificato in narrativa, condannare CP_1 al risarcimento dei danni subiti dal in ragione della fornitura di acqua
[...] Parte_1 non potabile a far data dal 01 luglio 2009 e per i periodi indicati in narrativa, quantificati in quella somma che il Giudice riterrà di giustizia;
5) previa verifica dell'ulteriore violazione contrattuale, condannare alla restituzione CP_1 dell'indebito maggior pagamento effettuato dal a cagione all'ingiustificata Parte_1 modifica del contratto di somministrazione da uso domestico non residente ad uso non domestico senza potenza impegnata, e, conseguentemente, all'illegittima emissione delle fatture di pagamento secondo la suddetta tipologia contrattuale, pari ad un aggravio di spesa per il OM di € 25.000,00 o a quell'altra somma diversa, maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
6) compensare per gli importi equivalenti, le somme eventualmente dovute ad dal CP_1 quale differenza della somma richiesta nelle fatture n. 2016000540060098, Parte_1
2016000570393990, previo riconteggio delle medesime secondo la tariffa “uso domestico non residente” di tipo condominiale, con quanto riconosciuto allo stesso a titolo di risarcimento del danno subito in ragione della fornitura di acqua non potabile ed a titolo di restituzione per indebito maggior pagamento in ragione dell'ingiustificata modifica della tipologia del contratto di fornitura idrica al attore e della conseguente emissione di fatture di pagamento secondo la suddetta Parte_1 tipologia contrattuale.
In ogni caso, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
In via Istruttoria:
Si domanda:
Volersi ordinare il richiamo del CTU di primo grado o nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio affinché, in modifica della consulenza tecnica d'ufficio depositata gli atti del giudizio di primo grado R.G.
n.488/2018 Tribunale di Nuoro, tenendo nel debito conto l'ordinanza del Sindaco di S. Teodoro n.
43/2011 come valida ed efficace, risponda al seguente quesito
“per ognuna delle fatture idriche 2012021357, 201202149000, 20130215825, 201302154694,
20140216102, 201402134326, 2014024204397, 2014021106946, 201502171438, 2015028209018,
2016000540060098, 2016000570393990 , relativamente ai periodi in cui sia documentata, anche mediante ordinanze del Sindaco del Comune di , la non potabilità dell'acqua, indichi il CP_2 compenso dovuto ad decurtando la tariffa per il consumo idrico nella misura del 50%, CP_1
pagina 4 di 10 oltre IVA 10% sulla medesima, utilizzando quale base di calcolo le somme dovute ad CP_1 applicando la tariffa uso domestico residente e la tariffa uso domestico non residente, in vigore nei differenti periodi di fornitura idrica”.
Per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: CP_1 in via principale: a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare in quanto destituito di fondamento in fatto e in diritto l'appello proposto dal b) per i motivi meglio esposti in Parte_1 narrativa confermare la sentenza di prime cure emessa in data 21/03/2022 dal Tribunale Civile di
Nuoro in persona del Dottor Salvatore Serra;
e per l'effetto c) condannare il Parte_1 al pagamento della somma ivi indicata oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover riformare, anche parzialmente, la sentenza di prime cure n. 178/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di Nuoro in data 21/03/2022, d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'appellante per la CP_1 Parte_1 fornitura idrica eseguita in suo favore e, per l'effetto, e) condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi CP_1 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in ogni caso: f) condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione il conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro la Parte_1
proponendo opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 547/2018 di € CP_1
12.543,24, che aveva ad oggetto le fatture nn. 2016/540060098 e 2016/570393990 (per il periodo dal
1.9.2015 al 16.12.2016) relative alla fornitura idrica dell'immobile ad uso abitativo sito in CP_2 in via Li DU n. 16.
Lamentando la erroneità delle tariffe applicate (uso non domestico) e la non potabilità dell'acqua, domandava la nullità dell'ingiunzione e, in via riconvenzionale, la restituzione dell'indebito maggior pagamento da lui effettuato per gli anni 2009/2015 per un importo di € 25.000,00.
Si costituiva contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
pagina 5 di 10 All'esito dell'istruzione con prove documentali e CTU, con sentenza n. 178/2022 del 21.3.2022, il
Giudice rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale, confermava l'ingiunzione di pagamento e condannava l'attore alla rifusione delle spese processuali, nonché di CTU.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello il affidato alle seguenti doglianze: Parte_1
1) erroneità nella configurazione del contratto di fornitura con la tariffa ad uso non domestico in luogo della tariffa ad uso domestico non residente;
2) erroneità nella valutazione della prova relativa alla non potabilità dell'acqua;
3) erroneità nel rigetto della domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di restituzione di quanto indebitamente corrisposto.
Pertanto, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Si è costituita chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e la condanna CP_1 dell'appellante al pagamento della somma per ritardato pagamento;
in via subordinata, l'accertamento dell'ammontare del credito e la condanna al pagamento, con vittoria di spese.
In data 15.5.2023, con ordinanza questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
All'udienza del 21.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla tariffa ad uso non domestico
Deve essere ora trattato il primo motivo d'appello con cui l'appellante si è doluto della erronea applicazione della tariffa “ad uso non domestico” in luogo di quella “ad uso domestico non residente” nella fatturazione delle bollette di in quanto il condominio era composto da 19 appartamenti CP_1 ed una sola agenzia immobiliare.
La doglianza non merita pregio.
Quanto alla forma del contratto di somministrazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione insegnano che “l'azienda speciale “municipalizzata”, pur appartenendo al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contrati, pubblica pagina 6 di 10 amministrazione in senso stretto. Questo in dipendenza della natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'ente di riferimento. Ne consegue che, per i suoi contratti non è imposta la forma scritta ab substantiam, e non sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex articolo 1327 del c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale”.
Inoltre, “per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché
l'art. 17 del r.d. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo” (Cass., sent. S.U., n. 9775 del 25.3.2022;
Cass., n. 25631 del 27.10.2017).
A conferma di tale valutazione, si evidenzia che il R.S.I.I. all'art. D.4 dispone che “i contratti d'utenza stipulati con i precedenti gestori s'intendono automaticamente rinnovati con il gestore unico” e anche la L. 5 gennaio 1994, n. 36, artt. 10, co. 2 e 12 e il D. Lgs. 3 aprile 2006, art. 153, co. 2 prevedono il subentro ex lege dell'attuale gestore nei rapporti contrattuali posti in essere precedentemente con gli utenti attivi a seguito dell'affidamento del servizio idrico, in ossequio al principio della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale.
Nel caso di specie, si rileva che era subentrata al contratto precedentemente stipulato fra il CP_1
ed il appellante ex lege in qualità di successore del Comune quale Parte_2 Parte_1 parte originaria somministrante, dando luogo all'instaurarsi di un rapporto contrattuale produttivo di effetti giuridici vincolanti tra le parti.
Inoltre, quanto alla lamentata assenza di un contratto in forma scritta, si osserva che pur CP_1 appartenendo al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce il servizio idrico rivolto a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi pubblica amministrazione in senso stretto;
con la conseguenza che per i suoi contratti, salva l'applicazione di speciali discipline per particolari categorie, non è imposta la forma scritta.
Pertanto, pur essendosi limitata a subentrare in un contratto già stipulato in precedenza con il CP_1
non può negarsi che esiste fra le odierne parti un contratto di somministrazione, come emerge Pt_2 chiaramente:
1) dalle fatture emesse dal somministrante;
pagina 7 di 10 2) dal pagamento di tutte le fatture precedenti, a partire dall'anno 2005;
3) dal parziale pagamento anche delle fatture nn. 2012021357, 20130215825, 201302154694,
20140216102, 201402134326, 2014024204397, 2014021106946, 201502171438,
2015028209018, 2016000540060098 e 2016000570393990.
Avendo in tale contratto sia il precedente gestore che sempre applicato la tariffa ad uso “non CP_1 domestico” e l'utente mai proposto alcuna richiesta di variazione contrattuale né contestato l'applicazione, sia l'ordinanza ingiunzione sia le precedenti fatture risultano corrette.
2. Sulla non potabilità dell'acqua e sull'inadempimento contrattuale
Possono essere, invece, trattati congiuntamente il secondo ed il terzo motivo con cui il condominio ha lamentato la erronea valutazione probatoria relativa alla non potabilità dell'acqua, a suo dire dimostrata con le ordinanze sindacali prodotte, e l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale relativa alla restituzione della maggior somma di € 25.000,00.
Entrambe le censure meritano pregio.
Deve rilevarsi che le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua destinata al consumo umano prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande (D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, attuativo della Direttiva
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
L'art. B.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato prescrive che “l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”.
La fornitura di acqua da parte del gestore idrico che non presenti i requisiti sopra accennati, pertanto, costituisce un inesatto adempimento agli obblighi derivanti in capo ad esso.
Riportando tali principi al caso di specie, risulta provato che è rimasta inadempiente, avendo CP_1 fornito un bene non idoneo all'uso al quale era destinato (acqua non potabile).
Deve, viceversa, essere disattesa la tesi della difesa della società idrica per la quale la non potabilità dell'acqua non sarebbe dimostrata e, in ogni caso, a lei non imputabile.
Secondo quanto disposto dall'art. 154 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche
“tenendo conto della qualità della risorsa e del servizio fornito”.
È pacifico che tra le parti sia intercorso un contratto di somministrazione di acqua (art. 1559 c.c.), che obbligava a fornire alla controparte acqua potabile. CP_1
pagina 8 di 10 Nel caso di specie, sono agli atti le ordinanze del (cfr. doc. 2.6) da cui emerge Parte_2 che per alcuni periodi (dal 2009 al 2015, escluso l'anno 2012) l'acqua non era potabile. In particolare, risulta che l'acqua non era potabile:
1) dal 26.9.2009 al 9.10.2009 (cfr. ordinanze sindacali nn. 23 del 26.8.2009, 25 del 4.9.2009, 32 del 9.10.2009);
2) dal 26.1.2010 al 18.9.2010 (cfr. ordinanza sindacale n. 27 del 18.9.2010);
3) dal 18.2.2011 al 6.10.2011 (cfr. ordinanze sindacali nn. 2 del 18.2.2011, 9 del 5.5.2011, 30 del
10.8.2011);
4) dal 6.12.2013 al 4.9.2014 (cfr. ordinanze sindacali nn. 32 del 6.12.2013, 12 del 30.4.2014, 27 del 7.7.2014, 45 del 4.9.2014);
5) dal 13.4.2015 al 28.7.2015 (cfr. ordinanze sindacali nn. 8 del 13.4.2015 e 31 del 28.7.2015).
Viceversa, non offriva alcuna prova di impiego della diligenza ordinaria, rimanendo CP_1 inadempiente all'obbligo contrattuale di fornire acqua idonea al consumo umano, munita dei requisiti di potabilità in base ai parametri di legge, non dimostrando, come era suo onere, la eventuale cessazione del divieto nei periodi contestati.
Come statuito dalla Corte di Cassazione “la fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto, non costituisce ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, ma consegna di “aliud pro alio” che legittima all'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata, quindi, dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., cui è, invece, soggetta l'azione di garanzia di cui all'art. 1492
c.c.” (Cass. Ordinanza n. 26897 del 20/09/2023).
Alla somministrazione sono applicabili, in quanto compatibili, le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni (art. 1570 c.c.). In base a quanto disposto dall'art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre il compratore può domandare la riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.).
Osserva questa Corte che, in caso di riscontrata non potabilità dell'acqua, l'utente ha diritto a una riduzione del prezzo a fronte della somministrazione di un bene non totalmente idoneo all'uso cui è destinato, comunque di minor valore.
La consolidata giurisprudenza di legittimità precisa che la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per la riduzione del prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta ed il ricorso a parametri di valutazione equitativa è consentito in base al principio generale di cui all'art. 1226 c.c., in quanto non più in vigore l'art. 13 del provvedimento del Comitato pagina 9 di 10 Interministeriale Prezzi n. 26 del 1975, che prevedeva una riduzione del 50% del prezzo per acqua non potabile.
Al fine di determinare le maggior somme pagate dal condominio, non può essere utilizzata la consulenza tecnica dell'Ing. avendo l'ausiliario calcolato le riduzioni per la non potabilità sulla Per_1 base delle tariffe ad uso non residenziale, ritenute da questa Corte, invece, non applicabili. Pertanto, non è necessario il richiamo del CTU richiesto dall'appellante.
Sarà obbligo della società erogatrice provvedere alla rideterminazione degli importi delle fatture dall'1.8.2011 al 31.8.2015 (escluso l'anno 2012), decurtando al 50% la voce “idrico” per il numero dei giorni di non potabilità dell'acqua, come indicati dal c.t.u. negli allegati 6-17, con compensazione di tali somme con gli importi dovuti dall'utente.
Solo in questi termini la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, con conferma delle restanti statuizioni.
L'accoglimento parziale dell'appello determina la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4, con condanna del condominio al pagamento della restante parte (3/4), secondo la liquidazione di cui in dispositivo (valori medi del relativo scaglione).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal avverso la sentenza n. 178/2022 emessa dal Tribunale di Nuoro del 21.3.2022: Parte_1
- ordina ad di rideterminare l'importo dovuto dal per il CP_1 Parte_1 lasso temporale fra il 1.8.2011 e il 31.8.2015, con riduzione del 50% della sola voce “idrico”;
- compensa tali importi con le somme dovute dal;
Parte_1
- conferma nel resto;
- compensa le spese del presente grado di giudizio nella misura di 1/4, ponendo a carico del la restante parte, liquidata per l'intero nella misura di € 5.077,00 per compensi, Parte_1 oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari, il 09/07/2025 Il Presidente – est.
Dott.ssa Maria Grixoni
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