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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5361/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'udienza del 01.04.2025, nella causa iscritta al n.
5361/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ) e , en- Parte_1 C.F._1 Parte_2 trambi rappresentati e difesi, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Edoardo Gimi- gliano, unitamente al quale elettivamente domiciliano presso lo studio legale sito in
Avellino (AV), al Corso Europa n. 161;
Attore
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso in virtù Controparte_1 C.F._2 di giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppa Perillo, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Terzigno (NA), al Viale Luigi Vanvitelli, n. 59;
Convenuto
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate alla presente udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Gli attori, e , fratelli del convenuto , hanno Parte_1 Parte_3 CP_1 convenuto in giudizio quest'ultimo per chiedere: l'apertura della successione le- gittima dei genitori defunti ( e ); lo sciogli- Controparte_2 Persona_1 mento della comunione ereditaria;
la divisione dell'asse ereditario comprendente beni immobili e mobili;
la declaratoria di nullità dell'intestazione a favore di
[...]
di una serie di buoni fruttiferi postali (per circa 70.000 euro), ritenuta si- CP_3 mulata e lesiva dei diritti successori. Hanno inoltre denunciato un comportamento ostruzionistico del convenuto nella gestione della comunione, accusandolo di pretendere somme a lui intestate per acconsentire alla vendita degli immobili. Il convenuto, si è costituito in giudizio contestando radical- Controparte_1 mente le richieste degli attori, sostenendo di aver accudito i genitori per
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trent'anni, mentre i fratelli erano assenti e disinteressati;
che le somme ricevute (ove confermate) erano in realtà rimborsi o contributi per le ingenti spese di assi- stenza sostenute, non vere e proprie donazioni;
di aver già sostenuto anche le spese funerarie della madre e l'adeguamento dell'abitazione per accoglierla. Il convenuto ha inoltre chiesto il rigetto delle domande per inammissibilità, impro- cedibilità (per mancato esperimento della mediazione obbligatoria anche sui beni immobili), infondatezza in fatto e diritto. Con ordinanza del 26 maggio 2024, il giudice ha rilevato la mancata estensione della mediazione obbligatoria ai beni immobili e assegnato un termine per sanare la condizione di procedibilità (udienza fissata per il 20 marzo 2025); ha inoltre invitato a integrare le allegazioni in ordine alla regolarità urbanistica e catastale degli immobili, integranti una condizione dell'azione di divisione. All'udienza del 20 marzo 2025, solo parte convenuta ha depositato note, eviden- ziando che parte attrice non aveva sanato i vizi della domanda con riferimento al- la mediazione ed alla menzione delle menzioni urbanistiche e catastali, così come richiesto con ordinanza del 26 maggio 2024. La domanda appare improcedibile per due ordini di motivi. 1) Innanzitutto non risulta rispettato il principio di simmetria tra la domanda giu- diziale e quella di mediazione, posto che in quest'ultima sede è stata chiesta la divisione di soli beni mobili (fondi mobiliari), mentre il patrimonio dei soggetti in relazione ai quali viene chiesta la successione comprende anche beni immobi- li. La questione relativa alla coerenza tra i contenuti dell'istanza di mediazione e quelli dell'eventuale successivo atto introduttivo del giudizio impone un'attenta analisi dell'art. 4 del D.Lgs. 28/2010, norma fondamentale per comprendere il rapporto tra mediazione e processo. Si tratta di una delle prime disposizioni della normativa sulla mediazione e specifica, al primo comma, che la procedura si de- ve svolgere presso un organismo ubicato nel territorio del giudice competente per la causa. È però il secondo comma della disposizione ad assumere particolare rilievo in questa sede, poiché stabilisce gli elementi minimi che devono essere presenti nell'istanza di mediazione: l'indicazione dell'organismo, delle parti coinvolte, dell'oggetto della controversia e delle motivazioni alla base della pretesa. Tali requisiti, per struttura e finalità, si avvicinano molto a quanto richiesto dall'art. 125 del codice di procedura civile per gli atti delle parti in genere. Va chiarito, tuttavia, che l'art. 125 c.p.c. non disciplina una categoria specifica di atti processuali, ma rappresenta una norma di carattere generale. Per quanto ri- guarda l'atto di citazione, la norma di riferimento è l'art. 163 c.p.c., mentre per la comparsa di risposta è l'art. 167. In base al primo comma dell'art. 125 c.p.c., e salvo diversa disposizione, atti co- me la citazione, il ricorso, la comparsa e il precetto devono contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario competente, delle parti, dell'oggetto e delle motivazioni della domanda, nonché le conclusioni. Ciò premesso, emerge chia- ramente come l'art. 4 del D.Lgs. 28/2010 sia strutturalmente e contenutistica- mente molto simile all'art. 125 del codice di rito. Alla luce di questo parallelismo, si ritiene che l'art. 4 implichi una necessaria coerenza tra i fatti esposti nella fase di mediazione e quelli allegati in giudizio,
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almeno per quanto riguarda i profili principali. In assenza di tale corrispondenza, la domanda giudiziaria dovrebbe essere dichiarata improcedibile. In particolare, l'articolo in questione richiede tra gli elementi fondamentali dell'istanza di mediazione l'”oggetto” e ” le "ragioni della pretesa", ossia la de- scrizione del torto lamentato dalla parte istante, il quale potrebbe poi costituire il fondamento dell'azione di merito. Non è invece necessario che l'istanza di me- diazione rispetti i medesimi formalismi richiesti per gli atti processuali, né che contenga la qualificazione giuridica dei fatti, come avviene nell'atto di citazione (art. 163 c.p.c.) o nel ricorso ex art. 414 c.p.c. In sintesi, l'istanza di mediazione deve riflettere la futura domanda giudiziale, a pena di improcedibilità di quest'ultima, riportando i fatti essenziali e l'oggetto che saranno poi trasposti nel processo, per due ragioni principali:
1. Consentire alla mediazione di assolvere alla sua funzione deflattiva del contenzioso;
2. Mettere l'altra parte in condizione di comprendere l'ambito della lite e di rispondere in modo consapevole e informato. Sul punto, il Tribunale di Roma con sentenza n.9450/2023, ha statuito che: “Una domanda processuale diversa che esuli, anche solo in parte, da quella pro- spettata in sede di mediazione va considerata nuova rispetto a quella pro- spettata nella precedente sede. In base all'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, l'i- stanza di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Il contenuto del suddetto comma ricalca quello previsto nell'art. 125 c.p.c. circa il contenuto degli atti processuali. Pertanto, l'appli- cazione di detta norma impone una simmetria tra fatti narrati in sede di media- zione e fatti esposti in sede rocessuale, almeno per quelli principali, diversamente dovrebbe essere dichiarata l'improcedibilità per mancato assolvimento della condizione prevista dal legislatore” (vedi in senso conforme Trib. Napoli sent. 5377/2024 del 12/5/2024, pubblicata in data 24/5/2024). 2) In secondo luogo, va rilevato che non risultano le menzioni urbanistiche e ca- tastali così come richiesto con ordinanza del 26 maggio 2024. Tale omissione comporta dirette implicazioni sulla divisione giudiziale. Con riguardo alle menzioni urbanistiche, infatti, le stesse Sezioni Unite, dopo aver ricordato come già con precedenti pronunce sia stato specificato che la nor- mativa in tema di conformità urbanistico/edilizia si applica non solo alle divisioni volontarie ma anche a quelle giudiziali, così come alle procedure ex art. 2932 c.c. (ribadendo che non può essere emanata una sentenza ex art. 2932 c.c. in assenza di dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia, non potendo una tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale) ha ribadito che “la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divi- sione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ. sotto il profilo della "possibilità giuridica"”, con la conseguenza che “non può pertanto il giudice disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito
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successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985” (cfr. SSUU 25021/2019). In virtù di quanto sopra le Sezioni Unite hanno emanato il seguente principio di diritto: “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordina- ria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad og- getto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizio- ne dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso ri- spetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia nego- ziale” (cfr. SSUU 25021/2019). Né si reputa possibile una divisione meramente parziale in virtù del principio dell'universalità della divisione ereditaria. Ora, è vero che “il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è asso- luto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse” (cfr. C. 6931/2016) ma è anche altrettanto vero che, nel caso di specie, non si evince nessun accordo tra le parti in tal senso, né la divisione parziale è stata oggetto della domanda attorea. Certo non può non considerarsi come, proprio le richiamate Sezioni Unite, ab- biano anche avuto modo di precisare che “allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713, primo comma, cod. civ., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri con- dividenti” (cfr. SSUU 25021/2019) ma è anche altrettanto vero che, proprio per- ché trattasi di eccezione a un principio generale, deve risultare un'espressa vo- lontà di una delle parti di chiedere e ottenere la divisione parziale anche senza il consenso degli altri condividenti;
richiesta non avanzata nel caso di specie. Ora, tanto indicato, non può non considerarsi che le Sezioni Unite, nel dirimere un contrasto giurisprudenziale insorto, abbiano adottato l'impostazione di carat- tere formale in tema di nullità. In proposito, infatti, la Suprema Corte, con la pro- nuncia richiamata dal legale degli attori in sede di discussione orale, ha affermato che “la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "te- stuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato nor- mativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertan- to, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal
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profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (cfr. SSUU 8230/2019) Ma ad essere omesse sono anche le dichiarazioni di conformità catastale. In proposito deve darsi atto di come la Corte di Cassazione, seppur relati- vamente alla sentenza ex art. 2932 c.c., ha chiarito che “la pronuncia giudi- ziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizza- re un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti;
in altri ter- mini, non può accogliersi una lettura del sistema che consenta alle parti di eludere la disposizione dettata del comma 1 bis dell'articolo 29 I. 52/1985 mediante la stipula di un contratto preliminare di immobile catastalmente non regolare seguita dalla introduzione di un giudizio che si concluda con sen- tenza di trasferimento dell'immobile medesimo” enunciando il seguente principio di diritto: “il disposto comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dall'articolo 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122 trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell'articolo 2932 c.c.” (cfr. C. 12654/2020). Ora, non vi sono ragioni per ritenere che quanto esposto sia limitato solo alla sentenza ex art. 2932 c.c. e non si estenda anche alle divisioni giudiziali. Dandosi atto, infatti, che la divisione ereditaria è, come precisato dalle Se- zioni Unite, un atto inter vivos (“l'atto di scioglimento della comunione ereditaria costituisce un negozio inter vivos, allo stesso modo dell'atto di scioglimento della comunione ordinaria” ), essa rientra a pieno titolo tra gli
“Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto
[…] lo scioglimento di comunione di diritti reali” di cui alla richiamata di- sposizione. Ne deriva, dunque, che gli atti di scioglimento delle comunioni (ereditarie o meno che siano) sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 29 comma 1-bis l. 52/1985 (che espressamen- te prescrive le “menzioni catastali” “a pena di nullità”). Ebbene, poiché, come visto, non può essere emanata una pronuncia giuri- sdizionale che realizzi un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, così come non può darsi vita a un negozio di scioglimento della comunione in assen- za di “menzioni catastali” (pena la nullità dell'atto), allo stesso tempo non è possibile, per il giudice, procedere alla divisione in assenza delle suddette menzioni. Né è possibile una divisione parziale senza il consenso unanime come nel caso della difformità urbanistico/edilizia. Relativamente a detto ultimo aspetto, infatti, le Sezioni Unite hanno sì ammesso la divisione parziale anche per scelta di uno solo dei condividenti in quanto, altrimenti, sarebbe compromesso il diritto pote- stativo di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria e si conferirebbe ai coeredi il potere di impedire lo scioglimento della comunione. Detta compressio- ne, però, non si registra in relazione alla conformità/coerenza catastale in quanto, diversamente da quanto attiene alle difformità urbanistico/edilizie, il singolo coe-
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rede interessato alla divisione può sempre risolvere la problematica attraverso la suddetta dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie o, ove essa non possa essere rilasciata per assenza di conformità, ad attivare le pratiche burocratiche perché detta conformità sussista (nel caso speci- fico, quindi, di procedere all'accatastamento del bene pacificamente non accata- stato); ipotesi che, invece, non sempre può aversi nel caso di difformità urbani- stico/edilizia. Tanto chiarito, quindi, la domanda di divisione non può essere accolta. Essa, pe- rò, non va rigettata ma dichiarata inammissibile. In proposito, infatti, non può non osservarsi che “la presenza delle menzioni ca- tastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in ca- tasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attesta- zione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) deve considerarsi, al pari della presenza delle men- zioni edilizie ed urbanistiche, condizione dell'azione” (cfr. C. 12654/2020). Allo stesso tempo “la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costi- tuisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ. sotto il profilo della "possibilità giuri- dica"” (cfr. SSUU 25021/2019). Se, però, tanto la conformità urbanistico/edilizia quanto quella catastale sono condizioni dell'azione, la loro mancanza deve indurre a ritenere la domanda divi- sionale inammissibile proprio per mancanza di una delle sue condizioni dell'azione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014, con le massime riduzioni stante la definizione del giudizio per mere ragioni di rito, in relazione al mancato ottemperamento agli oneri previsti con ordinanza del 26/5/2024.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda;
2) condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_3 [...]
delle spese di lite che si liquidano in euro 3809,00 per compensi, Parte_4 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppa Perillo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, il 1/4/2025
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'udienza del 01.04.2025, nella causa iscritta al n.
5361/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ) e , en- Parte_1 C.F._1 Parte_2 trambi rappresentati e difesi, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Edoardo Gimi- gliano, unitamente al quale elettivamente domiciliano presso lo studio legale sito in
Avellino (AV), al Corso Europa n. 161;
Attore
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso in virtù Controparte_1 C.F._2 di giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppa Perillo, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Terzigno (NA), al Viale Luigi Vanvitelli, n. 59;
Convenuto
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate alla presente udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Gli attori, e , fratelli del convenuto , hanno Parte_1 Parte_3 CP_1 convenuto in giudizio quest'ultimo per chiedere: l'apertura della successione le- gittima dei genitori defunti ( e ); lo sciogli- Controparte_2 Persona_1 mento della comunione ereditaria;
la divisione dell'asse ereditario comprendente beni immobili e mobili;
la declaratoria di nullità dell'intestazione a favore di
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di una serie di buoni fruttiferi postali (per circa 70.000 euro), ritenuta si- CP_3 mulata e lesiva dei diritti successori. Hanno inoltre denunciato un comportamento ostruzionistico del convenuto nella gestione della comunione, accusandolo di pretendere somme a lui intestate per acconsentire alla vendita degli immobili. Il convenuto, si è costituito in giudizio contestando radical- Controparte_1 mente le richieste degli attori, sostenendo di aver accudito i genitori per
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trent'anni, mentre i fratelli erano assenti e disinteressati;
che le somme ricevute (ove confermate) erano in realtà rimborsi o contributi per le ingenti spese di assi- stenza sostenute, non vere e proprie donazioni;
di aver già sostenuto anche le spese funerarie della madre e l'adeguamento dell'abitazione per accoglierla. Il convenuto ha inoltre chiesto il rigetto delle domande per inammissibilità, impro- cedibilità (per mancato esperimento della mediazione obbligatoria anche sui beni immobili), infondatezza in fatto e diritto. Con ordinanza del 26 maggio 2024, il giudice ha rilevato la mancata estensione della mediazione obbligatoria ai beni immobili e assegnato un termine per sanare la condizione di procedibilità (udienza fissata per il 20 marzo 2025); ha inoltre invitato a integrare le allegazioni in ordine alla regolarità urbanistica e catastale degli immobili, integranti una condizione dell'azione di divisione. All'udienza del 20 marzo 2025, solo parte convenuta ha depositato note, eviden- ziando che parte attrice non aveva sanato i vizi della domanda con riferimento al- la mediazione ed alla menzione delle menzioni urbanistiche e catastali, così come richiesto con ordinanza del 26 maggio 2024. La domanda appare improcedibile per due ordini di motivi. 1) Innanzitutto non risulta rispettato il principio di simmetria tra la domanda giu- diziale e quella di mediazione, posto che in quest'ultima sede è stata chiesta la divisione di soli beni mobili (fondi mobiliari), mentre il patrimonio dei soggetti in relazione ai quali viene chiesta la successione comprende anche beni immobi- li. La questione relativa alla coerenza tra i contenuti dell'istanza di mediazione e quelli dell'eventuale successivo atto introduttivo del giudizio impone un'attenta analisi dell'art. 4 del D.Lgs. 28/2010, norma fondamentale per comprendere il rapporto tra mediazione e processo. Si tratta di una delle prime disposizioni della normativa sulla mediazione e specifica, al primo comma, che la procedura si de- ve svolgere presso un organismo ubicato nel territorio del giudice competente per la causa. È però il secondo comma della disposizione ad assumere particolare rilievo in questa sede, poiché stabilisce gli elementi minimi che devono essere presenti nell'istanza di mediazione: l'indicazione dell'organismo, delle parti coinvolte, dell'oggetto della controversia e delle motivazioni alla base della pretesa. Tali requisiti, per struttura e finalità, si avvicinano molto a quanto richiesto dall'art. 125 del codice di procedura civile per gli atti delle parti in genere. Va chiarito, tuttavia, che l'art. 125 c.p.c. non disciplina una categoria specifica di atti processuali, ma rappresenta una norma di carattere generale. Per quanto ri- guarda l'atto di citazione, la norma di riferimento è l'art. 163 c.p.c., mentre per la comparsa di risposta è l'art. 167. In base al primo comma dell'art. 125 c.p.c., e salvo diversa disposizione, atti co- me la citazione, il ricorso, la comparsa e il precetto devono contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario competente, delle parti, dell'oggetto e delle motivazioni della domanda, nonché le conclusioni. Ciò premesso, emerge chia- ramente come l'art. 4 del D.Lgs. 28/2010 sia strutturalmente e contenutistica- mente molto simile all'art. 125 del codice di rito. Alla luce di questo parallelismo, si ritiene che l'art. 4 implichi una necessaria coerenza tra i fatti esposti nella fase di mediazione e quelli allegati in giudizio,
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almeno per quanto riguarda i profili principali. In assenza di tale corrispondenza, la domanda giudiziaria dovrebbe essere dichiarata improcedibile. In particolare, l'articolo in questione richiede tra gli elementi fondamentali dell'istanza di mediazione l'”oggetto” e ” le "ragioni della pretesa", ossia la de- scrizione del torto lamentato dalla parte istante, il quale potrebbe poi costituire il fondamento dell'azione di merito. Non è invece necessario che l'istanza di me- diazione rispetti i medesimi formalismi richiesti per gli atti processuali, né che contenga la qualificazione giuridica dei fatti, come avviene nell'atto di citazione (art. 163 c.p.c.) o nel ricorso ex art. 414 c.p.c. In sintesi, l'istanza di mediazione deve riflettere la futura domanda giudiziale, a pena di improcedibilità di quest'ultima, riportando i fatti essenziali e l'oggetto che saranno poi trasposti nel processo, per due ragioni principali:
1. Consentire alla mediazione di assolvere alla sua funzione deflattiva del contenzioso;
2. Mettere l'altra parte in condizione di comprendere l'ambito della lite e di rispondere in modo consapevole e informato. Sul punto, il Tribunale di Roma con sentenza n.9450/2023, ha statuito che: “Una domanda processuale diversa che esuli, anche solo in parte, da quella pro- spettata in sede di mediazione va considerata nuova rispetto a quella pro- spettata nella precedente sede. In base all'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, l'i- stanza di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Il contenuto del suddetto comma ricalca quello previsto nell'art. 125 c.p.c. circa il contenuto degli atti processuali. Pertanto, l'appli- cazione di detta norma impone una simmetria tra fatti narrati in sede di media- zione e fatti esposti in sede rocessuale, almeno per quelli principali, diversamente dovrebbe essere dichiarata l'improcedibilità per mancato assolvimento della condizione prevista dal legislatore” (vedi in senso conforme Trib. Napoli sent. 5377/2024 del 12/5/2024, pubblicata in data 24/5/2024). 2) In secondo luogo, va rilevato che non risultano le menzioni urbanistiche e ca- tastali così come richiesto con ordinanza del 26 maggio 2024. Tale omissione comporta dirette implicazioni sulla divisione giudiziale. Con riguardo alle menzioni urbanistiche, infatti, le stesse Sezioni Unite, dopo aver ricordato come già con precedenti pronunce sia stato specificato che la nor- mativa in tema di conformità urbanistico/edilizia si applica non solo alle divisioni volontarie ma anche a quelle giudiziali, così come alle procedure ex art. 2932 c.c. (ribadendo che non può essere emanata una sentenza ex art. 2932 c.c. in assenza di dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia, non potendo una tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale) ha ribadito che “la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divi- sione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ. sotto il profilo della "possibilità giuridica"”, con la conseguenza che “non può pertanto il giudice disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito
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successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985” (cfr. SSUU 25021/2019). In virtù di quanto sopra le Sezioni Unite hanno emanato il seguente principio di diritto: “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordina- ria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad og- getto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizio- ne dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso ri- spetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia nego- ziale” (cfr. SSUU 25021/2019). Né si reputa possibile una divisione meramente parziale in virtù del principio dell'universalità della divisione ereditaria. Ora, è vero che “il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è asso- luto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse” (cfr. C. 6931/2016) ma è anche altrettanto vero che, nel caso di specie, non si evince nessun accordo tra le parti in tal senso, né la divisione parziale è stata oggetto della domanda attorea. Certo non può non considerarsi come, proprio le richiamate Sezioni Unite, ab- biano anche avuto modo di precisare che “allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713, primo comma, cod. civ., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri con- dividenti” (cfr. SSUU 25021/2019) ma è anche altrettanto vero che, proprio per- ché trattasi di eccezione a un principio generale, deve risultare un'espressa vo- lontà di una delle parti di chiedere e ottenere la divisione parziale anche senza il consenso degli altri condividenti;
richiesta non avanzata nel caso di specie. Ora, tanto indicato, non può non considerarsi che le Sezioni Unite, nel dirimere un contrasto giurisprudenziale insorto, abbiano adottato l'impostazione di carat- tere formale in tema di nullità. In proposito, infatti, la Suprema Corte, con la pro- nuncia richiamata dal legale degli attori in sede di discussione orale, ha affermato che “la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "te- stuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato nor- mativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertan- to, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal
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profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (cfr. SSUU 8230/2019) Ma ad essere omesse sono anche le dichiarazioni di conformità catastale. In proposito deve darsi atto di come la Corte di Cassazione, seppur relati- vamente alla sentenza ex art. 2932 c.c., ha chiarito che “la pronuncia giudi- ziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizza- re un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti;
in altri ter- mini, non può accogliersi una lettura del sistema che consenta alle parti di eludere la disposizione dettata del comma 1 bis dell'articolo 29 I. 52/1985 mediante la stipula di un contratto preliminare di immobile catastalmente non regolare seguita dalla introduzione di un giudizio che si concluda con sen- tenza di trasferimento dell'immobile medesimo” enunciando il seguente principio di diritto: “il disposto comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dall'articolo 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122 trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell'articolo 2932 c.c.” (cfr. C. 12654/2020). Ora, non vi sono ragioni per ritenere che quanto esposto sia limitato solo alla sentenza ex art. 2932 c.c. e non si estenda anche alle divisioni giudiziali. Dandosi atto, infatti, che la divisione ereditaria è, come precisato dalle Se- zioni Unite, un atto inter vivos (“l'atto di scioglimento della comunione ereditaria costituisce un negozio inter vivos, allo stesso modo dell'atto di scioglimento della comunione ordinaria” ), essa rientra a pieno titolo tra gli
“Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto
[…] lo scioglimento di comunione di diritti reali” di cui alla richiamata di- sposizione. Ne deriva, dunque, che gli atti di scioglimento delle comunioni (ereditarie o meno che siano) sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 29 comma 1-bis l. 52/1985 (che espressamen- te prescrive le “menzioni catastali” “a pena di nullità”). Ebbene, poiché, come visto, non può essere emanata una pronuncia giuri- sdizionale che realizzi un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, così come non può darsi vita a un negozio di scioglimento della comunione in assen- za di “menzioni catastali” (pena la nullità dell'atto), allo stesso tempo non è possibile, per il giudice, procedere alla divisione in assenza delle suddette menzioni. Né è possibile una divisione parziale senza il consenso unanime come nel caso della difformità urbanistico/edilizia. Relativamente a detto ultimo aspetto, infatti, le Sezioni Unite hanno sì ammesso la divisione parziale anche per scelta di uno solo dei condividenti in quanto, altrimenti, sarebbe compromesso il diritto pote- stativo di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria e si conferirebbe ai coeredi il potere di impedire lo scioglimento della comunione. Detta compressio- ne, però, non si registra in relazione alla conformità/coerenza catastale in quanto, diversamente da quanto attiene alle difformità urbanistico/edilizie, il singolo coe-
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rede interessato alla divisione può sempre risolvere la problematica attraverso la suddetta dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie o, ove essa non possa essere rilasciata per assenza di conformità, ad attivare le pratiche burocratiche perché detta conformità sussista (nel caso speci- fico, quindi, di procedere all'accatastamento del bene pacificamente non accata- stato); ipotesi che, invece, non sempre può aversi nel caso di difformità urbani- stico/edilizia. Tanto chiarito, quindi, la domanda di divisione non può essere accolta. Essa, pe- rò, non va rigettata ma dichiarata inammissibile. In proposito, infatti, non può non osservarsi che “la presenza delle menzioni ca- tastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in ca- tasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attesta- zione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) deve considerarsi, al pari della presenza delle men- zioni edilizie ed urbanistiche, condizione dell'azione” (cfr. C. 12654/2020). Allo stesso tempo “la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costi- tuisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ. sotto il profilo della "possibilità giuri- dica"” (cfr. SSUU 25021/2019). Se, però, tanto la conformità urbanistico/edilizia quanto quella catastale sono condizioni dell'azione, la loro mancanza deve indurre a ritenere la domanda divi- sionale inammissibile proprio per mancanza di una delle sue condizioni dell'azione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014, con le massime riduzioni stante la definizione del giudizio per mere ragioni di rito, in relazione al mancato ottemperamento agli oneri previsti con ordinanza del 26/5/2024.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda;
2) condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_3 [...]
delle spese di lite che si liquidano in euro 3809,00 per compensi, Parte_4 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppa Perillo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, il 1/4/2025
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri
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