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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/10/2025, n. 4738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4738 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19025/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1 ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 15 ottobre 2025 innanzi al dott. Silvia Bianchi, sono comparsi l'avv. Brando, in sostituzione dell'avv. Coccia, e l'avv. Doria, oggi sostituito dall'avv. Antonello.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 c.p.c.. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19025/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Coccia ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 Indirizzo telematico dell'avv. Coccia, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE contro rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Doria ed elettivamente domiciliata presso Indirizzo CP_1 telematico dell'avv. Doria, giuta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha chiesto e ottenuto la emissione da parte del Tribunale di Padova di decreto CP_1 ingiuntivo nei confronti della società per € 95.839,10, oltre interessi e spese, in relazione Parte_1 a fatture inerenti a forniture di abbigliamento rimaste impagate.
Detto titolo, notificato a mezzo PEC alla ingiunta, non è stato tempestivamente opposto ed è stato dichiarato esecutivo.
In forza del decreto ingiuntivo esecutivo la società ha notificato precetto a e CP_1 Parte_1 quest'ultima ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., facendo presente di non avere ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo per causa non imputabile e di avere, quindi, spiegato opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avanti al Tribunale di Padova.
In sede di opposizione a precetto sono stati riproposti i motivi di opposizione formulati nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 650 c.p.c. ed è stato, altresì, dedotto un errato calcolo in precetto degli interessi.
Ritiene questo giudice che la opposizione non sia meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, i motivi di opposizione svolti nell'ambito della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non possono essere valorizzati o vagliati nella presente sede, ove va valutato solamente il diritto del precettante ad agire esecutivamente nei confronti della precettata in forza del titolo azionato e per la somma indicata. pagina 2 di 3 Posto che, nel caso in esame, parte opposta ha notificato il precetto in forza di un titolo giudiziale esecutivo (decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo), deve ritenersi che il precetto sia stato correttamente intimato alla opponente.
Peraltro, la causa introdotta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. si è conclusa con sentenza, passata in giudicato, di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e conferma di quest'ultimo (cfr. documentazione depositata da parte opposta il 21.5.2025).
Resta da esaminare la doglianza relativa all'errato calcolo degli interessi in precetto.
Sostiene parte opponente che l'acconto di € 5.000,00, versato il 18.5.2024, andava detratto, ai sensi dell'art. 1193 c.c., dalla fattura n. 43 del 30.9.2023 per € 54.747,00, con scadenza al 30.10.2023.
Ritiene, quindi, la debitrice che gli interessi dal 30.10.2023 al 12.9.2024 dovevano essere calcolati sulla diversa somma di € 49.747,00, con la conseguenza che gli stessi ammonterebbero ad € 5.350,24 anziché ad € 5.887,98.
Il motivo di opposizione non appare fondato, così come formulato, posto che i pagamenti vanno per legge imputati prima alle spese e agli interessi già maturati e, solo successivamente, al capitale (art. 1194 c.c.).
Di conseguenza, la somma di € 5.000,00 va imputata agli interessi maturati dal 30.10.2023 al 18.5.2024 rispetto alla fattura n. 43/23 e, quindi, agli interessi maturati in relazione alle altre fatture secondo i criteri dettati dall'art. 1193 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 19025/2024 promossa da nei confronti di Parte_1 [...] CP
, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi € 7.052,00, di cui nulla per spese, oltre a spese generali e accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Venezia, 15 ottobre 2025
Il Giudice dott. Silvia Bianchi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1 ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 15 ottobre 2025 innanzi al dott. Silvia Bianchi, sono comparsi l'avv. Brando, in sostituzione dell'avv. Coccia, e l'avv. Doria, oggi sostituito dall'avv. Antonello.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 c.p.c.. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19025/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Coccia ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 Indirizzo telematico dell'avv. Coccia, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE contro rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Doria ed elettivamente domiciliata presso Indirizzo CP_1 telematico dell'avv. Doria, giuta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha chiesto e ottenuto la emissione da parte del Tribunale di Padova di decreto CP_1 ingiuntivo nei confronti della società per € 95.839,10, oltre interessi e spese, in relazione Parte_1 a fatture inerenti a forniture di abbigliamento rimaste impagate.
Detto titolo, notificato a mezzo PEC alla ingiunta, non è stato tempestivamente opposto ed è stato dichiarato esecutivo.
In forza del decreto ingiuntivo esecutivo la società ha notificato precetto a e CP_1 Parte_1 quest'ultima ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., facendo presente di non avere ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo per causa non imputabile e di avere, quindi, spiegato opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avanti al Tribunale di Padova.
In sede di opposizione a precetto sono stati riproposti i motivi di opposizione formulati nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 650 c.p.c. ed è stato, altresì, dedotto un errato calcolo in precetto degli interessi.
Ritiene questo giudice che la opposizione non sia meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, i motivi di opposizione svolti nell'ambito della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non possono essere valorizzati o vagliati nella presente sede, ove va valutato solamente il diritto del precettante ad agire esecutivamente nei confronti della precettata in forza del titolo azionato e per la somma indicata. pagina 2 di 3 Posto che, nel caso in esame, parte opposta ha notificato il precetto in forza di un titolo giudiziale esecutivo (decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo), deve ritenersi che il precetto sia stato correttamente intimato alla opponente.
Peraltro, la causa introdotta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. si è conclusa con sentenza, passata in giudicato, di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e conferma di quest'ultimo (cfr. documentazione depositata da parte opposta il 21.5.2025).
Resta da esaminare la doglianza relativa all'errato calcolo degli interessi in precetto.
Sostiene parte opponente che l'acconto di € 5.000,00, versato il 18.5.2024, andava detratto, ai sensi dell'art. 1193 c.c., dalla fattura n. 43 del 30.9.2023 per € 54.747,00, con scadenza al 30.10.2023.
Ritiene, quindi, la debitrice che gli interessi dal 30.10.2023 al 12.9.2024 dovevano essere calcolati sulla diversa somma di € 49.747,00, con la conseguenza che gli stessi ammonterebbero ad € 5.350,24 anziché ad € 5.887,98.
Il motivo di opposizione non appare fondato, così come formulato, posto che i pagamenti vanno per legge imputati prima alle spese e agli interessi già maturati e, solo successivamente, al capitale (art. 1194 c.c.).
Di conseguenza, la somma di € 5.000,00 va imputata agli interessi maturati dal 30.10.2023 al 18.5.2024 rispetto alla fattura n. 43/23 e, quindi, agli interessi maturati in relazione alle altre fatture secondo i criteri dettati dall'art. 1193 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 19025/2024 promossa da nei confronti di Parte_1 [...] CP
, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi € 7.052,00, di cui nulla per spese, oltre a spese generali e accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Venezia, 15 ottobre 2025
Il Giudice dott. Silvia Bianchi
pagina 3 di 3