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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/04/2024, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8741 /2023 R.G. vertente tra
( ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Carugate (MI) via Resegone n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorena Celotti ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Concorezzo (MB), via Monsignor Cavezzali n. 5, giusta procura in atti;
e
( ) nata a [...] l'[...] residente in [...]
Carugate (MI) via Resegone n. 1, rappresentata e difesa dagli Avvocati Ivano Chiesa e dall' Avv.
Gianmaria Fusetti ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano (MI), via Chiesa n. 2, come da procura in calce al ricorso congiunto e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione giudiziale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa familiare di Carugate (MI), Via Resegone n. 1, con quanto la arreda e correda resterà nella piena ed esclusiva disponibilità del sig. fermo restando l'impegno già manifestato da Pt_1 entrambe le parti relativo alla compravendita della quota dio proprietà della sig.ra Parte_2 del predetto immobile.
3. La sig.ra rilascerà la casa coniugale liberandola dai propri oggetti personali, entro e Pt_2 non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, con la contestuale restituzione di tutte le copie di chiavi in suo possesso al marito;
4. La sig.ra si impegna sin da ora a vendere al sig. la propria quota di proprietà Pt_2 Pt_1 della casa familiare sita in Carugate (MI), Via Resegone n. 1, come meglio identificata in premessa;
5. Il rogito di compravendita dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di omologazione della presente separazione, termine da considerarsi essenziale, presso il Notaio che verrà scelto dal sig. Alla sig.ra Prencipe dovrà giungere la relativa convocazione al rogito con un preavviso Pt_1 minimo di giorni 10. A tal fine, i coniugi pattuiscono che il prezzo della compravendita immobiliare della quota di proprietà della sig.ra sarà € 80.000,00 (dicasi Euro #ottantamila//00) somma Pt_2 che verrà versata dal sig. con le seguenti modalità e con le tempistiche che seguono: Pt_1
6. Quanto ad € 15.000,00 (dicasi Euro #quindicimila//00) verranno corrisposti a mezzo assegno circolare o bonifico bancario alle coordinate che la sig.ra comunicherà al marito entro e Pt_2 non oltre 5 giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso da parte di entrambi i coniugi o comunque entro 5 giorni dall'invio della pec con scambio delle sottoscrizioni;
7. Quanto ai restanti € 65.000,00 (dicasi Euro #sessantacinquemila//00) verranno corrisposti a mezzo assegno circolare contestualmente alla stipula del rogito notarile. La sig.ra si Pt_2 obbliga alla più ampia manutenzione del presente accordo anche per ogni caso di evizione e garantisce la legittima provenienza, il pacifico possesso e la libera disponibilità della propria quota di proprietà (50%) e la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, pesi e vincoli. Il sig. si impegna ad acquistare la proprietà della quota compravenduta, intestandola a sé entro la Pt_1 data fissata per il rogito di trasferimento. La vendita sarà fatta ed accettata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui detta unità immobiliare attualmente si trova, con diritti, ragioni, azioni, accessioni, pertinenze, dipendenze, fissi ed infissi, servitù attive e passive, così come visti dalla parte promissaria acquirente e dallo stesso trovati di suo gradimento. Le spese inerenti e conseguenti l'atto definitivo di compravendita sono ad esclusivo carico del sig. Le Parti si danno Pt_1 reciprocamente atto e dichiarano che la presente promessa di compravendita, avendo esclusivamente valore obbligatorio tra le Parti stesse, non determina ancora il trasferimento della proprietà dell'immobile in oggetto, che si verificherà unicamente, così come ogni altro effetto reale, con la stipulazione dell'atto pubblico notarile. Parte venditrice rinuncia ad ogni iscrizione di ipoteca legale o giudiziale sull'immobile qui compravenduto;
8. La compravendita della predetta quota di immobile è condizione essenziale e imprescindibile per il perfezionamento del presente accordo di separazione e della successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, in sede di stipula dell'atto pubblico i coniugi beneficeranno delle agevolazioni fiscali previste per il trasferimento di immobili a definizione dei procedimenti in materia di separazione e divorzio;
9. Ciascuna parte continuerà a godere in misura paritetica dei benefici fiscali derivanti dalla manutenzione straordinaria /ristrutturazione della casa coniugale a suo tempo effettuata.
10.Le parti concordano che il cane RI verrà gestito dalle parti in maniera paritaria con un criterio di indicativa alternanza, mentre le relative spese di mantenimento, educazione, cura, custodia, ed ogni altra spesa varia ed eventuale dell'animale resteranno a carico di entrambe le parti al 50%;
11.Le parti sono titolari di conti correnti e di portafogli di investimento personali, di cui ciascuna rimarrà proprietaria esclusiva, oltre che di n. 2 conti correnti cointestati, rispettivamente accesi Orga presso di Milano filiale di Carugate e presso di Cologno Monzese. I predetti conti Org_2 correnti cointestati verranno chiusi entro 45 giorni dalla conclusione del presente accordo e le relative somme giacenti verranno suddivise al 50% fra i coniugi. Le parti sono altresì contitolari di Orga un portafoglio titoli detenuto presso , i cui titoli saranno al più presto venduti e il relativo ricavato ripartito al 50% fra le parti;
12.Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa relativa al proprio mantenimento essendo economicamente indipendenti;
13.I coniugi dichiarano con il corretto adempimento del presente accordo di aver definito tra loro ogni altro rapporto di natura economica, patrimoniale e non patrimoniale e di avere nulla a chiedere e/o pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, ragione e/o causa, salvo quanto disposto e regolato dai precedenti punti;
14.Ciascun coniuge si impegna altresì a tenere indenne l'altro coniuge da eventuali pretese economiche avanzate nei confronti di quest'ultimo da parte della propria famiglia di origine
(genitori, zii, cugini), per qualsivoglia titolo o ragione;
15.I coniugi si danno il reciproco assenso al loro espatrio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Carugate (MI) il 9 settembre 2021 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Carugate, anno 2021, n. 8, Parte II, Serie A).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (21 febbraio 2024) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
III. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
V. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 8741/2023, così statuisce:
I. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in Carugate (MI) il 9 settembre 2021 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Carugate, anno 2021, n. 8, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carugate, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
IV. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 11 aprile 2024
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8741 /2023 R.G. vertente tra
( ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Carugate (MI) via Resegone n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorena Celotti ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Concorezzo (MB), via Monsignor Cavezzali n. 5, giusta procura in atti;
e
( ) nata a [...] l'[...] residente in [...]
Carugate (MI) via Resegone n. 1, rappresentata e difesa dagli Avvocati Ivano Chiesa e dall' Avv.
Gianmaria Fusetti ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano (MI), via Chiesa n. 2, come da procura in calce al ricorso congiunto e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione giudiziale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa familiare di Carugate (MI), Via Resegone n. 1, con quanto la arreda e correda resterà nella piena ed esclusiva disponibilità del sig. fermo restando l'impegno già manifestato da Pt_1 entrambe le parti relativo alla compravendita della quota dio proprietà della sig.ra Parte_2 del predetto immobile.
3. La sig.ra rilascerà la casa coniugale liberandola dai propri oggetti personali, entro e Pt_2 non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, con la contestuale restituzione di tutte le copie di chiavi in suo possesso al marito;
4. La sig.ra si impegna sin da ora a vendere al sig. la propria quota di proprietà Pt_2 Pt_1 della casa familiare sita in Carugate (MI), Via Resegone n. 1, come meglio identificata in premessa;
5. Il rogito di compravendita dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di omologazione della presente separazione, termine da considerarsi essenziale, presso il Notaio che verrà scelto dal sig. Alla sig.ra Prencipe dovrà giungere la relativa convocazione al rogito con un preavviso Pt_1 minimo di giorni 10. A tal fine, i coniugi pattuiscono che il prezzo della compravendita immobiliare della quota di proprietà della sig.ra sarà € 80.000,00 (dicasi Euro #ottantamila//00) somma Pt_2 che verrà versata dal sig. con le seguenti modalità e con le tempistiche che seguono: Pt_1
6. Quanto ad € 15.000,00 (dicasi Euro #quindicimila//00) verranno corrisposti a mezzo assegno circolare o bonifico bancario alle coordinate che la sig.ra comunicherà al marito entro e Pt_2 non oltre 5 giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso da parte di entrambi i coniugi o comunque entro 5 giorni dall'invio della pec con scambio delle sottoscrizioni;
7. Quanto ai restanti € 65.000,00 (dicasi Euro #sessantacinquemila//00) verranno corrisposti a mezzo assegno circolare contestualmente alla stipula del rogito notarile. La sig.ra si Pt_2 obbliga alla più ampia manutenzione del presente accordo anche per ogni caso di evizione e garantisce la legittima provenienza, il pacifico possesso e la libera disponibilità della propria quota di proprietà (50%) e la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, pesi e vincoli. Il sig. si impegna ad acquistare la proprietà della quota compravenduta, intestandola a sé entro la Pt_1 data fissata per il rogito di trasferimento. La vendita sarà fatta ed accettata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui detta unità immobiliare attualmente si trova, con diritti, ragioni, azioni, accessioni, pertinenze, dipendenze, fissi ed infissi, servitù attive e passive, così come visti dalla parte promissaria acquirente e dallo stesso trovati di suo gradimento. Le spese inerenti e conseguenti l'atto definitivo di compravendita sono ad esclusivo carico del sig. Le Parti si danno Pt_1 reciprocamente atto e dichiarano che la presente promessa di compravendita, avendo esclusivamente valore obbligatorio tra le Parti stesse, non determina ancora il trasferimento della proprietà dell'immobile in oggetto, che si verificherà unicamente, così come ogni altro effetto reale, con la stipulazione dell'atto pubblico notarile. Parte venditrice rinuncia ad ogni iscrizione di ipoteca legale o giudiziale sull'immobile qui compravenduto;
8. La compravendita della predetta quota di immobile è condizione essenziale e imprescindibile per il perfezionamento del presente accordo di separazione e della successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, in sede di stipula dell'atto pubblico i coniugi beneficeranno delle agevolazioni fiscali previste per il trasferimento di immobili a definizione dei procedimenti in materia di separazione e divorzio;
9. Ciascuna parte continuerà a godere in misura paritetica dei benefici fiscali derivanti dalla manutenzione straordinaria /ristrutturazione della casa coniugale a suo tempo effettuata.
10.Le parti concordano che il cane RI verrà gestito dalle parti in maniera paritaria con un criterio di indicativa alternanza, mentre le relative spese di mantenimento, educazione, cura, custodia, ed ogni altra spesa varia ed eventuale dell'animale resteranno a carico di entrambe le parti al 50%;
11.Le parti sono titolari di conti correnti e di portafogli di investimento personali, di cui ciascuna rimarrà proprietaria esclusiva, oltre che di n. 2 conti correnti cointestati, rispettivamente accesi Orga presso di Milano filiale di Carugate e presso di Cologno Monzese. I predetti conti Org_2 correnti cointestati verranno chiusi entro 45 giorni dalla conclusione del presente accordo e le relative somme giacenti verranno suddivise al 50% fra i coniugi. Le parti sono altresì contitolari di Orga un portafoglio titoli detenuto presso , i cui titoli saranno al più presto venduti e il relativo ricavato ripartito al 50% fra le parti;
12.Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa relativa al proprio mantenimento essendo economicamente indipendenti;
13.I coniugi dichiarano con il corretto adempimento del presente accordo di aver definito tra loro ogni altro rapporto di natura economica, patrimoniale e non patrimoniale e di avere nulla a chiedere e/o pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, ragione e/o causa, salvo quanto disposto e regolato dai precedenti punti;
14.Ciascun coniuge si impegna altresì a tenere indenne l'altro coniuge da eventuali pretese economiche avanzate nei confronti di quest'ultimo da parte della propria famiglia di origine
(genitori, zii, cugini), per qualsivoglia titolo o ragione;
15.I coniugi si danno il reciproco assenso al loro espatrio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Carugate (MI) il 9 settembre 2021 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Carugate, anno 2021, n. 8, Parte II, Serie A).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (21 febbraio 2024) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
III. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
V. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 8741/2023, così statuisce:
I. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in Carugate (MI) il 9 settembre 2021 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Carugate, anno 2021, n. 8, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carugate, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
IV. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 11 aprile 2024
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi