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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1889/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.369/2022 del Tribunale di Napoli − Sez. lavoro pubblicata il 26.01.2022
TRA
in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Antonella Camera
APPELLANTE
E rappresentato e difeso da avv.ti Mariapia Uccella, CP_1
Annarita Billwiller e Ivana Cervone
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art.414 c.p.c. conveniva in giudizio CP_1
Part la al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto alla percezione degli importi relativi alle ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, corrispondenti a n.23,35 giorni e, per l'effetto, sentir condannare la società resistente al pagamento in suo favore ,a titolo di indennità sostitutiva, della somma complessiva di euro 1.562,58, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese di giudizio.
A tal fine il ricorrente premetteva di aver lavorato alle dipendenze della società con qualifica di operatore di Pt_1 esercizio parametro 210 del CCNL Autoferrotranvieri sino al
Part 31.12.2017; che, per prassi aziendale, l' era solita trasmettere la comunicazione del pensionamento almeno sei mesi prima dell'effettiva cessazione del rapporto al fine di consentire al lavoratore la programmazione dello smaltimento delle ferie accumulate;
che, però, nel suo caso siffatta procedura non sarebbe stata osservata. Il sosteneva, quindi, che la mancata CP_1 fruizione non sarebbe dipesa da una sua scelta personale ma esclusivamente da un'impossibilità oggettiva determinata dal datore di lavoro, tenuto conto che la comunicazione di collocamento in pensione a far data dall'1.1.2018 era intervenuta solo in data 14.12.2017.
Part La si costituiva impugnando e contestando le avverse pretese;
nel dettaglio precisava che la comunicazione preventiva di pensionamento non sarebbe stata “omessa” come asserito dal lavoratore, quanto piuttosto “non inviata” atteso che il ricorrente non aveva affatto i requisiti per essere collocato in quiescenza, in quanto egli stesso con lettera dell'11.10.2017 aveva avviato l'iter per il riconoscimento della mansione del personale viaggiante così da ottenere l'anticipazione del collocamento in quiescenza (riconoscimento, di fatto, intervenuto e comunicato) cui aveva fatto seguito il pensionamento anticipato.
La società datrice invocava altresì l'art.5, comma 8, del D.L.
95/12 relativamente al divieto di monetizzazione delle ferie e festività non godute dei pubblici dipendenti, ad essa applicabile in quanto società in house del . Controparte_2
pag. 2/18 Il Giudice dii primo grado accoglieva la domanda escludendo che si applicasse l'art.5 d.l. 95/12 (la natura di società in house non legittima la mancata applicazione ai rapporti di lavoro delle regole relative al rapporto di lavoro privato) rilevando che la mancata fruizione delle ferie era stata determinata dalla messa in quiescenza del lavoratore per limiti di età e non per pensionamento anticipato come emergeva dalla nota del 14.12.17;
Part condannava, pertanto, la al pagamento in favore del CP_1 della somma di € 1.562,58 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sull'importo ricapitalizzato di anno in anno dal
31.12.17 all'effettivo soddisfo nonché alle spese di lite nella misura di € 1.336,00.
Part Propone appello la società sostenendo l'erroneità della pronuncia sotto un duplice profilo.
Il GL avrebbe errato nel non applicare l'art.5 invocato ritenendo non assimilabile il regime giuridico delle società in house a quello dell'ente pubblico controllante in contrasto con l'interpretazione del fenomeno dell'in house providing fatto proprio da molteplici pronunce della giurisprudenza nazionale e comunitaria intervenute in materia in base al quale ricorrevano nel suo caso “le condizioni integranti tale tipo di gestione ed alle quali è subordinata la possibilità del suo affidamento diretto (capitale totalmente pubblico;
controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario di "contenuto analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante stesso sui propri uffici;
svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in
Part favore dell'aggiudicante, per cui ad essa (non terza rispetto all'amministrazione controllante ma servizio proprio dell'amministrazione stessa) andava applicata la regola dettata dall'art.5 citato sul divieto di monetizzazione;
in secondo luogo il GL avrebbe errato laddove ritenuto che il fosse andato CP_1
pag. 3/18 in pensione per limiti di età quando invece risultava dalla sua stessa richiesta dell'11.10.17 che aveva beneficiato del pensionamento anticipato (all'età di 62 anziché di 67 anni), per cui l'asserita impossibilità di fruire dei giorni di ferie maturate e non godute non era derivata da cause imprevedibili ed estranee alla volontà del lavoratore stesso, ma traeva origine proprio dalle richieste formulate dallo stesso . CP_1
Part La precisa altresì che con la nota datata 7.11.17 aveva invitato il lavoratore a predisporre il piano ferie entro il
31.12.17 senza che lo stesso avanzasse alcuna richiesta a riscontro, chiedendo in via conclusiva la riforma integrale della sentenza di I grado con conseguente integrale rigetto delle pretese del ed il favore delle spese di lite del doppio CP_1 grado. avversa l'appello rilevando: CP_1
-in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per assenza di censure e argomentazioni giuridiche idonee a giustificare la valutazione di erroneità della sentenza impugnata,
-che anche in caso di applicazione del D.L. n.95/2012 egli avrebbe avuto comunque diritto alla monetizzazione delle ferie non godute in quanto il divieto non si applica quando la mancata fruizione delle ferie non dipende da una scelta volontaria del lavoratore,
-che egli non aveva avuto il tempo sufficiente per godere delle ferie a sua disposizione per responsabilità della datrice in quanto la notizia della risoluzione del rapporto di lavoro era intervenuta senza lasciare un sufficiente margine di tempo per consentirgli di usufruire di tutte le ore di riposo di sua spettanza, avendo saputo del collocamento in pensione solamente alla data del 14.12.2017 e non potendo prevedere che dall'1.1.2018 sarebbe stato posto in pensione.
pag. 4/18 A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente consigliere relatore, assegnata la causa al nuovo consigliere relatore, alla udienza del 3.4.25, previo deposito di note ex art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
**********
Premessa l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che nel ricorso sono bene evidenziate le censure avanzate alla sentenza di primo grado in punto di mancata applicazione dell'art.5 d.l. 95/12 e di erroneità della natura del pensionamento del ed evidenziato che il ricorso contiene CP_1 una chiara e completa ricostruzione del petitum e della causa petendi, che, infatti, ha consentito al una compiuta CP_1 ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio e una accurata difesa, nel merito l'appello è infondato pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza in ordine alla mancata applicazione dell'art.5 d.l. n.95/2012.
Infatti in ordine alla questione della sussunzione della società appellante nella cd. società in house, ripercorrendo le argomentazioni già utilizzate da questa Corte in casi analoghi
(cfr., ex plurimis, sentenaza del 28.11.2019, proc. n. 97/16,
Matta/ANM; est. Amarelli), va rilevato che, in base alla giurisprudenza Comunitaria (sentenza Teckal del 18/11/1999) e della Suprema Corte SSUU n.5491/2014) presentano natura di società in house quelle che hanno la contemporanea presenza dei seguenti requisiti:
-il capitale sociale deve, integralmente, essere detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto deve vietare la cessione delle partecipazioni a privati;
pag. 5/18 -la società deve esplicare statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non deve implicare una significativa presenza sul mercato e deve rivestire una valenza meramente strumentale;
-la sua gestione deve essere assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile.
Siffatte indicazioni sono state recepite sia dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. le pronunce nn. 7636/04, 962/06,
1513/07, 2765/09, 5808/09, 7092/10, 1447/11), sia dalla Corte dei
Conti (si veda la sentenza n. 546/13). Di recente poi la Corte di
Cassazione, nella ordinanza n.26283/2013 a Sezioni Unite ha effettuato una esaustiva ricognizione del fenomeno dell'in house providing nel panorama del diritto societario, espressamente riconoscendo la impossibilità di qualificare la società in house come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna (…) essa non è altro che una longa manus della pubblica amministrazione, al punto che l'affidamento pubblico mediante in house contract neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte cost. n. 46/13, cit.), talché “l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa” (così Ad. plen., n. CP_3
1/08).
Tali autorevoli considerazioni inducono a ritenere non configurabile una distinzione soggettiva tra la società in house e l'ente pubblico controllante, di cui la prima costituisca il solo pag. 6/18 strumento giuridico per l'affidamento del servizio prescindendo dall'indizione di gare pubbliche;
e a fortiori inducono ad escludere la possibilità di operare un distinguo – quanto all'applicabilità del regime giuridico – tra il personale dell'ente controllante e quello della società stessa.
Invero, nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, la
Part
deve ricondursi alla categoria delle c.d. società in house, in quanto partecipata al 100% dal che ne detiene il Controparte_2 capitale sociale, sottoposta all'integrale controllo della stessa
(come da art.13 dello Statuto) e costituita per esercitare il servizio di trasporto pubblico, costituente, all'evidenza, un
Part servizio pubblico essenziale;
l'art.6 dello Statuto dell' prevede la nullità del trasferimento di quote di partecipazione
Part avvenute non ad enti pubblici;
l' ha l'obbligo di svolgere in via prevalente la sua attività a favore dei soci;
lo Statuto prevede controlli penetranti da parte del socio pubblico.
Ad avviso del Collegio detti elementi si riverberano sul regime giuridico del personale della società rispetto a quello dell'ente controllante, come specificamente indicato dall'art.3 D.L. n.
138/2011 (conv. nella legge n. 148/2011) e poi dall'art. 1, co.
557, L. 147/2013, che prevedono un processo di chiara assimilazione dei regimi in materia di reclutamento del personale e del contenimento degli oneri contrattuali di natura retributiva.
Sulla base dei rilievi che precedono deve affermarsi l'operatività del divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art. 5
Part comma 8 del DL 95/2012 nei confronti della quale società in house providing del . Controparte_2
L'art.5, comma 8, DL 95/2102 nel testo originario vigente dal 7 luglio 2012 stabiliva che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
pag. 7/18 amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art 1, comma 2, della legge 31.12.2009, n 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite d'età. Eventuali disposizioni normative
e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
L'art.1, comma 2, legge n.196/09 richiamato dal predetto art.5 stabilisce: “2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.
171, nonché' a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
pag. 8/18 all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni.(8)(13)((19)) 3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre”.
In proposito la Corte dei Conti (cfr. Sezione controllo Lazio,
10.7.2013 n.143), preso atto che le società partecipate dagli enti territoriali non sono analiticamente ricomprese in tale elenco, chiarisce che esso ha natura ricognitiva e non costitutiva dei requisiti che determinano l'inclusione dei soggetti pubblici nel comparto della PA, conclusione questa che, secondo la Corte, deriva dal dettato normativo dell'art 1, comma 3, della legge
196/2009.
L'ISTAT, pertanto, lungi dall'esercitare un vero e proprio potere di “costituire” pubbliche amministrazioni, si limita ad accertare quali enti posseggano quelle caratteristiche di legge per potersi definire tali, fermo restando che ben sarebbe possibile per il giudice discostarsi dalle valutazioni dell'Istituto, accertando in capo ad altri soggetti, pur se non ricompresi nell'elenco, la medesima natura.
La Corte dei Conti chiarisce che il modello dell'in house providing implica che la società affidataria sia, in sostanza, nient'altro che una sorta di diramazione organizzativa dell'ente locale privo di una sua autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle dell'ente stesso, tanto da potersi parlare di una mera “autoproduzione” del servizio pubblico. In altri termini il legame tra l'ente pubblico e l'organismo partecipato deve modellarsi sullo schema del rapporto interorganico con i settori dell'Amministrazione pubblica, dovendosi esso concretare nell'assenza di qualsivoglia margine di pag. 9/18 discrezionalità decisionale in capo alla società affidataria e non risultando sufficiente un rapporto di controllo ai sensi dell'art
2359 cc. Tali principi sono desunti dalla giurisprudenza comunitaria.
Se quindi non è possibile configurare una distinzione soggettiva tra le società in house e l'ente pubblico controllante di cui la prima costituisca il solo strumento giuridico per l'affidamento del servizio prescindendo dall'indizione delle gare pubbliche, analogamente deve ritenersi non distinguibile, quanto all'applicabilità del regime giuridico, il personale dell'ente controllante e quello della società in house.
A conforto di tale conclusione soccorre la previsione dell'art.3 bis, comma 6, D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011 (comma poi abrogato dal D.LGS. 19 agosto 2016, n.175) che prevedeva: le società affidatarie in house adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni del personale, contenuto degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva.
L'art.8 comma 2 bis del D.L. 138/2011 prevedeva che “le disposizioni che stabiliscono a carico delle amministrazioni di cui all'art 1 comma II del D.lgs. 165/2011 e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale
o totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara…..le predette società
pag. 10/18 adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria…….” tale disposizione è stata poi modificata dall'art. 1, comma 557, della legge n.147/2013, entrata in vigore l'1.1.2014, che così recita: “
2-bis.
Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria…..”
In virtù della normativa richiamata deve ritenersi che siano imposti per legge alle società in house i vincoli di contenimento di spesa nell'ambito della politica di attribuzione delle voci pag. 11/18 retributive e di compensi ai propri dipendenti, analogamente a quelli previsti per i dipendenti pubblici.
Ricollegando l'analisi al quadro normativo di riferimento esposto, si rileva che, per quanto riguarda il personale di dette società in house, l'art. 19 comma 1, D.L. n. 78/2009, conv. con L.
102/2009, aveva già previsto che “le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura contributiva o indennitaria e per consulenze”.
Per quanto specificamente riguarda la tematica in esame, in base all'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 6/7/2012, il cui testo è sopra riportato, e che si ritiene applicabile al personale delle società in house, il dipendente avrebbe dovuto fruire interamente del suo monte ferie in costanza di rapporto.
La norma in esame del resto è stata esaminata dalla Corte
Costituzionale che ha precisato che la corretta interpretazione della norma impone di ritenere che il divieto non opera nei casi in cui le ferie non siano state fruite dal lavoratore per malattia o per altra causa non imputabile. Quanto al dato letterale, ha osservato la Corte, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore
(dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie;
del resto, il dato testuale è
pag. 12/18 coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla
«monetizzazione» delle ferie non godute e di contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha riesaminato il tema, con riguardo al pubblico impiego privatizzato, alla luce del diritto dell'Unione: la Corte (cfr. Cass. sez. L., ordinanza n.17643/23), in continuità con l'orientamento già espresso in precedenti decisioni (ex plurimis sez. L, sentenza n.21780/2022, sentenza n.29844/2022), ha rilevato che “la Corte di giustizia UE ha chiarito che l'art. 7, paragrafo
1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da detta direttiva, che comprenda anche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce
(sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C350/06 e C- Persona_1
520/06, EU:C:2009:18, punto 43). Peraltro, ha affermato che è necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore, laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tali
Pers diritti. ………… (sentenza del 25 novembre 2010, C-429/09,
EU:C:2010:717, punti 80 e 81, e giurisprudenza ivi citata). Ne deriva che il datore di lavoro è tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva
2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che
pag. 13/18 il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro e, ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art.
7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sentenza Grande Camera, 6 novembre 2018, causa C-684/16, MaxPlanck-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften eV;
per analogia, le sentenze emesse sempre dalla grande sezione il 6 novembre 2018, cause riunite C-
569 e C-570/2016, Stadt Wuppertal, e causa C-619/2016,
[...]
sentenza del 16 marzo 2006, e a., C- Persona_3 Persona_4
131/04 e C257/04, EU:C:2006:177, punto 68; sul punto, per il diritto interno, soprattutto in motivazione, Cass., Sez. L, n.
21780 dell'8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile
pag. 14/18 a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato)”.
La Corte di giustizia UE è ritornata sull'argomento con recente sentenza del 18 gennaio 2024 in causa n. C-218/22, dando continuità all'orientamento che può dirsi dunque ormai consolidato. E' stato sottolineato che “44…. gli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale…, quali risultano dalla rubrica dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 e come interpretati dalla Corte costituzionale, sono, da un lato, il contenimento della spesa pubblica e, dall'altro, le esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, ivi compresa la razionale programmazione del periodo di ferie e l'incentivazione all'adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro. 45…per quanto riguarda l'obiettivo inteso al contenimento della spesa pubblica,…..dal considerando 4 della direttiva 2003/88 risulta che la protezione efficace della sicurezza e della salute dei lavoratori non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico (sentenza del 14 maggio 2019, CCOO, C-55/18,
EU:C:2019:402, punto 66 e giurisprudenza citata). 46 …l'obiettivo connesso alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico
….concerne, in particolare, la razionale programmazione del periodo di ferie e l'incentivazione dell'adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro, di modo che esso può essere inteso come finalizzato a incentivare i lavoratori a fruire delle loro ferie e come rispondente alla finalità della direttiva
2003/88, come risulta dal punto 38 della presente sentenza”.
pag. 15/18 E' stato ribadito l'onere per il datore di lavoro “di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”.
Nella presente fattispecie non risulta che parte datoriale abbia adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, ossia non ha dimostrato di avere operato con la massima diligenza in modo da consentire al lavoratore di godere delle ferie maturate.
Nella nota in data 7.11.2017 a firma del dirigente delle Risorse
Umane della indirizzata al , si legge: “In Pt_2 CP_1 considerazione dell'elevato numero di ferie residue ("31,44" gg ferie) e ("2,73" gg permessi ex festività) al 1 Ottobre 2017, ed in riferimento alle disposizioni contenute nella L. 7 agosto 2012
n. 135, che introduce il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute, La invitiamo a concordare a breve, con la
Sua struttura gerarchica un piano volto a ridurre l'eccedenza di ferie. Il piano deve essere comunicato ad APE entro il
31/12/2017…”. Manca, in questa sede, un'esplicita indicazione del rischio di perdita del diritto.
La società poi non ha effettivamente predisposto un piano ferie con l'intervento del responsabile del , e con la successiva CP_1 nota del 14.12.17 (con la quale si comunicava al il CP_1 collocamento in quiescenza dall'1.1.2018) lo invitava nuovamente a concordare un piano ferie entro una settimana dalla ricezione della nota in difetto preannunciando il collocamento forzoso (come
è pacifico sia avvenuto proprio con decorrenza dal 14.12.17, tanto
è vero che la domanda ha riguardato 23,35 gg di ferie residue
Part rispetto alle 31,44 indicate dalla nella comunicazione del
7.11.17). La messa in ferie forzosa non è stata attivata, invece,
pag. 16/18 dalla datrice a seguito del mancato riscontro della presentazione del piano ferie sollecitata con la nota del 7.11.17.
Né si può dare rilevanza -come detto dal GL di primo grado- alla nota del dell'11.10.17 in quanto nella stessa il CP_1 lavoratore si è limitato a richiedere la certificazione per poter beneficiare del pensionamento anticipato ma solo con la comunicazione del 14.12.17 ha avuto notizia del collocamento con decorrenza dall'1.1.18, per cui né alla data dell'11.10.17 né alla data del 7.11.17 era in “mala fede” circa la mancata richiesta di
Part ferie, mentre al contrario la , pur sollecitandolo sin dal
7.11, lo ha collocato in ferie d'ufficio solo dal 14.12.17.
Deve quindi confermarsi la conclusione del Tribunale che ha ritenuto che il non ha potuto godere dei giorni di ferie CP_1 maturati, fino alla data del pensionamento, per fatto a lui non imputabile.
Non essendo state avanzate doglianze in punto di quantificazione, respinto l'appello, resta confermata la gravata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 962,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al
15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo pag. 17/18 unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 10.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1889/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.369/2022 del Tribunale di Napoli − Sez. lavoro pubblicata il 26.01.2022
TRA
in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Antonella Camera
APPELLANTE
E rappresentato e difeso da avv.ti Mariapia Uccella, CP_1
Annarita Billwiller e Ivana Cervone
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art.414 c.p.c. conveniva in giudizio CP_1
Part la al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto alla percezione degli importi relativi alle ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, corrispondenti a n.23,35 giorni e, per l'effetto, sentir condannare la società resistente al pagamento in suo favore ,a titolo di indennità sostitutiva, della somma complessiva di euro 1.562,58, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese di giudizio.
A tal fine il ricorrente premetteva di aver lavorato alle dipendenze della società con qualifica di operatore di Pt_1 esercizio parametro 210 del CCNL Autoferrotranvieri sino al
Part 31.12.2017; che, per prassi aziendale, l' era solita trasmettere la comunicazione del pensionamento almeno sei mesi prima dell'effettiva cessazione del rapporto al fine di consentire al lavoratore la programmazione dello smaltimento delle ferie accumulate;
che, però, nel suo caso siffatta procedura non sarebbe stata osservata. Il sosteneva, quindi, che la mancata CP_1 fruizione non sarebbe dipesa da una sua scelta personale ma esclusivamente da un'impossibilità oggettiva determinata dal datore di lavoro, tenuto conto che la comunicazione di collocamento in pensione a far data dall'1.1.2018 era intervenuta solo in data 14.12.2017.
Part La si costituiva impugnando e contestando le avverse pretese;
nel dettaglio precisava che la comunicazione preventiva di pensionamento non sarebbe stata “omessa” come asserito dal lavoratore, quanto piuttosto “non inviata” atteso che il ricorrente non aveva affatto i requisiti per essere collocato in quiescenza, in quanto egli stesso con lettera dell'11.10.2017 aveva avviato l'iter per il riconoscimento della mansione del personale viaggiante così da ottenere l'anticipazione del collocamento in quiescenza (riconoscimento, di fatto, intervenuto e comunicato) cui aveva fatto seguito il pensionamento anticipato.
La società datrice invocava altresì l'art.5, comma 8, del D.L.
95/12 relativamente al divieto di monetizzazione delle ferie e festività non godute dei pubblici dipendenti, ad essa applicabile in quanto società in house del . Controparte_2
pag. 2/18 Il Giudice dii primo grado accoglieva la domanda escludendo che si applicasse l'art.5 d.l. 95/12 (la natura di società in house non legittima la mancata applicazione ai rapporti di lavoro delle regole relative al rapporto di lavoro privato) rilevando che la mancata fruizione delle ferie era stata determinata dalla messa in quiescenza del lavoratore per limiti di età e non per pensionamento anticipato come emergeva dalla nota del 14.12.17;
Part condannava, pertanto, la al pagamento in favore del CP_1 della somma di € 1.562,58 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sull'importo ricapitalizzato di anno in anno dal
31.12.17 all'effettivo soddisfo nonché alle spese di lite nella misura di € 1.336,00.
Part Propone appello la società sostenendo l'erroneità della pronuncia sotto un duplice profilo.
Il GL avrebbe errato nel non applicare l'art.5 invocato ritenendo non assimilabile il regime giuridico delle società in house a quello dell'ente pubblico controllante in contrasto con l'interpretazione del fenomeno dell'in house providing fatto proprio da molteplici pronunce della giurisprudenza nazionale e comunitaria intervenute in materia in base al quale ricorrevano nel suo caso “le condizioni integranti tale tipo di gestione ed alle quali è subordinata la possibilità del suo affidamento diretto (capitale totalmente pubblico;
controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario di "contenuto analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante stesso sui propri uffici;
svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in
Part favore dell'aggiudicante, per cui ad essa (non terza rispetto all'amministrazione controllante ma servizio proprio dell'amministrazione stessa) andava applicata la regola dettata dall'art.5 citato sul divieto di monetizzazione;
in secondo luogo il GL avrebbe errato laddove ritenuto che il fosse andato CP_1
pag. 3/18 in pensione per limiti di età quando invece risultava dalla sua stessa richiesta dell'11.10.17 che aveva beneficiato del pensionamento anticipato (all'età di 62 anziché di 67 anni), per cui l'asserita impossibilità di fruire dei giorni di ferie maturate e non godute non era derivata da cause imprevedibili ed estranee alla volontà del lavoratore stesso, ma traeva origine proprio dalle richieste formulate dallo stesso . CP_1
Part La precisa altresì che con la nota datata 7.11.17 aveva invitato il lavoratore a predisporre il piano ferie entro il
31.12.17 senza che lo stesso avanzasse alcuna richiesta a riscontro, chiedendo in via conclusiva la riforma integrale della sentenza di I grado con conseguente integrale rigetto delle pretese del ed il favore delle spese di lite del doppio CP_1 grado. avversa l'appello rilevando: CP_1
-in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per assenza di censure e argomentazioni giuridiche idonee a giustificare la valutazione di erroneità della sentenza impugnata,
-che anche in caso di applicazione del D.L. n.95/2012 egli avrebbe avuto comunque diritto alla monetizzazione delle ferie non godute in quanto il divieto non si applica quando la mancata fruizione delle ferie non dipende da una scelta volontaria del lavoratore,
-che egli non aveva avuto il tempo sufficiente per godere delle ferie a sua disposizione per responsabilità della datrice in quanto la notizia della risoluzione del rapporto di lavoro era intervenuta senza lasciare un sufficiente margine di tempo per consentirgli di usufruire di tutte le ore di riposo di sua spettanza, avendo saputo del collocamento in pensione solamente alla data del 14.12.2017 e non potendo prevedere che dall'1.1.2018 sarebbe stato posto in pensione.
pag. 4/18 A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente consigliere relatore, assegnata la causa al nuovo consigliere relatore, alla udienza del 3.4.25, previo deposito di note ex art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
**********
Premessa l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che nel ricorso sono bene evidenziate le censure avanzate alla sentenza di primo grado in punto di mancata applicazione dell'art.5 d.l. 95/12 e di erroneità della natura del pensionamento del ed evidenziato che il ricorso contiene CP_1 una chiara e completa ricostruzione del petitum e della causa petendi, che, infatti, ha consentito al una compiuta CP_1 ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio e una accurata difesa, nel merito l'appello è infondato pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza in ordine alla mancata applicazione dell'art.5 d.l. n.95/2012.
Infatti in ordine alla questione della sussunzione della società appellante nella cd. società in house, ripercorrendo le argomentazioni già utilizzate da questa Corte in casi analoghi
(cfr., ex plurimis, sentenaza del 28.11.2019, proc. n. 97/16,
Matta/ANM; est. Amarelli), va rilevato che, in base alla giurisprudenza Comunitaria (sentenza Teckal del 18/11/1999) e della Suprema Corte SSUU n.5491/2014) presentano natura di società in house quelle che hanno la contemporanea presenza dei seguenti requisiti:
-il capitale sociale deve, integralmente, essere detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto deve vietare la cessione delle partecipazioni a privati;
pag. 5/18 -la società deve esplicare statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non deve implicare una significativa presenza sul mercato e deve rivestire una valenza meramente strumentale;
-la sua gestione deve essere assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile.
Siffatte indicazioni sono state recepite sia dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. le pronunce nn. 7636/04, 962/06,
1513/07, 2765/09, 5808/09, 7092/10, 1447/11), sia dalla Corte dei
Conti (si veda la sentenza n. 546/13). Di recente poi la Corte di
Cassazione, nella ordinanza n.26283/2013 a Sezioni Unite ha effettuato una esaustiva ricognizione del fenomeno dell'in house providing nel panorama del diritto societario, espressamente riconoscendo la impossibilità di qualificare la società in house come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna (…) essa non è altro che una longa manus della pubblica amministrazione, al punto che l'affidamento pubblico mediante in house contract neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte cost. n. 46/13, cit.), talché “l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa” (così Ad. plen., n. CP_3
1/08).
Tali autorevoli considerazioni inducono a ritenere non configurabile una distinzione soggettiva tra la società in house e l'ente pubblico controllante, di cui la prima costituisca il solo pag. 6/18 strumento giuridico per l'affidamento del servizio prescindendo dall'indizione di gare pubbliche;
e a fortiori inducono ad escludere la possibilità di operare un distinguo – quanto all'applicabilità del regime giuridico – tra il personale dell'ente controllante e quello della società stessa.
Invero, nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, la
Part
deve ricondursi alla categoria delle c.d. società in house, in quanto partecipata al 100% dal che ne detiene il Controparte_2 capitale sociale, sottoposta all'integrale controllo della stessa
(come da art.13 dello Statuto) e costituita per esercitare il servizio di trasporto pubblico, costituente, all'evidenza, un
Part servizio pubblico essenziale;
l'art.6 dello Statuto dell' prevede la nullità del trasferimento di quote di partecipazione
Part avvenute non ad enti pubblici;
l' ha l'obbligo di svolgere in via prevalente la sua attività a favore dei soci;
lo Statuto prevede controlli penetranti da parte del socio pubblico.
Ad avviso del Collegio detti elementi si riverberano sul regime giuridico del personale della società rispetto a quello dell'ente controllante, come specificamente indicato dall'art.3 D.L. n.
138/2011 (conv. nella legge n. 148/2011) e poi dall'art. 1, co.
557, L. 147/2013, che prevedono un processo di chiara assimilazione dei regimi in materia di reclutamento del personale e del contenimento degli oneri contrattuali di natura retributiva.
Sulla base dei rilievi che precedono deve affermarsi l'operatività del divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art. 5
Part comma 8 del DL 95/2012 nei confronti della quale società in house providing del . Controparte_2
L'art.5, comma 8, DL 95/2102 nel testo originario vigente dal 7 luglio 2012 stabiliva che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
pag. 7/18 amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art 1, comma 2, della legge 31.12.2009, n 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite d'età. Eventuali disposizioni normative
e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
L'art.1, comma 2, legge n.196/09 richiamato dal predetto art.5 stabilisce: “2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.
171, nonché' a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
pag. 8/18 all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni.(8)(13)((19)) 3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre”.
In proposito la Corte dei Conti (cfr. Sezione controllo Lazio,
10.7.2013 n.143), preso atto che le società partecipate dagli enti territoriali non sono analiticamente ricomprese in tale elenco, chiarisce che esso ha natura ricognitiva e non costitutiva dei requisiti che determinano l'inclusione dei soggetti pubblici nel comparto della PA, conclusione questa che, secondo la Corte, deriva dal dettato normativo dell'art 1, comma 3, della legge
196/2009.
L'ISTAT, pertanto, lungi dall'esercitare un vero e proprio potere di “costituire” pubbliche amministrazioni, si limita ad accertare quali enti posseggano quelle caratteristiche di legge per potersi definire tali, fermo restando che ben sarebbe possibile per il giudice discostarsi dalle valutazioni dell'Istituto, accertando in capo ad altri soggetti, pur se non ricompresi nell'elenco, la medesima natura.
La Corte dei Conti chiarisce che il modello dell'in house providing implica che la società affidataria sia, in sostanza, nient'altro che una sorta di diramazione organizzativa dell'ente locale privo di una sua autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle dell'ente stesso, tanto da potersi parlare di una mera “autoproduzione” del servizio pubblico. In altri termini il legame tra l'ente pubblico e l'organismo partecipato deve modellarsi sullo schema del rapporto interorganico con i settori dell'Amministrazione pubblica, dovendosi esso concretare nell'assenza di qualsivoglia margine di pag. 9/18 discrezionalità decisionale in capo alla società affidataria e non risultando sufficiente un rapporto di controllo ai sensi dell'art
2359 cc. Tali principi sono desunti dalla giurisprudenza comunitaria.
Se quindi non è possibile configurare una distinzione soggettiva tra le società in house e l'ente pubblico controllante di cui la prima costituisca il solo strumento giuridico per l'affidamento del servizio prescindendo dall'indizione delle gare pubbliche, analogamente deve ritenersi non distinguibile, quanto all'applicabilità del regime giuridico, il personale dell'ente controllante e quello della società in house.
A conforto di tale conclusione soccorre la previsione dell'art.3 bis, comma 6, D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011 (comma poi abrogato dal D.LGS. 19 agosto 2016, n.175) che prevedeva: le società affidatarie in house adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni del personale, contenuto degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva.
L'art.8 comma 2 bis del D.L. 138/2011 prevedeva che “le disposizioni che stabiliscono a carico delle amministrazioni di cui all'art 1 comma II del D.lgs. 165/2011 e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale
o totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara…..le predette società
pag. 10/18 adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria…….” tale disposizione è stata poi modificata dall'art. 1, comma 557, della legge n.147/2013, entrata in vigore l'1.1.2014, che così recita: “
2-bis.
Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria…..”
In virtù della normativa richiamata deve ritenersi che siano imposti per legge alle società in house i vincoli di contenimento di spesa nell'ambito della politica di attribuzione delle voci pag. 11/18 retributive e di compensi ai propri dipendenti, analogamente a quelli previsti per i dipendenti pubblici.
Ricollegando l'analisi al quadro normativo di riferimento esposto, si rileva che, per quanto riguarda il personale di dette società in house, l'art. 19 comma 1, D.L. n. 78/2009, conv. con L.
102/2009, aveva già previsto che “le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura contributiva o indennitaria e per consulenze”.
Per quanto specificamente riguarda la tematica in esame, in base all'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 6/7/2012, il cui testo è sopra riportato, e che si ritiene applicabile al personale delle società in house, il dipendente avrebbe dovuto fruire interamente del suo monte ferie in costanza di rapporto.
La norma in esame del resto è stata esaminata dalla Corte
Costituzionale che ha precisato che la corretta interpretazione della norma impone di ritenere che il divieto non opera nei casi in cui le ferie non siano state fruite dal lavoratore per malattia o per altra causa non imputabile. Quanto al dato letterale, ha osservato la Corte, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore
(dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie;
del resto, il dato testuale è
pag. 12/18 coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla
«monetizzazione» delle ferie non godute e di contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha riesaminato il tema, con riguardo al pubblico impiego privatizzato, alla luce del diritto dell'Unione: la Corte (cfr. Cass. sez. L., ordinanza n.17643/23), in continuità con l'orientamento già espresso in precedenti decisioni (ex plurimis sez. L, sentenza n.21780/2022, sentenza n.29844/2022), ha rilevato che “la Corte di giustizia UE ha chiarito che l'art. 7, paragrafo
1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da detta direttiva, che comprenda anche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce
(sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C350/06 e C- Persona_1
520/06, EU:C:2009:18, punto 43). Peraltro, ha affermato che è necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore, laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tali
Pers diritti. ………… (sentenza del 25 novembre 2010, C-429/09,
EU:C:2010:717, punti 80 e 81, e giurisprudenza ivi citata). Ne deriva che il datore di lavoro è tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva
2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che
pag. 13/18 il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro e, ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art.
7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sentenza Grande Camera, 6 novembre 2018, causa C-684/16, MaxPlanck-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften eV;
per analogia, le sentenze emesse sempre dalla grande sezione il 6 novembre 2018, cause riunite C-
569 e C-570/2016, Stadt Wuppertal, e causa C-619/2016,
[...]
sentenza del 16 marzo 2006, e a., C- Persona_3 Persona_4
131/04 e C257/04, EU:C:2006:177, punto 68; sul punto, per il diritto interno, soprattutto in motivazione, Cass., Sez. L, n.
21780 dell'8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile
pag. 14/18 a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato)”.
La Corte di giustizia UE è ritornata sull'argomento con recente sentenza del 18 gennaio 2024 in causa n. C-218/22, dando continuità all'orientamento che può dirsi dunque ormai consolidato. E' stato sottolineato che “44…. gli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale…, quali risultano dalla rubrica dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 e come interpretati dalla Corte costituzionale, sono, da un lato, il contenimento della spesa pubblica e, dall'altro, le esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, ivi compresa la razionale programmazione del periodo di ferie e l'incentivazione all'adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro. 45…per quanto riguarda l'obiettivo inteso al contenimento della spesa pubblica,…..dal considerando 4 della direttiva 2003/88 risulta che la protezione efficace della sicurezza e della salute dei lavoratori non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico (sentenza del 14 maggio 2019, CCOO, C-55/18,
EU:C:2019:402, punto 66 e giurisprudenza citata). 46 …l'obiettivo connesso alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico
….concerne, in particolare, la razionale programmazione del periodo di ferie e l'incentivazione dell'adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro, di modo che esso può essere inteso come finalizzato a incentivare i lavoratori a fruire delle loro ferie e come rispondente alla finalità della direttiva
2003/88, come risulta dal punto 38 della presente sentenza”.
pag. 15/18 E' stato ribadito l'onere per il datore di lavoro “di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”.
Nella presente fattispecie non risulta che parte datoriale abbia adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, ossia non ha dimostrato di avere operato con la massima diligenza in modo da consentire al lavoratore di godere delle ferie maturate.
Nella nota in data 7.11.2017 a firma del dirigente delle Risorse
Umane della indirizzata al , si legge: “In Pt_2 CP_1 considerazione dell'elevato numero di ferie residue ("31,44" gg ferie) e ("2,73" gg permessi ex festività) al 1 Ottobre 2017, ed in riferimento alle disposizioni contenute nella L. 7 agosto 2012
n. 135, che introduce il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute, La invitiamo a concordare a breve, con la
Sua struttura gerarchica un piano volto a ridurre l'eccedenza di ferie. Il piano deve essere comunicato ad APE entro il
31/12/2017…”. Manca, in questa sede, un'esplicita indicazione del rischio di perdita del diritto.
La società poi non ha effettivamente predisposto un piano ferie con l'intervento del responsabile del , e con la successiva CP_1 nota del 14.12.17 (con la quale si comunicava al il CP_1 collocamento in quiescenza dall'1.1.2018) lo invitava nuovamente a concordare un piano ferie entro una settimana dalla ricezione della nota in difetto preannunciando il collocamento forzoso (come
è pacifico sia avvenuto proprio con decorrenza dal 14.12.17, tanto
è vero che la domanda ha riguardato 23,35 gg di ferie residue
Part rispetto alle 31,44 indicate dalla nella comunicazione del
7.11.17). La messa in ferie forzosa non è stata attivata, invece,
pag. 16/18 dalla datrice a seguito del mancato riscontro della presentazione del piano ferie sollecitata con la nota del 7.11.17.
Né si può dare rilevanza -come detto dal GL di primo grado- alla nota del dell'11.10.17 in quanto nella stessa il CP_1 lavoratore si è limitato a richiedere la certificazione per poter beneficiare del pensionamento anticipato ma solo con la comunicazione del 14.12.17 ha avuto notizia del collocamento con decorrenza dall'1.1.18, per cui né alla data dell'11.10.17 né alla data del 7.11.17 era in “mala fede” circa la mancata richiesta di
Part ferie, mentre al contrario la , pur sollecitandolo sin dal
7.11, lo ha collocato in ferie d'ufficio solo dal 14.12.17.
Deve quindi confermarsi la conclusione del Tribunale che ha ritenuto che il non ha potuto godere dei giorni di ferie CP_1 maturati, fino alla data del pensionamento, per fatto a lui non imputabile.
Non essendo state avanzate doglianze in punto di quantificazione, respinto l'appello, resta confermata la gravata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 962,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al
15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo pag. 17/18 unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 10.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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