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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/09/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 8027/2024 promossa da:
c.f. , ass. Avv. Roberto De Guglielmi, Parte_1 C.F._1
Luca Cristiano Guelfo, Massimo Sibona, domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ass. Avv. CP_1 P.IVA_1
Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 1.10.2024, ritualmente notificato, il ricorrente ha evocato in giudizio l' chiedendo accertarsi il proprio diritto a percepire con CP_1 decorrenza 1.10.2020, a carico del Fondo esattoriale, la pensione aggiuntiva rispetto alla pensione anticipata prevista dall'A.G.O.
L si è tempestivamente costituito chiedendo la reiezione della domanda. CP_1
All'odierna udienza le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l' riconosciuto il diritto del ricorrente e provveduto alla CP_2 liquidazione degli arretrati.
Dunque, la concorde domanda delle parti costituite deve essere accolta;
dovendosi considerare l' come soccombente virtuale, in forza del CP_1 riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di
1 cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite vanno poste a carico dell' e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del CP_1
D.M. 55/2014 e succ. mod. in considerazione della non complessità delle questioni proposte e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna dell' l' alla rifusione delle spese in favore del ricorrente nell'importo CP_1 di € 4.200,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA, iva e c.u. se versato.
Torino, 11.9.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
2
c.f. , ass. Avv. Roberto De Guglielmi, Parte_1 C.F._1
Luca Cristiano Guelfo, Massimo Sibona, domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ass. Avv. CP_1 P.IVA_1
Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 1.10.2024, ritualmente notificato, il ricorrente ha evocato in giudizio l' chiedendo accertarsi il proprio diritto a percepire con CP_1 decorrenza 1.10.2020, a carico del Fondo esattoriale, la pensione aggiuntiva rispetto alla pensione anticipata prevista dall'A.G.O.
L si è tempestivamente costituito chiedendo la reiezione della domanda. CP_1
All'odierna udienza le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l' riconosciuto il diritto del ricorrente e provveduto alla CP_2 liquidazione degli arretrati.
Dunque, la concorde domanda delle parti costituite deve essere accolta;
dovendosi considerare l' come soccombente virtuale, in forza del CP_1 riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di
1 cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite vanno poste a carico dell' e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del CP_1
D.M. 55/2014 e succ. mod. in considerazione della non complessità delle questioni proposte e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna dell' l' alla rifusione delle spese in favore del ricorrente nell'importo CP_1 di € 4.200,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA, iva e c.u. se versato.
Torino, 11.9.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
2