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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4580 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
DI
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GILIBERTI Controparte_1
FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia;
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GILIBERTI Controparte_2
FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/03/2024 e Controparte_1 Controparte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 09/03/1985 e che dalla loro unione Per_ erano nati tre figli, il 08.08.1985, il 23.09.1986 e il 17.07.1990, tutti Per_1 Per_2
attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
All'udienza del 13.6.24 pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti e il Giudice rilevato che non risultava depositato il ricorso sottoscritto dalle parti, benché richiesto nel decreto di fissazione, rinviava l'udienza per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 12.12.24 il Giudice procedeva a sentire le parti congiuntamente alla presenza del difensore.
Le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso che provvedevano a sottoscrivere in cartaceo in udienza unitamente al difensore che sottoscriveva anche per autentica ed il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. I coniugi, stante l'impossibilità di provvedere ad un'altra abitazione, vivranno nel medesimo appartamento previa la divisione degli spazi interni
2. Nessun mantenimento sarà corrisposto
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
(atto n.41, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1985);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui in ricorso;
2 c) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/12/2024
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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