Articolo 6 della Legge 5 dicembre 1949, n. 1064
Articolo 5Articolo 7
Versione
3 febbraio 1950
Art. 6.
Denuncia analoga a quella prevista nell'art. 1 della presente legge potra' essere presentata, nello stesso termine di cui all'art. 1, dal proprietario di beni italiani siti nel territorio ceduto e rimasti nella sua libera disponibilita' qualora intenda effettuarne la vendita al Governo jugoslavo e per l'eventualita' che quest'ultimo accetti di acquistarli.
La denuncia dovra' essere corredata dalla documentazione atta a comprovare l'appartenenza dei beni e la loro consistenza attuale; dovra', inoltre, contenere ogni utile elemento per la determinazione del valore venale dei beni predetti.
L'esercizio della facolta' di cui al primo comma del presente articolo importa accettazione, da parte del proprietario dei beni, del prezzo che, in caso di acquisto da parte del Governo jugoslavo, verra' concordato fra i due Governi.
Entrata in vigore il 3 febbraio 1950