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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1056/2023, avente ad oggetto
“risarcimento danni”, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Vilella Parte_1
-appellante-
c/
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Paolo Cambieri e Controparte_1
Vinicio Antonicelli
-appellato-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate nei verbali in atti
MOTIVAZIONE
conveniva in giudizio il , per sentirlo condannare al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni tutti, subiti a seguito di una caduta verificatasi nel centro abitato del predetto Comune.
Deduceva al riguardo che, intorno alle ore 15,00 del 5/6/2014, si trovava in Corso
Garibaldi, e che, mentre stava scendendo dall'autoambulanza che aveva parcheggiato parallelamente al marciapiede, perdeva l'equilibrio a causa del cedimento improvviso del cordolo del marciapiede, che si era sgretolato sotto i suoi piedi, cadendo quindi per terra e riportando le lesioni in atti descritte, per le quali veniva trasportato al locale
Pronto Soccorso.
Imputava la relativa responsabilità al -quale proprietario della strada ed CP_1 obbligato alla relativa manutenzione- e per quanto previsto dall'art. 2051 c.c.
Pagina 1 Il costituendosi, contestava la domanda, ed in particolare la sussistenza del CP_1 fatto storico e del nesso causale tra l'evento dedotto ed il danno lamentato;
ed inoltre il valore probatorio della documentazione (in particolare delle foto) versata in atti.
Ammessa e non espletata la prova testi, per esser l'attore stato dichiarato decaduto dalla relativa assunzione, la causa veniva decisa con sentenza n. 1049/2023 del
30/6/2023, con la quale il Tribunale di Trani rigettava la domanda attorea, con condanna del al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Il Tribunale giungeva a tali conclusioni, considerando che l'attore, onerato -ex art. 2697 c.c.- della prova per la dimostrazione dell'effettivo accadimento e modalità dell'evento lesivo allegato, e delle relative circostanze di tempo e di luogo, e quindi della correlata derivazione causale, non aveva affatto supportato le proprie prospettazioni e richieste.
Si rilevava che l'unico teste addotto non era stato ascoltato, non avendo l'attore fornito riscontri sulla relativa citazione, ed essendo stato emesso il conseguente provvedimento di decadenza.
Venivano peraltro ritenute insufficienti ed inidonee, dal punto di vista probatorio, sia la dichiarazione a firma di un ufficiale della Polizia Locale di , rese in data 9/4/2015 CP_1
-prodotta in giudizio dall'attore-, sia il referto di Pronto Soccorso, allegati in atti.
Proponeva appello il che chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, e Pt_1
l'accoglimento delle proprie domande.
Si contestava avere il Tribunale formulato valutazioni erronee, anche in particolare con riferimento alla mancata dimostrazione dell'intimazione al teste.
Deduceva al riguardo l'appellante, di aver proceduto più volte a citare il teste, che aveva altrettante volte comunicato l'impossibilità a presentarsi;
si sosteneva quindi che il Giudice avrebbe dovuto disporre l'accompagnamento coatto, al fine di poter escutere il teste.
Veniva, quanto alle valutazioni rese in prime cure e concernenti la inidoneità delle ulteriori prove fornite dal , rappresentato che il verbale dei VVUU -pubblici Pt_1 ufficiali- indicava testualmente che l'incidente era avvenuto a causa della rottura di un cordolo.
Si deduceva inoltre che la rottura del cordolo doveva ritenersi, in mancanza di individuazione di ulteriori cause, frutto della cattiva manutenzione, e quindi imputabile alla responsabilità ex art. 2051 c.c.
Si costituiva il contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, rilevando peraltro che l'evento si sarebbe verificato in pieno giorno (ore
15,00 circa), e che il doveva avere la piena visuale del pezzetto di Pt_1 camminamento ubicato immediatamente davanti a sé, potendo quindi essere
Pagina 2 percepibile la zona de qua, e relativa sconnessione;
si rilevava anche che il Pt_1 risiedeva, all'epoca dei fatti, a soli 600 metri dal luogo del sinistro.
*******************************
L'appello è infondato e deve essere rigettato, dovendosi confermare la pronuncia di rigetto resa dal Giudice di primo grado.
La domanda del non può difatti ritenersi provata, in mancanza di supporti Pt_1 idonei che possano consentire di constatare la dinamica dell'occorso, e la riconducibilità delle lesioni lamentate alla rottura del cordolo di specie.
L'attore/appellante che aveva -a fronte delle recise contestazioni di controparte-
l'onere di dimostrare la dinamica degli accadimenti, e l'incidenza, in termini causali, delle condizioni dei luoghi sulla caduta verificatasi -oltre che tra l'evento dedotto e le conseguenze lamentate-, non risulta aver supportato le proprie asserzioni con riscontri idonei e sufficienti.
Dall'esame delle risultanze in atti, non è dato evincere elementi che possano ritenersi confermativi della prospettazione data dal . Pt_1
Va peraltro osservato che le rilevate carenze, non consentono di procedere neppure ad alcuna valutazione della compatibilità delle lesioni con la dinamica della caduta, non risultando tale dinamica evincibile, per mancanza di prova.
Deve in particolare esser considerato che, se pure l'appellante ha chiesto in primo grado di fornire la prova dell'accaduto a mezzo testi -e di un unico teste-, tale prova non è stata espletata, per non avere il richiedente dato dimostrazione di aver citato il testimone in occasione dell'udienza appositamente fissata per l'escussione.
Non assume rilievo la circostanza che ulteriori intimazioni siano state inviate per precedenti udienze -rispetto a quella nella quale è stata rilevata e dichiarata la decadenza-, e che il teste non si sia presentato adducendo giustificazioni per le mancate comparizioni.
Quel che al riguardo rileva è la mancanza di riscontri sulla intimazione per l'udienza del 3/11/2021, ulteriormente fissata per l'audizione del teste, e la mancata comparizione del medesimo.
Tanto ha comportato la corretta declaratoria di decadenza emessa dal G.I.
Alla suddetta udienza, il difensore del dava atto a verbale di non essere in Pt_1 grado di provare l'avvenuta citazione testimoniale per l'udienzade qua, testualmente dichiarando “non potendo dimostrare di aver citato la teste quantomeno per Tes_1
l'udienza odierna, pur essendo sicuro di averlo fatto, si rimette alla valutazione del giudice”.
Giustificato si appalesa pertanto il provvedimento che ha dichiarato la decadenza dall'assunzione della prova con il teste di specie.
Pagina 3 La mancata escussione del teste ha, quindi, comportato la conseguente valutazione sulla carenza di idonei supporti probatori per quanto dedotto dal . Pt_1
Non possono difatti ritenersi utili allo scopo, né la nota della Polizia Municipale in atti versata, né il referto di P.S.
Quanto alla prima, si osserva che tale nota si limita a dare atto della segnalazione, pervenuta alla P.M., dell'incidente occorso al verso le ore 15 del giorno Pt_1
5/6/2014; tale segnalazione, in quanto peraltro fatta pervenire da persona non identificata, e non oggetto di verifica alcuna dalla P.M., non assume valenza di idoneo riscontro rispetto a quanto prospettato dal . Pt_1
Anche il referto di Pronto Soccorso -in atti-, non risulta fornire apporto utile ai fini della ricostruzione dei fatti ed imputabilità al tanto posto che il CP_1 Pt_1 risulta aver genericamente riferito, dapprima di esser caduto per strada a ed “a CP_1 seguito di un marciapiede sconnesso”; e poi -più specificamente- di esser caduto “in via
Duomo” a causa di un marciapiede rotto.
Tali dichiarazioni -peraltro unilaterali- non appaiono idonee e sufficienti, in mancanza di riscontri confermativi, a comprovare la indicata dinamica e causa dell'occorso, non essendo verificabile il luogo della caduta, e neppure apprezzabili le relative modalità.
Le rilevate carenze non consentono, stanti peraltro le specifiche contestazioni sollevate dal al riguardo, di addivenire alla valutazione della addebitata responsabilità al CP_1 predetto Ente, mancando la prova del fatto e del relativo nesso di causa.
La ritenuta insussistenza di riscontri sull'accaduto, e per quanto prospettato dall'appellante, comporta quindi il rigetto dell'appello, non essendo peraltro dato desumere elementi sufficienti al fine di poter valutare le condizioni di tempo, di luce e dei luoghi al momento della asserita caduta, e per poter verificare anche se ed in che termini potesse essere riscontrabile la visibilità e prevedibilità, e quindi evitabilità dell'insidia, che la parte asserisce aver cagionato la caduta.
Non possono, in definitiva, ed al cospetto della constatata insufficienza probatoria, essere ravvisabili elementi tali da consentire di valutare se ed in che modo la caduta si sia verificata.
Né la produzione delle foto in atti allegate, può integrare idoneo supporto a tal fine.
Alla pronuncia di rigetto, consegue quella di condanna alle spese di lite, liquidate come da dispositivo, a carico dell'appellante, e ragguagliate ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00) stante la non particolare complessità della fattispecie.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per quanto previsto ex art. 13 comma
1quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Pagina 4 La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trani, n. 1049/2023 del 30/6/2023, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento delle spese che si liquidano in Parte_1 complessivi € 2.906,00, oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge;
3) Dichiara che l'appellante è tenuto, per quanto previsto dall' art. Parte_1
13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 12/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1056/2023, avente ad oggetto
“risarcimento danni”, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Vilella Parte_1
-appellante-
c/
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Paolo Cambieri e Controparte_1
Vinicio Antonicelli
-appellato-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate nei verbali in atti
MOTIVAZIONE
conveniva in giudizio il , per sentirlo condannare al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni tutti, subiti a seguito di una caduta verificatasi nel centro abitato del predetto Comune.
Deduceva al riguardo che, intorno alle ore 15,00 del 5/6/2014, si trovava in Corso
Garibaldi, e che, mentre stava scendendo dall'autoambulanza che aveva parcheggiato parallelamente al marciapiede, perdeva l'equilibrio a causa del cedimento improvviso del cordolo del marciapiede, che si era sgretolato sotto i suoi piedi, cadendo quindi per terra e riportando le lesioni in atti descritte, per le quali veniva trasportato al locale
Pronto Soccorso.
Imputava la relativa responsabilità al -quale proprietario della strada ed CP_1 obbligato alla relativa manutenzione- e per quanto previsto dall'art. 2051 c.c.
Pagina 1 Il costituendosi, contestava la domanda, ed in particolare la sussistenza del CP_1 fatto storico e del nesso causale tra l'evento dedotto ed il danno lamentato;
ed inoltre il valore probatorio della documentazione (in particolare delle foto) versata in atti.
Ammessa e non espletata la prova testi, per esser l'attore stato dichiarato decaduto dalla relativa assunzione, la causa veniva decisa con sentenza n. 1049/2023 del
30/6/2023, con la quale il Tribunale di Trani rigettava la domanda attorea, con condanna del al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Il Tribunale giungeva a tali conclusioni, considerando che l'attore, onerato -ex art. 2697 c.c.- della prova per la dimostrazione dell'effettivo accadimento e modalità dell'evento lesivo allegato, e delle relative circostanze di tempo e di luogo, e quindi della correlata derivazione causale, non aveva affatto supportato le proprie prospettazioni e richieste.
Si rilevava che l'unico teste addotto non era stato ascoltato, non avendo l'attore fornito riscontri sulla relativa citazione, ed essendo stato emesso il conseguente provvedimento di decadenza.
Venivano peraltro ritenute insufficienti ed inidonee, dal punto di vista probatorio, sia la dichiarazione a firma di un ufficiale della Polizia Locale di , rese in data 9/4/2015 CP_1
-prodotta in giudizio dall'attore-, sia il referto di Pronto Soccorso, allegati in atti.
Proponeva appello il che chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, e Pt_1
l'accoglimento delle proprie domande.
Si contestava avere il Tribunale formulato valutazioni erronee, anche in particolare con riferimento alla mancata dimostrazione dell'intimazione al teste.
Deduceva al riguardo l'appellante, di aver proceduto più volte a citare il teste, che aveva altrettante volte comunicato l'impossibilità a presentarsi;
si sosteneva quindi che il Giudice avrebbe dovuto disporre l'accompagnamento coatto, al fine di poter escutere il teste.
Veniva, quanto alle valutazioni rese in prime cure e concernenti la inidoneità delle ulteriori prove fornite dal , rappresentato che il verbale dei VVUU -pubblici Pt_1 ufficiali- indicava testualmente che l'incidente era avvenuto a causa della rottura di un cordolo.
Si deduceva inoltre che la rottura del cordolo doveva ritenersi, in mancanza di individuazione di ulteriori cause, frutto della cattiva manutenzione, e quindi imputabile alla responsabilità ex art. 2051 c.c.
Si costituiva il contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, rilevando peraltro che l'evento si sarebbe verificato in pieno giorno (ore
15,00 circa), e che il doveva avere la piena visuale del pezzetto di Pt_1 camminamento ubicato immediatamente davanti a sé, potendo quindi essere
Pagina 2 percepibile la zona de qua, e relativa sconnessione;
si rilevava anche che il Pt_1 risiedeva, all'epoca dei fatti, a soli 600 metri dal luogo del sinistro.
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L'appello è infondato e deve essere rigettato, dovendosi confermare la pronuncia di rigetto resa dal Giudice di primo grado.
La domanda del non può difatti ritenersi provata, in mancanza di supporti Pt_1 idonei che possano consentire di constatare la dinamica dell'occorso, e la riconducibilità delle lesioni lamentate alla rottura del cordolo di specie.
L'attore/appellante che aveva -a fronte delle recise contestazioni di controparte-
l'onere di dimostrare la dinamica degli accadimenti, e l'incidenza, in termini causali, delle condizioni dei luoghi sulla caduta verificatasi -oltre che tra l'evento dedotto e le conseguenze lamentate-, non risulta aver supportato le proprie asserzioni con riscontri idonei e sufficienti.
Dall'esame delle risultanze in atti, non è dato evincere elementi che possano ritenersi confermativi della prospettazione data dal . Pt_1
Va peraltro osservato che le rilevate carenze, non consentono di procedere neppure ad alcuna valutazione della compatibilità delle lesioni con la dinamica della caduta, non risultando tale dinamica evincibile, per mancanza di prova.
Deve in particolare esser considerato che, se pure l'appellante ha chiesto in primo grado di fornire la prova dell'accaduto a mezzo testi -e di un unico teste-, tale prova non è stata espletata, per non avere il richiedente dato dimostrazione di aver citato il testimone in occasione dell'udienza appositamente fissata per l'escussione.
Non assume rilievo la circostanza che ulteriori intimazioni siano state inviate per precedenti udienze -rispetto a quella nella quale è stata rilevata e dichiarata la decadenza-, e che il teste non si sia presentato adducendo giustificazioni per le mancate comparizioni.
Quel che al riguardo rileva è la mancanza di riscontri sulla intimazione per l'udienza del 3/11/2021, ulteriormente fissata per l'audizione del teste, e la mancata comparizione del medesimo.
Tanto ha comportato la corretta declaratoria di decadenza emessa dal G.I.
Alla suddetta udienza, il difensore del dava atto a verbale di non essere in Pt_1 grado di provare l'avvenuta citazione testimoniale per l'udienzade qua, testualmente dichiarando “non potendo dimostrare di aver citato la teste quantomeno per Tes_1
l'udienza odierna, pur essendo sicuro di averlo fatto, si rimette alla valutazione del giudice”.
Giustificato si appalesa pertanto il provvedimento che ha dichiarato la decadenza dall'assunzione della prova con il teste di specie.
Pagina 3 La mancata escussione del teste ha, quindi, comportato la conseguente valutazione sulla carenza di idonei supporti probatori per quanto dedotto dal . Pt_1
Non possono difatti ritenersi utili allo scopo, né la nota della Polizia Municipale in atti versata, né il referto di P.S.
Quanto alla prima, si osserva che tale nota si limita a dare atto della segnalazione, pervenuta alla P.M., dell'incidente occorso al verso le ore 15 del giorno Pt_1
5/6/2014; tale segnalazione, in quanto peraltro fatta pervenire da persona non identificata, e non oggetto di verifica alcuna dalla P.M., non assume valenza di idoneo riscontro rispetto a quanto prospettato dal . Pt_1
Anche il referto di Pronto Soccorso -in atti-, non risulta fornire apporto utile ai fini della ricostruzione dei fatti ed imputabilità al tanto posto che il CP_1 Pt_1 risulta aver genericamente riferito, dapprima di esser caduto per strada a ed “a CP_1 seguito di un marciapiede sconnesso”; e poi -più specificamente- di esser caduto “in via
Duomo” a causa di un marciapiede rotto.
Tali dichiarazioni -peraltro unilaterali- non appaiono idonee e sufficienti, in mancanza di riscontri confermativi, a comprovare la indicata dinamica e causa dell'occorso, non essendo verificabile il luogo della caduta, e neppure apprezzabili le relative modalità.
Le rilevate carenze non consentono, stanti peraltro le specifiche contestazioni sollevate dal al riguardo, di addivenire alla valutazione della addebitata responsabilità al CP_1 predetto Ente, mancando la prova del fatto e del relativo nesso di causa.
La ritenuta insussistenza di riscontri sull'accaduto, e per quanto prospettato dall'appellante, comporta quindi il rigetto dell'appello, non essendo peraltro dato desumere elementi sufficienti al fine di poter valutare le condizioni di tempo, di luce e dei luoghi al momento della asserita caduta, e per poter verificare anche se ed in che termini potesse essere riscontrabile la visibilità e prevedibilità, e quindi evitabilità dell'insidia, che la parte asserisce aver cagionato la caduta.
Non possono, in definitiva, ed al cospetto della constatata insufficienza probatoria, essere ravvisabili elementi tali da consentire di valutare se ed in che modo la caduta si sia verificata.
Né la produzione delle foto in atti allegate, può integrare idoneo supporto a tal fine.
Alla pronuncia di rigetto, consegue quella di condanna alle spese di lite, liquidate come da dispositivo, a carico dell'appellante, e ragguagliate ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00) stante la non particolare complessità della fattispecie.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per quanto previsto ex art. 13 comma
1quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Pagina 4 La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trani, n. 1049/2023 del 30/6/2023, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento delle spese che si liquidano in Parte_1 complessivi € 2.906,00, oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge;
3) Dichiara che l'appellante è tenuto, per quanto previsto dall' art. Parte_1
13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 12/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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