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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 6258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6258 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 57260 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 9 settembre 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Bronte (CT), C.le Aida n. 6, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Antonio Giovanni Peronaci che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
attore
E
, elettivamente domiciliato in Roma, via Controparte_1
Cesare Beccaria n. 29, presso lo studio dell'Avv. Piero Messina, giusta procura alle liti depositata con la comparsa di costituzione
convenuto
OGGETTO: opposizione a ordinanza di ingiunzione
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 9 settembre 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha agito per l'annullamento della ingiunzione ex. R.D. n. 639/1910 n. 205 del 25 giugno 2021, con cui l ha chiesto il CP_1
pagamento di € 7.815,63, a titolo di recupero di somme dovute a seguito della stipula del contratto di assegnazione formale di mutuo edilizio individuale del 20 novembre 2006, rep.
15069, racc. 3618.
A sostegno della propria domanda l'attore ha eccepito, in via preliminare, il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. N.
28/2010; l'inesistenza giuridica del credito avanzato;
la mancanza di prova del credito vantato da parte dell;
nonché l'avvenuto Controparte_1
pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento.
Si è costituito l il quale ha chiesto la conferma dell'ingiunzione e il rigetto della CP_1
domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione relativa all'obbligatorietà del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 28/2010.
Suddetto articolo prevede, al comma 1, che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda nelle “controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura”.
Nel caso di specie, il contratto fonte della odierna ingiunzione di pagamento è un contratto di mutuo edilizio individuale, non rientrante tra le materie previste ex art. 5 d. lgs. 28/2010.
Pertanto, contenendo tale articolo una elencazione tassativa, e perciò non suscettibile di applicazione estensiva o analogica, il procedimento di mediazione non può essere ritenuto condizione di procedibilità della presente domanda. CP_ Nel merito l ha dato prova della fonte negoziale del credito ed ha allegato (cfr. all. 6 alla memoria di costituzione) l'elenco dei versamenti eseguiti dall'attore imputati alle rate non saldate come spiegato nella nota del 6 dicembre 2021 prot. 25413, versata in atti al doc n. 7, ove è allegato per maggiore chiarezza un tabulato da cui all'esito dei versamenti eseguiti dal Sig. risultano coperte le rate ed i relativi interessi di mora fino Parte_1 al settembre 2017.
Pertanto la domanda deve essere rigettata e l'ingiunzione confermata .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea e conferma l' ingiunzione opposta;
2) condanna a rifondere all le spese del giudizio, che liquida in Parte_1 CP_1
complessivo € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Roma, 24 aprile 2025
Il Giudice
Concettina Midili
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 57260 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 9 settembre 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Bronte (CT), C.le Aida n. 6, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Antonio Giovanni Peronaci che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
attore
E
, elettivamente domiciliato in Roma, via Controparte_1
Cesare Beccaria n. 29, presso lo studio dell'Avv. Piero Messina, giusta procura alle liti depositata con la comparsa di costituzione
convenuto
OGGETTO: opposizione a ordinanza di ingiunzione
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 9 settembre 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha agito per l'annullamento della ingiunzione ex. R.D. n. 639/1910 n. 205 del 25 giugno 2021, con cui l ha chiesto il CP_1
pagamento di € 7.815,63, a titolo di recupero di somme dovute a seguito della stipula del contratto di assegnazione formale di mutuo edilizio individuale del 20 novembre 2006, rep.
15069, racc. 3618.
A sostegno della propria domanda l'attore ha eccepito, in via preliminare, il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. N.
28/2010; l'inesistenza giuridica del credito avanzato;
la mancanza di prova del credito vantato da parte dell;
nonché l'avvenuto Controparte_1
pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento.
Si è costituito l il quale ha chiesto la conferma dell'ingiunzione e il rigetto della CP_1
domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione relativa all'obbligatorietà del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 28/2010.
Suddetto articolo prevede, al comma 1, che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda nelle “controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura”.
Nel caso di specie, il contratto fonte della odierna ingiunzione di pagamento è un contratto di mutuo edilizio individuale, non rientrante tra le materie previste ex art. 5 d. lgs. 28/2010.
Pertanto, contenendo tale articolo una elencazione tassativa, e perciò non suscettibile di applicazione estensiva o analogica, il procedimento di mediazione non può essere ritenuto condizione di procedibilità della presente domanda. CP_ Nel merito l ha dato prova della fonte negoziale del credito ed ha allegato (cfr. all. 6 alla memoria di costituzione) l'elenco dei versamenti eseguiti dall'attore imputati alle rate non saldate come spiegato nella nota del 6 dicembre 2021 prot. 25413, versata in atti al doc n. 7, ove è allegato per maggiore chiarezza un tabulato da cui all'esito dei versamenti eseguiti dal Sig. risultano coperte le rate ed i relativi interessi di mora fino Parte_1 al settembre 2017.
Pertanto la domanda deve essere rigettata e l'ingiunzione confermata .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea e conferma l' ingiunzione opposta;
2) condanna a rifondere all le spese del giudizio, che liquida in Parte_1 CP_1
complessivo € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Roma, 24 aprile 2025
Il Giudice
Concettina Midili