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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1422/2025 RG avente ad oggetto:
«contributo NaspI in caso di licenziamento da contratto a tempo indeterminato
– lavoratore domestico – somministrato»
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore - Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato PASCUCCI ALBERTO ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocato APRILE
RG ed elettivamente domiciliata in SANTA CROCE 929 30100 VENEZIA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/07/2025 la società ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha agito nei confronti dell' chiedendo « NEL CP_1
MERITO: dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia del verbale 5 CP_1
settembre 2024 prot. .8800.04/09/2024.0338491 e del verbale 18 CP_1 CP_1
settembre 2024 prot. .8800.18/09/2020.0356156; accertare e dichiarare CP_1
l'insussistenza delle ragioni delle pretese e dei conseguenti asseriti debiti in capo ad al versamento del contributo ai sensi dell'art. 2, comma 31 della Parte_1
1 Legge n. 92/2012, così come modificato dalla legge n. 22/2021 per l'interruzione del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti assunti quali lavoratori domestici, richiesto dall' con verbale 5 settembre 2024 prot. CP_1
.8800.04/09/2024.0338491 e con verbale 18 settembre 2024 prot. CP_1
.8800.18/09/2020.0356156; - accertare la non debenza da parte di CP_1 Pt_1
della somma di € 55.535,92 richiesta dall' con verbale 5 settembre 2024
[...] CP_1
prot. .8800.04/09/2024.0338491 e della somma di € 741,62 richiesta CP_1
dall' con verbale 18 settembre 2024 prot. .8800.18/09/2020.0356156, CP_1 CP_1
quali contributi omessi e relative sanzioni ai sensi dell'art. 2, comma 31 della
Legge n. 92/2012, così come modifi-cato dalla legge n. 22/2021 per l'interruzione del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti assunti quali lavoratori domestici di cui in narrativa;
- condannare l' , in persona del suo l.r.p.t, alla ripetizione CP_1
della somma di € 56.277,54, in quanto non dovuta, maggiorata degli interessi legali dal versamento al saldo, ad da quest'ultima versata quale Parte_1
contributo richiesto e relative sanzioni ai sensi dell'art. 2, comma 31 della Legge
n. 92/2012, così come modificato dalla legge n. 22/2021 per l'interruzione del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti assunti quali lavoratori domestici, quanto ad € 55.535,92 di cui al verbale settembre 2024 prot.
.8800.04/09/2024.0338491 e quanto ad € 741,62 di cui al verbale 18 set- CP_1
tembre 2024 prot. .8800.18/09/2020.0356156; con vittoria di competenze e CP_1
spese di giudizio, con maggiorazione ex art. 4 c. 1bis D.M. 55/2014 sussistendone i presupposti»
Nel costituirsi ha Controparte_1
contestato le difese dell'opponente concludendo « - rigettare le domande per i motivi esposti, spese rifuse;
»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. La ricorrente società, autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione lavoro ed iscritta al relativo Albo, somministra, tra l'altro, dipendenti per lo svolgimento di attività di assistenza familiare regolata dal CCNL del lavoro domestico.
2 2. Con verbale 4 settembre 2024 prot. .8800.04/09/2024.0338491 CP_1
(DOC 02 Verbale del 4 settembre 2024), l' ha chiesto ad CP_1 CP_1 Parte_1
il “versamento del contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato” (norma di riferimento
“Art. 2, commi 31-35, legge 28 giugno 2013 n. 92”) e ciò per l'importo complessivo di € 65.004,92, di cui € 58.813,58 a titolo di contributi asseritamente non versati e € 6.191,34 quali sanzioni;
il tutto entro 30 giorni e con verbale 18 settembre 2024 prot. .8800.18/09/2020.0356156 (DOC 03 Verbale del CP_1 CP_1
18 settembre 2024.pdf), il “versamento del contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo inde- terminato” (norma di riferimento “Art. 2, commi 31-35, legge 28 giugno 2013 n.
92” e ciò per l'importo complessivo di € 741,62, di cui € 703,63 a titolo di contributi asseritamente non versati e € 37,99 quali sanzioni.
3. La ricorrente espone di aver corrisposto il contributo richiesto (€
55.535,92 e € 741,62) ma adisce l'autorità giudiziaria per fare accertare e dichiarare indebito il relativo pagamento e ottenerne la ripetizione, ritenendo inapplicabile ai propri dipendenti addetti a servizi di assistenza familiare la disciplina ordinaria invocata dall' , giacché i rapporti di lavoro domestico CP_1
sono esonerati dall'applicazione del contributo.
4. Dunque si controverte del c.d. ticket licenziamento, previsto dall'art. 2, co. 1, L. 92/2012 secondo il quale «31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30», ove il contributo va oggi riferito alla
Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ( NASpI ) indennità mensile di disoccupazione per lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, erogata in relazione ad eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1°
3 maggio 2015, atteso che la NASpI sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI.
5. La questione nasce in quanto l' con Circolare 25 dell'8/2/2013 ha CP_1
affermato di non ritenere applicabile al rapporto di lavoro domestico, attese le peculiarità di quest'ultimo, il contributo in parola.
6. Sostiene dunque parte ricorrente che se l' non ritiene dovuto il CP_1
contributo in esame da parte dei datori di lavoro domestici, tale contributo non grava nemmeno sulla agenzia di somministrazione atteso che a norma dell'art. 37 co. 4 d.lgs. 81/2015 «Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri di erogazione e gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori».
7. Rileva l' che l'eccezione operata dall'istituto concerne i soli datori CP_1
di lavoro domestici, che sono singoli o famiglie datori di lavoro – ed in ciò la peculiarità – mentre i lavoratori somministrati sono dipendenti di una agenzia di somministrazione che è un'impresa del terziario.
8. La giudicante ritiene di dare continuità al proprio precedente orientamento di cui alla sentenza 637/24 del 29.10.24 (RG 658/24).
9. La NaspI è una prestazione previdenziale in quanto volta ad assicurare l'assistenza necessaria quando il lavoratore venga a trovarsi nello stato di bisogno determinato dalla disoccupazione e dunque appare fuori dubbio che il contributo per cui è causa dovuto «nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, (...), darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013» dal datore di lavoro è riconducibile ad un onere previdenziale.
10. Pertanto delle due l'una o nel settore del lavoro domestico tale onere non è dovuto dal datore di lavoro domestico e dunque non è dovuto nemmeno dall'agenzia di somministrazione oppure se è dovuto dal datore di lavoro domestico lo è anche per l'agenzia di somministrazione.
11. Pur ben comprendendosi l'argomentazione dell' l'art. 37 cit. non CP_1
pare lasciare spazio a diverse interpretazioni.
12. Deve pertanto accogliersi il ricorso e concludersi come in dispositivo.
4 13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022
(quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro, scaglione € 52000 – 260.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali ( non sussistenti ma la causa presenta profili di novità), aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le somme di €
55.535,92 ed € 741,62 di cui rispettivamente ai verbali 4 settembre 2024 CP_1
prot. .8800.04/09/2024.0338491 e 18 settembre 2024 prot. CP_1
.8800.18/09/2020.0356156 per i titoli ivi indicati e condanna l alla CP_1 CP_1
restituzione oltre gli interessi legali dal versamento al saldo;
2) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.400 + CP_1
30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM
37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto (€ 379,50).
Venezia, all'udienza del 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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