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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Emilia Caleca, all'esito della riserva assunta all'udienza del 07 marzo 2025, scolta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1959 / 2023 promossa da:
sigg. nato a [...] il [...] c.f. residente in [...]Controparte_1 C.F._1
e la sig.ra nata in [...] il [...] c.f. e Controparte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Favara (AG), presso lo studio dell'avv.
Rosalinda Bellomo (C.F. ), che li rappresenta e difende giusta procura in C.F._3
atti. ATTORI
contro sig.ra , nata a [...] il [...] (CF. e residente Controparte_3 C.F._4
a GI AX, elettivamente domiciliata in Taormina, presso lo studio dell'Avv. Antonio Noè che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida, i Sigg. e CP_1 CP_2
adivano il Tribunale di Messina per sentire convalidare sfratto per morosità nei confronti della sig.ra nonché per sentire emettere ex art. 664 c.p.c. decreto di ingiunzione di pagamento Controparte_3
per la somma complessiva di € 7.800,00 , pari a n. 26 canoni mensili (specificatamente 12 mensilità dell'anno 2021, 12 mensilità dell'anno 2022, 2 mensilità del corrente anno 2023), nonché per i canoni a scadere fino all'effettivo rilascio;
Veniva richiesto altresì in caso di opposizione, di emettere ex art
665 c.p.c. ordinanza non impugnabile di rilascio. Nel merito, previa emissione dei provvedimenti di cui all'art 667 c.pc dichiarare risolto il contratto di locazione, per grave inadempimento del conduttore, con condanna al rilascio dell'immobile locato. Specificavano di essere proprietari di un appartamento sito in GI AX (Me) C.da Porticato n. 34, meglio identificato all'Ufficio del
Territorio al foglio 8 part. 490 sub 34, locato ad uso abitativo dal 01.03.2014 alla sig.ra
[...]
. I proprietari, successivamente alla locazione procedevano presso l'Agenzia delle Entrate CP_3 alla “denuncia del contratto verbale di locazione ed affitto di beni immobili” e al suo rinnovo, con
F 24 per l'anno 2022 - 2023, per un canone annuo di Euro 3600,00 da suddividersi in dodici rate mensili di Euro 300,00 cadauna;
Precisavano che la sig.ra dal mese di gennaio 2021 Controparte_3 non corrispondeva l'affitto e neanche le spese condominiali e che a nulla erano valsi i diversi tentativi e solleciti di pagamento da parte dei proprietari;
né la sig.ra dava riscontro all'invito e diffida CP_3
a lasciare l'immobile libero da persone e/o cose avvenuto con racc. a.r. del 18.10.2022, rendendosi pure irraggiungibile.
In data 05.04.2023 la sig.ra si costituiva in giudizio con Memoria di costituzione Controparte_3
in opposizione ed eccepiva la carenza di legittimazione attiva dei Signori e CP_1 CP_2
trattandosi di immobile sottoposto a pignoramento immobiliare ( RGE 216/2021) ed eccependo nel merito la insussistenza della morosità; l'insussistenza delle condizioni per la convalida dello sfratto e per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento;
chiedeva: accertare e dichiarare l'esistenza di gravi motivi di cui all'art. 665 c.p.c. ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto;
il rigetto della domanda di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti”.
All'udienza del 07.04.2023 il G.I. , tenuto conto dei motivi dell'opposizione , rigettava la richiesta di emissione di ordinanza ex art 665 c.p.c., disponeva il mutamento di rito del giudizio da proseguire nelle forme di rito speciale per l'esame delle eccezioni sollevate dal convenuto e relative al rapporto locatizio, assegnava alla parte intimante termine per avviare il procedimento di mediazione, e fissava udienza per il 08.09.2023 da svolgersi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., assegnando alla parte intimante termine fino al 20 giugno e al convenuto 20 luglio per il deposito di note difensive, per integrare gli atti e per depositare documenti e memorie.
Entrambe le parti si costituivano nella presente fase di merito del giudizio ed all'udienza del 08 marzo 2024 discutevano la controversia;
la causa, istruita con produzione documentale, veniva quindi rimessa per la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 07 marzo
2025, che si svolgeva a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e pertanto decisa in data odierna .
Preliminarmente si dichiara la cessata materia del contendere in merito alla domanda di rilascio dell'immobile per cui è causa, sito in sito in GI AX (Me) C.da Porticato n. 34, meglio identificato all'Ufficio del Territorio al foglio 8 part. 490 sub 34, rilasciato in corso di causa, per come dichiarato dalle parti. Con riferimento all' eccezione preliminare sollevata dall'opponente, si rileva che in diritto la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam), consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti e il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata. Nel caso in esame non vi è alcun dubbio sugli effettivi titolari del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, tenuto anche conto della qualifica degli attori di custodi dell'immobile staggito ex artt. 559 e 560 c.p.c., fino alla data del 30 luglio 2023, giusto provvedimento di nomina del custode giudiziario.
Nel merito, si evidenzia che nei contratti di locazione ad uso abitativo l'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore, che deve esclusivamente dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e allegare il fatto dell' inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “nel procedimento per convalida di sfratto l'opposizione dell'intimato - ai sensi dell'art. 665 c.p.c. - determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e la instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilità di chiedere la risoluzione per inadempimento del conduttore in relazione al mancato pagamento di canoni od oneri condominiali non considerati nel ricorso per convalida di sfratto e, per il conduttore, di dedurre nuove eccezioni e domande riconvenzionali.” (Cassazione civile sez. III - 05/03/2009, n. 5356).
L'art. 1571 c.c. recita difatti che la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo e per l'art. 1587 c.c.; il principale obbligo scaturente dalla conclusione di un contratto di locazione per il conduttore consiste nel pagamento del corrispettivo pattuito per il godimento della cosa locata;
l'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ed il locatore potrà agire in giudizio per sentir dichiarare lo scioglimento del vincolo contrattuale, con conseguente condanna del conduttore inadempiente al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni non corrisposti
(cfr., Cass Civ., SS.UU., n. 13533 del 2001; Tribunale di Nola, sent. n. 439/2017). Nel caso di specie, con riferimento a questi ultimi, è pacifico, in quanto mai specificatamente contestato e comunque non provato dalla parte su cui gravava il relativo onere, che la conduttrice non abbia adempiuto all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione maturati nel periodo oggetto di contesa. E' indubbio, oltre che incontestato, che fra le parti in causa sia stato siglato un contratto di locazione, come da documentazione prodotta in atti, che costituisce il titolo posto a fondamento delle domande spiegate nel giudizio che oggi ci occupa.
Invero il fondamento della risoluzione per inadempimento di una delle parti si rinviene nel rapporto di sinallagmaticità che lega le due prestazioni e si estrinseca in un vincolo di reciprocità, la cui alterazione determina lo scioglimento del vincolo contrattuale.
Per tutto quanto sopra esposto, viene accertato e riconosciuto l'inadempimento della conduttrice RA , per non avere la stessa corrisposto i canoni di locazione dovuti Controparte_3
per le mensilità a decorrere dal mese gennaio 2021.
Da ciò consegue la condanna della stessa al pagamento della somma di € 3.300,00, oltre interessi legali da ogni singola scadenze al soddisfo, per il periodo decorrente da gennaio 2021 fino al 15.11.2021 (data di notifica del pignoramento), come specificato e richiesto dagli attori con le ultime note scritte del 05 marzo 2025, oltre che la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione fra le parti stipulato, come previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, che riconosce nei casi di contratti con prestazioni corrispettive al contraente non inadempiente il diritto a chiedere la risoluzione del contratto.
Non trova accoglimento e deve rigettarsi la domanda proposta dalla parte attrice di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non risultando provato un danno concreto ed effettivo patito dalla parte vittoriosa, nonché il nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno stesso.
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, vanno fra le stesse interamente compensate.
P.Q.M.
Il G.O. dott. Emilia Caleca, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dai Signori e nei confronti della RA Controparte_1 Controparte_2
: Controparte_3
- dichiara cessata la materia del contendere in merito alla domanda di rilascio dell'immobile oggetto della presente procedura, sito in GI AX (Me) C.da Porticato n. 34,
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione fra le stesse parti stipulato;
- condanna la RA al pagamento in favore dei Signori e Controparte_3 CP_1 CP_2 della somma di € 3.300,00 per canoni di locazione maturati dal mese di gennaio 2021 fino al mese di novembre 2021, oltre interessi legali da ogni singola scadenza fino al soddisfo;
- rigetta la richiesta di condanna per responsabilità aggravata formulata dalla parte attrice;
- compensa fra le parti le spese di lite .
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 08 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Emilia Caleca