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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 31/10/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1248/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa DI AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1248/2024, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17.09.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc,
tra
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. Camporoppolo n. Parte_1
16/A , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Sabatini ed elettivamente domicilaito in Spoleto (PG)
Via Francesca Morvillo n.11 presso il difensore
- RICORRENTE -
e
, nata a [...] il [...], residente a [...], frazione Bruna, Controparte_1
Via Togliatti n.23; , nato a [...] il [...], residente a [...], loc. CP_2
Camporoppolo n.16/a; , nato a [...] il [...], residente a [...]
n.118/A; rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Modena ed elettivamente domiciliati in Perugia, Via
Alessi n.32, presso il difensore
- RESISTENTI–
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Con istanza depositata in data 26 marzo 2025, le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: - Accertare e dichiarare che è venuto meno il diritto di abitazione stabilito con sentenza n.58/2010 in favore di , Controparte_1 [...]
e rispetto alla casa coniugale sita in Spoleto, località Camporoppolo CP_2 Parte_1
n.16 piano primo e che la stessa è stata restituita a , essendosi realizzate le condizioni Parte_1 previste all'art. 2 della sentenza n.58/2010; - Accertare e dichiarare che è cessato il diritto al contributo al mantenimento in capo a e a carico di , essendosi realizzate le CP_2 Parte_1 condizioni previste all'art. 3 della sentenza n.58/2010; - Accertare e dichiarare che è cessato ogni altro obbligo gravante su derivante dalla sentenza n.58/2010; - Disporre la Parte_1 compensazione delle spese.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 9 settembre 2024 assumeva di essere divorziato dalla Parte_1
Sig.ra , giusta Sentenza del Tribunale di Spoleto n. 58/2010, con la quale era stata Controparte_1 assegnata la casa coniugale di sua esclusiva proprietà alla moglie, con la quale i figli vivevano ed un contributo al mantenimento per i figli, nonche un assegno divorzile ed altri contributi di carattere economico. Successivamente in data 19 febbraio 2019, aveva presentato un ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, assumendo che i due coniugi erano ormai economicamente indipendenti per cui avrebbe dovuto essere revocato l'assegno divorzile, l'onere del pagamento delle utenze domestiche e delle derrate alimentari. Sarebbe dovuto venire meno anche il diritto di abitazione nella casa coniugale , in ragione dell'indipendenza economica dei figli e e anche delle mutate condizioni CP_3 CP_2 patrimoniali. Il procedimento cui veniva attribuito il n. 320/2019 del Tribunale Ordinario di Spoleto si concludeva con decreto n. 12089/2019 del 13/11/2019 che diponeva la revoca dell'assegno divorzile mentre rigettava la domanda di revoca dell' assegnazione della casa coniugale, ed accoglieva parzialmente quelle relative al contributo al mantenimento dei figli disponendo la permanenza di quello in favore del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, . La stessa CP_2
pagina 2 di 4 sentenza revocava l'obbligo di di provvedere al pagamento delle utenze relative alla Parte_1 fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e gas dell'immobile in cui lo stesso figlio conviveva con la madre.
Le nuove condizioni che si erano verificate ultimamente e che giustiificavano un atro ricorso per la modiifca delle condizioni di divorzio, riguardavano la sig.ra che non abitava più Controparte_1 nella casa coniugale in quanto aveva trasferito altrove la propria residenza ed il figlio , il CP_2 quale, pur mantenendo in quella casa la formale residenza, la aveva materialmente lasciato da ben oltre un anno poiché conviveva in Spoleto (Pg), Via Santo Spes di Spoleto n. 76 con la propria compagna dalla quale, in data 2 novembre 2022, aveva anche avuto una figlia. Controparte_4
Sia la Sig.ra che i figli erano ormai pienamente autosufficienti, perchè la prima Controparte_1 aveva una molteplicità di immobili ed altre fonti di reddito, mentre i figli e , lo erano CP_2 CP_3 soprattutto in forza del contributo personale, lavorativo ed economico apportato loro dal padre.
Il Presidente fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza del 15 gennaio 2025 concedendo termini per la notiifica e la costituzione in giudizio dei resistenti.
Con memoria depositata in data 12 dicembre 2024 si costituivano in giudizio la Sig.ra CP_1
ed i figli del ricorrente e , non opponendosi alla restituzione della casa
[...] CP_2 CP_3 coniugale, ma avanzando alcune eccezioni con riguardo agli obblighi di mantenimento, dichiarando che tra il padre ed i figli esistevano anche altri contenziosi che non potevano comunque essere trattai in tale giudizio. In via preliminare chiedevano comunque di rimettere la causa in mediazione e in via principale, con riferimento alla restituzione della casa coniugale, dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese, mnetre si opponeva alla revoca del contributo al mantenimento del figlio . Successivamente le parti presentavano istanza congiunta per CP_3 postiiciapre l'dienza di prima cmparizione ed essere rimessi in mediazione, al fine di definire anche altre questioni tra loro pendenti. Il Giudice in accoglimento dell'istanza rinviava la comparizione delle parti all'udienza del 2 aprile 2025.
In data 2 marzo 2025 venivano depositate conclusioni congiunte e chiesta la sostituzione con note di trattazione scritta della comparizione parti. Il Presidente autorizzava quanto richiesto e all'udienza del 2 aprile 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti.
pagina 3 di 4 In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono conformi agli interessi delle stesse parti.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Con riguardo alle spese processuali, le stesse debbono essere integralmente compensate in ragione dell'accordo delle Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così provvede:
DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio indicate nella sentenza del Tribunale di Spoleto
n.58/2010 quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto, lì 31.10.2025
Il Presidente est.
DI AT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa DI AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1248/2024, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17.09.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc,
tra
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. Camporoppolo n. Parte_1
16/A , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Sabatini ed elettivamente domicilaito in Spoleto (PG)
Via Francesca Morvillo n.11 presso il difensore
- RICORRENTE -
e
, nata a [...] il [...], residente a [...], frazione Bruna, Controparte_1
Via Togliatti n.23; , nato a [...] il [...], residente a [...], loc. CP_2
Camporoppolo n.16/a; , nato a [...] il [...], residente a [...]
n.118/A; rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Modena ed elettivamente domiciliati in Perugia, Via
Alessi n.32, presso il difensore
- RESISTENTI–
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Con istanza depositata in data 26 marzo 2025, le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: - Accertare e dichiarare che è venuto meno il diritto di abitazione stabilito con sentenza n.58/2010 in favore di , Controparte_1 [...]
e rispetto alla casa coniugale sita in Spoleto, località Camporoppolo CP_2 Parte_1
n.16 piano primo e che la stessa è stata restituita a , essendosi realizzate le condizioni Parte_1 previste all'art. 2 della sentenza n.58/2010; - Accertare e dichiarare che è cessato il diritto al contributo al mantenimento in capo a e a carico di , essendosi realizzate le CP_2 Parte_1 condizioni previste all'art. 3 della sentenza n.58/2010; - Accertare e dichiarare che è cessato ogni altro obbligo gravante su derivante dalla sentenza n.58/2010; - Disporre la Parte_1 compensazione delle spese.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 9 settembre 2024 assumeva di essere divorziato dalla Parte_1
Sig.ra , giusta Sentenza del Tribunale di Spoleto n. 58/2010, con la quale era stata Controparte_1 assegnata la casa coniugale di sua esclusiva proprietà alla moglie, con la quale i figli vivevano ed un contributo al mantenimento per i figli, nonche un assegno divorzile ed altri contributi di carattere economico. Successivamente in data 19 febbraio 2019, aveva presentato un ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, assumendo che i due coniugi erano ormai economicamente indipendenti per cui avrebbe dovuto essere revocato l'assegno divorzile, l'onere del pagamento delle utenze domestiche e delle derrate alimentari. Sarebbe dovuto venire meno anche il diritto di abitazione nella casa coniugale , in ragione dell'indipendenza economica dei figli e e anche delle mutate condizioni CP_3 CP_2 patrimoniali. Il procedimento cui veniva attribuito il n. 320/2019 del Tribunale Ordinario di Spoleto si concludeva con decreto n. 12089/2019 del 13/11/2019 che diponeva la revoca dell'assegno divorzile mentre rigettava la domanda di revoca dell' assegnazione della casa coniugale, ed accoglieva parzialmente quelle relative al contributo al mantenimento dei figli disponendo la permanenza di quello in favore del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, . La stessa CP_2
pagina 2 di 4 sentenza revocava l'obbligo di di provvedere al pagamento delle utenze relative alla Parte_1 fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e gas dell'immobile in cui lo stesso figlio conviveva con la madre.
Le nuove condizioni che si erano verificate ultimamente e che giustiificavano un atro ricorso per la modiifca delle condizioni di divorzio, riguardavano la sig.ra che non abitava più Controparte_1 nella casa coniugale in quanto aveva trasferito altrove la propria residenza ed il figlio , il CP_2 quale, pur mantenendo in quella casa la formale residenza, la aveva materialmente lasciato da ben oltre un anno poiché conviveva in Spoleto (Pg), Via Santo Spes di Spoleto n. 76 con la propria compagna dalla quale, in data 2 novembre 2022, aveva anche avuto una figlia. Controparte_4
Sia la Sig.ra che i figli erano ormai pienamente autosufficienti, perchè la prima Controparte_1 aveva una molteplicità di immobili ed altre fonti di reddito, mentre i figli e , lo erano CP_2 CP_3 soprattutto in forza del contributo personale, lavorativo ed economico apportato loro dal padre.
Il Presidente fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza del 15 gennaio 2025 concedendo termini per la notiifica e la costituzione in giudizio dei resistenti.
Con memoria depositata in data 12 dicembre 2024 si costituivano in giudizio la Sig.ra CP_1
ed i figli del ricorrente e , non opponendosi alla restituzione della casa
[...] CP_2 CP_3 coniugale, ma avanzando alcune eccezioni con riguardo agli obblighi di mantenimento, dichiarando che tra il padre ed i figli esistevano anche altri contenziosi che non potevano comunque essere trattai in tale giudizio. In via preliminare chiedevano comunque di rimettere la causa in mediazione e in via principale, con riferimento alla restituzione della casa coniugale, dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese, mnetre si opponeva alla revoca del contributo al mantenimento del figlio . Successivamente le parti presentavano istanza congiunta per CP_3 postiiciapre l'dienza di prima cmparizione ed essere rimessi in mediazione, al fine di definire anche altre questioni tra loro pendenti. Il Giudice in accoglimento dell'istanza rinviava la comparizione delle parti all'udienza del 2 aprile 2025.
In data 2 marzo 2025 venivano depositate conclusioni congiunte e chiesta la sostituzione con note di trattazione scritta della comparizione parti. Il Presidente autorizzava quanto richiesto e all'udienza del 2 aprile 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti.
pagina 3 di 4 In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono conformi agli interessi delle stesse parti.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Con riguardo alle spese processuali, le stesse debbono essere integralmente compensate in ragione dell'accordo delle Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così provvede:
DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio indicate nella sentenza del Tribunale di Spoleto
n.58/2010 quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto, lì 31.10.2025
Il Presidente est.
DI AT
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