CASS
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2025, n. 8627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8627 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE AM, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/06/2024 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN Costanzo;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi che l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di RE AM per il reato ex art. 337 cod. pen., quale descritto nel capo di imputazione, ma ha ridotto la pena comminata dal Tribunale di Monza. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di RE si chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione nel determinare una 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 8627 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 06/02/2025 pena corrispondente a tre volte il minimo edittale, pur dopo avere valutato il reato di non particolare gravità, e nell'applicare la recidiva senza giustificarla in ragione di una «maggior colpevolezza dell'imputato». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo dei motivi di ricorso è infondato. Seppure con motivazione non lineare, la Corte di appello ha ridotto la pena rispetto a quella determinata dal Tribunale (in misura corrispondente a cinque volte il minimo edittale, calcolato relativamente a 4 mesi di reclusione, stante la riduzione per il rito), evidenziando che l'imputato non ha commesso atti di diretta violenza fisica nei confronti dei Carabinieri che intendevano sottoporlo a controllo, ma l:Usi è limitato a fuggire a bordo del suo motociclo. Tuttavia, non ha mancato, per altro verso, di considerare che con la sua fuga egli ha posto «in pericolo la vita propria e altrui». Posto questo, deve osservarsi che la pena-base, determinata nella misura di un 1 anno e 6 mesi di reclusione — pur corrispondendo a tre volte il minimo edittale e, nella sua riduzione a un anno di reclusione (per il rito abbreviato), a due volte e mezza il minimo edittale — risulta, in ogni caso, in realtà, inferiore alla misura media nell'arco edittale che va da sei mesi a cinque anni di reclusione. Pertanto, è applicabile alla fattispecie il principio per il quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice quando la pena sia stata determinata secondo valori medi (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello, osservando che l'imputato, già condannato due volte per furto e per porto d'armi, «ha reiterato comportamenti delittuosi non avendo avuto alcun ravvedimento posteriore alle condanne», ha confermato l'applicazione della recidiva già sufficientemente giustificata dal Tribunale con l'evidenziare che la prolungata fuga dell'imputato lungo le vie cittadine e in orario di folto traffico, per opporsi al controllo dei Carabinieri, denota una «particolare inclinazione al crimine». 3. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi decisa il 6/02/2025 Il ConsiglieAe estensore Il Presidente AN Cos nzo AE De MI ',27-t , • SEZIONE VI PENALE 03 MAR 2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN Costanzo;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi che l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di RE AM per il reato ex art. 337 cod. pen., quale descritto nel capo di imputazione, ma ha ridotto la pena comminata dal Tribunale di Monza. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di RE si chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione nel determinare una 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 8627 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 06/02/2025 pena corrispondente a tre volte il minimo edittale, pur dopo avere valutato il reato di non particolare gravità, e nell'applicare la recidiva senza giustificarla in ragione di una «maggior colpevolezza dell'imputato». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo dei motivi di ricorso è infondato. Seppure con motivazione non lineare, la Corte di appello ha ridotto la pena rispetto a quella determinata dal Tribunale (in misura corrispondente a cinque volte il minimo edittale, calcolato relativamente a 4 mesi di reclusione, stante la riduzione per il rito), evidenziando che l'imputato non ha commesso atti di diretta violenza fisica nei confronti dei Carabinieri che intendevano sottoporlo a controllo, ma l:Usi è limitato a fuggire a bordo del suo motociclo. Tuttavia, non ha mancato, per altro verso, di considerare che con la sua fuga egli ha posto «in pericolo la vita propria e altrui». Posto questo, deve osservarsi che la pena-base, determinata nella misura di un 1 anno e 6 mesi di reclusione — pur corrispondendo a tre volte il minimo edittale e, nella sua riduzione a un anno di reclusione (per il rito abbreviato), a due volte e mezza il minimo edittale — risulta, in ogni caso, in realtà, inferiore alla misura media nell'arco edittale che va da sei mesi a cinque anni di reclusione. Pertanto, è applicabile alla fattispecie il principio per il quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice quando la pena sia stata determinata secondo valori medi (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello, osservando che l'imputato, già condannato due volte per furto e per porto d'armi, «ha reiterato comportamenti delittuosi non avendo avuto alcun ravvedimento posteriore alle condanne», ha confermato l'applicazione della recidiva già sufficientemente giustificata dal Tribunale con l'evidenziare che la prolungata fuga dell'imputato lungo le vie cittadine e in orario di folto traffico, per opporsi al controllo dei Carabinieri, denota una «particolare inclinazione al crimine». 3. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi decisa il 6/02/2025 Il ConsiglieAe estensore Il Presidente AN Cos nzo AE De MI ',27-t , • SEZIONE VI PENALE 03 MAR 2025