TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 124/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NIGLIO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LACERENZA Controparte_1 C.F._2
GAETANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda risarcitoria è fondata e va pertanto accolta.
ha convenuto in giudizio il dott. chiedendo il risarcimento del Parte_1 Controparte_1 danno biologico e morale asseritamente patito in conseguenza dell'errata esecuzione degli interventi di chirurgia estetica cui è stata sottoposta presso lo studio medico del resistente il 18.5.2019 ed il 3.11.2019, oltre al rimborso delle spese relative alla consulenza medica di parte.
A sostegno della domanda risarcitoria la ricorrente ha richiamato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nel corso della procedura ex art. 696 bis c.p.c. preventivamente promossa dalla stessa
[...]
, secondo le quali in conseguenza dell'erronea esecuzione dei predetti interventi chirurgici la Pt_1 ricorrente ha subito un danno biologico temporaneo “differenziale” pari ad un giorno di inabilità temporanea totale ed a trenta giorni di inabilità parziale al 25%, nonché un danno biologico permanente nella misura del 5%.
Il , costituitosi già nella fase di a.t.p., si è costituito anche nel presente giudizio, eccependo in via CP_1 preliminare l'improponibilità dell'avversa azione per effetto dell'“espressa rinuncia della Paziente a qualsivoglia diritto e/o azione rinveniente dal rapporto professionale con il Medico” contenuta nel modulo di consenso informato sottoscritto dalla in data 3.11.2019; nel merito ha chiesto il Parte_1
pagina 1 di 4 rigetto della domanda o in via subordinata la riduzione del risarcimento con esclusione del preteso danno morale.
Orbene, in via preliminare va rilevata la nullità ai sensi dell'art. 1229 co. 2 c.c. della clausola di esonero del medico da responsabilità professionale contenuta nel modulo di consenso sottoscritto dalla ricorrente in data 3.11.2019. Infatti, a norma della disposizione codicistica citata, è nullo qualsiasi patto preventivo di esonero da responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, tra i quali vanno annoverati gli obblighi attinenti alla salvaguardia dell'altrui integrità fisica. Va conseguentemente disattesa l'eccezione di improponibilità dell'azione risarcitoria sollevata dal resistente.
Nel merito il c.t.u. nominato nella fase di a.t.p. ha rilevato ed osservato quanto segue, dopo aver sottoposto a visita medico – legale la e dopo aver esaminato la documentazione clinica ed i Parte_1 fotogrammi allegati in atti: in data 18.5.2019, previa formulazione della diagnosi di “Punta globosa ed ipertrofica”, la è Parte_1 stata sottoposta dal dott. ad un intervento di rinoplastica consistito nella “Riduzione della punta CP_1 globosa e minima limatura del gibbo senza frattura”; i fotogrammi precedenti l'intervento evidenziano “un ingrossamento della punta del naso con cute translucida e con abbondanza di ghiandole sebacee”, non anche “asimmetria delle narici”; dal verbale operatorio risulta che l'intervento del 18.5.2019 è consistito in una “rinoplastica “open” con riduzione delle crus mediali della cartilagine alare, sutura delle crus triangolari, minima correzione della deviazione del setto cartilagineo, riduzione della lunghezza del setto alla spina nasale, minima limatura del gibbo osseo dorsale”; il decorso post-operatorio è stato caratterizzato “dalla comparsa di necrosi parcellare della cute del 3° inferiore del dorso del naso con comparsa di escara e perdita di sostanza cutanea” e dalla successiva manifestazione di “esiti cicatriziali unitamente ad una eccessiva lunghezza e sporgenza della columella”; si è reso pertanto necessario un ulteriore intervento chirurgico correttivo di “riduzione in altezza della cicatrice columello-settale”, eseguito il 3 novembre 2019 dallo stesso dott. ; CP_1
“i rilievi fotografici successivi al trattamento chirurgico del 3 novembre 2019 dimostrano il sostanziale miglioramento della lunghezza della columella e la persistenza della cicatrice cutanea residuata alla perdita di sostanza cutanea verificatasi in occasione del primo intervento chirurgico”; i rilievi fotografici eseguiti durante le operazioni peritali evidenziano allo stato attuale “la presenza di una cicatrice cutanea in corrispondenza del 3° inferiore del dorso del naso, in prossimità della punta, piana, di forma irregolare-circolare, del diametro di circa cm 1, visibile a media distanza, con contestuale asimmetria delle narici per innalzamento di mm 2 della narice sinistra ed introversione della stessa”, significativi di un “trattamento chirurgico non conforme alla lege artis”; l'errore tecnico imputabile al dott. è consistito in “uno scollamento della cute del dorso del naso CP_1 eccessivamente superficiale, con conseguente sofferenza dei vasi del derma, ischemia e comparsa di necrosi cutanea da perdita di sostanza” (in alternativa il c.t.u. ha ipotizzato “una involontaria lesione causata dallo strumentario chirurgico utilizzato per la limatura del gibbo dorsale”, comunque imputabile per imprudenza e negligenza allo stesso medico), nonché in “una incongrua resezione delle strutture cartilagine e/o incongrua sutura delle incisioni cutanee della rinoplastica open”.
La relazione peritale, analiticamente motivata e coerente nel suo sviluppo logico, non è stata sottoposta ad alcuna censura, né è stata formulata dalle parti alcuna osservazione critica di natura tecnica.
pagina 2 di 4 Risulta pertanto accertato, secondo un criterio di ragionevole probabilità, il nesso causale diretto tra gli interventi chirurgici praticati dal dott. ed il pregiudizio estetico patito dalla , CP_1 Parte_1 consistito nella manifestazione di rilevanti esiti cicatriziali e di un'evidente asimmetria delle narici non visibili nelle fotografie scattate prima dell'esecuzione dei medesimi interventi.
Il danno biologico patito dalla in conseguenza dell'errata esecuzione degli interventi di Parte_1 chirurgia estetica, quantificato dal c.t.u. in cinque punti percentuali per il danno permanente e in un giorno di inabilità assoluta e trenta giorni di inabilità parziale al 25% per il danno temporaneo, va liquidato in base ai parametri di cui all'art. 139 dlgs. 209/2005 (cfr. art. 7 l. 24/17) come rideterminati dal d.m. 16.7.2024, e dunque in euro 6039,04 per il danno permanente (età della ricorrente 40 anni al momento dell'evento dannoso) ed euro 469,54 per il danno temporaneo, così per un importo complessivo di euro 6508,58.
Il danno biologico è stato liquidato alla stregua dei valori correnti all'attualità, sicchè i relativi importi non sono soggetti a rivalutazione monetaria, ma si devono riconoscere solo gli interessi legali a decorrere dalla data dell'evento dannoso;
è noto infatti che, mediante il riconoscimento degli interessi, si risarcisce il danno per il ritardato conseguimento della somma dovuta a titolo risarcitorio (mentre con la rivalutazione monetaria si risarcisce il danno emergente, conseguente alla svalutazione monetaria). Pertanto, per evitare un'indebita locupletazione, bisognerà devalutare alla data dell'evento le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale e calcolare gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino al soddisfo.
L'importo del risarcimento come sopra liquidato si riferisce al solo danno biologico, dovendo invece escludersi la risarcibilità del cd. danno morale pure invocata da parte ricorrente.
Il cd. danno morale è la sofferenza interiore intesa come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica prescindendo pertanto da qualsiasi verifica oggettiva secondo i criteri della medicina legale: si tratta di un peggioramento dello status spirituale del soggetto che non può che essere valutato, se provato nell'an, in base a criterio di liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c. e non può quindi essere oggetto di risarcimento quale voce accessoria del danno biologico quantificabile mediante "automatico" incremento percentuale del punto di invalidità biologica o del corrispondente valore monetario, dovendo invece rispondere a criteri di valutazione del tutto autonomi, occorrendo il previo accertamento dell'an e la esplicazione degli indici utilizzati per la quantificazione del danno.
Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto - come nel caso di specie - ad una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
Pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. La possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in pagina 3 di 4 termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. 6444/2023).
Nel caso di specie, a fronte della lieve entità dei postumi permanenti accertati dal c.t.u. nella misura del
5%, l'attrice non ha allegato fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico. Non può essere utilmente invocato l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., che dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'"esistenza" di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare: non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.
Le spese di lite, comprese le spese relative alla consulenza di parte attrice pari ad euro 1000,00 come da fattura in atti, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria del giudizio di merito in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il convenuto a pagare in favore dell'attrice la somma complessiva di euro 6508,58, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat ed interessi legali come indicato in parte motiva;
condanna il convenuto a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano per la fase di a.t.p. in € 1286,00 per spese ed € 2300,00 per onorari e per il giudizio di merito in euro 264,00 per spese ed euro 3300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Niglio dichiaratosi antistatario;
pone in via definitiva a carico del convenuto le spese di c.t.u.
Foggia, 6.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 124/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NIGLIO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LACERENZA Controparte_1 C.F._2
GAETANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda risarcitoria è fondata e va pertanto accolta.
ha convenuto in giudizio il dott. chiedendo il risarcimento del Parte_1 Controparte_1 danno biologico e morale asseritamente patito in conseguenza dell'errata esecuzione degli interventi di chirurgia estetica cui è stata sottoposta presso lo studio medico del resistente il 18.5.2019 ed il 3.11.2019, oltre al rimborso delle spese relative alla consulenza medica di parte.
A sostegno della domanda risarcitoria la ricorrente ha richiamato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nel corso della procedura ex art. 696 bis c.p.c. preventivamente promossa dalla stessa
[...]
, secondo le quali in conseguenza dell'erronea esecuzione dei predetti interventi chirurgici la Pt_1 ricorrente ha subito un danno biologico temporaneo “differenziale” pari ad un giorno di inabilità temporanea totale ed a trenta giorni di inabilità parziale al 25%, nonché un danno biologico permanente nella misura del 5%.
Il , costituitosi già nella fase di a.t.p., si è costituito anche nel presente giudizio, eccependo in via CP_1 preliminare l'improponibilità dell'avversa azione per effetto dell'“espressa rinuncia della Paziente a qualsivoglia diritto e/o azione rinveniente dal rapporto professionale con il Medico” contenuta nel modulo di consenso informato sottoscritto dalla in data 3.11.2019; nel merito ha chiesto il Parte_1
pagina 1 di 4 rigetto della domanda o in via subordinata la riduzione del risarcimento con esclusione del preteso danno morale.
Orbene, in via preliminare va rilevata la nullità ai sensi dell'art. 1229 co. 2 c.c. della clausola di esonero del medico da responsabilità professionale contenuta nel modulo di consenso sottoscritto dalla ricorrente in data 3.11.2019. Infatti, a norma della disposizione codicistica citata, è nullo qualsiasi patto preventivo di esonero da responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, tra i quali vanno annoverati gli obblighi attinenti alla salvaguardia dell'altrui integrità fisica. Va conseguentemente disattesa l'eccezione di improponibilità dell'azione risarcitoria sollevata dal resistente.
Nel merito il c.t.u. nominato nella fase di a.t.p. ha rilevato ed osservato quanto segue, dopo aver sottoposto a visita medico – legale la e dopo aver esaminato la documentazione clinica ed i Parte_1 fotogrammi allegati in atti: in data 18.5.2019, previa formulazione della diagnosi di “Punta globosa ed ipertrofica”, la è Parte_1 stata sottoposta dal dott. ad un intervento di rinoplastica consistito nella “Riduzione della punta CP_1 globosa e minima limatura del gibbo senza frattura”; i fotogrammi precedenti l'intervento evidenziano “un ingrossamento della punta del naso con cute translucida e con abbondanza di ghiandole sebacee”, non anche “asimmetria delle narici”; dal verbale operatorio risulta che l'intervento del 18.5.2019 è consistito in una “rinoplastica “open” con riduzione delle crus mediali della cartilagine alare, sutura delle crus triangolari, minima correzione della deviazione del setto cartilagineo, riduzione della lunghezza del setto alla spina nasale, minima limatura del gibbo osseo dorsale”; il decorso post-operatorio è stato caratterizzato “dalla comparsa di necrosi parcellare della cute del 3° inferiore del dorso del naso con comparsa di escara e perdita di sostanza cutanea” e dalla successiva manifestazione di “esiti cicatriziali unitamente ad una eccessiva lunghezza e sporgenza della columella”; si è reso pertanto necessario un ulteriore intervento chirurgico correttivo di “riduzione in altezza della cicatrice columello-settale”, eseguito il 3 novembre 2019 dallo stesso dott. ; CP_1
“i rilievi fotografici successivi al trattamento chirurgico del 3 novembre 2019 dimostrano il sostanziale miglioramento della lunghezza della columella e la persistenza della cicatrice cutanea residuata alla perdita di sostanza cutanea verificatasi in occasione del primo intervento chirurgico”; i rilievi fotografici eseguiti durante le operazioni peritali evidenziano allo stato attuale “la presenza di una cicatrice cutanea in corrispondenza del 3° inferiore del dorso del naso, in prossimità della punta, piana, di forma irregolare-circolare, del diametro di circa cm 1, visibile a media distanza, con contestuale asimmetria delle narici per innalzamento di mm 2 della narice sinistra ed introversione della stessa”, significativi di un “trattamento chirurgico non conforme alla lege artis”; l'errore tecnico imputabile al dott. è consistito in “uno scollamento della cute del dorso del naso CP_1 eccessivamente superficiale, con conseguente sofferenza dei vasi del derma, ischemia e comparsa di necrosi cutanea da perdita di sostanza” (in alternativa il c.t.u. ha ipotizzato “una involontaria lesione causata dallo strumentario chirurgico utilizzato per la limatura del gibbo dorsale”, comunque imputabile per imprudenza e negligenza allo stesso medico), nonché in “una incongrua resezione delle strutture cartilagine e/o incongrua sutura delle incisioni cutanee della rinoplastica open”.
La relazione peritale, analiticamente motivata e coerente nel suo sviluppo logico, non è stata sottoposta ad alcuna censura, né è stata formulata dalle parti alcuna osservazione critica di natura tecnica.
pagina 2 di 4 Risulta pertanto accertato, secondo un criterio di ragionevole probabilità, il nesso causale diretto tra gli interventi chirurgici praticati dal dott. ed il pregiudizio estetico patito dalla , CP_1 Parte_1 consistito nella manifestazione di rilevanti esiti cicatriziali e di un'evidente asimmetria delle narici non visibili nelle fotografie scattate prima dell'esecuzione dei medesimi interventi.
Il danno biologico patito dalla in conseguenza dell'errata esecuzione degli interventi di Parte_1 chirurgia estetica, quantificato dal c.t.u. in cinque punti percentuali per il danno permanente e in un giorno di inabilità assoluta e trenta giorni di inabilità parziale al 25% per il danno temporaneo, va liquidato in base ai parametri di cui all'art. 139 dlgs. 209/2005 (cfr. art. 7 l. 24/17) come rideterminati dal d.m. 16.7.2024, e dunque in euro 6039,04 per il danno permanente (età della ricorrente 40 anni al momento dell'evento dannoso) ed euro 469,54 per il danno temporaneo, così per un importo complessivo di euro 6508,58.
Il danno biologico è stato liquidato alla stregua dei valori correnti all'attualità, sicchè i relativi importi non sono soggetti a rivalutazione monetaria, ma si devono riconoscere solo gli interessi legali a decorrere dalla data dell'evento dannoso;
è noto infatti che, mediante il riconoscimento degli interessi, si risarcisce il danno per il ritardato conseguimento della somma dovuta a titolo risarcitorio (mentre con la rivalutazione monetaria si risarcisce il danno emergente, conseguente alla svalutazione monetaria). Pertanto, per evitare un'indebita locupletazione, bisognerà devalutare alla data dell'evento le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale e calcolare gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino al soddisfo.
L'importo del risarcimento come sopra liquidato si riferisce al solo danno biologico, dovendo invece escludersi la risarcibilità del cd. danno morale pure invocata da parte ricorrente.
Il cd. danno morale è la sofferenza interiore intesa come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica prescindendo pertanto da qualsiasi verifica oggettiva secondo i criteri della medicina legale: si tratta di un peggioramento dello status spirituale del soggetto che non può che essere valutato, se provato nell'an, in base a criterio di liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c. e non può quindi essere oggetto di risarcimento quale voce accessoria del danno biologico quantificabile mediante "automatico" incremento percentuale del punto di invalidità biologica o del corrispondente valore monetario, dovendo invece rispondere a criteri di valutazione del tutto autonomi, occorrendo il previo accertamento dell'an e la esplicazione degli indici utilizzati per la quantificazione del danno.
Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto - come nel caso di specie - ad una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
Pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. La possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in pagina 3 di 4 termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. 6444/2023).
Nel caso di specie, a fronte della lieve entità dei postumi permanenti accertati dal c.t.u. nella misura del
5%, l'attrice non ha allegato fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico. Non può essere utilmente invocato l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., che dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'"esistenza" di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare: non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.
Le spese di lite, comprese le spese relative alla consulenza di parte attrice pari ad euro 1000,00 come da fattura in atti, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria del giudizio di merito in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il convenuto a pagare in favore dell'attrice la somma complessiva di euro 6508,58, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat ed interessi legali come indicato in parte motiva;
condanna il convenuto a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano per la fase di a.t.p. in € 1286,00 per spese ed € 2300,00 per onorari e per il giudizio di merito in euro 264,00 per spese ed euro 3300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Niglio dichiaratosi antistatario;
pone in via definitiva a carico del convenuto le spese di c.t.u.
Foggia, 6.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4