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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 545/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 255/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gizzeria - Via Albania 48 88040 Gizzeria CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
LA SP - 01748900790
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000546337-ACC-E068-2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000546337-ACC-E068-2024 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000546337-ACC-E068-2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000546337-ACC-E068-2024 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 278/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di accertamento d'ufficio n. 000000546337-ACC- E068-2024 del 5.11.2024, notificato il 26.11.2024 con cui è stato richiesto il pagamento, a favore del Comune di Gizzeria, della somma di € 1.118,75 per l'omesso versamento dell'IMU per gli anni 2019, 2020 e 2021 e per l'omesso versamento della TASI per l'anno 2019 relativi alla quota di proprietà del ricorrente (50% dell'immobile oggetto di accertamento).
Nel ricorso, il contribuente ha premesso in fatto di essere comproprietario insieme alla coniuge Nominativo_1 (per la quota del 50% ciascuno) dell'immobile sito in Indirizzo_1 (prima Indirizzo_2 traversa 6/B) in cui, fin dall'anno 2007, i due coniugi hanno stabilito la propria residenza e fissato l'abitazione principale del proprio nucleo familiare. Il ricorrente ha quindi poi dedotto che, a causa di impegni politici e professionali, nel periodo dall'anno 2019 fino al 2021, ha spostato la propria residenza anagrafica in Lamezia Terme, Indirizzo_3 presso l'immobile di proprietà dei suoi genitori (per il quale non ha usufruito di alcuna esenzione) per poi spostarla nuovamente a Gizzeria in Indirizzo_1
.
Il ricorrente nei suoi motivi di impugnazione, lamenta, fra le altre cose, il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
la nullità dell'atto per mancata indicazione del soggetto che dovrà procedere alla riscossione coattiva ex art. 1, comma 792 lett. a) della legge n. 160/2019; la nullità dell'atto per eccesso di potere da parte della amministrazione procedente e ciò con riferimento alla circostanza che il Comune ha considerato sia il ricorrente che la coniuge Nominativo_1 residenti a [...], quando quest'ultima è sempre stata residente a [...]. Ancora deduce la violazione dell'art. 1, comma 741, lettera B), della legge n.
160/2019.
Si costituiva in giudizio la concessionaria LA SP che insisteva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Per comprendere il presupposto impositivo, va riguardata la disposizione di cui all'art. 1, comma 741, l.
160/2019, nel testo ratione temporis vigente (dall'1 gennaio 2020 fino al 20 dicembre 2021 e quindi applicabile agli anni d'imposta 2020 e 2021, mentre per i tre mesi riferiti all'anno 2019 è applicabile la disciplina precedente dettata dall'art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. 6 dicembre 2011). Ebbene tale disposizione, prevedeva, per quanto qui interessa, che “b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile (…)”.
Sul predetto testo, così come sul testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2015/2021 è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 209/2022 con la quale, per quanto qui interessa, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: « per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
Il contribuente pertanto, non può usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, se presso l'immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica. Infatti, il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile sussiste e coinvolge anche il mantenimento dell'esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare siano stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi purché, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, sia stata stabilita la residenza anagrafica nell'immobile per il quale l'esenzione sia stata invocata.
Ciò significa che il diritto del contribuente all'esenzione per l'abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell' immobile per il quale essa è stata invocata.
Quindi, affinché possa usufruirsi dell'esenzione IMU come abitazione principale è sempre richiesto (in ogni caso) che il soggetto abbia anche la residenza anagrafica nell'immobile per il quale richiede l'esenzione.
Nel caso di specie, pertanto, appare corretto l'accertamento ed il recupero offerto dall'Ufficio e dal concessionario.
L'atto impugnato contiene tutte le indicazioni, sia di fatto che di diritto, utili alla individuazione della pretesa di pagamento, sia con riferimento agli immobili accertati sia con riferimento alla quota di possesso (50%) accertata in capo al ricorrente, sia con riferimento ai criteri e ai parametri utilizzati per la determinazione dell'imposta, senza che possa dirsi pregiudicato o menomato il diritto di difesa, che deve sempre ritenersi parametro della violazione formale e/o sostanziale della motivazione dell'atto o delle altre possibili irregolarità formali dello stesso.
Le spese comunque si compensano in ragione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 255/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gizzeria - Via Albania 48 88040 Gizzeria CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
LA SP - 01748900790
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000546337-ACC-E068-2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000546337-ACC-E068-2024 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000546337-ACC-E068-2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000546337-ACC-E068-2024 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 278/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di accertamento d'ufficio n. 000000546337-ACC- E068-2024 del 5.11.2024, notificato il 26.11.2024 con cui è stato richiesto il pagamento, a favore del Comune di Gizzeria, della somma di € 1.118,75 per l'omesso versamento dell'IMU per gli anni 2019, 2020 e 2021 e per l'omesso versamento della TASI per l'anno 2019 relativi alla quota di proprietà del ricorrente (50% dell'immobile oggetto di accertamento).
Nel ricorso, il contribuente ha premesso in fatto di essere comproprietario insieme alla coniuge Nominativo_1 (per la quota del 50% ciascuno) dell'immobile sito in Indirizzo_1 (prima Indirizzo_2 traversa 6/B) in cui, fin dall'anno 2007, i due coniugi hanno stabilito la propria residenza e fissato l'abitazione principale del proprio nucleo familiare. Il ricorrente ha quindi poi dedotto che, a causa di impegni politici e professionali, nel periodo dall'anno 2019 fino al 2021, ha spostato la propria residenza anagrafica in Lamezia Terme, Indirizzo_3 presso l'immobile di proprietà dei suoi genitori (per il quale non ha usufruito di alcuna esenzione) per poi spostarla nuovamente a Gizzeria in Indirizzo_1
.
Il ricorrente nei suoi motivi di impugnazione, lamenta, fra le altre cose, il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
la nullità dell'atto per mancata indicazione del soggetto che dovrà procedere alla riscossione coattiva ex art. 1, comma 792 lett. a) della legge n. 160/2019; la nullità dell'atto per eccesso di potere da parte della amministrazione procedente e ciò con riferimento alla circostanza che il Comune ha considerato sia il ricorrente che la coniuge Nominativo_1 residenti a [...], quando quest'ultima è sempre stata residente a [...]. Ancora deduce la violazione dell'art. 1, comma 741, lettera B), della legge n.
160/2019.
Si costituiva in giudizio la concessionaria LA SP che insisteva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Per comprendere il presupposto impositivo, va riguardata la disposizione di cui all'art. 1, comma 741, l.
160/2019, nel testo ratione temporis vigente (dall'1 gennaio 2020 fino al 20 dicembre 2021 e quindi applicabile agli anni d'imposta 2020 e 2021, mentre per i tre mesi riferiti all'anno 2019 è applicabile la disciplina precedente dettata dall'art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. 6 dicembre 2011). Ebbene tale disposizione, prevedeva, per quanto qui interessa, che “b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile (…)”.
Sul predetto testo, così come sul testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2015/2021 è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 209/2022 con la quale, per quanto qui interessa, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: « per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
Il contribuente pertanto, non può usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, se presso l'immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica. Infatti, il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile sussiste e coinvolge anche il mantenimento dell'esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare siano stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi purché, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, sia stata stabilita la residenza anagrafica nell'immobile per il quale l'esenzione sia stata invocata.
Ciò significa che il diritto del contribuente all'esenzione per l'abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell' immobile per il quale essa è stata invocata.
Quindi, affinché possa usufruirsi dell'esenzione IMU come abitazione principale è sempre richiesto (in ogni caso) che il soggetto abbia anche la residenza anagrafica nell'immobile per il quale richiede l'esenzione.
Nel caso di specie, pertanto, appare corretto l'accertamento ed il recupero offerto dall'Ufficio e dal concessionario.
L'atto impugnato contiene tutte le indicazioni, sia di fatto che di diritto, utili alla individuazione della pretesa di pagamento, sia con riferimento agli immobili accertati sia con riferimento alla quota di possesso (50%) accertata in capo al ricorrente, sia con riferimento ai criteri e ai parametri utilizzati per la determinazione dell'imposta, senza che possa dirsi pregiudicato o menomato il diritto di difesa, che deve sempre ritenersi parametro della violazione formale e/o sostanziale della motivazione dell'atto o delle altre possibili irregolarità formali dello stesso.
Le spese comunque si compensano in ragione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Compensa le spese.