Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/05/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
2039/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR TA, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n.R.G.V.G. 2039/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente TRA
[...]nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 "
), ed ivi residente al Vico Sciuscella, 10, rappresentato e difeso C.F. 1 dall'Avv. Mariano Cimmino, elett.te dom.to presso il suo studio in Gragnano (NA) alla via Vittorio Veneto n. 41, giusta procura in calce al ricorso introduttivo E
nata a [...] il [...] (C.F. [...] Controparte_1 "
C.F. 2 ), residente in LL di ST (Na) al Vico Sciuscella n. 12, ammessa in via temporanea e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di OR TA Prot. N. 2024/1227/GP del 21/05/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Lamberti elett.te dom.ta presso il suo studio in LL di ST (NA) alla Via Denza n. 9, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OR TA
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni delle parti:
Ricorrenti: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
25.02.2025, ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate al ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento.
PM: In data 15.05.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
1. Con ricorso congiunto depositato in data 14.10.2024, Parte_1 e [...] chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio contratto in data 09.07.2019 in LL di ST (NA).
A sostegno della domanda deducevano:
1. che avevano contratto matrimonio in data 09.07.2019 in LL di
ST (NA) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
2. che dalla loro unione era nato un figlio, Persona_1 in data 11.09.2019, in LL di ST.
3. che erano separati sin dal 03.04.2023, allorquando il Tribunale di OR
TA aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 888/2023,
a seguito della comparizione degli stessi in data 12.01.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale;
4. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
6. che avevano raggiunto un accordo ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi con note autorizzate di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025 ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il giudice relatore riservava la causa al Collegio con ordinanza resa in data
29.03.2025 previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le conclusioni di sua competenza.
Il PM in data 15.05.2025 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente, deve darsi atto che, per quanto dedotto dai ricorrenti ed emergente dal certificato di matrimonio in atti, i coniugi hanno contratto matrimonio civile (l'atto di matrimonio è stato infatti iscritto in parte I del Registro degli Atti di Matrimonio), e che pertanto la pronuncia da assumere in questa sede non è quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto dai procuratori delle parti nel ricorso introduttivo, bensì di scioglimento del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata, e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dall'udienza di comparizione (12.01.2023) dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di OR TA nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse del figlio minore, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Dalla documentazione reddituale depositata in atti risulta che Parte_1 ha percepito redditi da lavoro dipendente pari a euro 10.918,00 per l'anno 2020,
14.705,00 per l'anno 2021, e 17.653,00 per l'anno 2022; mentre Controparte_1 ha dichiarato redditi da lavoro dipendente pari a euro 2.250,00 per l'anno 2023, mentre nell'anno 2024 ha percepito un reddito imponibile lordo di € 9.779,00.
In ragione della proposizione del ricorso e della conseguente assenza di soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1 e [...]
CP_1 così provvede:
A. pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto in LL di ST
(NA) in data 09.07.2019 da nato a [...]_1
, il 04.03.1992 e Controparte_1 nata a [...] il [...] "
(atto n. 28, parte I, del registro degli atti di matrimonio del comune di
LL di ST, anno 2019) ai seguenti patti e condizioni:
1. i ricorrenti vivranno separati, nel reciproco rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza, con l'impegno di comunicarsi tempestivamente ogni eventuale trasferimento di domicilio;
ad entrambi i
2. affida congiuntamente il minore Persona_1 genitori, con collocazione stabile presso la madre, abitando il domicilio coniugale in LL di ST al Vico Sciuscella n. 12, di proprietà del sig. Parte_1 Parte_1 potrà tenere con sé il figlio Persona_1 per l'intero giorno 3. del mercoledì dall'uscita di scuola ore 15:00, compresa la notte, e del giovedì di ogni settimana provvedendo ad accompagnarlo a scuola alle ore 08:30 ed alle eventuali attività ludiche che il bambino deciderà di praticare;
4. il minore Persona_1 inoltre, trascorrerà con il padre un fine settimana ogni 15 giorni e precisamente il padre provvederà a prelevarlo il sabato mattina alle ore 09.00 ed a riaccompagnarlo la domenica sera entro le ore
21.00 presso l'abitazione della madre;
5. atteso che, il sig. Parte_1 non gode di ferie estive per motivi di lavoro, il minore Persona_1 trascorrerà con il padre 15 giorni anche non consecutivi nel mese di gennaio, periodo in cui gode delle ferie, che li concorderà preventivamente almeno due mesi prima con la madre di ogni anno comunicando sempre il luogo del soggiorno, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi;
6. il minore Persona_1 trascorrerà alternativamente col padre e la madre le festività Natalizie e quelle Pasquali che saranno sempre disciplinate tra i coniugi;
7. il minore Persona_1 trascorrerà con il padre sia il giorno del 19 Marzo di ogni anno che il giorno del compleanno del padre anche quando non ricadranno nei giorni prestabiliti. Nel caso in cui i giorni del compleanno e dell'onomastico della madre cadranno nei giorni di visita del padre, tale giorno sarà recuperato dal sig. Cacace nel corso della settimana successiva;
8. è in ogni caso facoltà di ciascuno dei coniugi chiedere la modifica dei giorni e degli orari di visita, come sopra stabiliti, in caso di sopraggiunte e non prevedibili necessità e/o impedimenti che rendano oggettivamente difficoltoso e/o incompatibile conciliare i giorni e gli orari di visita come sopra determinati con le predette sopraggiunte necessità; Parte_1 verserà a titolo di mantenimento del figlio Persona_1 la
9. somma mensile di € 300,00; tale importo dovrà essere versato mediante bonifico da effettuare sul codice iban intestato ad Controparte_1 entro il giorno 15 di ogni mese. Tale somma è comprensiva della quota di € 87,50 bonus assegno unico;
Controparte_1 si farà carico del pagamento delle bollette di acqua,
10. luce e TARSU dell'appartamento di Vico Sciuscella n. 12 di LL di ST, ove continuerà a vivere insieme al figlio minore Persona_1 le spese straordinarie e non prevedibili relative al figlio dovranno essere
11. previamente concordate dai coniugi e debitamente documentate e saranno divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
Controparte_1 dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento in
12. suo favore essendo autosufficiente;
dà atto che i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno
13. provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; 14. dà atto che i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto;
,Parte_1 non abitando più il domicilio coniugale, ha 15. dà atto che cambiare la sua residenza presso il Comune di provveduto a appartenenza.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 101. 898/70 e 125 n.
6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
C. Nulla sulle spese.
Così deciso in OR TA, nella camera di consiglio del 15.05.2025
IL PRESIDENTE relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato