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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/05/2024, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dr.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1425/2023 RG promossa con ricorso ex art 414 cpc depositato il 19.7.2023 da
Parte_1 con avv.to Dino Bravin
- ricorrente -
contro
Controparte_1 con avv.to Pasquale Di Martino - resistente -
e contro altresì
Controparte_2 con avv.to Francesco Giammaria
- resistente - in punto: responsabilità solidale del committente – differenze retributive + lavoro straordinario;
discussa e decisa il 30.5.2024
FATTO
Il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio nei confronti di quale Controparte_1 datrice di lavoro e di quale committente responsabile solidalmente ex artt 1676 cc Controparte_2
e 29 c 2 d.lgs 276/2003 esponendo :
- di avere prestato la propria attività lavorativa dall' 1.4.2022 al 31.3.2023 in forza di contratto a termine e successive proroghe quale dipendente nell' ambito di appalto presso Controparte_1 di Porto Marghera via Delle Industrie n. 18 con mansioni di operaio tubista navale CP_2 livello D1 Metalmeccanico Industria;
Org_1
- di avere svolto l' attività sulle navi della osservando orario di Org_2 Organizzazione_3 lavoro ordinario per 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì (7,30 /16,30 talvolta prolungando la prestazione su richiesta del responsabile sino a 10 ore giornaliere), ed inoltre prestato lavoro straordinario, mai retribuito, tutti i sabato mattina dalle 7,30 alle 12, 30; - di essere rimasto in credito al termine del rapporto di lavoro del saldo dell' ultima paga (residuo rispetto ad acconto di euro 645,00) nonché del lavoro straordinario, competenze di fine rapporto e
TFR per complessivi euro 5.759,01.
Chiede dunque al Tribunale di :
1. Previ ogni necessario accertamento e declaratoria, condannare con sede in Controparte_1
Napoli, Via Provinciale delle Brecce 40, C.F. e con sede in Trieste, Via P.IVA_1 Controparte_2
Genova 1, in persona del loro legale rappresentante pro tempore, in via solidale a corrispondere al ricorrente, a titolo di saldo competenze di fine rapporto e TFR, oltre che lavoro straordinario, i
l'importo di euro 5.759,01= con rivalutazione ed interessi di legge dalle singole scadenze al saldo;
2. In via subordinata istruttoria, in caso di contestazione e senza con ciò invertire l'onere della prova, ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto di cui al presente ricorso sub 1,2,3,4e
5 del presente ricorso indicando come testi , Via Brendola 2 e , Testimone_1 Testimone_2
c/o , Via Ca' Marcello 10, Mestre (VE). Org_4
3. Spese di causa rifuse”.
Si sono costituite entrambe le convenute:
- eccependo in via preliminare la nullità del ricorso per omessa indicazione del Controparte_1 fondamento della domanda, in punto orario contestando l' inadempimento dell' onere di prova da parte del ricorrente e invocando il rispetto del limite di orario ordinario di 40 settimanali ex Ccnl posto lo svolgimento dell' attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 15.30 (con una pausa di 1 ora) e il sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.30;
- rilevando la carenza di prova nell'an (adibizione all' appalto e lavoro straordinario) CP_2
e nel quantum delle pretese formulate, l'assenza di esposizione debitoria utile al ricorrente ex art
1676 cc, e l' insussistenza di propria responsabilità ex art 29 c 2 dlgs 276/2003 quanto alle voci non aventi natura strettamente retributiva.
La causa è stata istruita documentalmente e con testi e all' esito dell' odierna discussione in udienza da remoto è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
La prestazione dell' attività lavorativa da parte del ricorrente quale dipendente Controparte_1 addetto, durante tutta la durata del rapporto, ad è certa siccome dalla medesima Org_5 CP_2 data per pacifica e comunque confermata dalle deposizioni testimoniali assunte, che Org_6 nel contempo comprovano lo svolgimento del lavoro straordinario azionato.
I testi si sono infatti così espressi:
dipendente dal 1999 con mansioni di allestitore navale nonché Testimone_2 CP_2 delegato sindacale “ ha lavorato in appalto presso Org_4 Controparte_1 CP_2 occupandosi di costr tag delle navi;
il ricorrente ha lavor Cont appalto;
vedevo lui come gli altri dipendenti in cantiere dal lunedì al venerdì; io ho sempre avuto orario giornaliero 8-16:45; il sabato non so se lavorassero in quanto io di sabato ho sempre lavorato raramente;
di solito il personale degli appalti lavora anche di sabato, lo vado dal fatto che il lunedì i lavori rispetto al venerdì sono andati avanti;
durante la settimana il ricorrente alle 8 lo trovavo già in cantiere al lavoro e quando andavo via alle 17 era ancora lì”.
, dipendente della dal marzo 2021 a settembre 2023 come Testimone_3 Controparte_1Cont ntiere: “ Qui a Marg er quanto ne so, solo l' appalto il CP_2 ricorrente era addetto a tale appalto;
di solito l' orario di lavoro era dal lunedì al venerdì 7,30-16,30 con un'ora di pausa pranzo;
inoltre quando lo richiedeva o per esigenze di avanzamento lavori si CP_2 lavorava qualche ora in piu' al massimo due settimane nel mese e fino alle 18:30 non oltre e per un numero di gg molto variabile, in alcune settimane uno/due giorni, in altre settimane anche tutti i giorni;
tutto questo dal lunedì al venerdì; erano inoltre lavorati di solito minimo due sabati al mese dalle 7-12 o dalle 7,30 alle 12,30 senza pausa”.
, dipendente della per quasi un anno nel 2023 con mansioni Testimone_1 Controparte_1 di aiutante: “ Il ricorrente ha lavorato con me;
non ricordo se fosse già lì quando ho iniziato e o se sia arrivato dopo;
abbiamo sempre lavorato in qui a Porto Marghera. Facevamo otto ore di CP_2 lavoro al giorno con inizio alle 7,30 da lunedì al venerdì e poi il sabato si lavorava solo di mattina 5 ore;
Cont io di sabato alternavo uno sì e uno no;
non era obbligatorio fare tutti i sabati;
la lavorava sempre anche di sabato;
mi sembra che il ricorrente lavorasse tutti i sabati” .
La difesa di secondo cui il ricorrente dal lunedì al venerdì avrebbe prestato l' attività Controparte_1 dalle ore 7.30 alle ore 15.30 con una pausa di 1 ora, ovvero per sette ore/giorno, risulta dunque inequivocabilmente smentita dalle risultanze dell' istruttoria orale, che invece comprovano in modo pieno e certo il sistematico svolgimento di otto ore di lavoro/giorno dal lunedì al venerdì, confermato a chiare lettere, e oltretutto quale orario minimo a volte prolungato, da tutti e tre i testi, quanto a laddove ha riferito che il ricorrente alle 8 era già al lavoro e alle 17 era ancora al lavoro, e Tes_2 quanto a capocantiere introdotto da dichiarando “ … di solito l' orario di Tes_3 Controparte_1 lavoro era dal lunedì al venerdì 7,30-16,30 con un'ora di pausa pranzo;
inoltre quando lo CP_2 richiedeva o per esigenze di avanzamento lavori si lavorava qualche ora in piu' al massimo due settimane nel mese e fino alle 18:30 non oltre e per un numero di gg molto variabile … “, ed infine da
[...]
riferendo: “Facevamo otto ore di lavoro al giorno con inizio alle 7,30 da lunedì al Tes_1 venerdì“.
Ciò posto, ovvero stante lo svolgimento sistematico dal lunedì al venerdì di otto ore/giorno, appunto confermato concordemente da tutti e tre i testi escussi, e avendo ammesso Controparte_1 esplicitamente in comparsa di costituzione che il ricorrente lavorava tutti i sabati dalle 7,30 alle 12,30
(vd prima riga di pagina 4), la prova dello straordinario azionato, ovvero di prestazione dell' attività settimanalmente per 5 ore in piu' rispetto alle 40 ordinarie ex Ccnl, è dunque piena e certa.
Ne deriva la spettanza al ricorrente, imputato l' acconto di euro 645,00 percepito per l' ultima busta a paga a ferie e rol (per la residua quota di euro 51,91 rinunciati), di euro 5.707,10 oltre accessori, come da conteggio attoreo da ultimo depositato (esibito all' udienza 9.4.2024 e inserito a pct l' 11.4.2024 ).
L' importo va posto a carico della datrice di lavoro quale debitrice principale e di in solido CP_2 ex art 29 c d.lgs 276/2003 trattandosi di voci (straordinario e tfr) aventi natura retribuiva. Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo nell' importo medio dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. condanna il pagamento al ricorrente, da parte di quale datrice di lavoro e di Controparte_1 quale committente responsabile in solido ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003, di euro CP_2
5.707,10 oltre accessori dal dovuto al saldo effettivo;
2. condanna le medesime convenute in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto di accessori di legge, in complessivi euro 5.500,00 con distrazione a favore del difensore anticipatario avv.to Bravin.
Così deciso in Venezia, 30.5.2024.
Il Giudice