Sentenza 14 gennaio 2019
Ordinanza collegiale 10 agosto 2020
Ordinanza collegiale 9 febbraio 2021
Rigetto
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 agosto 2023
Accoglimento
Sentenza 3 gennaio 2025
Parere definitivo 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00010/2025REG.PROV.COLL.
N. 00767/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 767 del 2024, proposto da
NE AL e IA OT, rappresentati e difesi dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi e Paola Ramadori, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Avvocatura dello Stato, in persona del Presidente, del Ministro e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Davide Tasca, non costituito in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - sez. V, 7 luglio 2023, n. 6646, resa tra le parti;
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Avvocatura dello Stato, che hanno proposto ricorso per revocazione incidentale ex art. 106 cod. proc. amm. e 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2024 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Fiorenzo Bertuzzi e l'Avvocato dello Stato Gianni De Bellis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli avvocati dello Stato NE AL e IA OT domandano la revocazione, ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4), cod. proc. civ., della sentenza 7 luglio 2023, n. 6646, con la quale la V Sezione del Consiglio di Stato ha respinto sia il loro appello principale che quello incidentale proposto dalle Amministrazioni odierne resistenti avverso la pronuncia del T.a.r. della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 30 del 14 gennaio 2019.
2. Gli odierni ricorrenti espongono di avere adito il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sezione staccata di Brescia in qualità di avvocati dello Stato in servizio presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, per ottenere l’accertamento del loro diritto a percepire la quota variabile della retribuzione, disciplinata dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, senza le decurtazioni operate dalle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, previa declaratoria dell’incostituzionalità di tale norma, prospettata sotto dieci, diversi, profili.
I ricorrenti sostenevano, infatti, l’illogicità e l’irragionevolezza della disciplina normativa che aveva operato limitazioni e decurtazioni alle competenze professionali spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato di cui i ricorrenti chiedevano il riconoscimento nelle misure e secondo le modalità stabilite dall’art. 21 del R.D. n. 1611/1933, con condanna delle Amministrazione intimate ai relativi pagamenti.
3. In merito alle censure e alle domande formulate dai ricorrenti le menzionate sentenze di primo e secondo grado hanno statuito quanto segue.
3.1. Il Tribunale amministrativo ha respinto la maggior parte dei motivi di ricorso, accogliendo solo una delle censure e conseguentemente accertando « il diritto dei ricorrenti a percepire le voci retributive relative alle spese liquidate e compensate di cui all’art. 21, commi 1 e 3 del RD 30 ottobre 1933, n. 1611 nel primo quadrimestre 2014, operando le riduzioni di cui all’art. 1 comma 457 della legge 147/2013 esclusivamente a quelle correlate a sentenze passate in giudicato dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 comma 457 della legge 147/2013» .
Il T.a.r. ha quindi condannato l’Amministrazione resistente al ricalcolo delle suddette spettanze e alla liquidazione delle somme conseguenti. Per il resto, come detto, ha respinto il ricorso di primo grado, ritenendo infondate tutte le domande di accertamento ivi articolate, sia quella proposte in via principale, che quelle ulteriori proposte in subordine, ritenendo manifestamente infondate anche le connesse questioni di legittimità costituzionale prospettate dai ricorrenti.
3.2. Con la sentenza in epigrafe, di cui si domanda la revocazione, il Consiglio di Stato ha respinto sia l’appello principale proposto dagli avvocati dello Stato ricorrenti, che l’appello incidentale spiegato dalle Amministrazioni intimate sul capo di sentenza in cui sono risultate soccombenti, ed ha integralmente confermato le statuizioni di primo grado.
4. I ricorrenti in revocazione sostengono che tale sentenza sia viziata da plurimi errori di fatto in quanto il Consiglio di Stato avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di appello e di esaminare documenti decisivi.
4.1. Si sono costituite le Amministrazioni intimate: le quali, oltre a resistere al ricorso per revocazione, eccependone l’inammissibilità per l’insussistenza dei dedotti errori di fatto e l’infondatezza quanto alla parte rescissoria nella quale sono stati riproposti i motivi di appello asseritamente non esaminati dalla sentenza impugnata, hanno, a loro volta, spiegato ricorso per revocazione incidentale rispetto al capo della pronuncia che ha respinto l’appello incidentale omettendo di pronunciarsi su tutte le doglianze.
4.2. All’udienza del 18 giugno 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Per chiarezza, prima di esaminare i motivi di ricorso, vanno riepilogati i principi in materia di revocazione che rilevano nel caso di specie.
5.1. Per consolidata giurisprudenza l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4), cod. proc. civ., deve essere caratterizzato:
a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato (Cons. Stato, VI, 22 gennaio 2019, n. 553; VI, 4 gennaio 2019, n. 102; V, 8 giugno 2018, n. 3478; VI, 17 maggio 2018, n. 2997; V, 3 aprile 2018, n. 2037; V, 2 marzo 2018, n. 1297; V, 7 febbraio 2018, n. 813);
b) dall’attenere ad un punto non controverso in giudizio e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; si veda anche Cons. Stato, Ad. plen., 10 gennaio 2013, n. 1; Cons. Stato, IV, 14 maggio 2015, n. 2431).
5.2. Inoltre, l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; Cons. Stato, II, 8 ottobre 2020, n. 5983); e circa il punto non controverso, è ricorrente l’affermazione secondo cui “è inammissibile un ricorso di revocazione nel caso in cui il fatto sul quale si pretende di fondare l’errore revocatorio sia stato proprio il punto decisivo sul quale il Collegio ha fondato la propria decisione” .
5.3. A corollario dei richiamati principi, la costante giurisprudenza ha in varie pronunce di seguito richiamate precisato che:
a) non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21);
b) non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, IV, 4 agosto 2015, n. 3852; V 12 maggio 2015, n. 2346; III, 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa e interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198);
c) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è, inoltre, necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria tra l’errore e la decisione in concreto adottata, di modo che si possa dire che se l'errore non si fosse verificato l’esito sarebbe stato diverso (in tal senso, ex multis , Cons. Stato, IV, 13 luglio 2022, n. 5922; IV, 6 luglio 2022, n. 5622 e giurisprudenza ivi richiamata); con l’ulteriore precisazione secondo cui il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, IV, 17 giugno 2022, n. 4975; VI, 18 febbraio 2015, n. 826);
d) l’errore deve essere caduto su punto decisivo ma non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5);
e) per errore su un “punto controverso” , come tale non rilevante ai fini in esame, si intende quello formatosi su un punto che nella sentenza impugnata è stato deciso in base all’apprezzamento delle risultanze processuali, alla loro valutazione e alla loro interpretazione da parte del giudice; l’errore revocatorio è invece quello che deriva da un mero “abbaglio dei sensi”, consistente in un “contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa” , contrasto immediatamente rilevabile come tale (così, per tutte, Cons. Stato, V, 19 ottobre 2020, n. 6304; Cons. Stato, IV, 2 ottobre 2019 n.6582).
5.4. In definitiva, l’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali. Esso non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, V, 7 aprile 2017, n. 1640).
5.4.1. Così, si versa nell’errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4), cod. proc. civ. allorché il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o a eccezioni non rinvenibili negli atti del processo (Cons. Stato, III, 24 maggio 2012, n. 3053). Ma se ne esula allorché si contesti l’(asseritamente) erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita (cfr. Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7189; 25 marzo 2019, n. 1970); nel qual caso non è possibile censurare impropriamente la decisione tramite il rimedio eccezionale della revocazione, che, altrimenti, si trasformerebbe in un terzo grado di giudizio non previsto dalla legge (Cons. Stato, V, 27 luglio 2023, 7350; 19 ottobre 2020, n. 6304; 21 febbraio 2020, n. 1331).
6. Alla luce dei principi appena delineati, il Collegio rileva come il ricorso per revocazione principale sia solo in parte ammissibile e fondato nei limitati sensi di seguito indicati quanto alla parte rescissoria, mentre il ricorso per revocazione incidentale proposto dalle Amministrazioni va dichiarato ammissibile nei limitati sensi di cui in motivazione, ma infondato quanto alla parte rescissoria con conseguente rigetto sul punto dell’appello incidentale.
7. Quanto al ricorso per revocazione principale sono per lo più insussistenti i dedotti errori di fatto che eccezionalmente possono dare luogo alla revocazione della sentenza. Infatti, per tutti gli aspetti, ad eccezione di uno soltanto di cui si dirà, non coglie nel segno la critica rivolta alla sentenza impugnata circa l’omesso esame di plurime censure, frutto di un “evidente errore percettivo” del contenuto degli atti processuali e della mancata considerazione di documenti decisivi da parte del giudice.
7.1. Come esposto in fatto, i ricorrenti, i quali hanno formulato istanza volta al superamento dei limiti dimensionali ai sensi dell’art. 7 d.P.C.S. 167/2016, che è stata accolta limitatamente a 220.000 caratteri e chiedono pertanto, per la parte dell’atto eccedente, che non sia applicato l’art. 13-ter, comma 5, delle disposizioni di attuazione al codice del processo amministrativo, di cui all’Allegato 2 al decreto legislativo 104/2010, data la complessità e la molteplicità delle questioni dedotte, hanno agito in giudizio per ottenere, anche mediante la proposizione di questioni di legittimità costituzionale, il ritorno all’applicazione dell’art. 21 RD 1611/1933, nella formulazione precedente la riforma legislativa che ha comportato una significativa decurtazione del trattamento retributivo in godimento quanto alla parte variabile dei compensi spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato.
Si tratta – giova rammentarlo anche in questa sede – delle c.d. propine, rispetto alle quali una prima riduzione è stata operata con l’articolo 1, comma 457, della legge 147/2013 e poi – in misura ben più cospicua – con l’intervento di cui al d.l. 90 del 2014, che ha abrogato la suddetta disposizione ed ha radicalmente inciso sulla struttura della retribuzione variabile, prevedendo tra l’altro:
- che tale retribuzione vada considerata ai fini dell’applicazione dell’art. 23 ter del d.l. 201/2011;
- la totale eliminazione delle competenze derivanti da cause con spese compensate;
- la riduzione al 50 % delle competenze derivanti da condanne delle controparti al pagamento delle spese per effetto di sentenza (mentre nulla è detto per i casi di ordinanza, rinuncia o transazione).
Le questioni relative ai commi 1, 2, 4 e 10 dell’art. 9 del D.L. 90/2014 sono state oggetto di precedenti rimessioni alla Corte Costituzionale. Nondimeno gli appellanti, odierni ricorrenti, nel giudizio definito con la sentenza impugnata hanno insistito per la riproponibilità delle questioni di legittimità costituzionale già sollevate e decise dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 236/2017 e 128/2022.
7.2. Tanto premesso, secondo i ricorrenti la sentenza di cui si domanda la revocazione non avrebbe concretamente esaminato i motivi di gravame proposti, incorrendo in varie omissioni di pronuncia in merito all’impugnazione di specifici capi della sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso in relazione alla quasi totalità delle domande proposte e lo aveva accolto solo per altri secondari aspetti). Sul punto si ipotizza che il giudice d’appello abbia ricondotto l’azione proposta a un contenzioso seriale (altre controversie relative all’applicazione dell’articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono state decise dal Consiglio di Stato con sentenze precedenti quella qui impugnata: si vedano Cons. Stato, VII, 10 maggio 2023 nn. 4760, 4761 e 4762; 11 maggio 2023, n. 4777; 19 maggio 2023, n. 5018) e quindi tale da essere risolta sulla base di valutazioni di carattere generale, prescindenti dall’esame dei motivi dedotti.
7.3. Sarebbe poi mancato l’esame di alcuni documenti di carattere decisivo.
7.4. Essenzialmente, ad avviso dei ricorrenti, sarebbero rimasti privi di esame e di qualsiasi decisione – e, quindi, del tutto estranei al contenuto della sentenza impugnata - i seguenti motivi di appello con le relative questioni proposte:
- il primo motivo di impugnazione, quanto all’individuazione della natura della posizione giuridica soggettiva degli appellanti, odierni ricorrenti, prima che essa si consolidi (a seguito della riassegnazione delle somme relative alle spese riscosse sul previsto capitolo di spesa), posizione soggettiva che, secondo la tesi prospettata in appello e qui ribadita, avrebbe natura di diritto sospensivamente condizionato ai sensi degli articoli 1353 e ss. cod. civ. o, quantomeno, di aspettativa di diritto;
- le questioni concernenti la violazione del principio di affidamento poste con il secondo motivo di appello (in particolare, per quanto riguarda i rilievi con cui si documentava la cospicua incidenza percentuale sulla retribuzione degli avvocati e procuratori dello Stato da parte della normativa censurata per sospetta illegittimità costituzionale);
- varie questioni, articolate sempre con il secondo motivo, concernenti il contrasto con la normativa costituzionale – tributaria (specie con riferimento alla dedotta violazione ed errata interpretazione dei principi in materia di imposizione fiscale con riferimento agli artt. 3 e 53, nonché 2 e 23 della Costituzione) e altre questioni relative al tetto stipendiale e alla sua applicazione ai diritti precedentemente maturati, con la conseguente questione di costituzionalità sollevata nel motivo;
- le questioni concernenti: a) la tutela della proprietà (di cui al secondo motivo di appello); b) la violazione del principio di irretroattività della legge e la conseguente inapplicabilità della normativa in esame rispetto all’opera già prestata (motivo II.5) con i connessi argomenti ricavabili dall’art. 1, comma 489, L. 147/2013, tali da far ritenere che il tetto (e, in generale, la norma introduttiva del limite) non potesse essere applicato alle cause in corso; c) la violazione dell’art. 36 della Costituzione (motivo II. 6) e i rilievi con cui, per un verso, si lamentava la significativa incidenza (nelle dedotte percentuali) della disciplina normativa sulla retribuzione degli avvocati e procuratori dello Stato a fronte dell’insufficienza dell’organico e della mancata previsione di carichi esigibili di lavoro e, per altro verso, si sottolineava la natura di distrattaria ex lege dell’Avvocatura dello Stato che, in qualità di difensore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, gestisce e riscuote, in virtù di una sorta di mandato legislativo, le somme provenienti dai privati (le controparti) a titolo di spese liquidate in sentenza ai fini della successiva attribuzione a favore dei propri avvocati;
- la questione della inapplicabilità della norma di cui all’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e del tetto alle spese vinte trattandosi di importi corrisposti da terzi – le controparti – e quindi tali da non comportare alcun onere o retribuzione “a carico delle finanze pubbliche” (motivi II.7 e II.8); e inoltre la domanda, proposta in subordine con vari argomenti e sotto plurimi profili, di sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale, stante la non condivisibilità di quanto statuito dalla pronuncia della Corte Costituzionale 128/2022 circa la non provenienza da terzi delle somme relative alle spese vinte liquidate in sentenza e l’infondatezza della tesi dell’onere di tali compensi per le finanze pubbliche (anche alla luce della norma sopravvenuta di cui alla legge di bilancio 2023);
- gli aspetti relativi al criterio - di cassa o di competenza - da utilizzare al fine dell’imputazione del lavoro svolto, varie questioni di costituzionalità sugli aspetti intertemporali, inclusa la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 1, comma 890, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), sopravvenuto nel corso del giudizio di appello, in relazione al quale la sentenza impugnata, a parte la limitata osservazione sulla sua irrilevanza ai fini di una diversa decisione, nulla ha statuito, omettendo di esaminare tutte le ulteriori questioni relative alla disposizione in esame – da considerare equivalenti a motivi di appello – dedotte nella seconda memoria difensiva, e in particolare tralasciando di esaminare i distinti aspetti, interpretativi ed innovativi, del disposto di cui trattasi;
- questioni relative agli aspetti intertemporali e problematiche interpretative e di carattere costituzionale che derivano dalla clausola di invarianza del risparmio di spesa, contenuta nell’articolo 9, comma 9 (motivo II.9), e quelle concernenti l’asserita violazione dell’art. 77 Cost. (motivo II. 10), atteso che tutte le disposizioni del più volte richiamato art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, relative all’incisione degli onorari avrebbero prodotto i propri effetti in tempi ampiamente successivi rispetto al momento di adozione di tale disposto;
- i motivi proposti ai paragrafi III e IV dell’appello, nonché quelli relativi alle domande svolte con riferimento all’art. 1, comma 457, della L. 147/2013;
- in particolare, i motivi di cui al paragrafo IV dell’appello (intitolato ultrapetizioni, omesse pronunce ed altri vizi) con le quali si impugnava per vizio di ultrapetizione il capo della sentenza di primo grado che si era pronunciato, dichiarandola infondata, sulla riserva di separata azione di risarcimento formulata dai ricorrenti al dodicesimo motivo del ricorso di primo grado; il che avrebbe comportato nei confronti dei ricorrenti il formarsi di uno sfavorevole giudicato in relazione a domanda mai formulata, per avere erroneamente il giudice di primo grado “deciso ciò che non doveva decidere” e il giudice dell’appello “non deciso ciò che doveva decidere” ;
- inoltre, la domanda subordinata, formulata nell’ultima parte delle conclusioni di 1° grado, volta all’accertamento del diritto degli esponenti a percepire, senza le riduzioni introdotte a seguito della suddetta normativa, le voci retributive relative alla globalità delle spese legali riscosse dalle controparti a seguito di ordinanza, decreto, rinuncia o transazione che le pongano a loro carico (v. paragrafo III dell’appello);
- le domande svolte con riferimento all’art. 1, comma 457, della L. 147/2013, presenti nelle conclusioni, oltre che nella rubrica e nello svolgimento dei motivi II/1, 2, 3, 5, 6 e 9.
7.5. Su tali motivi la sentenza impugnata sarebbe, ad avviso dei ricorrente, del tutto generica nella descrizione e assente nell’esame, essendosi limitata a far riferimento: - a “plurime censure” , non specificamente individuate (punto 2); - alla “trattazione congiunta” dei motivi proposti con l’appello principale degli esponenti e con quello incidentale delle amministrazioni, senza che ne venga individuato il contenuto (punto 5); - alle “principali questioni dibattute tra le parti” (punto 6), senza una loro specifica individuazione; - al mero richiamo ai principi affermati dalle sentenze nn. 128/2022 e 236/2017 della Corte costituzionale (punto 7 e punto 7.5) e alle questioni ivi esaminate dalla Corte, che, come detto, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte in relazione all’art. 9 del d.l. 90/2014.
7.6. Né varrebbe ad escludere la sussistenza dei dedotti errori di fatto revocatori ai fini dell’ammissibilità della presente impugnazione il richiamo al criterio della ragione più liquida operato nella sentenza impugnata al punto 13 quale strumento per limitare l’esame dei motivi di impugnazione.
Infatti, nel giudizio di appello ai fini dell’accoglimento dell’impugnazione è sufficiente anche la ritenuta fondatezza di uno soltanto dei motivi proposti, mentre la ritenuta infondatezza di uno soltanto dei motivi non consente di rigettare la complessiva impugnazione; ragion per cui il giudice, data la mancata dimostrazione del carattere assorbente delle questioni esaminate, avrebbe dovuto ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 112 c.p.c., esaminare tutti i motivi prima di rigettarli.
Il richiamo al criterio della ragione più liquida risulterebbe quindi mera clausola di stile al fine di limitare inopinatamente l’esame delle questioni proposte, avendo la sentenza impugnata omesso di individuare i temi di causa, di spiegare le ragioni dell’assorbimento o comunque della superfluità di un loro esame, svolgendo affermazioni di carattere generale, avulse dalle questioni effettivamente poste dalle parti.
7.7. La sentenza impugnata non avrebbe poi minimamente considerato documenti prodotti in giudizio aventi carattere decisivo (in particolare, i decreti trasmessi dal Segretario Generale dell’Avvocatura dello Stato relativi agli impegni di spesa assunti per i versamenti al Fondo delle somme trattenute in applicazione del tetto), utili a chiarire gli aspetti concernenti la concreta applicazione del tetto da parte dell’amministrazione resistente.
7.8. I ricorrenti hanno, quindi, riproposto i motivi di appello e le domande asseritamente non esaminate dalla sentenza impugnata, chiedendone l’accoglimento. Al riguardo, sono tornati a dolersi della illegittimità del tetto retributivo applicato agli onorari e, in buona sostanza, della riduzione della retribuzione alla sola parte fissa, a fronte del maggiore lavoro svolto, delle carenze di organico e dell’aumento del contenzioso. Hanno poi riformulato la riserva di azione di risarcimento e chiesto la declaratoria della loro posizione soggettiva prima della consolidazione, trattandosi di questione pregiudiziale alle domande svolte e alle prospettate questioni di legittimità costituzionale.
7.9. Hanno, infine, riproposto le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (per violazione dei principi di ragionevolezza, razionalità e affidamento, dei diritti di proprietà e di credito dei ricorrenti, del principio di irretroattività della legge e dell’art. 36 Cost.), sostenendo che sussistano i presupposti per sollevarle nuovamente sulla base di argomenti o profili nuovi e diversi da evidenziare nell’ordinanza di rimessione.
8. Le riassunte doglianze sono inammissibili, ad eccezione di quanto si dirà al successivo punto 9 della motivazione.
8.1. L'errore revocatorio è configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente, purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima: si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame o di valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione.
Per converso, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure, essendo a tal fine sufficiente che il giudice stesso abbia esaminato comunque tutti i motivi di ricorso o di appello (si rinvia sul punto al già citato precedente dato da: Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21).
8.2. Alla luce dei principi appena ribaditi, è evidente che la sentenza impugnata, nel rispetto del principio di sinteticità e sulla base di un’analisi unitaria dei motivi, trattati congiuntamente in quanto connessi (pur se con specifico riferimento ai temi devoluti con ciascuno di essi), ha esaminato tutte le questioni sulle quali verteva il giudizio: che riguardavano, principalmente, la domanda di accertamento del diritto degli appellanti nella loro qualità di avvocati dello Stato di percepire le voci retributive relative alla globalità delle spese liquidate e delle spese compensate e l’inclusione dei compensi professionali corrisposti al personale dell’Avvocatura dello Stato, costituiti dagli onorari e dalle spese di lite liquidati in sentenza a carico delle controparti, ai fini del raggiungimento del tetto retributivo di cui all’art. 23- ter , comma 1, del decreto legge n. 201 del 2011.
8.3. Tanto emerge inequivocabilmente dai passaggi argomentativi della sentenza impugnata di seguito riportati.
8.3.1. In primo luogo – al contrario di quanto dedotto dai ricorrenti – la sentenza ha chiaramente individuato i temi oggetto di causa, enunciando le principali questioni dibattute tra le parti (cfr. punto 6), ovvero: “6.1. la legittimità costituzionale e convenzionale dell’art. 9 del decreto-legge n. 90 del 2014 (in relazione a parametri o profili in tesi non ancora scrutinati dalla Corte costituzionale); 6.2. l’applicabilità della norma ai compensi liquidati in sentenza prima della sua entrata in vigore, ma ripartiti successivamente; 6.3. l’assoggettabilità dei compensi, come liquidati, al tetto stipendiale di cui all’art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 ”.
8.3.2. Dopo aver delimitato il thema decidendum , la sentenza si è quindi pronunciata su tutti i distinti aspetti per i quali il ricorso per revocazione lamenta l’omesso esame (ciascuno costituente punto controverso tra le parti in causa), vale a dire:
- la natura giuridica della posizione soggettiva degli appellanti;
- il fatto che l’Avvocatura di Stato non possa ritenersi distrattaria ex lege;
- il fatto che si tratti di oneri a carico della finanza pubblica;
- il fatto che non ci sia violazione dei parametri dalla CEDU.
8.4. In tal senso, la decisione impugnata ha chiaramente illustrato le ragioni per cui risultavano assorbenti, in quanto di per sé idonei ad escludere la fondatezza delle dedotte censure, i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale 26 maggio 2022, n. 128, la quale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, sollevate dal Consiglio di Stato (con la sentenza non definitiva del 26 agosto 2020) e ritenute rilevanti anche in quel giudizio di appello (che difatti era stato sospeso).
8.5. Più in particolare, si legge nella sentenza impugnata: “la Corte ha innanzitutto escluso che la previsione di un tetto retributivo costituisca un prelievo di natura tributaria, ovvero una prestazione patrimoniale imposta” .
8.5.1. Da tale centrale affermazione la sentenza ha poi desunto argomenti utili ad affermare quale sia la natura della pretesa patrimoniale e, quindi, della posizione soggettiva dall’avvocato dipendente: il quale, come affermato dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 236 del 2017, può dirsi titolare solo di una aspettativa con riguardo alla possibilità di percepire tali emolumenti, sino a quel momento solo eventuale e quantomeno subordinata alla condanna della controparte alle spese ovvero alla presenza di una transazione che ponga su quest’ultima il costo del giudizio.
8.5.2. La sentenza ha così escluso l’incidenza della novità normativa su situazioni soggettive di matrice patrimoniale compiutamente formate; ha, pertanto, ritenuto che le modifiche introdotte dalla novella incidesse su situazioni giuridiche soggettive non ancora maturate e, soprattutto, modificandolo, sul sinallagma contrattuale; dal che ha tratto la riconducibilità della fattispecie “al di fuori dei casi di imposizione tributaria anomala e implicita” , in altre occasioni riscontrati dalla Corte Costituzionale.
8.6. Quanto alla tesi per cui le spese di lite sarebbero riscosse dall’Avvocatura dello Stato «non per conto dell’amministrazione, bensì nella sua qualità di distrattaria ex lege» la sentenza ha espressamente richiamato le statuizioni della pronuncia della Corte Costituzionale, la quale al riguardo ha osservato che, nella specie, «la parte non è l’Avvocatura dello Stato, bensì l’amministrazione pubblica da essa patrocinata, che, se vittoriosa, ha diritto al rimborso delle spese legali nei confronti del soccombente» (v. punto 7.2 della motivazione).
In particolare, sono richiamate nella decisione qui impugnata le statuizioni in cui la Corte Costituzionale ha precisato che «l’Avvocatura dello Stato è titolare di un mero potere di esazione delle spese di lite, conferitole dall’art. 21, comma 1, del r.d. n 1611 del 1933, non ricorrendo la fattispecie disciplinata dall’art. 93 cod. proc. civ., in cui il giudice pronuncia la condanna al pagamento di spese e onorari in favore del difensore. Ciò si desume, oltre che dal chiaro tenore letterale della disposizione, dalla circostanza che, nella specie, non ricorre la ratio dell’istituto della distrazione delle spese» .
8.6.1. Nel medesimo capo, la sentenza si è pronunciata anche sul fatto che tali emolumenti sono a carico della finanza pubblica, spiegando che il vincolo di destinazione su di essi imposto dall’art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ( Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato ) e dall’art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, non possa mutarne la natura. A tale proposito, ha finanche precisato che la circostanza che le somme riscosse dall’Avvocatura dello Stato a titolo di competenze e spese legali siano accertate in entrata nel bilancio dello Stato (in particolare, esse confluiscono, in entrata, sul capitolo 3518 capo X art. 1 del bilancio dello Stato) dimostri l’incidenza della corresponsione di questi emolumenti sulle finanze pubbliche, ciò comportando che tali somme «debbano essere considerate risorse pubbliche e che, una volta erogate, integrino una spesa a carico delle finanze pubbliche» .
8.7. Su queste basi la sentenza impugnata ha tratto le seguenti ulteriori conclusioni, in relazione alle questioni poste dai motivi di appello:
a) ha escluso la violazione dell’art. 36 Cost. evidenziando come si ricade, nella specie, «in una regola conformativa delle medesime retribuzioni» (in linea, del resto, con quanto statuito dalle citate pronunce della Corte costituzionale che hanno escluso la fondatezza della questione con riferimento a tale parametro, decidendo in senso negativo la questione secondo cui una significativa riduzione del trattamento retributivo, a fronte del mantenimento della stessa quantità e qualità della prestazione dovuta, si risolverebbe in una rottura del sinallagma e inficerebbe, squilibrandolo, il vincolo della corrispettività);
b) ha specificamente affrontato il tema relativo alla natura della posizione giuridica soggettiva dell’avvocato e del procuratore dello Stato rispetto al diritto ad ottenere gli emolumenti in questione; a tale riguardo ha richiamato la qualificazione operata nelle menzionate sentenze della Corte Costituzionale che ha ritenuto trattarsi di «fattispecie a formazione progressiva» e, quindi, di un diritto non certo né liquido ed esigibile, prima del decreto di riassegnazione delle somme introitate dallo Stato sulla base del quale vengono predisposti i mandati di pagamento a cura degli uffici amministrativi dell’Avvocatura dello Stato (v. par. 7.3. della motivazione);
c) dato “il carattere unitario, coordinato ed impersonale dell’attività difensiva demandata dalla legge all’Avvocatura dello Stato” ha ritenuto che “quello al riparto non possa essere qualificato come un diritto correlato allo svolgimento di una specifica attività difensiva” ; ed ha evidenziato come la voce retributiva controversa è “per sua natura variabile nella misura spettante per ciascun anno, in quanto le somme liquidate risultano legate alle ipotesi di sentenze favorevoli all’Amministrazione (con spese a carico della controparte o compensate) di per sé non prevedibili nel numero, né stimabili nell’ammontare delle conseguenti spettanze” ;
d) in tal modo ha condiviso la sentenza del T.a.r., confermandone le statuizioni che avevano escluso trattarsi di un diritto condizionato (al passaggio in giudicato della sentenza) e avevano definito in termini di aspettativa (quindi – si ribadisce – né in termini di diritto condizionato, né di “perdita di chance” ) la posizione giuridica dei ricorrenti prima della sentenza o del giudicato (escludendo, di conseguenza, che l’intervento legislativo abbia inciso su crediti già maturati ovvero su di un legittimo affidamento nel mantenimento inalterato della retribuzione anche nella parte variabile).
8.8. Alla stregua di tali essenziali considerazioni il Consiglio di Stato ha escluso anche che fossero ravvisabili i presupposti per una nuova rimessione della questione di legittimità costituzionale, evidenziando al riguardo come “la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 236/2017 (confermata dalla sentenza n. 128 del 2022) ha: a) affermato la compatibilità della disposizione con i principi costituzionali invocati e posti a tutela dell’integrità della retribuzione e del principio di affidamento; b) chiarito che, quantomeno sino alla data della decisione che definisce il giudizio regolandone anche le spese, il professionista dipendente non può ritenersi titolare di una posizione giuridica soggettiva consolidata, essendo la stessa subordinata all’esito del giudizio stesso (punto 9.4.1); c) escluso la violazione del principio di retroattività che rappresenterebbe l’unico limite alla possibilità che il legislatore emani disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata (punto 9.4.2 e 9.4.3); d) escluso che sia stata realizzata, con la disposizione censurata, una scelta “irragionevole e arbitraria” (punto 9.5)” (cfr. par. 7.5 della sentenza impugnata).
8.8.1. A ulteriore specificazione di quanto affermato la sentenza ha evidenziato che il tetto retributivo non opera in termini di riduzione di quanto già corrisposto, ovvero di decurtazione di somme già spettanti, ma definendo la somma massima percepibile a titolo di retribuzione e impedendo la percezione di retribuzioni superiori, con la conseguenza che il diritto a somme ulteriori non può ritenersi sorto.
8.8.2. Ha quindi ribadito che viene nella specie in rilievo una modifica del sinallagma contrattuale, tuttavia “non inammissibile né costituzionalmente illegittima” , siccome incidente su diritti non ancora maturati al momento della sua operatività, tali potendo essere ritenute le aspettative al riparto delle c.d. “propine” , “che non sono direttamente correlate all’attività effettivamente svolta da ciascun avvocato con riferimento alla singola causa, ma al successivo incasso dei corrispettivi correlati alla definizione della controversia in senso favorevole all’Amministrazione” .
Ha così risolto, escludendola, anche l’incidenza della previsione normativa sul diritto di proprietà ed ha ritenuto insussistenti i presupposti, alla luce della pacifica e coerente giurisprudenza della Corte costituzionale, per sollevare un incidente di costituzionalità, come pure la configurabilità – anche alla luce di tale giurisprudenza, relativa a parametri contenutisticamente sovrapponibili - della dedotta violazione della C.E.D.U., in relazione ai profili indicati (cfr. punto 11 della motivazione).
8.8.3. La sentenza impugnata ha, inoltre, ritenuto irrilevante non solo il momento dello svolgimento della prestazione, ma anche il momento della liquidazione di quanto dovuto, che può avvenire anche a distanza di anni dalla maturazione e dallo svolgimento di tale attività, dal momento che il pagamento della remunerazione accessoria è stato da sempre legato a un principio “di cassa”, che è lo stesso che trova applicazione oggi, trattandosi di principio che non è stato inciso dalla novella normativa.
8.8.4. Non potendo trarre argomenti di segno diverso dalla circolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 8 del 2012 (per le ragioni compiutamente esposte), la sentenza impugnata ha quindi concluso sul punto che “il criterio di “competenza”, che vale ad individuare il reddito complessivo prodotto in un determinato periodo, comporta che sia di “competenza” di un determinato periodo anche quanto corrisposto (criterio di “cassa”) per un diritto maturato in precedenza” , con quanto ne discende sulla entità del compenso complessivo da assoggettare al tetto retributivo (ossia quello effettivamente corrisposto nel periodo di riferimento).
8.8.5. La sentenza si è quindi occupata delle varie questioni intertemporali poste dagli appellanti (specialmente con riferimento al momento a decorrere dal quale il limite retributivo al trattamento variabile debba trovare applicazione, precisando che ciò debba avvenire “ a decorrere dall’entrata in vigore della norma, indipendentemente dal momento in cui le prestazioni sono state eseguite, rilevando esclusivamente quello in cui il compenso è erogato” ).
8.8.6. Compiute ulteriori precisazioni in merito alla disciplina relativa al “liquidato” (commi 4 e 8 dell’art. 9 citato), la sentenza si è anche pronunciata su tutte le ulteriori questioni relative all’applicazione del c.d. “tetto retributivo”, chiarendo che essa, in difetto di una norma transitoria, non può che decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (cfr. punti 10 e 10.1. della motivazione), con conseguente assoggettabilità al “tetto retributivo” delle somme a titolo di onorari divenute ripartibili tra gli avvocati interessati successivamente a tale data, ancorché riferibili a sentenze emesse in data anteriore all’entrata in vigore della riforma, senza che ciò costituisca violazione del principio di irretroattività e di quello di competenza.
8.8.7. La pronuncia d’appello ha ritenuto, infine, di non poter trarre argomenti di segno diverso dal sopravvenuto art. 1, comma 890, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, dal momento che tale disposizione fa espressamente e testualmente salvo quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, e dunque non può essere invocata quale elemento interpretativo di una norma che essa stessa esclude dal suo ambito applicativo (punto 12).
8.9. Per le ragioni esposte, tenendo conto, come è la regola, della sola motivazione della sentenza è possibile affermare che nella specie non vi sia stato, con riguardo ai profili revocatori finora esaminati, non solo alcuna omessa pronuncia, svista o “abbaglio dei sensi”, ma neppure il preteso fraintendimento interpretativo sul contenuto delle questioni poste dalle parti ad opera della sentenza impugnata.
8.9.1. Ne consegue che anche il richiamo al consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Adunanza plenaria, n. 5 del 2015), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni, contenuto al punto 13 della motivazione, non rappresenta mera affermazione di stile volta a limitare l’esame dei motivi come sostenuto dai ricorrenti: infatti, la sentenza ha compiutamente esplicitato i temi controversi e le ragioni per cui gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati non erano rilevanti ai fini della decisione e, comunque, risultavano inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per le stesse ragioni, che il Collegio condivide, ogni ulteriore argomentazione – spesa dai ricorrenti e qui inammissibilmente riproposta – non riveste alcun rilievo determinante sulla decisione in concreto adottata in quanto l’esito non poteva essere diverso.
8.9.2. Per contro, i rilievi dei ricorrenti, più che evidenziare errori di fatto nell’attività preliminare relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo in cui la sentenza sarebbe incorsa, ne lamentano in sostanza l’asserita insufficienza della motivazione e costituiscono, pertanto, l’inammissibile tentativo di ottenere una rivalutazione della res controversa rispetto a censure e a questioni tutte compiutamente esaminate dalla sentenza o, comunque, dalla stessa ritenute tali da non determinare un diverso esito del giudizio, per le ragioni ivi correttamente esposte.
8.9.3. L’inammissibilità in parte qua del ricorso per revocazione principale esime il Collegio dalla disamina dei corrispondenti profili rescissori dell’impugnazione proposta.
9. I ricorsi per revocazione – sia quello principale che quello incidentale delle Amministrazioni - sono invece ammissibili, come anticipato, limitatamente ai profili attinenti all’applicazione dell’art. 1, comma 457, della legge 147 del 2013 che ha potuto trovare applicazione nel limitatissimo arco di tempo compreso tra l’1 gennaio e il 24 giugno 2014 (ultimo giorno di vigenza della disposizione ora richiamata).
9.1. Al riguardo, importa anzitutto premettere che la sentenza ai capi 10.2. e 10.3. ha affrontato le questioni di carattere intertemporale, in merito alle quali ha espressamente statuito quanto segue.
9.2. Ferma restando l’immediata operatività della previsione di cui all’art. 9, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2014, n. 90, la pronuncia gravata ha ritenuto spettanti senza riduzioni le “propine” relative a sentenze favorevoli con recupero delle spese legali collegate a sentenze passate in giudicato (e non anche pronunciate nei precedenti gradi di giudizio) nel periodo compreso tra il 24 giugno 2014 e il 1° gennaio 2015 (in tal senso il combinato disposto dei commi 4 e 8 dell’art. 9 citato), oltre agli interessi sulle somme spettanti dal momento in cui il diritto è divenuto liquido e esigibile, secondo la prassi e cioè dal momento dell’incasso delle stesse, fino al soddisfo.
Infatti, abrogato il suddetto comma 457 dell’art. 1 della finanziaria 2013, a decorrere, in assenza di diversa norma transitoria, dal 25 giugno 2014 e, non essendo ancora entrata in vigore la nuova disciplina, fino all’1 gennaio 2015, nessuna decurtazione poteva essere operata in relazione alle sentenze depositate tra le due suddette date.
9.3. La sentenza ha statuito, inoltre, che dal combinato disposto dei commi 2, 4 e 8 dell’art. 9 del decreto-legge n. 90/2014, emerge che per il taglio delle c.d. propine il legislatore ha fissato un doppio regime temporale, che prevede l’immediata eliminazione di quelle connesse alla compensazione e l’eliminazione differita a gennaio 2015 per quelle connesse alle liquidazioni con recupero.
9.4. Per tali ragioni la sentenza impugnata ha respinto l’appello incidentale (10.4.) e confermato la pronuncia appellata laddove ha accolto la domanda di accertamento della spettanza, senza riduzioni, delle c.d. ‘propine’ collegate a sentenze passate in giudicato (e non anche solo pronunciate nei precedenti gradi di giudizio) per il periodo compreso fra il 24 giugno 2014 e il 1° gennaio 2015.
9.5. Si evince dunque dal tenore della motivazione come in effetti la sentenza impugnata non si sia pronunciata sulle modalità di computo delle riduzioni disposte dall’art. 1, comma 457, della legge n. 147/2013 con riferimento al solo periodo del 2014 ante d.l. 90/2014 (la disposizione era rimasta, come detto, in vigore per meno di sei mesi in quanto abrogata dall’art. 1, comma 2, del d.l. n. 90 del 2014).
La sentenza ha, difatti, respinto l’appello incidentale solo in relazione al motivo concernente le modalità di computo delle riduzioni disposte dall’art. 9, commi 1, 4 e 8, del d.l. n. 90 del 2014 con riferimento al periodo ricompreso tra l’entrata in vigore del predetto d.l. (24 giugno 2014) e il 1°gennaio 2015 (ritenendo che le riduzioni degli onorari previsti dalla norma decorressero solo dal 1°gennaio 2015).
Quanto, invece, all’operatività delle riduzioni di cui all’art. 1, comma 457, della legge n. 147 del 2013 nel periodo anteriore all’entrata in vigore del d.l. 90/2014 (1°gennaio 2014-24 giugno 2014), la sentenza, pur dando correttamente atto (v. punto 1 della pronuncia) di ciò che al riguardo ha accertato il T.a.r., nulla ha statuito, non facendo alcun cenno ai compensi afferenti al primo quadrimestre del 2014 (allorché si applicava il citato art. 1, comma 457, poi abrogato dal comma 2 dell’art. 9 del d.l. 90/2014).
9.6. Stante l’ammissibilità in parte qua dei ricorsi per revocazione, vanno di conseguenza esaminati i profili rescissori delle rispettive impugnazioni.
9.7. Il motivo dell’appello incidentale proposto dalle Amministrazioni è infondato.
Non possono, infatti, condividersi al riguardo i rilievi delle Amministrazioni secondo cui assumerebbe rilievo il momento in cui si è perfezionato il complesso iter di liquidazione dei compensi, indipendentemente da quando le sentenze favorevoli all’Amministrazione su cui si fondava la liquidazione degli stessi onorari fossero passate in giudicato.
Sono, invece, corrette e vanno confermate le statuizioni della sentenza di prime cure.
Il momento da assumersi come riferimento per l’applicazione delle riduzioni in questione è unicamente quello della data di passaggio in giudicato della sentenza che ha condannato alle spese la controparte, in conseguenza del fatto che l’amministrazione è vittoriosa in giudizio.
Una diversa interpretazione (quale quella dell’Avvocatura di Brescia la quale ha applicato la riduzione su quanto riscosso nel primo quadrimestre 2014, a prescindere dal fatto che le sentenze favorevoli all’Amministrazione fossero depositate prima di tale momento: v. § 32 della sentenza di primo grado) determinerebbe un’applicazione retroattiva della riduzione della retribuzione che si pone in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale.
In particolare è stato chiaramente affermato il principio secondo cui la spettanza del diritto alle propine sorge nel momento in cui vi è il deposito della sentenza passata in giudicato: è in tale momento che l’aspettativa dell’Avvocato dello Stato si trasforma in diritto alla percezione della retribuzione variabile, a prescindere dal fatto che la liquidazione avvenga nel successivo momento dell’incasso delle somme liquidate a titolo di spese. Un’interpretazione della norma costituzionalmente orientata impone, dunque, l’applicazione del medesimo principio, ancorché non esplicitato nell’art. 1, comma 457, della legge 147/2013.
Deve, pertanto ritenersi che la disposizione di legge ora richiamata sia applicabile soltanto nei casi di deposito della sentenza passata in giudicato, successivo all’entrata in vigore di tale norma.
9.8. Sono, per converso, fondate le censure riproposte in appello dai ricorrenti principali.
9.8.1. In primo luogo, la sentenza del T.a.r ha accolto il ricorso “solo nel senso di accertare il diritto dei ricorrenti a che le propine relative al primo quadrimestre 2014 siano ricalcolate, operando le riduzioni di legge esclusivamente sulle somme correlate a sentenze passate in giudicato dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 comma 457 della legge 147/2013 e fino alla sua soppressione” (v. § 32 della sentenza del T.a.r.).
Senonché tale statuizione si espone alla critica fondata dei ricorrenti che ne lamentano la contraddittorietà, data dalla differenza tra il periodo temporale considerato nel dispositivo (primo quadrimestre 2014 rispetto al quale l’Avvocatura di Brescia ha applicato la riduzione per il riscosso) ed il periodo di efficacia della norma, esteso a parte del secondo quadrimestre di quell’anno (essendo la norma in vigore dal 1°gennaio 2014 fino al 24 giugno 2014), come peraltro evidenziato nella motivazione della sentenza. Di conseguenza, le Amministrazioni resistenti devono essere condannate al ricalcolo delle suddette spettanze e alla liquidazione delle somme conseguenti per l’intero periodo in cui la norma è stata in vigore.
9.8.2. È anche errato il meccanismo di computo delle riduzioni indicato dalla sentenza di prime cure, la quale sul punto opera una errata lettura dell’art. 1, comma 457, in questione.
La sentenza appellata afferma, infatti, che le spese vinte, in base a tale disposto, fossero liquidabili nella misura del 50 per cento (v. § 13 della motivazione), contro l’evidenza della norma, che prevede che esse siano corrisposte nell’intero quanto al 50 per cento, e ridotte al 75 per cento quanto al restante 50 per cento (art. 1, comma 457: “A decorrere dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento” ).
Si finisce così, come dedotto dagli appellanti, per scambiare una complessiva riduzione del 12,5 per cento per una riduzione del 50 per cento.
10. Ne consegue che l’appello principale deve essere in parte qua accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, a ciò conseguendo il ricalcolo delle competenze professionali nei sensi indicati in motivazione, operando le riduzioni di legge esclusivamente sulle somme correlate a sentenze passate in giudicato dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 457, della legge n. 147/2013 e fino alla sua soppressione e secondo il corretto meccanismo di computo indicato dalla norma, così come precisato in motivazione.
11. In conclusione, i ricorsi per revocazione, principale e incidentale, sono ammissibili solo in parte, nei limitati sensi indicati in motivazione.
Quanto alla parte rescissoria, l’appello incidentale delle Amministrazioni deve essere respinto in quanto infondato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado appellata; vanno invece accolti i motivi dell’appello principale concernenti l’applicazione delle riduzioni di cui all’art.1, comma 457, della legge n. 147/2013, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolta la domanda di accertamento proposta in primo grado nei medesimi sensi indicati in motivazione.
12. Le spese, in considerazione della parziale fondatezza dei motivi dell’appello principale riproposti in questa sede, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sui ricorsi per revocazione, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara in parte ammissibili i ricorsi e, per l’effetto, dispone revocarsi la sentenza del Consiglio di Stato - sez. V, 7 luglio 2023, n. 6646, nei limitati sensi indicati in motivazione, per quanto concerne i motivi riguardanti l’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel periodo ante decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- giudicando in via rescissoria, accoglie l’appello principale proposto da NE AL e IA OT avverso la sentenza del T.a.r. della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 30 del 14 gennaio 2019 quanto all’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado nei medesimi sensi precisati in motivazione, accertando il diritto dei ricorrenti a percepire le voci retributive relative alle spese liquidate e compensate di cui all’art. 21, commi 1 e 3, del RD 30 ottobre 1933, n. 1611, secondo quanto statuito in motivazione, operando le riduzioni di cui all’art. 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, esclusivamente a quelle correlate a sentenze passate in giudicato dopo l’entrata in vigore della disposizione di legge ora richiamata;
- respinge l’appello incidentale delle Amministrazioni avverso la medesima sentenza del T.a.r. della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 30 del 14 gennaio 2019, che conferma nel resto.
Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Avvocatura dello Stato alla rifusione delle spese di giudizio a favore dei ricorrenti principali che liquida forfettariamente in complessivi euro 10.000 (diecimila/00), oltre oneri accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO