Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00155/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00535/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 535 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pamela Mariotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri in carica pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento:
- del provvedimento della Direzione generale della Previdenza militare e della leva -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 24.5.2022, comunicato in data 30.5.2022, con il quale l’Amministrazione ha ritenuto non tempestiva la domanda presentata dal ricorrente e ha decretato che l’infermità “ disturbo ansioso depressivo persistente con note disforiche ” non sia dipendente da causa di servizio, respingendo perciò l’istanza;
- del parere n. -OMISSIS- del Comitato di verifica per le cause di servizio del 20.5.2022, adunanza n. -OMISSIS-, allegato alla comunicazione del 30.5.2022, che ha concluso nel senso che “ l’infermità disturbo ansioso depressivo persistente con note disforiche non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio ”;
- dei verbali della C.M.O. di -OMISSIS-, tra cui in particolare:
a) il Modello BL/S n. -OMISSIS- del 30.6.2021, con cui il ricorrente è stato giudicato permanentemente non idoneo e già collocato in congedo assoluto;
b) il Modello BL/B- n. -OMISSIS- del 9.9.2021, con cui il dipendente è stato nuovamente ritenuto non idoneo al servizio a decorrere dal 30.6.2021, nella misura in cui si dichiara che la data di conoscibilità della patologia risulta essere il 3.6.2020;
- delle determinazioni e/o comunque di tutti gli atti antecedenti, preordinati, anche interni, presupposti inerenti, consequenziali, comunque connessi, “cogniti e non”, con quello in oggetto e con il relativo procedimento, “nessuno escluso o eccettuato, e per ogni derivante statuizione”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. AR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, -OMISSIS-M.llo della Marina Militare, ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, con cui il Ministero della Difesa e il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio hanno rigettato la sua istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità rappresentata da un “ disturbo ansioso depressivo persistente con note disforiche ”.
2. Espone in fatto il ricorrente di essersi arruolato nella Marina Militare nel 1991 e di essere stato da quella data impiegato in svariate attività, oltre che in diverse missioni operative tra Somalia e Balcani.
Successivamente, a causa di problematiche di natura familiare, dopo aver formulato specifica istanza di avvicinamento alla propria residenza veniva trasferito presso la stazione VLF NATO di -OMISSIS- a partire dal 16.5.2006, ove veniva impiegato come conduttore di mezzi navali costieri.
Dopo anni di servizio e dopo una serie di accadimenti che lo avrebbero condotto a ritenere che il proprio lavoro non fosse apprezzato dal titolare della Stazione, in data 28.1.2019 il ricorrente ha avuto un malore ed è stato condotto al Pronto Soccorso dell’Ospedale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, dal quale è stato dimesso con una diagnosi di sindrome ansiosa e con una prognosi di 20 gg. di riposo.
A dire del ricorrente il malore sarebbe derivato da una situazione di forte stress psicofisico indotta da un ordine, impartitogli dal Direttore della stazione VLF Nato di -OMISSIS-, di condurre l’imbarcazione presso -OMISSIS- di -OMISSIS-, nonostante le diverse problematiche, i pericoli segnalati e le condizioni meteo avverse che rendevano difficile garantire la navigazione in sicurezza, ciò nel corso di una conversazione avvenuta in presenza dei colleghi di turno, situazione che ha richiesto l’intervento di una motovedetta della Capitaneria di Porto al fine di sostituire l’imbarcazione stessa.
In data 18.2.2019 il ricorrente è stato poi sottoposto a visita di idoneità al servizio presso il Servizio Sanitario di -OMISSIS- a -OMISSIS-, ad esito della quale è stato riscontrato un disturbo ansioso reattivo con somatizzazioni e conseguente prognosi di ulteriori 50 giorni. La diagnosi è poi rimasta immutata per tutto l’anno 2019.
Al rientro a lavoro il ricorrente, in data 15.1.2020, è stato estromesso dal servizio di turnazione come conduttore di mezzi costieri navali dal Direttore della Stazione, in ragione delle proprie condizioni di salute. Successivamente il Servizio Sanitario di -OMISSIS-, in data 14.4.2020, ha assegnato al ricorrente ulteriori 60 giorni di prognosi, confermando la sussistenza della sindrome ansiosa depressiva, diagnosi poi definitivamente accertata in data 25.5.2020 e con successiva perizia del 23.7.2020, con conseguente prescrizione psicofarmacologica a base di antidepressivi.
3. Il ricorrente, quindi, in data 17.9.2020 ha presentato istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ex art. 2 del d.P.R. n. 461/2001 e di equo indennizzo, istanza poi ripresentata in data 7.10.2020 e 28.12.2020 in seguito alle osservazioni formulate dall’Amministrazione.
All’esito della visita medico-legale presso la Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS-, svoltasi il 30.6.2021, il ricorrente è stato collocato in congedo assoluto per inidoneità permanente al servizio militare incondizionato, valutazione poi confermata dalla successiva visita effettuata il 9.9.2021.
Con parere del 20.5.2022 il Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha riconosciuto “non dipendente da causa di servizio” l’infermità in questione rilevando:
“ - che il dipendente, come risulta dall’esame della documentazione Amministrativo/Matricolare, relativamente alle mansioni prestate, nel suo complesso, ha sempre svolto normale servizio d’istituto; - che l’infermità disturbo ansioso depressivo persistente con note disforiche non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano di frequente su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante […]”.
Infine, la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva ha respinto l’istanza del ricorrente, da un lato ritenendo non tempestiva la domanda e dall’altro – facendo proprio il parere negativo del Comitato – ritenendo l’infermità non dipendente da causa di servizio.
4. Con l’odierno gravame il ricorrente ha quindi impugnato i predetti atti, deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi.
I) “ Violazione degli artt. 3, 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 L. 241/1990; violazione dell’art. 2 D.P.R. 461/2001; violazione dei principi di legittimo affidamento, correttezza, non aggravamento dell’iter amministrativo, semplificazione e ragionevolezza; eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, ingiustizia grave e manifesta ”.
L’Amministrazione ha ritenuto la domanda intempestiva poiché presentata in data 28.12.2020, dunque oltre il termine perentorio di sei mesi di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001 da intendersi decorrente a partire dal 3.6.2020 quale data a cui ricondurre, secondo l’Amministrazione, la conoscenza della natura della patologia in questione.
Tuttavia, lamenta il ricorrente di avere rispettato il suddetto termine già con la prima istanza del 17.9.2020, oltre che con quella successiva del 7.10.2020, avendo avuto contezza della natura della patologia che lo affliggeva solo in data 23.7.2020, ovvero nel momento in cui il dott. -OMISSIS- lo indicò inequivocabilmente all’interno della propria perizia.
A sostegno di ciò il ricorrente invoca tanto il principio di libertà delle forme, quanto il proprio legittimo affidamento, a suo dire indotto dal lungo silenzio serbato dall’Amministrazione nel lasso di tempo compreso tra la seconda istanza datata 7.10.2020 e la richiesta di regolarizzazione datata 17.12.2020.
II) “ Violazione degli artt. 3, 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 della l. n. 241/1990; violazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001; violazione dei principi di legittimo affidamento, correttezza, non aggravamento dell'iter amministrativo, semplificazione e ragionevolezza; eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, ingiustizia grave e manifesta ”.
Il parere sfavorevole del Comitato di Verifica sarebbe illegittimo in quanto l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente motivato circa l’esclusione della causa di servizio, omettendo di prendere in considerazione gli eventi specifici indicati dal ricorrente (tra cui l’episodio a suo dire scatenante l’infermità, verificatosi il 28.1.2019) e ricollegando la patologia ad una serie di situazioni contingenti verificatesi su personalità predisposta, senza peraltro esaminare la documentazione prodotta dall’interessato, in particolare la perizia del dott. -OMISSIS-.
4.1. Il ricorrente formula anche istanza istruttoria richiedendo l’espletamento di apposita CTU o verificazione.
5. Si sono costituiti il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo la reiezione del ricorso.
6. All’udienza del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
7.1. Occorre anzitutto rilevare che il diniego impugnato è strutturalmente plurimotivato, in quanto – come visto nella superiore ricostruzione in fatto - poggia su due autonome ragioni giustificatrici: i) da un lato la tardività della domanda; ii) dall’altro – in linea con quanto rilevato nel parere negativo del Comitato – la ritenuta mancanza di un nesso causale tra l’infermità e il servizio svolto dall’istante.
Orbene, è ormai ius receptum che:
- in presenza di provvedimenti motivati con distinte ragioni, ciascuna delle quali di per sé astrattamente sufficiente a sorreggere la volizione amministrativa, la parte che agisce per l’annullamento ha l’onere di aggredire tutti i pilastri motivazionali che reggono l’avversata decisione, pena l’inammissibilità dell’azione, strutturalmente inidonea, quand’anche in toto accolta, a determinare l’annullamento dell’atto, che, al contrario, resterebbe in piedi in virtù delle ragioni non fatte oggetto di censura;
- specularmente, pur ove il ricorrente abbia aggredito tutti i pilastri motivazionali, ove uno dei motivi indicati dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento superi il vaglio giurisdizionale (regga, cioè, alle doglianze formulate dall’interessato), il giudice può arrestarsi, posto che, quand’anche gli altri motivi enucleati dall’Amministrazione venissero ritenuti illegittimi, comunque l’atto non sarebbe caducato, stante la piena idoneità del primo motivo a sorreggerne da solo il deliberato (cfr. C.d.S., Adunanza plenaria n. 5 del 27 aprile 2015, in particolare al § 9.3.4.3).
7.2. Tanto chiarito, il Collegio ritiene che la prima delle due motivazioni poste a sostegno del diniego impugnato (ossia la tardività della proposizione dell’istanza) sia affetta dai vizi dedotti con il primo motivo, ma tali profili verranno esaminati solo ad abundantiam e per fini di completezza espositiva, poiché la seconda motivazione posta a base del gravato diniego ( id est l’assenza di un nesso causale tra l’infermità e il servizio svolto dal ricorrente) resiste invece – per quanto si dirà di seguito - alle censure dedotte con il secondo motivo di ricorso.
7.3. Quanto al primo motivo, dunque, è sufficiente osservare che:
- ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001 “ Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l’avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all’ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell'aggravamento ”;
- la giurisprudenza ha chiarito che “ l’esatta individuazione del dies a quo di decorrenza del predetto termine semestrale, se può essere di agevole determinazione quando l’infermità è conseguenza di un evento dannoso istantaneo, in quanto tale oggettivamente collocabile nel tempo, non lo è quando, invece, la infermità deriva da cause che incidono progressivamente sulla integrità psico-fisica del dipendente. Al riguardo soccorrono i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. 5, 04/03/2008, n. 898; Cons. Stato, Sez. 6, 20/04/2006, n. 2184), la quale ha precisato, proprio con riguardo alla norma in esame, che, in mancanza di criteri normativamente precostituiti, occorre far riferimento al principio di ragionevolezza, secondo il quale la tempestività della domanda va valutata in relazione al momento dell’esatta percezione della natura e della gravità dell’infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio; in particolare, la decorrenza del termine va individuata tenendo presente il momento in cui l’interessato abbia acquisito, secondo un criterio di normalità, conoscenza dell’effettiva consistenza e gravità dell’affezione e delle relative conseguenze invalidanti (in tal senso, Cass. n. 4669 del 2015) ” (C.d.S., Sez. Sez. II, 8.2.2024, n. 1301);
- se dunque, da un lato, è possibile concordare con l’Amministrazione nel ritenere la data del 3.6.2020 quale dies a quo dal quale far decorrere il termine di sei mesi di cui sopra, d’altro lato non può dirsi che l’interessato abbia presentato l’istanza tardivamente, poiché la richiesta presentata in data 28.12.2020 non è altro che una reiterazione dell’istanza già in precedenza trasmessa (tempestivamente) dal ricorrente (una prima volta in data 17.9.2020 e una seconda volta in data 7.10.2020) e da ultimo ripresentata (per l’appunto il 28.12.2020) in seguito alle osservazioni formulate - in data 16.12.2020 - dall’Amministrazione, concernenti alcune irregolarità nella domanda.
La domanda dunque, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, deve ritenersi tempestivamente proposta.
7.4. È invece infondato il secondo motivo, con cui il ricorrente censura il parere negativo rilasciato in data 20.5.2022 dal Comitato di Verifica, e in via derivata il pedissequo provvedimento finale reiettivo dell’istanza, ritenendolo non sufficientemente motivato e frutto di una istruttoria incompleta e carente.
7.4.1. Come visto sopra, il Comitato di Verifica ha posto alla base del mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio le seguenti ragioni:
“ il dipendente, come risulta dall’esame della documentazione Amministrativo/Matricolare, relativamente alle mansioni prestate, nel suo complesso, ha sempre svolto normale servizio d’istituto; - l’infermità disturbo ansioso depressivo persistente con note disforiche non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano di frequente su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”.
7.4.2. Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001 “ Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione ”.
7.4.3. Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza, l’accertamento circa il rapporto causale che necessariamente deve sussistere tra i fatti di servizio e l’insorgere della patologia, “ spetta, in via esclusiva, al Comitato di verifica, la cui espressione rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali ” (C.d.S., Sez. II, 9.5.2025, n. 3954).
“ Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio, al pari di quello della commissione medica ospedaliera, è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali (cfr. ex aliis Consiglio di Stato, Sez. II, sentenze 18 giugno 2021, n. 4702 e 1° luglio 2021, n. 5013) ” per cui “ se, in base a un costante insegnamento giurisprudenziale, è precluso al giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità in sede di riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio, è anche vero che tale sindacato è ammesso nell’ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (cfr. Consiglio di Stato, sezione II, Sent. n. 6684 in data 7 ottobre 2021) ” (C.d.S., Sez. II, 27.12.2024, n. 10398), fattispecie in relazione alle quali è consentito al g.a. lo svolgimento di “ una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo medico ” (C.d.S., Sez. II, 13.04.2023, n. 3740; ex multis , C.d.S., Sez. IV, 25.3.2014, n. 1454; C.d.S., Sez. IV, 8.6.2009, n. 3500; C.d.S., Sez. IV, 9.3.2017, n. 1435; C.d.S., Sez. IV, 27.6.2017, n. 5357; C.d.S., Sez. II, 28.5.2021, n. 4136).
7.4.4. Ora, in relazione al caso di specie il Comitato di Verifica, seppur con motivazione succinta, ha chiarito le ragioni poste a base del mancato riconoscimento alla luce della documentazione depositata nell’ambito della procedura e delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente nello svolgimento del proprio servizio.
Occorre considerare al riguardo che, come chiarito dalla giurisprudenza, “ ai fini del positivo apprezzamento della dipendenza di una patologia da causa di servizio, non è sufficiente [...] la mera ‘possibile’ valenza patogenetica del servizio prestato, richiedendosi la puntuale verifica, connotata da certezza o da elevato grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o concausale nella genesi della patologia. Ove il ricorso alle nozioni della medicina legale non possa fornire un grado di certezza assoluta, deve farsi applicazione del criterio (vigente nel sottosistema della responsabilità civile) ispirato alla regola della normalità causale, del «più probabile che non» ” (C.d.S., n. 10398/2024, cit.).
Nella vicenda che occupa il Comitato ha chiarito che la patologia corrispondente al disturbo ansioso depressivo persistente con note disforiche è una forma di nevrosi che può scatenarsi su personalità predisposte, sicché risulta necessario fare applicazione della regola della normalità causale, che a sua volta non può che dipendere dall’accertamento delle concrete mansioni svolte e delle situazioni vissute in ambito lavorativo.
A tal riguardo occorre precisare che grava sull’istante l’allegazione e documentazione di “ specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa ” (C.d.S., n. 10398/2024, cit.; ex multis , C.d.S., Sez. II, 11.5.2022, n. 3718; T.A.R. Sicilia, Sez. I, 10.5.2023, n. 1523; T.A.R. Toscana, Sez. I, 29.5.2023, n. 523; T.A.R. Calabria, Sez. I, 18.9.2023, n. 716) soprattutto in considerazione del fatto che, a maggior ragione nel settore militare, “ un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non può che ritenersi necessariamente immanente al disimpegno di mansioni, costituendo le stesse un aspetto caratterizzante di detta attività ” (C.d.S., Sez. II, 30.8.2023, n. 8073; cfr. C.d.S., Sez. II, 5.9.2023, n. 8169).
7.4.5. Orbene, calando la fattispecie all’interno delle richiamate coordinate ermeneutiche giurisprudenziali, osserva il Collegio che il ricorrente ha allegato alla propria istanza (doc. 7) un solo e specifico episodio verificatosi il 25.1.2019, che avrebbe condotto all’aggravamento delle proprie condizioni di salute, per il resto formulando un mero rinvio ad altri episodi rimasti privi di contestualizzazione.
Non può dunque ritenersi irragionevole, né frutto di travisamento o difetto d’istruttoria, la valutazione che ha condotto l’Amministrazione ad escludere, “ dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità ascritta al ricorrente.
Le doglianze mosse con il secondo motivo sono quindi infondate, senza che possa trovare accoglimento l’istanza istruttoria formulata da parte ricorrente.
7.5. In definitiva, il ricorso va respinto siccome infondato.
7.6. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LL, Presidente
AR AR, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AR | Marco LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.