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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/10/2025, n. 4204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4204 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 6402/2025
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 11754/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Nicola Noviello e Antonio Cavallo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Patrizia Colella,
SI IA, LA FO, IN AP e NO Di EO, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.09.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che l' dopo averla sottoposta a visita, aveva riconosciuto la CP_1
1 sussistenza dei requisiti per la prestazione suddetta, ma con decorrenza dall'11.06.2024, anziché dalla domanda amministrativa del 27.03.2023.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , escludeva la sussistenza dei Persona_1 requisiti per l'indennità di accompagnamento per il periodo decorrente dalla data di presentazione della domanda del 27.03.2023 e sino alla data di riconoscimento in sede amministrativa, valutando la ricorrente invalida al 100% per tale lasso temporale.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 08.05.2025, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento della prestazione suddetta per il periodo indicato.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 28.10.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 11754/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione 2 dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sull'autonomia della ricorrente nel periodo oggetto di domanda.
Segnatamente, parte opponente contesta l'opinione del c.t.u. il quale, al pari della commissione medica avrebbe erroneamente fatto coincidere la decorrenza CP_1 dell'indennità di accompagnamento con la data dell'11.06.2024 della certificazione geriatrica in atti, senza considerare che, essendo ivi certificata la sussistenza di patologie croniche in costante evoluzione clinica, certamente le stesse dovevano essere insorte già in data antecedente alla predetta certificazione. Il c.t.u. avrebbe, quindi, dovuto individuare, seppur in maniera approssimativa, una diversa ed antecedente data di insorgenza della necessità di assistenza continua e vi sarebbe, pertanto, la necessità di una revisione del giudizio espresso nella fase di a.t.p.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
3 Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 02.04.2025).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “rebropatia vascolare cronica incipiente. Esiti di intervento di protesi inversa alla spalla destra, di frattura dell'omero destro, della mano destra per
STC e rizoartrosi in osteoartrosi diffusa realizzante moderato impegno della funzione statico deambulatoria. Esiti recenti di distacco di retina OS corretto chirurgicamente.
Ipoacusia bilaterale”.
Nel merito, con riguardo al quesito specificamente posto alla sua attenzione, ha osservato: “L'istante (ultrasessantacinquenne all'epoca della domanda amministrativa) è da considerarsi invalida civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età con difficoltà gravi, ovvero 100%. Per quanto riguarda, invece, l'indennità di accompagnamento […]
Nella fattispecie in esame, dovendo rispondere al quesito relativo all'eventuale necessità di assistenza a decorrere da data antecedente a quella riconosciuta, si ritiene di dover precisare, che dallo studio del dato documentale rapportato all'esame clinico attuale, la ricorrente non raggiungeva i requisiti clinici ai fini della concessione della suddetta indennità in antecedenza. Pertanto, si ritiene la signora Parte_1 soggetto “INVALIDO CIVILE” in quanto ultrasessantacinquenne con “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” di grado grave
(100%) a decorrere dalla domanda amministrativa”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'adeguata analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
È appena il caso di evidenziare, in proposito, che la presente opposizione, al pari della precedente fase di a.t.p., ha avuto ed ha ad oggetto unicamente l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento per il periodo intercorrente tra la data della domanda amministrativa del 27.03.2023 e la data di riconoscimento del 11.06.2024.
4 Ebbene, con riguardo a detto periodo, non risulta che parte opponente abbia evidenziato concrete circostanze, fattuali o documentali, idonee a comprovare la sussistenza dei requisiti de quibus sin dalla data della domanda amministrativa o da una diversa data avendo, viceversa, il c.t.u. espressamente e condivisibilmente dato atto di non aver potuto individuare una diversa decorrenza alla luce della documentazione in atti rapportata all'esame clinico effettuato in sede di visita peritale.
Inconferente appare, inoltre, il richiamo ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 8723 del 2007: la stessa affronta, infatti, la questione inerente l'individuazione della decorrenza in un momento anteriore rispetto a quello dell'accertamento tecnico espletato in sede giudiziale, correttamente evidenziando come tale momento vada acclarato attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa. La pronuncia invocata chiarisce, in altre parole, come l'esame obiettivo condotto in sede di accertamento tecnico debba essere valutato congiuntamente alle risultanze documentali in atti ai fini della determinazione di una data di insorgenza delle patologie riscontrate anteriore all'esame stesso. Il ctu ha, pertanto, nel caso di specie agito conformemente ai principi espressi, valorizzando sia quanto verificato in sede di accesso peritale sia quanto emerso dalla documentazione medica in atti e motivando le ragioni per cui non è stato possibile individuare una diversa data di decorrenza.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1 5
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione b) nulla sulle spese;
c) liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 31.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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