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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 05/11/2024, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
in persona del Giudice Dr. Massimo Canosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 161/2024 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 4.11.2024 e vertente
TRA
CF , difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 P.IVA_1
Menna
RICORRENTE
[...]
CF , difesa dagli Avv. Gianpiero Iannozzi e CP_1 P.IVA_2
Gianmarco Miele
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo per occupazione di immobile
CONCLUSIONI
L'Avv. Antonio Menna per conclude: “Piaccia all'On.le Tribunale Parte_1
adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare l'illegittima occupazione, da parte di di una CP_1
porzione di almeno 600 mq. del piazzale di proprietà della ricorrente
[...]
, sito in agro di Villa Santa Maria lungo la strada statale 652 di Parte_1
fondo Valle Sangro, al km. 41+ m. 247, come stabilito dalla consulenza tecnica già espletata, su incarico dell'intestato Tribunale, all'ng. CP_2
che si versa in atti;
per l'effetto condannare la società ad
[...] CP_1
indennizzare della somma di euro 50.500, oltre Parte_1
interessi dalla domanda e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
con vittoria delle spese del presente giudizio e della fase di consulenza preventiva, ivi compreso il compenso del TU , nonché onorari per ambedue le procedure da CP_2
distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Menna, che si dichiara antistatario”
Gli Avv. Iannozzi e Miele per l' concludono: “Voglia l'Ill.mo Giudice CP_1
adito, respinta ogni contraria richiesta, accertare e dichiarare la legittimità dell'occupazione delle aree di proprietà della alla Controparte_3
luce del contenuto della nota prot. CAQ-0022337-P del 7.9.2007, con cui CP_1
ha autorizzato la realizzazione dello sbancamento da parte della resistente, con la specifica prescrizione che quest'ultima realizzasse una piazzola pavimentata e recintata da destinare ai fabbisogni di ubicata in corrispondenza della CP_1
corsia di decelerazione dell'area di servizio, mai realizzata dalla Controparte_3
; conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte attrice
[...]
in quanto infondate;
con vittoria di spese e competenze professionali”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La richiesta di indennizzo di parte ricorrente si fonda sull'avvenuta occupazione (accordata verbalmente con riserva di successiva contrattualizzazione, peraltro mai avvenuta) di parte del piazzale della stazione di servizio della società istante ad opera di , occupazione protrattasi CP_1
per ben 7 anni e per la quale il consulente tecnico nominato in sede di accertamento tecnico davanti a questo Tribunale stabiliva (invero in difformità
rispetto alle valutazioni del perito di parte ricorrente) una indennità
complessiva di euro 50.500, avendo l'occupazione ad oggetto un'area di circa
600 mq.
La difesa dell' si appunta sulle seguenti considerazioni: CP_1
Legittimità dell'occupazione dell'area, in quanto preventivamente autorizzata dalla ricorrente
Ricomprensione della pattuizione relativa alla destinazione di parte dell'area della società ricorrente ai bisogni di in forza della CP_1
nota del 7.9.2007, con la quale era autorizzata a lavori di Parte_1 sbancamento ed abbassamento di una sommità della scarpata stradale di proprietà dell' CP_1
Erroneità dell'indennizzo determinato in sede di accertamento tecnico preventivo
Prescrizione del diritto avanzato da parte ricorrente ai sensi dell'art. 2946 c.c.
La prima delle questioni sollevate da parte resistente appare del tutto irrilevante, posto che ciò viene invocato dalla ricorrente non è il risarcimento dei danni cagionati da una condotta illecita di (ai sensi dell'art. CP_1
2043 c.c.), bensì semplicemente un indennizzo (oltretutto verbalmente pattuito) per l'occupazione (lecita) di una considerevole parte della proprietà
dell'esponente.
L'eccezione appare quindi di nessun rilievo ai fini del rigetto della domanda di indennizzo formulata dalla difesa di parte attrice.
Del pari irrilevante è la seconda questione sollevata, ossia quella relativa alla prescrizione, nei confronti della società ricorrente, della realizzazione di una piazzola pavimentata e recintata da destinare ai fabbisogni di la CP_1 nota del 7.9.2007 su cui si fonda siffatta prescrizione risulta infatti del tutto scollegata dal profilo attinente l'avvenuta occupazione di area di proprietà
della ricorrente, e comunque sul punto l'assenza di qualsivoglia domanda riconvenzionale ad opera di rende superflua ed irrilevante ogni CP_1
valutazione sul punto.
La contestazione della stima operata in sede di accertamento tecnico preventivo dall'Ing. (perizia del 5.7.2023) si basa Controparte_2
sulle seguenti argomentazioni:
Errata individuazione delle aree oggetto di occupazione: sul punto si deduce che vi sarebbe stato, ad opera dell'Ing. , un CP_2
raddoppio delle aree occupate: la contestazione appare inammissibile sia perché generica e non motivata (si deduce semplicemente che il raddoppio si evincerebbe dalla mera visione della rappresentazione grafica contenuta nella consulenza tecnica) sia perché la questione non è stata sottoposta al consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo (che difatti nella propria relazione, a pagina 16, evidenzia come contro la stessa non sono state mosse osservazioni dai periti di parte). Eccessività dell'indennità di occupazione come quantificata: sotto questo profilo, peraltro, le censure paiono appuntarsi esclusivamente nei confronti della stima operata dal perito di parte dell'odierna ricorrente (geom. , la cui stima dell'indennità di occupazione Per_1
(euro 86.400) è stata drasticamente ridimensionata dal consulente d'ufficio (che ha quantificato tale indennità in euro 50.500).
Una volta superate le censure esposte nella memoria di costituzione di questo ufficio non può che recepire il valore di stima dell'indennizzo CP_1
da occupazione dell'area della nella misura di euro 50.500, in Parte_1
quanto il criterio di calcolo esposto a pag. 14 della relazione dell'Ing.
appare immune da censure, conforme ai criteri dettati in CP_2
materia dall'art. 50 del TUES e non contestato da alcuna parte processuale nella sede ad essa propria (ossia la formulazione di osservazioni alla TU).
Quanto infine all'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, la stessa si palesa manifestamente infondata, posto che: Si richiama, a sostegno dell'eccezione, il disposto dell'art. 2946 c.c.,
che fissa in 10 anni il termine prescrizionale ordinario, applicabile anche al presente caso
È palese ed evidente che, essendo l'occupazione di parte dell'area de
' protrattasi dal 2016 al 2023, non è decorso il termine Parte_1
prescrizionale predetto, neanche per le prime annualità di occupazione.
Sulla base di quanto esposto, si ritiene che la domanda di indennizzo avanzata dalla società ricorrente debba trovare pieno accoglimento;
quanto al regime delle spese processuali, si ritiene di dover disporre quanto segue:
deve essere condannata al pagamento delle spese in favore CP_1
di “ nella misura indicata in dispositivo, nonché alla Parte_1
rifusione delle spese della TU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo.
La convenuta deve essere inoltre condannata al pagamento di una somma (pari al doppio degli onorari di avvocato liquidati alla controparte) ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc: tale condanna si palesa inevitabile in ragione della paese infondatezza di tutte le argomentazioni esposte dalla difesa dell' nonchè della CP_1
particolare insistenza in una richiesta palesemente dilatoria (quale quella di mutamento del rito da semplificato ad ordinario) in presenza di una richiesta di prova (un teste su due circostanze, peraltro neanche ammesse in quanto irrilevanti ai fini della decisione) il cui espletamento era del tutto compatibile con la prosecuzione del giudizio con le forme del rito semplificato. Ulteriore elemento che induce questo giudicante a condannare ai sensi del terzo CP_1
comma dell'art. 96 cpc è la circostanza (menzionata nella consulenza tecnica dell'Ing. a pag. 16) per cui “nonostante il tentativo CP_2
all'inizio delle operazioni peritali è subito emerso, in sede di primo
sopralluogo, l'impossibilità allo stato della conciliazione tra le parti”, e ciò nonostante l'occupazione dell'area di proprietà della società
ricorrente fosse palese e non contestata da
[...]
deve essere infine condannata al versamento della somma CP_4
di euro 1.000 in favore della delle Ammende ai sensi dell'ultimo CP_5
comma dell'art. 96 cpc, avendo dato causa a ben due giudizi (il presente procedimento e quello per accertamento tecnico preventivo)
con il proprio contegno ingiustificatamente oppositivo alle richieste di parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n.
161/2024, promosso da ' nei confronti di Parte_1
ogni altra istanza disattesa, così decide: CP_1
Condanna al pagamento, in favore di ' CP_1 Parte_1
della somma di euro 50.500, più interessi legali dalla
[...]
data della domanda a quella dell'effettivo soddisfo
Condanna al pagamento, in favore dell'Avv. Antonio CP_1
Menna, quale procuratore antistatario di ' Parte_1
della somma di euro 7.800 più accessori di legge
[...]
(somma comprensiva sia del presente giudizio che di quello di ATP)
Condanna alla rifusione delle spese sostenute da ' CP_1 [...]
per la fase di accertamento tecnico preventivo Parte_1
(ossia gli onorari liquidati in favore dell'Ing. CP_2
)
[...] Condanna al pagamento, in favore di ' CP_1 Parte_1
, della somma di euro 15.600 ai sensi del terzo comma
[...]
dell'art. 96 cpc
Condanna al pagamento della somma di euro 1.000 in CP_1
favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Lanciano il 5.11.2024
Il Giudice
Dr. Massimo CANOSA