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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 6248/2023, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maura Cipriani come da mandato in Parte_1
atti
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Nicola Padovano come da mandato in atti
RESISTENTE
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Controparte_2 Controparte_3
Giovanni Albano e Stefano Albano come da mandato in atti
RESISTENTI
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
ed i sig.ri e , per sentirli Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3
condannare, ognuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'immobile di sua proprietà, interessato da macchie di umido ai soffitti di alcuni vani, a seguito delle infiltrazioni derivanti dal sovrastante appartamento di proprietà di questi ultimi. Deduceva, a tal riguardo, di aver espletato procedimento di ATP, a seguito del quale il nominato CTU Geom.
accertava che le infiltrazioni nei vani interni provenivano dalla rottura della colonna Per_1
montante verticale condominiale, mentre quelle ai soffitti e alle pareti del suo vano veranda,
1 derivavano dalla cattiva coibentazione della pavimentazione del vano veranda sovrastante di proprietà determinando un costo di ripristino dei primi in € 3.850,00 e dei Parte_2 secondi in € 1.150,00. Determinava al contempo le opere necessarie per la eliminazione della causa delle infiltrazioni e dei danni, indicandole nella riparazione della colonna montante e nel rifacimento dell'impianto di scarico della lavatrice a carico del per una spesa di € CP_1
5.000,00, nonchè nel rifacimento della pavimentazione della veranda dei resistenti Parte_3
con una spesa preventivata di € 15.000,00, consigliando comunque loro la necessità
[...]
di una ristrutturazione totale dell'immobile e degli impianti idrici, al fine di evitare futuri episodi infiltrativi, stante la vetustà degli impianti e lo stato di degrado dello stesso. Per tali ragioni, esso ricorrente concludeva chiedendo la condanna dei resistenti alla esecuzione delle opere indicate dal CTU per la eliminazione dei fenomeni infiltrativi e il pagamento in suo favore del costo delle opere di ripristino, nella misura rispettivamente indicata dal medesimo
Consulente, otre rivalutazione, interessi e spese di lite del procedimento di ATP e del presente giudizio di merito.
Si costituivano e , che chiedevano preliminarmente Controparte_2 Controparte_3
dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato avvio della procedura di mediazione o negoziazione. Nel merito, poi: dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle infiltrazioni da beni condominiali;
la intervenuta estinzione della loro obbligazione, per aver essi già antecedentemente corrisposto al la somma di € 900,00 a transazione, saldo Pt_1
e stralcio dei danni da infiltrazioni derivate dal loro immobile, giusta transazione del
19.05.2021, ovvero compensare quanto corrisposto con quanto eventualmente dovuto. Con rifusione delle spese di lite.
Si costituiva tardivamente in giudizio il , Controparte_4
precedentemente dichiarato contumace, riconoscendosi responsabile nei confronti di Pt_1
solo per le infiltrazioni derivanti dagli scarichi condominiali, dichiarandosi disponibile
[...]
alla esecuzione delle opere di riparazione delle stesse ed accettando così la sua condanna, per quanto di ragione, al risarcimento dei danni accertati e quantificati in sede di A.T.P. e delle spese di giudizio.
Così come da rispettive conclusioni, che si abbiano qui per riportate e trascritte ed alle quali si fa più preciso e puntuale riferimento.
Acquisito preliminarmente il fascicolo di ATP, rinunciata dalle parti la eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione o negoziazione, fallito ogni tentativo
2 di conciliazione tra le parti, precisate le conclusioni, la causa è stata infine riservata in decisione previa discussione orlale ex art. 281 sexies c.p.c..
Deve premettersi che la domanda del ricorrente rientra nell'alveo della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., in base al quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo caso fortuito”. Tale disposizione sanziona quindi la omessa vigilanza e manutenzione dei manufatti di proprietà e su cui grava l'obbligo della “custodia”, facendo così sorgere una responsabilità di tipo oggettivo, con una inversione dell'onere probatorio: il danneggiato ha perciò il solo onere di fornire la prova dell'evento e della derivazione del danno dalla cosa in custodia (nesso eziologico), secondo la specifica narrazione dei fatti così come da esso in citazione dedotti (art. 2697 co. 1 c.c.); mentre incombe sul presunto responsabile,
l'onere di fornire la prova liberatoria e, quindi, di dimostrare l'assenza di colpa e che il danno si è verificato per caso fortuito, per un fatto estrinseco, in modo non prevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza, ovvero è avvenuto con il concorso dello stesso danneggiato o per fatto attribuibile ad un terzo. Lo ha confermato la stessa Suprema Corte, affermando che “La responsabilità per i danni da cose in custodia ha carattere oggettivo”, chiarendo appunto che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il soggetto tenuto a controllare le modalità d'uso e conservazione della cosa su cui esercita il potere di custodia deve adottare un contegno diligente, controllandone adeguatamente e costantemente lo stato, al fine di evitare l'insorgenza di situazioni di potenziale pericolo e generative di danno. Tali principi vigono anche per il che, quale custode dei beni e servizi comuni, è infatti obbligato ad adottare tutte le CP_4
misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo dei danni da queste cagionate, sia ai condomini che a terzi. Pertanto, il può essere CP_4
chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c. in conseguenza dei danni provocati dalla difettosità od omessa manutenzione della cosa comune. Grava infatti su di esso, in qualità di custode,
l'obbligo di mantenerla e conservarla in maniera tale da evitare danni a terzi (Trib. Bari III Sez.
Civ. 30/08/2013 n.2489). La Cassazione ha comunque chiarito che se il custode dimostra che il danno è determinato da cause estrinseche ed estemporanee, ingenerate anche da terzi, non conoscibili né eliminabili repentinamente, neppure con la più diligente attività di manutenzione, esso è liberato dalla responsabilità per cose in custodia. (sent. n. 15042/2008).
Ciò premesso, la domanda attorea appare fondata e va accolta per quanto di ragione.
A tal riguardo, sotto l'aspetto probatorio, è dirimente la CTU espletata in sede di ATP dal
Geom. , che appare chiara, precisa ed esaustiva ed alla quale si fa più puntuale Persona_2
riferimento e ci si riporta.
3 Ad espletamento dell'incarico, previa visione e descrizione dei luoghi e con particolare riferimento alle cause, premettendo che “L'immobile di proprietà della sig.ra CP_2
e sig. si presenta da subito in pessime condizioni di manutenzione”, il Consulente CP_3
ha accertato che i lamentati fenomeni infiltrativi riscontrati sul soffitto della cucina, del vano lavanderia e del bagno patronale sono attribuibili ad una lesione della conduttura CP_6
di scarico delle acque bianche, che presenta una crepa localizzata tra la braga e la colonna montante. Affermando, quindi, che “i danni causati da tali infiltrazioni, sono di natura condominiale”, ha elencato e quantificato il costo per le opere di riparazione ed eliminazione delle causa da eseguire a cura del in € 5.000,00, determinando invece quelle CP_1
necessarie per il ripristino all'interno dell'immobile del in € 3.850,00. Pt_1
Quanto alle infiltrazioni presenti sul soffitto della veranda del ricorrente, ha affermato che queste sono riconducibili “alle pessime condizioni di manutenzione della pavimentazione della veranda del piano sovrastante. Di fatti il pavimento della parte convenuta presenta varie crepe
(vedasi foto allegate), infatti come accennato all'inizio l'immobile si presenta con tutte le finiture risalenti alla sua realizzazione“. Con dettagliato computo, ha elencato le opere necessarie alla eliminazione delle infiltrazioni, individuandole sostanzialmente nella rimozione e sostituzione con adeguata impermeabilizzazione della pavimentazione della veranda e sigillatura della stessa, quantificando il costo di tali opere, da eseguire dai proprietari, in complessivi € 15.000,00. Stimando, invece, i costi relativi al ripristino del balcone/veranda lato cucina dell'immobile del in € 1.150,00. Pt_1
Da quanto precede, deve ritenersi accertato che i danni riscontrati nell'immobile del ricorrente siano riconducibili eziologicamente alle cause identificate dal CTU.
Pertanto, accertato il nesso causale tra le infiltrazioni e i danni provocati nell'abitazione attorea, ai sensi dell'art. 2015 c.c., va dichiarata la responsabilità del per i danni derivati CP_1
dalla condotta condominiale e dei coniugi per i danni derivati dallo stato Parte_2
di degrado per omessa idonea manutenzione della loro veranda, così come denunziati e a ciascuno di essi attribuiti. Con condanna degli stessi alla rispettiva esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione della causa dei fenomeni dannosi, come dettagliatamente indicate dal CTU, nonché al conseguente risarcimento e pagamento in favore del ricorrente del costo di ripristino del suo immobile, nella misura innanzi rispettivamente indicata, oltre rivalutazione ed interessi dal 30 giugno 2022 (imprecisata la data in ricorso) sino al soddisfo (quale debito di valore).
4 Le spese di lite, anche per il procedimento di ATP, seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto nel presente giudizio della concreta attività profusa, senza attività istruttoria
(sopperita dall'ATP), con ripartizione di esse tra le parti responsabili nella misura di 1/3 e 2/3
(sostanzialmente secondo entità del risarcimento da ciascuno dovuto).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso da nei confronti del Parte_1 [...]
e di , ogni diversa Controparte_4 Controparte_7 Controparte_3
eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta con ricorso da e dichiara il Parte_1 [...]
, nonchè e responsabili Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
dei danni subiti dall'immobile del ricorrente.
2) Per l'effetto, condanna il medesimo ed i sig.ri alla CP_1 Parte_2
esecuzione delle opere sulle parti comuni (per € 5.000,00) e su quelle di proprietà di questi ultimi (per € 15.000,00), necessarie alla eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi e dannosi, così come rispettivamente indicate dal CTU nell'elaborato peritale.
3) Condanna il ed i sig.ri al risarcimento dei danni subiti CP_1 Parte_2
dall'immobile del ricorrente, determinati nella misura di € 3.850,00 a carico del primo ed €
1.150,00 a carico dei secondi, oltre rivalutazione ed interessi dal 30.06.2022 sino al soddisfo.
4) Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2.547,76 - di cui € 210,76 per esborsi ed € 2.337,00 per compenso, per l'ATP; € 4.488,32 – di cui 288,32 per esborsi ed 4.200,00 per compenso, per il presente giudizio. In ogni caso, oltre
RSG del 15%, CAP ed IVA se dovuta. Oltre al costo della CTU espletate in ATP così come liquidato e corrisposto. Ripartendo il tutto nella misura di 2/3 a carico del e di 1/3 CP_1
a carico dei sig.ri .Giudetti. CP_2
Così deciso in Taranto, lì 28.03.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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