Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 22/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
C O R T E D'A P P E L L O D I P O T E N Z A
La Corte d'Appello di Potenza riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dr. Pasquale Cristiano
- Presidente rel.-
- dr. Michele Videtta
- Consigliere -
- dr. Mariadomenica Marchese
- Consigliere -
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento contrassegnato con il n. 23/20235 del ruolo contenzioso ordinario:
R E C L A M O E X A R T. 5 1 C O D I C E D E L L A C R I S I D'I M P R E S A E D E L L'I N S O L V E N Z A
pendente
T R A
(P.I. , con sede in Polla alla Parte_1 P.IVA_1
Zona Industriale – Loc. Sant'Antuono in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Potenza, alla via n. Sauro 102/B presso lo studio dell'avvocato Giovanni
Rotondano ( ), che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Aberto C.F._1
Tedeschi ( ) in virtù di mandato rilasciato su foglio separato ed allegato al C.F._2
reclamo
RECLAMANTE
E
(C.F. ), con sede in Polla alla via dell'Elogium 10, rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed allegato alla memoria difensiva, dall'avv.
Laura Senatore ( presso il cui indirizzo di pec C.F._3 Email_1
elettivamente domicilia;
RECLAMATA
L i q u i d a z i o n e G i u d i z i a l e S v i l u p p o R i s o r s e A m b i e n t a l i s . r . l . ( C.F.
), i n persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_3
autorizzazione del G.D. del 11.2.2025 e di procura rilasciata su foglio separato ed allegato alle memorie difensive, dall'avvocato Fabio Piccininno (C.F. , presso il cui C.F._4
studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Domenico Coda 6
RECLAMATA
NONCHÉ
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_2 C.F._5 rilasciata su foglio separato ed allegato alle memorie difensive, dall'avvocato Domenico Ciliberti
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Polla, alla via Giardini C.F._6
67
RECLAMATO
***
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con reclamo ex art. art. 51 CCII, depositato telematicamente, iscritto al ruolo in data 20.1.2025 la ha chiesto la revoca della sentenza Pt_1 Parte_1
dichiarativa della apertura della liquidazione giudiziale n. 17/2024, pubblicata e notificata a mezzo pec. il 18.12.2024 emessa nei confronti di essa società reclamante dal Tribunale di Lagonegro su ricorso della per il mancato pagamento di € 218.796,89, oltre accessori e di CP_1 [...]
per € 6.256,40; ragioni di credito derivanti rispettivamente sul decreto ingiuntivo CP_2
221/23 del Tribunale di Lagonegro, opposto e dichiarato provvisoriamente esecutivo il 23-11-23, derivante dalla qualità di locatrice degli immobili ove la debitrice svolgeva la sua attività di trattamento dei rifiuti, nonché per indennità di occupazione, e da spettanze retributive.
La Curatela, la e si sono costituiti con memorie depositate CP_1 Controparte_2
rispettivamente il 21.3.25, il 28.3.25 e il 4-3-2025 contestando l'avverso reclamo.
Il 2.4.2025 il PG ha depositato in telematico parere contrario all'accoglimento del reclamo.
All'udienza del 8.4.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023, la Corte ha riservato la decisione. §.
2. Con il primo motivo la reclamante lamenta la mancata riunione del fascicolo RG 37/24 (nel quale sono confluiti i 2 ricorsi per liquidazione giudiziale, nonché la nuova domanda di essa reclamante del 19.11.2024 di accesso alla procedura di concordato preventivo) al fascicolo 4/24 (nel quale il Tribunale ha dichiarato il 18.7.2024 aperta la procedura relativa alla prima domanda di concordato preventivo proposta da essa reclamante fissando per la presentazione della domanda e del piano il termine di giorni 60, poi prorogato di ulteriori giorni 60 il 16.9.2024 con scadenza al
15.11.2024). Lamenta la reclamante come il Tribunale di Lagonegro abbia aperto un secondo procedimento in pendenza del primo, invece di far confluire le ulteriori istanze in esso, benché la vicenda fosse unitaria, tanto che lo stesso Tribunale di Lagonegro ha operato in sentenza la ricostruzione in fatto facendo riferimento al primo procedimento.
Il motivo è infondato.
Se, come sottolinea la stessa reclamante, “il problema è e resta il rapporto processuale tra i fascicoli
4/2024 e 37/2024”, certo è – anche indipendentemente dalla premessa in sentenza circa la “riunione al presente procedimento (n. 37/2024) di quello relativo alla domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo presentata dalla medesima debitrice in data 19.11.2024 inserita nel medesimo fascicolo” – come alla mancata riunione di cui la reclamante si duole invocando il concetto del
“procedimento unitario” si opponga il rilievo che il proc. n. 4/2024 è stato dichiarato estinto a seguito della rinuncia formulata dalla reclamante il 15.11.2024, della quale il Tribunale di Lagonegro dava atto il 23.11.2024. La stessa reclamante, del resto, con memoria del 19-11-2024 evidenziava la
“improcedibilità della precedente domanda”, stante “l'intervenuta rinuncia”. Va rilevata peraltro la generica formulazione del motivo, dal momento che non sono state precisate le ragioni in forza delle quali la invocata riunione avrebbe scongiurato il provvedimento reclamato, giacché limitatasi la reclamante a richiamare “tutti i documenti allegati alla domanda prenotativa del procedimento
4/2024, che sono del tutto assenti nel fascicolo RG 37/2024”.
§ 3. Con il secondo motivo la reclamante contesta la valutazione operata dal Tribunale di Lagonegro di inammissibilità della seconda domanda prenotativa depositata il 19.11.2024, nonostante che essa reclamante avesse potuto esaminare una minima parte la propria contabilità solo il 11-11-2024, laddove per presentare un piano occorre l'esame della documentazione contabile, se non al proponente, almeno all'attestatore, figura essenziale senza la quale non si può presentare alcun piano. Né la nomina di un attestatore indipendente poteva essere effettuata dal legale rappresentante
, attinto da misura interdittiva che gli vietava qualsiasi attività di gestione e Parte_2 amministrazione, mai revocata, al quale l'autorizzazione a tale nomina, regolarmente chiesta, era stata negata. La rinuncia in data 15.11.2024 alla precedente domanda, precisa la reclamante, sarebbe stata determinata anzitutto dal fatto che solo in data 14.11.2024, il giorno prima della scadenza del termine, è stato nominato il nuovo legale rappresentante con pieni poteri, essendo stato il precedente dapprima interdetto e poi revocato;
il che avrebbe impedito di incaricare i professionisti advisors, in primis l'attestatore, laddove per di più è stata dimostrata documentalmente la parziale disponibilità solo 3 giorni prima della documentazione sociale, rimasta in sequestro fino al 11.11.2024. Sicché non sarebbe configurabile alcun comportamento imputabile ad essa reclamante.
È infondata, si premette, l'eccezione dedotta dalla reclamata di difetto di procura in capo CP_1
al difensore della reclamante, asseritamente richiesta per resistere al secondo ricorso per liquidazione giudiziale di essa reclamata e di “nonché soprattutto per introdurre Controparte_2
la nuova istanza di concordato avendo questa un contenuto totalmente diverso dalla prima in base alla stessa prospettazione della . Precisa la reclamata che il mandato è stato Parte_1 CP_1 conferito da il 18.9.2024 “durante il pieno vigore del divieto, impostogli Parte_2 dall'ordinanza del GIP di Salerno del 18.4.2024 di porre in essere qualsivoglia attività societaria”.
Tuttavia, oppone efficacemente la reclamante come la procura alle liti datata 18.9.2024, rilasciata da , prodotta unitamente alla comparsa di costituzione nel procedimento 37/2024, Parte_2 ha ad oggetto precisamente quest'ultimo, definito con il provvedimento reclamato, laddove la applicata misura interdittiva del divieto di esercitare ogni attività professionale con ruoli direttivi di persone giuridiche ed imprese in effetti “non è affatto la stessa cosa dell'essere amministratore di società e men che meno della capacità di rappresentanza”. Va rilevata altresì la genericità dell'assunto della relativamente al differente contenuto delle 2 domande di regolazione CP_1
della crisi, aventi entrambe ad oggetto la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale.
Sennonché, coglie nel segno, in via preliminare e dirimente, l'eccezione della reclamata CP_1
in ordine alla mancata impugnazione della parte motiva (lungi da rappresentare una mera argomentazione, atteggiandosi per contro quale statuizione atta di per sé a sorreggere la valutazione di inammissibilità della seconda domanda di concordato), secondo cui “ai sensi dell'art. 40 CCII la nuova domanda di concordato andava proposta nel medesimo procedimento RG 37/202 a pena di decadenza entro la prima udienza del 23.10.2024 e non successivamente, come ha fatto controparte il 19.11.2024”.
Non ignora la Corte l'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Tuttavia, tale effetto devolutivo non può estendersi all'ipotesi in cui si sia già verificata una decadenza da una eccezione nel corso del primo grado di giudizio, né implicare che il reclamo possa assumere le forme di una semplice richiesta di riesame, senza formulazione dei motivi (Cass 2671/2016; nella specie, la S.C. ha ritenuto l'infondatezza del rilievo del ricorrente, che lamentava il mancato esame dell'eccezione di incompetenza territoriale ex art. 9 l.fall. da parte della corte d'appello, osservando che tale eccezione fosse inammissibile in fase di gravame, non essendo stato formulato uno specifico motivo di reclamo).
L'autonoma (non impugnata) ratio decidendi emerge con chiarezza, tanto che alla stessa segue una alternativa motivazione (“peraltro, tale domanda sarebbe in ogni caso inammissibile”) nei seguenti termini: “la debitrice ha rinunciato alla domanda alla scadenza del termine per poi riproporla il giorno antecedente l'udienza di trattazione della procedura di liquidazione giudiziale con distinto ricorso, la cui proposizione si appalesa come inammissibile per violazione del combinato disposto degli articoli 47, comma 4, e 40, commi 9 e 10 CCI”.
Il motivo è comunque infondato nel merito.
Ha ritenuto il Tribunale di Lagonegro la inammissibilità della nuova domanda di regolazione della crisi depositata il 19.11.2024, atteso che “la rinuncia alla domanda di concordato determina il venir meno della preclusione dell'istanza di liquidazione giudiziale” in entrambe le ipotesi di cui al sistema binario delineato dell'art. 49, commi 9 e 10. Ulteriore profilo di inammissibilità è stato ravvisato dal Tribunale di Lagonegro nella carenza del corredo documentale ai sensi dell'art. 47, comma 6, che “subordina la riproposizione della domanda di accesso al concordato preventivo al verificarsi del mutamento delle condizioni di fatto rispetto a quelle esistenti al tempo della pronunzia di inammissibilità”, giacché limitatasi la debitrice “all'affermazione di un nuovo amministratore della;
eccezione tuttavia non sufficiente ad integrare la previsione dell'art. 46, comma 6, Pt_1 cit., “posto che la misura interdittiva che ha attinto il precedente amministratore unico Pt_2
, e che avrebbe determinato la riproposizione, è del 18.4.2024, data in cui ancore erano
[...] pendenti i termini del primo ricorso”, sicché “la debitrice avrebbe avuto il tempo sufficiente per depositare il piano nei termini del primo ricorso”.
Osserva la Corte, anche ad integrazione della motivazione addotta dal Tribunale di Lagonegro, meritevole di condivisione, come la proposizione di una domanda di concordato con riserva di deposito della documentazione avvenuta quasi in concomitanza con l'udienza fissata per la trattazione dei ricorsi di liquidazione giudiziale e a distanza di pochi giorni dalla rinuncia a identico ricorso, senza, come nella specie, che siano stati prospettati mutamenti delle condizioni economiche e finanziarie, appare finalizzata esclusivamente a dilazionare la richiesta di liquidazione giudiziale, con possibile pregiudizio per gli interessi dei creditori, tanto da integrare un abuso del processo;
sicché si sottrae a censura la valutazione di inammissibilità operata dal Tribunale di Lagonegro e la conseguente pronuncia di liquidazione giudiziale. Dalla reclamante sono state in realtà addotti, piuttosto che mutamenti delle circostanze rilevanti ai fini che qui occupano, supposti impedimenti al tempestivo completamento degli adempimenti prescritti in relazione alla prima domanda, oggetto di rinunzia. Peraltro, anche sotto un ulteriore profilo non è ravvisabile il prescritto mutamento di circostanze, dal momento che le situazioni rappresentante dalla reclamante, lungi dall'integrare le pretese circostanze oggettive, ovvero tanto la mancanza di amministratore legalmente in condizione di operare in nome e per conto della società, quanto la indisponibilità parziale della documentazione contabile, erano in realtà preesistenti alla stessa richiesta di proroga del termine per integrare la prima domanda di concordata, poi dalla stessa reclamante rinunziata.
Non ignora la Corte come la reclamante abbia ottenuto la proroga del termine segnatamente alla luce della misura interdittiva in corso nei confronti del legale rappresentante . Tuttavia, Parte_2
la valutazione operata dal Tribunale di Lagonegro quanto alla ravvista esistenza di un sufficiente lasso temporale per depositare il piano nei termini della prima domanda di concordato preventivo a decorrere dal 18.4.2024, data della misura interdittiva dalla quale era stato attinto il legale rappresentante della reclamante , in realtà non è contrastata dalla ricostruzione in Parte_2
fatto operata dalla stessa reclamante.
Infatti, l'intento dilatorio sotteso alla seconda domanda di concordato, finalizzata in effetti a procrastinare la pronunzia di liquidazione giudiziale, è ragionevolmente inferibile già dal (non spiegato) considerevole intervallo – a smentita della pretesa non imputabilità alla reclamante della paralisi societaria – dalla data della detta misura interdittiva e il 13.9.2024, data in cui il difensore di nel procedimento penale ha chiesto al GIP presso il Tribunale di Salerno che Parte_2
l'assistito fosse autorizzato a compiere le attività necessarie alla predisposizione e presentazione della domanda e del piano. Né risulta chiarito, se non altro stante la urgenza imposta dalla prossima scadenza del termine prorogato dal Tribunale di Lagonegro, il considerevole intervallo tra il
1.10.2024, data del provvedimento del PM, rigettata l'istanza di revoca della misura interdittiva, di nomina dell'amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c. con l'incarico di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore, e il 14.11.2024, data in cui l'amministratore giudiziario – peraltro sollecitato solo il 11.10.2024 – provvedeva alla nomina del nuovo amministratore, ovvero praticamente alla vigilia della scadenza del termine per la presentazione del piano.
In sintesi sarebbe potuta intervenire con largo anticipo la nomina del nuovo amministratore giudiziario, eventualmente facendo ricorso allo strumento normativo, che tra l'altro contempla anche la possibilità di sostituzione degli amministratori, cui si è avvalso il PM (se del caso anche tramite il socio unico risultante dal verbale di assemblea del 27.2.2024 recante in particolare la presa d'atto della impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale poiché venuta meno l'autorizzazione al trattamento dei rifiuti); tanto, ancorché ponga peraltro l'accento la stessa ricorrente sulla circostanza che il GIP ed il PM avevano negato a “il compimento delle attività di gestione Parte_2 idonee a presentare una vera e propria domanda e piano”, prima di autorizzarlo alla proposizione del reclamo Sicché, tenuto conto della dinamica processuale, nonché avuto riguardo ai canoni generali di correttezza e buona fede, è verosimile che una condotta più sollecita da parte della reclamante avrebbe consentito l'adempimento agli obblighi afferenti la prima domanda di concordato (la cui rinuncia in definitiva non è sorretta da adeguata giustificazione). Non è del resto revocabile in dubbio l'obbligo in capo al debitore di assumere tempestivamente ogni più opportuna iniziativa volta alla rapida definizione dello strumento prescelto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche al fine di non pregiudicare i creditori.
Conclusione valevole anche relativamente all'altro assunto della reclamante, ovvero che in appena
4 giorni, vale a dire dal 11.11.2024, data in cui è stata disponibile la documentazione societaria, sarebbe stato impossibile esaminarla e provvedere alla attestazione di legge. Si osserva per contro come il dissequestro, sebbene risalente la misura al 16.5.2024, sia stato richiesto solo il 25.9.2024, laddove peraltro, a fronte del provvedimento di dissequestro intervenuto il 30.9.2024, solo in data
17.10.2024 la reclamante ne ha sollecitato l'esecuzione; senza sottacere la pertinente deduzione del creditore costituito circa la natura della documentazione in parola, consistente in fatture;
sicché la lamentata insufficienza dell'intervallo tra la disponibilità della stessa – la cui indispensabilità ai fini della predisposizione del piano neppure è spiegata – e la scadenza del termine fissato in relazione alla prima domanda di concordato non è fondatamente sostenibile, anche considerata l'ampia documentazione comunque prodotta a corredo della seconda domanda (bilanci, dichiarazione dei redditi, situazione patrimoniale, elenco fornitori, estratto conto fornitori ed altro).
§ 4 Con il terzo motivo la reclamante eccepisce la incorretta definizione dello stato di insolvenza per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lett. B del CCII. Al riguardo evidenzia la piena capacità di in stato di scioglimento volontario e messa in liquidazione, di provvedere Pt_1 all'integrale pagamento dei propri creditori, anche con una certa eccedenza, stante il totale delle attività per 4 milioni di euro, di cui 1,9 milioni di euro gli immobili, 1,3 milioni di euro l'impianto di trattamento rifiuti, centomila euro per attrezzature e crediti, settecentomila euro per crediti in contenzioso o precontenzioso, a fronte di passività pari a 3 milioni e quattrocentomila circa di euro, somma che potrebbe solo ridursi poiché comprendente crediti contestati.
Il motivo è infondato. Si premette che il Tribunale di Lagonegro ha ritenuto “conclamato” lo stato di insolvenza, nonché
“pacificamente ricavabile dai dati contabili” la incapacità di adempiere regolarmente alla proprie obbligazioni, evidenziando in particolare il patrimonio netto negativo (-426.667,00 euro) risultante dal bilancio al 31.12.2022 a fronte di 322.019,00 euro riferiti all'anno precedente, oltre la differenza in negativo tra valori e costi della produzione pari a -623.650,00 euro e la netta diminuzione dei ricavi da 5.197.058 euro a 386.850,00 euro dal 2021 al 2022, unitamente alla esigua disponibilità liquida di € 47.156,00, insufficiente a far fronte alla debitoria 1.079.519,00 ed anche solo al credito vantato dal ricorrente, precisando, relativamente alla esposizione debitoria nei confronti dell'Erario per 796.254,00 euro, come la sentenza del 3.7.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha annullato solo parzialmente gli addebiti senza tuttavia specificarne l'importo.
Osserva la Corte, anche ad integrazione della motivazione addotta dal Tribunale di Lagonegro, come l'eccedenza dell'attivo derivante dal valore di beni patrimoniali non agevolmente liquidabili – come del resto ragionevolmente argomentabile nella specie, giusta le deduzioni della Curatela quanto all'effettivo valore (risultante dall'atto di acquisto, giusta rogito per Notaio del 2.9.2016) di Per_1
€ 270.00,00 dell'unico immobile, oltretutto in stato di abbandono, come dell'impianto di trattamento dei rifiuti, il cui preteso valore neppure è supportato da elementi di valutazione – non esclude l'esistenza dell'insolvenza, laddove è logicamente incontrovertibile come l'eventuale eccedenza del passivo – il progetto di stato passivo delle domande tempestive prodotto dalla Curatela prevede la proposta di ammissione del Curatore nella misura di oltre 7 milioni di euro, come da stato passivo delle domande tempestive dichiarato esecutivo dal GD all'udienza del 26.3.2025 – sull'attivo patrimoniale costituisca, pur sempre, e nella maggior parte dei casi, uno dei tipici fatti esteriori che dimostrano l'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni (Cass. sent. n.
26217/2005).
Il che viepiù rileva nella specie, versando la reclamante in stato di scioglimento volontario e messa in liquidazione.
Lo stato di insolvenza non può escludersi per la sola presenza di un patrimonio immobiliare asseritamente cospicuo, nella specie peraltro quantomeno di valore pressoché indefinito e comunque di non immediata liquidabilità. Ha chiarito la Corte regolatrice come “gli effetti della deliberazione assembleare che ha deciso lo scioglimento della società e la sua liquidazione si producono, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., dal momento dell'iscrizione, avente natura costitutiva, della deliberazione medesima nel registro delle imprese, con la conseguenza che, da questo momento, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. 12156/2024).
Ora, non v'è chi non scorga nella specie la irrealistica pretesa di affrontare una crisi conclamata unicamente attraverso la liquidazione del patrimonio, peraltro secondo modalità del tutto aleatorie, se non altro in considerazione della oltremodo imponente debitoria, specie verso la Agenzia delle
Entrate (sia pure in parte con riserva e motivatamente in base agli estratti di ruolo a fronte della generica eccezione di crediti “probabilmente prescritti”), senza sottacere peraltro l'ammissione al privilegio della stessa reclamata per la comunque rilevante somma di euro 228.239,48. CP_1
Ad ogni modo, sia pure “salvo migliori verifiche da parte dell'attestatore”, nonché “ancora in pendenza dei termini per le impugnazioni delle ammissioni”, la stessa reclamante quantifica le passività in “scarsi € 4 milioni”, che le (a dir poco incerte attività, tra cui attrezzature e crediti per circa euro 800.000,00 in carenza di elementi di valutazione ad eventuale suffragio) certamente non sono sufficienti a colmare (senza necessità della invocata c.t.u.).
§ 4. In definitiva il reclamo va respinto e la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, come da dispositivo che segue, sulla base dei parametri introdotti con D.M. 55/2014, come aggiornati con D.M. 147/2022, precisamente sulla base dello scaglione cha va da € 26.000,01 ad € 52.000,00 della Tabella n. 12, trattandosi di controversia dal valore indeterminabile (Cass. 6508/2004), in importi vicini ai minimi in considerazione della non particolare complessità delle questioni affrontate (peraltro risolte in una sola udienza).
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater T.U. n. 115/2002.
PQM
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di e CP_1 Controparte_2
della L i q u i d a z i o n e G i u d i z i a l e S v i l u p p o R i s o r s e A m b i e n t a l i s . r . l . , in persona del Curatore pro tempore, delle spese di lite che liquida per ciascuna parte reclamata in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimborso forf. nella misura del 15% dei compensi;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater T.U. n.
115/2002.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 22.4.2025
Il Presidente rel.
dr. Pasquale Cristiano