TRIB
Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/11/2024, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRENTO
n. 1315/2024 r.g. il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dr.ssa Adriana De Tommaso presidente rel. dr.ssa Laura Di Bernardi giudice dr.ssa Alessandra Tolettini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento introdotto con ricorso depositato il 30/5/2024 vertente
TRA rappr. e dif. dall'avv. Loretta Deluca per delega in Parte_1
atti; ricorrente
E
; CP_1
convenuta contumace con l'intervento del PM avente ad oggetto: modifica condizioni della separazione conclusioni: il ricorrente così conclude: c h i e d e che Codesto Ill.mo
Tribunale, modificando parzialmente la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio n. 1151/2016 del 25.11.2016 dep. il 28.11.2016 resa nel procedimento sub RG 2852/2016 dal Tribunale di Trento Voglia: In via principale: disporre che il sig. sia tenuto a versare Parte_1
pagina 1 di 3 l'assegno di mantenimento nell'importo stabilito nella sentenza 1151/2016 del 25.11.2016 dep. il 28.11.2016 resa nel procedimento sub RG 2852/2016 dal Tribunale di Trento e pari ad euro 300,00 nonché del 50% delle spese straordinarie direttamente all'avente diritto divenuta nel Persona_1
frattempo maggiorenne, entro il giorno 10 di ogni mese. Per il resto confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio. In via istruttoria: in caso di contestazione, si chiede di essere ammessi alla prova per interpello formale della sig.ra e per testi sui fatti dedotti in CP_1
narrativa da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate. Testi riservati. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre 15% spese generali, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% se dovuta e successive spese occorrende. il PM nulla oppone tacitamente come da protocollo punto 2 del 14/3/2023 tra
Procura e tribunale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, divorziato da in forza di sentenza del 25/11/2016 e CP_1
genitore di nata il [...], ha adito il tribunale con Persona_1
ricorso del 30/5/2024 per chiedere la modifica delle condizioni del divorzio limitatamente alle modalità di pagamento dell'assegno di mantenimento per la figlia, da eseguire direttamente a lei, divenuta nelle more maggiorenne, oltre alla metà delle spese straordinarie per la stessa occorrenti.
Ritualmente citata, la convenuta non si è costituita in giudizio. CP_1
Sentito in udienza il ricorrente ha dichiarato che la figlia abita da Per_1
sola a Rovereto e che lui e la madre la mantengono. Il ricorrente ha prodotto documentazione bancaria da cui emerge che sin dal 2023 ha iniziato a versare l'assegno direttamente a favore della figlia su conto a lei Per_1
stessa intestato.
pagina 2 di 3 A norma dell'art. 337 septies c.c., l'assegno a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
Nella fattispecie, mentre al momento della pronuncia di divorzio, resa su conclusioni conformi, la figlia collocata presso la madre, aveva Per_1
ancora 12 anni, per cui era naturale che si prevedesse il pagamento dell'assegno per il suo mantenimento alla madre, collocataria e convivente, all'attualità è divenuta una giovane donna dotata di un grado di Per_1
autonomia, come dimostrato dal fatto che è titolare di un proprio conto corrente. Non vi sono ragioni, quindi, per derogare alla citata disposizione normativa, ragion per cui, a modifica delle condizioni del divorzio, va disposto il pagamento diretto dell'importo a carico del padre a favore della figlia come di fatto già avviene, in adeguamento della situazione Per_1
giuridica a quella di fatto.
Non dovute le spese dalla convenuta, in mancanza di opposizione e per l'interesse del ricorrente alla modifica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da con ricorso depositato il 30/5/2024, a modifica delle Parte_1
condizioni del divorzio tra e dispone che Parte_1 CP_1
versi direttamente a l'assegno di Parte_1 Persona_1
mantenimento alla stessa dovuto, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie per lei occorrenti;
dichiara non dovute le spese del giudizio dalla convenuta.
Trento, 14 11 2024 il presidente est.
Adriana De Tommaso
pagina 3 di 3
n. 1315/2024 r.g. il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dr.ssa Adriana De Tommaso presidente rel. dr.ssa Laura Di Bernardi giudice dr.ssa Alessandra Tolettini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento introdotto con ricorso depositato il 30/5/2024 vertente
TRA rappr. e dif. dall'avv. Loretta Deluca per delega in Parte_1
atti; ricorrente
E
; CP_1
convenuta contumace con l'intervento del PM avente ad oggetto: modifica condizioni della separazione conclusioni: il ricorrente così conclude: c h i e d e che Codesto Ill.mo
Tribunale, modificando parzialmente la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio n. 1151/2016 del 25.11.2016 dep. il 28.11.2016 resa nel procedimento sub RG 2852/2016 dal Tribunale di Trento Voglia: In via principale: disporre che il sig. sia tenuto a versare Parte_1
pagina 1 di 3 l'assegno di mantenimento nell'importo stabilito nella sentenza 1151/2016 del 25.11.2016 dep. il 28.11.2016 resa nel procedimento sub RG 2852/2016 dal Tribunale di Trento e pari ad euro 300,00 nonché del 50% delle spese straordinarie direttamente all'avente diritto divenuta nel Persona_1
frattempo maggiorenne, entro il giorno 10 di ogni mese. Per il resto confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio. In via istruttoria: in caso di contestazione, si chiede di essere ammessi alla prova per interpello formale della sig.ra e per testi sui fatti dedotti in CP_1
narrativa da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate. Testi riservati. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre 15% spese generali, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% se dovuta e successive spese occorrende. il PM nulla oppone tacitamente come da protocollo punto 2 del 14/3/2023 tra
Procura e tribunale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, divorziato da in forza di sentenza del 25/11/2016 e CP_1
genitore di nata il [...], ha adito il tribunale con Persona_1
ricorso del 30/5/2024 per chiedere la modifica delle condizioni del divorzio limitatamente alle modalità di pagamento dell'assegno di mantenimento per la figlia, da eseguire direttamente a lei, divenuta nelle more maggiorenne, oltre alla metà delle spese straordinarie per la stessa occorrenti.
Ritualmente citata, la convenuta non si è costituita in giudizio. CP_1
Sentito in udienza il ricorrente ha dichiarato che la figlia abita da Per_1
sola a Rovereto e che lui e la madre la mantengono. Il ricorrente ha prodotto documentazione bancaria da cui emerge che sin dal 2023 ha iniziato a versare l'assegno direttamente a favore della figlia su conto a lei Per_1
stessa intestato.
pagina 2 di 3 A norma dell'art. 337 septies c.c., l'assegno a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
Nella fattispecie, mentre al momento della pronuncia di divorzio, resa su conclusioni conformi, la figlia collocata presso la madre, aveva Per_1
ancora 12 anni, per cui era naturale che si prevedesse il pagamento dell'assegno per il suo mantenimento alla madre, collocataria e convivente, all'attualità è divenuta una giovane donna dotata di un grado di Per_1
autonomia, come dimostrato dal fatto che è titolare di un proprio conto corrente. Non vi sono ragioni, quindi, per derogare alla citata disposizione normativa, ragion per cui, a modifica delle condizioni del divorzio, va disposto il pagamento diretto dell'importo a carico del padre a favore della figlia come di fatto già avviene, in adeguamento della situazione Per_1
giuridica a quella di fatto.
Non dovute le spese dalla convenuta, in mancanza di opposizione e per l'interesse del ricorrente alla modifica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da con ricorso depositato il 30/5/2024, a modifica delle Parte_1
condizioni del divorzio tra e dispone che Parte_1 CP_1
versi direttamente a l'assegno di Parte_1 Persona_1
mantenimento alla stessa dovuto, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie per lei occorrenti;
dichiara non dovute le spese del giudizio dalla convenuta.
Trento, 14 11 2024 il presidente est.
Adriana De Tommaso
pagina 3 di 3