Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/01/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
LO SINNO Giuseppe Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
SANTESE Carla Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3284 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
Avv. TURCO ALESSANDRO e
RA CO Avv. COVIELLO GIOVAMBATTISTA e
[...]
CP_1
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe riassume il giudizio d'appello all'esito di quello di cassazione ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di questa Corte n. 6536 del 2014 con la decisione che segue “ Parte_1 committente, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri la di ditta appaltatrice, per la Controparte_2 CP_3 risoluzione di tre distinti ma collegati contratti d'appalto, aventi ad oggetto lavori edilizi da eseguire su di un medesimo fabbricato ad uso abitativo. A sostegno della domanda, l'imperfetta esecuzione delle opere e la mancata ristrutturazione del tetto, nonostante un'apposita diffida ad adempiere. Di qui l'accessoria domanda di condanna dell'appaltatore di risarcimento del
5250/04), secondo cui, ove il committente abbia domandato il risarcimento del danno correlandolo ad un'azione di risoluzione ex art. 1668 c.c. e i difetti riscontrati non siano tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda risarcitoria, basandosi sulla medesima causa petendi di quella di risoluzione, non può trovare accoglimento. Escludeva, quindi, l'attitudine dei difetti dell'opera, pur complessivamente considerati, a compromettere la funzionalità abitativa dell'immobile; e ne traeva, in virtù del principio di diritto premesso, che neppure la pretesa risarcitoria poteva essere accolta. Infine, escludeva che fosse imputabile all'appaltatore la mancata esecuzione delle opere di rifacimento del tetto, la cui sospensione era stata disposta dal direttore dei lavori nominato dal committente. La cassazione di tale sentenza è chiesta da sulla base di cinque motivi. Controparte_4
Resiste con controricorso la . In Controparte_5 prossimità della pubblica udienza parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1668 c.c. Premesso di aver domandato sin dall'atto introduttivo del giudizio la risoluzione dell'appalto per inadempimento della ditta appaltatrice e il pag. 2/11 risarcimento del danno, parte ricorrente deduce che oltre a detta norma è stato violato anche l'art. 1453 c.c. La Corte distrettuale ha respinto la domanda risarcitoria sul presupposto che essa si fondi sull'opzione risolutoria ex art. 1668 c.c., quest'ultima a sua volta non accoglibile per non essere i difetti dell'opera tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione. Tuttavia tale soluzione - sostiene - è aberrante, non comprendendosi la ragione per cui un inadempimento, benché di gravità non tale da consentire la risoluzione, non possa dar luogo alla tutela risarcitoria, questa potendo prescindere (come afferma Cass. n. 1023/86) da quella. 2. - Il secondo mezzo d'annullamento è intitolato sub specie di
"omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" (così, testualmente). Tuttavia nel suo svolgimento esso censura la violazione dell'art. 1668 c.c., perché la Corte d'appello ha ricondotto sotto tale norma la proposta azione di risoluzione, sebbene, per concorde ammissione delle parti, le opere non fossero state ultimate. In tal caso, prosegue, trova applicazione non l'art. 1668 c.c., ma la regola generale dell'art. 1453 c.c., in tema di risoluzione per inadempimento. Chiede, inoltre e per l'ipotesi della ritenuta applicabilità dell'art. 1668 c.c. al caso di specie, che sia sollevata questione di legittimità costituzionale di detta norma, essendo un non senso giuridico affermare che quegli stessi difetti dell'opera, i quali in base al primo comma dell'art. 1668 c.c. attribuiscono al committente il diritto al risarcimento dei danni, non consentano alcun ristoro ove questi agisca a stregua del secondo comma della medesima disposizione. 3. - Il terzo motivo allega la "omessa insufficiente erronea valutazione delle risultanze istruttorie, omessa, insufficiente e 3 contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia", che individua in ciò, che vi è stata intimazione ad adempiere, non rispettata e che l'inadempimento della è stato grave, avuto CP_2 riguardo sia al mancato rifacimento del tetto, sia a tutti gli altri vizi e difetti costruttivi, pure riscontrati dal c.t.u. 4. - Col quarto motivo è dedotta, quanto al capo d'accoglimento dell'appello incidentale della la CP_2 violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della c.t.u.; ed ancora la "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia". La Corte distrettuale, sostiene parte ricorrente, avrebbe errato nello stimare il valore delle opere realizzate in lire 436.903.927, senza sottrarre l'importo complessivo ascrivibile ai difetti riscontrati dal c.t.u., i quali non potrebbero non incidere sulla valutazione del residuo prezzo spettante all'appaltatore ai sensi dell'art. 1671 c.c., norma di cui pure si lamenta la pag. 3/11 violazione. 5. - Il quinto motivo d'impugnazione, inerente al regolamento delle spese di giudizio, in realtà non contiene autonome censure sul relativo capo della sentenza impugnata, ma si limita a prospettarne la caducazione per effetto dell'accoglimento del ricorso. 6. - I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro complementarietà, sono fondati, nei termini che seguono. Due le premesse necessarie sul fatto processuale. La prima è che l'odierno ricorrente ha agito per la risoluzione dell'appalto per inadempimento e per il risarcimento del danno. La seconda è che il mancato completamento delle opere appaltate appartiene alla cornice di riferimento comune alle parti, le quali controvertono sulla relativa imputabilità.
Ciò posto, si rileva che la responsabilità dell'appaltatore, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., non è esclusa dalle speciali disposizioni contenute negli artt. 1667 e 1668 c.c., e non è da queste ultime disciplinata, perché esse integrano (senza escluderla) l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore ha realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla (Cass. n. 8103/06; in senso conforme, v. ex multis nn. 1186/15, 13983/11, 3302/06 e 11950/90). La garanzia di cui agli artt.
1667 e 1668 c.c., infatti, costituisce un sistema rimediale sostantivo in sé conchiuso, che nell'operare il bilanciamento tra i contrapposti interessi delle parti presuppone di necessità logica un'opera compiuta e consegnata. Prima della consegna, infatti, l'opera può essere ancora modificata dall'appaltatore, sicché non può darsi giudizio né sulla sua idoneità alla destinazione concordata, né sull'esistenza in essa di vizi o difformità eliminabili a spese dell'appaltatore o tali da imporre la riduzione proporzionale del prezzo. La conseguente riconduzione dell'inadempimento dell'appaltatore, prima della consegna, al sistema della risoluzione comune ai sensi degli artt. 1453 e ss., comporta che non è applicabile alla fattispecie la giurisprudenza di questa S.C. citata nella sentenza impugnata. Nel contempo, determina l'esplicazione del cumulo ordinario tra domanda di inadempimento e domanda di risarcimento del danno, secondo l'interpretazione del primo comma dell'art. 1453 c.c. fornita dalle S.U. di questa Corte con sentenza n. 8510/14. "Del resto" vi si legge in motivazione "il primo comma dello stesso articolo, nel fare "salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno", configura come possibile il cumulo tra la domanda rivolta ad ottenere lo scioglimento del contratto e l'azione risarcitoria per la riparazione del pregiudizio economico del creditore pag. 4/11 insoddisfatto, delineando un modello di tutela unitario risultante dall'operare combinato dei due rimedi, con l'azione di danno che può accompagnarsi tanto all'azione di adempimento quanto alla domanda di risoluzione". 7. - L'accoglimento dei suddetti due motivi determina l'assorbimento in senso proprio delle restanti censure, che a loro volta suppongono l'inapplicabilità dell'art. 1668 c.c. 8. - Per le considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che provvederà ad un rinnovato esame del merito alla stregua del principio di diritto sopra espresso. 8.1. - Al giudice di rinvio è rimesso, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, seconda ipotesi, c.p.c., di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, nell'ambito del complessivo regolamento ex artt. 91 e ss. c. p.c.
P. Q. M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di cassazione. “. La controparte costituita ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non appare fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Col primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale non abbia risolto il contratto per inadempimento né condannato la controparte al risarcimento del danno malgrado risultasse che il committente avesse diffidato l'appaltatrice a completare l'opera. Rileva la Corte che il Tribunale ha respinto la domanda del committente di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della Pt_1 appaltatrice (nonché quella di risarcimento) poiché ha stabilito che CP_2 la mancata esecuzione del lavoro costituito dal rifacimento, coibentazione ed impermeabilizzazione del tetto - che ha provocato le infiltrazioni su una superficie del tetto di mq.148,19, rispetto a quella complessiva di mq.208 - non potesse addebitarsi a responsabilità dell'appaltatrice quanto, piuttosto, al mancato completamento del prescritto iter urbanistico della pratica edilizia non imputabile alla stessa in difetto di patto in tal senso. Sicchè il Tribunale ha ritenuto incolpevole la condotta della il che esclude CP_2
l'accoglibilità anche della risoluzione di diritto per scadenza del termine. Sul punto, l'appellante censura la sentenza deducendo che il Tribunale avrebbe errato in quanto l'appaltatrice non avrebbe mai eccepito di non pag. 5/11 aver completato i lavori per mancanza di autorizzazioni edilizie. Sicchè la circostanza riferita dal teste non avrebbe dovuto essere presa in considerazione. Val la pena rammentare che, trattandosi di eccezione in senso lato, non è precluso al giudice di rilevarla, pur in difetto di attività assertiva della parte interessata. Trova applicazione al caso di specie il principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo il quale “Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, non essendo invece necessario (pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato) che tali fatti siano stati oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva. (Nella specie, la S.C. ha affermato che costituisce un'eccezione in senso lato la deduzione dell'inadempimento della locatrice di un obbligo contrattualmente assunto, dal quale discendeva una diversa commisurazione del canone dovuto, in quanto fatto idoneo a paralizzare la domanda di risoluzione per inadempimento della conduttrice)” (Cass. 34053 del 2023).
Col secondo motivo lamenta che il Tribunale abbia considerato secondari i vizi riscontrati nella realizzazione dell'impianto di riscaldamento, d'allarme, elettrico e del gas e che abbia trascurato le copiose infiltrazioni presenti al piano terra (non riconducibili al mancato completamento del tetto) ed al primo piano, nonostante i predetti vizi siano stati evidenziati e valutati dal perito d'ufficio sia in sede di accertamento tecnico preventivo che nel giudizio di merito al fine di stabilire i costi necessari al ripristino. Assume che il complesso dei vizi riscontrati rende l'opera del tutto inidonea alla sua destinazione e, pertanto, avrebbe dovuto condurre alla pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento. Il motivo non è fondato. Poiché l'appellante chiede che la Corte tenga conto delle conclusioni alle quali è giunto il CTU, va rilevato che, a fronte di un'opera che è stata realizzata per un valore complessivo dei lavori effettivamente eseguiti da ed a regola d'arte pari a £. 436.903.927, la presenza di vizi che la CP_2 perizia ha quantificato, per l'intero (compreso il rifacimento del tetto), in poco più di quarantadue milioni di lire (meno di un decimo del valore di quanto realizzato a regola d'arte), avuto riguardo all'economia complessiva pag. 6/11 del contratto, non pare configurare un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del committente. Va aggiunto che, oltretutto, una parte di essi, corrispondente al valore complessivo di poco più di ventiquattro milioni di lire, configura un inesatto adempimento, sicuramente correggibile dall'appaltatore. Inoltre, la non scarsa importanza va esclusa se si considera che lo stesso ha riconosciuto di essersi trasferito sin da allora con l'intera Pt_1 famiglia a vivere nell'immobile oggetto dei lavori.
Quanto al risarcimento del danno, l'appellante assume che il Tribunale ha errato nello stabilire che “Quanto agli ulteriori vizi realizzativi, l'attore ha formulato istanza di condanna della al pagamento di £. CP_2
165.000.000 per il ripristino dei lavori, come da perizia depositata”, non potendosi peraltro, in tale prospettazione ricomprendere l'azione diretta all'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore prevista dall'art. 1668, I comma, c.c. In ogni caso, la domanda d'esatto adempimento sarebbe incorsa nel divieto sancito dall'art. 1453, 2° comma c.c., salvo che fosse stata proposta in via subordinata rispetto all'istanza di risoluzione.” Sul punto critica la sentenza poiché la giurisprudenza di legittimità avrebbe costantemente affermato che il committente, come previsto dall'art. 1668 c.c., laddove l'appaltatore non provveda ad eliminare i vizi, può sempre chiedere il risarcimento del danno nella misura corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna all'esecuzione specifica. Orbene, premesso che il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione è che nelle ipotesi in cui l'opera appaltata non sia stata completata non trova applicazione il combinato disposto degli artt. 1667 e 1668 c.c. bensì quello degli artt. 1453 e 1455 c.c. che consente la cumulabilità della domanda risolutoria con quella risarcitoria, con possibilità di chiedere il risarcimento sia con la domanda di adempimento che con quella di risoluzione, la Corte deve riesaminare l'appello alla luce della non applicabilità dell'art. 1668 c.c., al fine di valutare se sussistono nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 1453 c.c. per accogliere le due domande in discorso. Osserva la Corte che il motivo che attiene al mancato accoglimento della domanda risarcitoria non è ammissibile. Ed invero, avuto riguardo ai motivi d'appello, va rilevato che non risulta impugnata l'autonoma ratio decidendi della sentenza del Tribunale che, dopo aver qualificato la domanda di condanna al pagamento di £.
pag. 7/11 165.000.000 come domanda di adempimento, ha respinto la pretesa in applicazione del principio recepito dall'art. 1453 c.c. “electa una via non datur recursus ad alteram”. E' del tutto evidente che si tratta proprio della domanda risarcitoria dell'importo di lire 165.000.000 (contenuta nelle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado) che, tuttavia, il Tribunale ha diversamente qualificato e respinto. Era onere dell'appellante, pertanto, censurare la sentenza nella parte in cui il Giudice, qualificata la domanda come di adempimento (anziché come di risarcimento) l'ha rigettata. In difetto, la sentenza del Tribunale, sul punto, è passata in giudicato e non può essere riesaminata. Quanto all'ulteriore pretesa risarcitoria relativa al danno asseritamente subito e consistito nel disagio sofferto a causa della presenza dei vizi, il Tribunale l'aveva respinta per difetto di riscontro probatorio e l'appellante ha impugnato con una censura che non soddisfa il requisito di specificità prescritto dall'art. 342 c.p.c. in quanto non indica quale errore avrebbe commesso il Tribunale, né le prove a supporto del suo assunto in ordine al danno subito.
Col terzo motivo lo censura la sentenza nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto l'appaltatrice non responsabile del mancato completamento del tetto. In particolare, lamenta che il Tribunale abbia trascurato di esaminare l'interrogatorio formale dello e la deposizione del teste e Pt_1 Tes_1 del teste emergenze istruttorie dalle quali avrebbe dovuto ricavare Tes_2 che la sospensione dei lavori fu voluta dalla e non dal CP_2 committente. Osserva la Corte che il motivo è infondato poiché, per quanto concerne le dichiarazioni rese dallo è del tutto evidente che queste, Pt_1 provenendo dalla parte, non hanno portata probatoria in favore della stessa. Quanto alla deposizione del (operaio che collaborava Tes_1 saltuariamente con la ) la stessa deve ritenersi del tutto neutra CP_2 nel senso che costui ha riferito esclusivamente: “…ho sentito il Sig.
sollecitare l'esecuzione dei lavori per consentirgli di entrare Pt_1 nella casa per abitarvi…”, il che non è sufficiente per dimostrare che si riferisse a quelli di rifacimento del tetto. Per quel che riguarda il poi, il quale ha dichiarato, dopo aver Tes_2 riferito di un litigio tra le parti occorso nell'agosto del 1996: “Sì mi sembra il giorno stesso del litigio chiese di fare i lavori di finitura”, in Pt_1
pag. 8/11 disparte l'incertezza palesata dal teste sulla attendibilità del ricordo, la circostanza non può ritenersi dirimente poiché non idonea ad escludere che in un giorno diverso da quello del litigio, invece, lo abbia chiesto Pt_1 di sospendere i lavori.
Nel merito, l'appellante critica la sentenza sostenendo che il rifacimento del tetto non abbisognasse di autorizzazioni amministrative. Osserva la Corte, tuttavia, che il teste nominato dallo Tes_3 Pt_1 direttore dei lavori “per alcune opere” ha riferito di aver redatto una relazione tecnica allegata alla richiesta di DIA ed ha aggiunto che si trattava dello strumento più rapido per consentire l'avvio dei lavori che comunque non avrebbero potuto essere eseguiti senza un valido titolo autorizzativo;
il Tribunale ha anche accertato che fosse necessaria l'approvazione del Genio Civile “trattandosi di zona sismica”. Nella stessa deposizione dichiarava che “le parti convennero l'esecuzione dei lavori in un successivo momento e cioè dopo aver ricevuto la concessione di cui sopra e con la stagione propizia, trattandosi di rifacimento del tetto di copertura”.
A fronte di ciò, osserva la Corte, l'appellante non indica la prova del suo assunto relativo all'inesistenza dell'accordo ma si limita a sostenere che gli altri testi avessero dichiarato che i lavori furono interrotti dal Rapo a causa della cattiva stagione e che sarebbero ripresi in primavera. Il che, osserva la Corte, non è stato dimostrato poiché l'appellante non ha neppure indicato i testi ai quali si riferisce. L'appellante, inoltre, non censura la sentenza nella parte in cui accerta che l'immobile si trova in zona sismica e, per questo, abbisogna di particolari autorizzazioni. Si limita a criticare la decisione del Tribunale che non ha svolto indagini e ad assumere che l'appaltatrice avrebbe dovuto segnalare alla committente la necessità dell'iter burocratico da seguire. Osserva la Corte che l'appellante avrebbe dovuto contestare l'accertamento e smentirne i presupposti. Sotto tale profilo, non avendo neppure contestato la natura sismica del terreno, la critica non è idonea a dimostrare l'errore del Tribunale. Quanto all'onere di segnalazione che l'appellante attribuisce all'appaltatore, risulta assorbente il rilievo di cui sopra relativo alla deposizione del teste in ordine all'accordo di rinviare l'esecuzione Tes_3 raggiunto dalle parti.
pag. 9/11 Conseguentemente, poiché il ritardo nel rifacimento del tetto non può ritenersi imputabile a responsabilità dell'appaltatrice, rileva la Corte che non vi siano i presupposti della risoluzione in quanto i vizi accertati con riferimento alle restanti opere non solo discendono in parte dal mancato rifacimento del tetto (e, quindi, non sono imputabili all'appaltatrice) ma, oltretutto, complessivamente considerati sono riparabili con un costo pari a circa 9.000,00 euro e riguardano soprattutto la presenza di zone di muffa in alcuni punti della casa. Ditalchè appare evidente che non solo per la contenuta entità della spesa occorrente all'eliminazione dei vizi rispetto all'importo complessivo delle opere appaltate ed eseguite a regola d'arte ma, anche, per la facilità con cui questi potevano essere eliminati (dimostrata dalla modica spesa occorrente per ciascuno) l'inadempimento non può ritenersi di non scarsa importanza per il committente.
Va aggiunto, sotto diverso ed autonomo profilo, che l'odierno appellante aveva introdotto il giudizio di primo grado proponendo una domanda del tutto differente da quella di risoluzione per inadempimento (costituito dall'esecuzione non a regola d'arte dei lavori e dalla mancata esecuzione di parte di essi), avendo invocato - piuttosto - la risoluzione di diritto per scadenza del termine essenziale di consegna dell'opera. In particolare, dopo aver descritto nella parte narrativa (che consta di meno di 5 pagine a fronte delle 51 dell'atto d'appello) il mancato completamento di alcune opere e la cattiva esecuzione di altre, lo affermava che Pt_1
“In conseguenza di quanto sopra esposto il contratto è da intendersi risolto di diritto per inutile decorso del termine essenziale, con il conseguente diritto del committente al risarcimento del danno.”, ampiamente argomentando sulla forma della diffida ad adempiere che assumeva aver comunicato con intimazione verbale. Nelle conclusioni, chiedeva la risoluzione per “i motivi esposti in premessa”. Sicchè, la diversa domanda di pronuncia costitutiva relativa al differente inadempimento riguardante i vizi dell'opera ed il mancato rifacimento del tetto esaminata in sede d'appello, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in difetto di una tempestiva emendatio libelli.
Tenuto conto sia dell'esito complessivo della lite che delle questioni processuali trattate, le spese di lite del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza dell'appellante che dovrà rifonderle all'appellato costituito pag. 10/11 nei limiti della sua quota ereditaria, mentre quelle relative agli altri gradi ed alle altre fasi del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite del Parte_1 presente giudizio di rinvio in favore di RA CO nella misura che liquida, per la quota, in euro 5.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Compensa le spese di lite relative alle altre fasi e agli altri gradi del giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 11/11