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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/06/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente
- dott. ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 234/2025 R.G.V.G.
tra
Parte_1
(Avv. Vassallo)
reclamante
e
Controparte_1
reclamata e
Procura Generale
SVOLGIMENTO del PROCESSO
La reclamante ha impugnato il decreto con cui il Tribunale di Potenza ha disposto l'apertura dell'amministrazione di sostegno nei suoi confronti nominando quale amministratore di sostegno e chiedendo l'annullamento del Parte_2
predetto decreto.
Il Procuratore Generale in sede con nota del 21 maggio 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo. Con note d'udienza depositate in data 9 giugno 2025 la reclamante ha dichiarato di rinunciare all'azione.
Ciò premesso, occorre pregiudizialmente rilevare come nel caso di specie ricorra un'ipotesi di rinuncia al reclamo non essendo configurabile né un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, in mancanza di un accordo delle parti in tal senso, né un'ipotesi di rinuncia agli atti.
Come noto, la «rinuncia agli atti del giudizio», cui ha riguardo l'art.306 c.p.c., è una dichiarazione espressa di voler rinunciare alla domanda e agli atti successivi e, quindi, di voler porre fine al processo senza giungere ad una decisione di merito. L'estinzione si verifica solo se tutte le altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo prestino il loro consenso.
Occorre, tuttavia, distinguere la rinuncia agli atti del giudizio, che è prevista espressamente dall'ordinamento processuale ed ha per effetto di estinguere il processo ma non l'azione (per il combinato disposto degli artt.306 e 310 c.p.c.), dalla rinuncia all'azione, fattispecie quest'ultima non contemplata in via esplicita dal codice di rito, ma che deve essere ritenuta ammissibile sulla base del principio di disponibilità del diritto di azione (cfr. Cass.civ. 1° giugno 1974 n.1573: “La rinuncia, nel nostro ordinamento giuridico, quale espressione tipica della autonomia negoziale privata, può avere per oggetto ogni diritto, di carattere sostanziale o processuale anche futuro ed eventuale, con l'unico limite che non osti un espresso divieto di legge, ovvero che non si tratti di un diritto irrinunciabile o indisponibile”).
Solo la rinuncia agli atti del giudizio ha bisogno della accettazione della controparte, la rinuncia all'azione non ha bisogno di accettazione, perché produce l'effetto di per sé massimamente favorevole alla controparte.
Come anche recentemente ribadito in sede di legittimità la rinuncia così qualificata fa venir meno l'interesse della controparte a contrastare la domanda e, pertanto, conduce alla estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte
(Cass. n. 15236/2020 e n. 11033/2019 secondo cui “la rinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall'art. 306 c.p.c. e determina, pertanto, l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione, considerato che, peraltro, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l'interesse a contrastare il ricorso”).
Così interpretata l'intenzione della parte reclamante nel caso di specie avendo espressamente rinunciato all'azione ne consegue la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
Nulla per le spese non essendovi altre parti costituite.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe trascritto, ogni altra eccezione e domanda disattese, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Pasquale Cristiano
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente
- dott. ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 234/2025 R.G.V.G.
tra
Parte_1
(Avv. Vassallo)
reclamante
e
Controparte_1
reclamata e
Procura Generale
SVOLGIMENTO del PROCESSO
La reclamante ha impugnato il decreto con cui il Tribunale di Potenza ha disposto l'apertura dell'amministrazione di sostegno nei suoi confronti nominando quale amministratore di sostegno e chiedendo l'annullamento del Parte_2
predetto decreto.
Il Procuratore Generale in sede con nota del 21 maggio 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo. Con note d'udienza depositate in data 9 giugno 2025 la reclamante ha dichiarato di rinunciare all'azione.
Ciò premesso, occorre pregiudizialmente rilevare come nel caso di specie ricorra un'ipotesi di rinuncia al reclamo non essendo configurabile né un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, in mancanza di un accordo delle parti in tal senso, né un'ipotesi di rinuncia agli atti.
Come noto, la «rinuncia agli atti del giudizio», cui ha riguardo l'art.306 c.p.c., è una dichiarazione espressa di voler rinunciare alla domanda e agli atti successivi e, quindi, di voler porre fine al processo senza giungere ad una decisione di merito. L'estinzione si verifica solo se tutte le altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo prestino il loro consenso.
Occorre, tuttavia, distinguere la rinuncia agli atti del giudizio, che è prevista espressamente dall'ordinamento processuale ed ha per effetto di estinguere il processo ma non l'azione (per il combinato disposto degli artt.306 e 310 c.p.c.), dalla rinuncia all'azione, fattispecie quest'ultima non contemplata in via esplicita dal codice di rito, ma che deve essere ritenuta ammissibile sulla base del principio di disponibilità del diritto di azione (cfr. Cass.civ. 1° giugno 1974 n.1573: “La rinuncia, nel nostro ordinamento giuridico, quale espressione tipica della autonomia negoziale privata, può avere per oggetto ogni diritto, di carattere sostanziale o processuale anche futuro ed eventuale, con l'unico limite che non osti un espresso divieto di legge, ovvero che non si tratti di un diritto irrinunciabile o indisponibile”).
Solo la rinuncia agli atti del giudizio ha bisogno della accettazione della controparte, la rinuncia all'azione non ha bisogno di accettazione, perché produce l'effetto di per sé massimamente favorevole alla controparte.
Come anche recentemente ribadito in sede di legittimità la rinuncia così qualificata fa venir meno l'interesse della controparte a contrastare la domanda e, pertanto, conduce alla estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte
(Cass. n. 15236/2020 e n. 11033/2019 secondo cui “la rinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall'art. 306 c.p.c. e determina, pertanto, l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione, considerato che, peraltro, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l'interesse a contrastare il ricorso”).
Così interpretata l'intenzione della parte reclamante nel caso di specie avendo espressamente rinunciato all'azione ne consegue la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
Nulla per le spese non essendovi altre parti costituite.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe trascritto, ogni altra eccezione e domanda disattese, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Pasquale Cristiano