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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21151/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21151/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARELLI CLAUDIO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. POZZATO PAOLA ARCADIA ( ) VIA VALPARAISO, 7/A 20144 C.F._1
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA N. 200/A 21044 CAVARIA CON PREMEZZO presso il difensore avv. MARELLI CLAUDIO ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LEO Controparte_2 P.IVA_2
MARIAFRANCESCA e dell'avv. PANDINI GIULIA ( ) LARGO TOSCANINI, 1 C.F._2
20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in GALLERIA S. BABILA 4B 20122 MILANO presso il difensore avv. DE LEO MARIAFRANCESCA CONVENUTO CONCLUSIONI Co Per . Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale : In via principale, nel merito: - accertare e dichiarare, in relazione al conto corrente n. 12135 unitamente ai correlati conti accessori collegati n. 158 , n.
159, n. 160, n. 798001916 e n. 898004040 oggetto del presente giudizio, nonché in relazione agli ulteriori rapporti eventualmente risultanti in corso di causa: 1) la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'addebito di interessi ultralegali in difetto di pattuizione scritta dei medesimi, disponendo l'applicazione in via dispositiva del tasso sostitutivo legale ex art. 1284 c.c.; 2) la nullità, illegittimità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1283 e 1418 c.c., dell'addebito di interessi debitori ultralegali con capitalizzazione trimestrale, applicati per l'intera durata dei rapporti per cui è causa e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi debitori ultralegali avvenuta nel caso di specie;
3) la nullità, illegittimità ed inefficacia della pattuizione e dell'addebito di interessi debitori superiori al tasso di soglia usura all'epoca vigente, nonché l'applicazione di commissione e spese usurarie;
4) la nullità, illegittimità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in conto corrente di non convenute commissioni, valute e spese, nonché di ogni ulteriore onere e remunerazione non determinata e non pattuita, ivi inclusi gli addebiti per voci estero e per differenziali derivati, così come indicate in narrativa, introdotte unilateralmente dalla convenuta e modificate in peius senza sottoscrizioni dell'odierna Attrice, in assenza di giustificati motivi e, in ogni caso, prive di causa negoziale;
5)-la nullità della risoluzione del contratto di apertura di credito datata 11.04.2024 - accertare e dichiarare l'illegittimo addebito della somma di €.231.815,84.= oppure della diversa somma maggiore o minore che dovesse emergere e risultare in corso di causa e rideterminare di conseguenza pagina 1 di 11 il giusto rapporto di dare /avere del conto corrente n. 12135 unitamente ai correlati conti accessori collegati n. 158 , n.159, n. 160, n. 798001916 e n. 898004040; -per l'effetto accertare e dichiarare altresì che l'attrice non ha posto in essere sconfinamenti degli affidamenti e pertanto accertare e dichiarare l'illegittimità di segnalazioni da parte della convenuta alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e nelle altre Centrali dei Rischi minori, basate su saldi errati susseguenti ad addebiti illegittimi sui conti dell'attrice. In ogni caso e sempre: - oltre agli interessi moratori dal dovuto e il risarcimento del maggior danno da rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese e competenze professionali di lite, da distrarsi integralmente in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. In via istruttoria: - si chiede fin da ora l'ammissione di una CTU contabile, onde accertare e determinare, previe le verifiche di rito, il giusto rapporto dare/avere del conto corrente n. 12135 e dei correlati conti accessori n. 158 , n. 159, n. 160, n. 798001916 e n. 898004040 alla data di notifica della presente citazione, sulla base della depurazione e dei criteri sopra specificati e, in ogni caso, senza alcuna capitalizzazione degli interessi passivi, nonché il superamento del tasso soglia usura come spiegato nella perizia di parte attrice ed altresì da pagina 9 a pagina 16 dell'atto di citazione
Per Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, anche istruttoria, ed eccezione disattesa e reietta, adottati gli opportuni provvedimenti del caso: - in via principale Rigettare integralmente le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di difesa, oltre c.p.a. e i.v.a., come per legge. Con riserva di ogni ulteriore consentita domanda, istanza, deduzione e produzione, entro i limiti di legge, alla luce delle avverse difese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Contestazioni da parte dell'attrice nei confronti di in Parte_2 Controparte_3 merito alla gestione di plurimi rapporti bancari. Vengono dedotti il conto corrente ordinario principale n. 12135 unitamente ai correlati conti accessori collegati n. 158 (anticipo fatture), n. 159 (anticipo sbf), n. 160 (sovvenzione contratti), n. 798001916 (finanziamento import), n. 898004040 (finanziamento export), n. 221598000024 (finanziamenti export), n. 500000024 (anticipi export euro), n. 26800015404 (anticipi export euro), n. 25700005601 (finanziamenti import euro).
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Parte attrice contesta che la banca convenuta avrebbe “continuamente variato in via unilaterale e applicato un tasso di interesse debitore di fatto mai convenuto, addebitando contestualmente varie commissioni e spese non preventivamente pattuite né determinate. Dunque, le condizioni economiche non risultano integralmente pattuite. Di conseguenza, gli interessi ultralegali addebitati sui rapporti bancari in esame risultano applicati senza la necessaria pattuizione preventiva in forma scritta e pertanto indebiti”. Ora, va premesso che l'attore, agendo per la rideterminazione del saldo sulla base di asserite violazioni o mancanze di clausole contrattuali ad hoc, è onerato della prova del carattere lato sensu indebito dei costi addossatigli e contestati. Era quindi suo onere dimostrare che i contratti non prevedevano alcun tasso d'interesse ultralegale. Di tale mancata produzione non è data alcuna giustificazione. Ciò premesso, nei fatti il problema è risolto, in forza del principio di acquisizione, stante la produzione di diversi contratti a opera della convenuta. Non sono stati però prodotti i contratti 221598000024 (finanziamenti export), n. 500000024 (anticipi export euro), n. pagina 2 di 11 26800015404 (anticipi export euro) e n. 25700005601 (finanziamenti import euro); relativamente agli stessi, vi è quindi difetto di prova e il relativo onere ricade sull'attore.
Circa i restanti rapporti, si osserva quanto segue. In ordine al conto ordinario principale n. 12135, i tassi sono convenuti (pag. 15 doc. 1 conv.)
conti accessori collegati n. 158 (anticipo fatture): cfr. pag. 1 doc. 2 conv.
n. 159 (anticipo sbf): cfr. pag. 1 doc. 3 conv.
n. 160 (sovvenzione contratti): cfr. pag. 1 doc. 7 conv.
n. 798001916 (finanziamento import): cfr. pagg. 1 e 2 doc. 4 conv.
Cfr. anche le condizioni contrattuale “autonome”, che prendono in considerazione i seguenti tassi d'interesse:
pagina 3 di 11 n. 898004040 (finanziamento export), cfr. doc. 5 pag. 1 conv.
Parte attrice contesta il fatto che “l'unico tasso di interesse pattuito è il tasso annuo debitore o il tasso annuo debitore su scoperti transitori o in assenza di fido: non è invece indicato il tasso debitore entro il fido o il tasso creditore”. In senso contrario però per quanto concerne i tassi debitori “entro il fido”, gli stessi sono stati espressamente previsti in relazione ai singoli contratti di affidamento, come evincibile dal foglio 1 dei documenti prodotti sub 12 con la seconda memoria ex art. 171-bis c.p.c., nei quali è testuale il riferimento ai tassi c.d entro fido. Circa il tasso creditore, lo stesso non è stato contestato in atto di citazione;
in ogni caso, lo stesso risulta indicato nel contratto di conto corrente (che è poi il solo in cui rileva). La contestazione è quindi infondata. Parte attrice solo con la seconda memoria ha indicato dei contratti specifici, senza peraltro produrli, col ché precludendosi la relativa prova. Infondata anche la doglianza in punto di variazione unilaterale di interessi nonché di spese, argomentata in modo del tutto generico (e sicuramente infondata laddove tramite la stessa si sia inteso censurare la variazione di un tasso nullo, perché in realtà lo stesso risulta essere stato convenuto).
Circa il contestato anatocismo, si osserva quanto segue. Il rapporto di conto corrente ordinario (sorto nel 2014) prevede una clausola in tale senso
A pag. 16 del medesimo contratto, si precisa che la chiusura dei rapporti è trimestrale. Ora, l'art. 120 c. II del d. lgs. n. 385/1993, come modificato dalla l. n. 147/2013, art. 1 c. 629,
pagina 4 di 11 prevede che: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Vi è quindi piena concordanza tra la legge e il contratto. Resta il fatto che è però esclusa la maturazione di interessi su interessi;
i primi devono quindi essere espunti, a far tempo dall'1.1.2014. Per il periodo infine successivo al d.l. n. 18/2016, conv. in l. n. 49/2016, art. 17 bis (1),
l'osservanza della legge sembrerebbe comprovata dal doc. 6, pag. 48, conv.
Parte convenuta avrebbe altresì espressamente sottoposto alla parte attrice la seguente clausola (cfr. pag. 51 doc. 6)
pagina 5 di 11 Tuttavia parte attrice allega che la banca avrebbe continuato ad addebitare gli interessi con cadenza trimestrale. In effetti il divieto, operante a far tempo dal 30.9.2016, non appare essere stato osservato. Cfr. per es. questo addebito in estratto conto:
Eppure non vi è traccia di autorizzazione all'addebito in conto corrente: l'apposito richiesta svolta dalla banca (tramite doc. 6, pag. 45 di 89) non risulta essere stata firmata. Per questo motivo s'impone una c.t.u. sul punto, volta a rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente previa espunzione degli addebiti a titolo di interessi su interessi dall'1.1.2014.
Per quanto concerne la lamentata usura, va premesso che occorre escludere ogni rilevanza dell'usura sopravvenuta (Secondo Cass. S.U. n. 24675/2017, nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. Ciò in ragione del fatto che l'art. 644 c.p. attribuisce rilievo solo al momento genetico del contratto). Per il resto, parte attrice svolge le proprie contestazioni sulla base di una formula di calcolo pagina 6 di 11 che appare difforme da quella indicata dalla Banca d'Italia nelle istruzioni per la rilevazione dei T.E.G.
Ne consegue che le contestazioni di usura, così come svolte, non possono essere prese in considerazione perché svolte su basi eccentriche rispetto a quelle nei fatti impiegati per calcolare il tasso soglia. Impregiudicata la bontà o meno della formula adottata dalla Banca d'Italia, per certo non appare possibile verificare il superamento di un tasso soglia calcolato secondo una certa metodologia con un tasso effettivo globale calcolato secondo un criterio difforme, perché si tratterebbe di un'operazione priva di intrinseca razionalità. In questo contesto, d'altro canto, neppure s'impone lo svolgimento di una c.t.u., posto che la stessa finirebbe per rivestire carattere meramente esplorativo.
Circa l'illegittimo esercizio del jus variandi, l'allegazioni in termini generici dello stesso, ossia senza specificare i singoli casi, è ragione sufficiente per non esaminare il punto.
Circa l'applicazione di spese non giustificate, a fronte di una dettagliata, specifica indicazione da parte della società attrice, parte convenuta prendere posizione tramite contestazioni specifiche, non già genericamente rinviando alle pagine dei contratti contenenti in tesi le voci contestate. In ogni caso, dall'esame dei documenti, per come richiamati, emerge come effettivamente alcune voci di costo non risultino previste a livello contrattuale pagina 7 di 11 Si tratta di voci tutte che, indeterminate o non previste, o non meglio spiegate, devono essere espunte dai relativi conti. Circa l'illegittimità del recesso dall'apertura di credito dell'11.4.2024, parte attrice ha contestato la liceità del recesso, perché posto in essere in violazione dell'art. 1845 c.c. e della normativa di correttezza. La convenuta ha però replicato come in base allo stesso doc. 9 prodotto da parte attrice risulta che il recesso sia stato in realtà una risoluzione ex art. 1456 c.c., che risulta in effetti specificamente invocato. Peraltro, non venendo in rilievo un'operazione di credito fondiario, non opera il limite di gravità di cui all'art. 40 d. lgs. n. 385/1993. Quanto poi al fatto che lo stesso sarebbe avvenuto sine causa, in violazione dell'art. 1845 c.c., si osserva che in realtà lo stesso viene motivato sulla base di un asserito inadempimento, che è motivo sufficiente di revoca.
pagina 8 di 11 Le parti poi controvertono dell'effettività della rinuncia agli effetti della risoluzione. Ma il punto, benché dedotto da parte convenuta, appare assorbito dal fatto che la contestazione di parte attrice appare erronea in partenza laddove argomenta presupponendo un recesso in luogo di una risoluzione. Irrilevante a questo punto l'intervenuta rinuncia o meno.
Quanto poi alla contestazione, poco contestualizzabile, di cui all'ultimo capoverso di pag. 18 dell'atto di citazione, relativa a un rapporto derivante da un contratto derivato, si osserva che parte convenuta ha specificamente replicato sul punto, evidenziando le ragioni dei relativi addebiti. Peraltro, in mancanza del documento contrattuale, parte attrice si è preclusa la possibilità di contestare l'irregolarità degli addebiti stessi.
Alla luce di quanto supra, si è ritenuto necessario lo svolgimento di una c.t.u., avente a oggetto il seguente quesito: Il CTU (dott. ), sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine Persona_1 necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di conto corrente oggetto di causa:
1) effettui ogni conteggio con verifica giorno per giorno e con decorrenza dalla data di apertura dei conti (ovvero dal saldo risultante alla data dell'estratto più risalente) di seguito indicati: conto corrente ordinario principale n. 12135 unitamente ai correlati conti accessori collegati n. 158 (anticipo fatture), n. 159 (anticipo sbf), n. 160 (sovvenzione contratti), n. 798001916 (finanziamento import), n. 898004040 (finanziamento export)
2) espunga dal conteggio le seguenti spese pagina 9 di 11 3) dall'1.1.2014 espunga dal conteggio ogni addebito sul conto corrente per effetto della capitalizzazione di interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione (cfr. udienza dell'11.11.2024)
4) all'esito dei conteggi richiesti determini il saldo finale del conto corrente alla data di chiusura (ovvero alla data del 4.6.2024 e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca
All'esito della c.t.u. il dott. ha ritenuto di elaborare due ipotesi, vertenti sul momento Per_1 finale al quale fare riferimento per il calcolo. In effetti, nel corso delle operazioni peritali, “Il Giudice ha individuato la data del 4/06/2024 come data di chiusura rapporti ma non è così: i rapporti sono tutt'ora aperti e parte attrice ha depositato in atti gli estratti conto fino al 30/09/2024. Pertanto, secondo lo scrivente, trattandosi di domanda di rideterminazione del saldo di un conto corrente aperto, il ricalcolo del saldo deve essere operato fino alla data dell'ultimo estratto conto depositato in atto, ovvero quello del 30/09/2024.” Il sottoscritto Ctu tenuto conto della suddetta osservazione ha provveduto ad elaborare due ipotesi alternative: la prima con ricalcolo fino al 04/06/2024 e la pagina 10 di 11 seconda con ricalcolo fino al 30/09/2024”; Appare corretto procedere alla data ultima disponibile degli estratti conto, in costanza di rapporto e, dunque, fare riferimento al 30.9.2024. Per tale motivo si prende atto dell'elaborato peritale, in base al quale “nell'ipotesi 2 (Saldo finale al 30 settembre 2024), l'originario debito del correntista di euro – 231.474,21, come risulta dall'estratto conto bancario in atti, in base alla rielaborazione risultante dalla CTU, diviene un debito del correntista di euro -110.567,98, con una differenza a favore del correntista di euro 120.906,23, rispetto al saldo evidenziato dalla banca”. L'elaborato appare privo di errore, come del resto evidenziato dalla natura delle contestazioni dei ctp, di modesta portata e, né più né meno, infondate (si rimanda alle corrette repliche del dott. ). Per_1
Per questi motivi
il giudice accerta che alla data del 30.9.2024 il saldo finale del rapporto di conto corrente bancario 12135 era pari a € 110.567,98, con una differenza a favore del correntista di euro 120.906,23, rispetto al saldo evidenziato dalla banca. Consegue la condanna della banca convenuta al pagamento delle spese di lite, pari a € 13.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a., essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante), oltre € 786,00 di spese vive. Le spese di c.t.u. sono da porre a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DICHIARA che alla data del 30.9.2024 il saldo finale del rapporto di conto corrente bancario 12135 intercorrente tra e era pari a € 110.567,98 a debito del Parte_2 Controparte_3 primo, con una differenza a favore di di € 120.906,23, rispetto al saldo Parte_2 evidenziato dalla banca alla suddetta data CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di lite per € Controparte_3 Parte_2
13.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. oltre € 786,00 di spese vive. DICHIARA Che le spese di c.t.u. sono da porre a carico di parte Controparte_3
Milano, 3 aprile 2025 Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1
1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21151/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARELLI CLAUDIO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. POZZATO PAOLA ARCADIA ( ) VIA VALPARAISO, 7/A 20144 C.F._1
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA N. 200/A 21044 CAVARIA CON PREMEZZO presso il difensore avv. MARELLI CLAUDIO ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LEO Controparte_2 P.IVA_2
MARIAFRANCESCA e dell'avv. PANDINI GIULIA ( ) LARGO TOSCANINI, 1 C.F._2
20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in GALLERIA S. BABILA 4B 20122 MILANO presso il difensore avv. DE LEO MARIAFRANCESCA CONVENUTO CONCLUSIONI Co Per . Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale : In via principale, nel merito: - accertare e dichiarare, in relazione al conto corrente n. 12135 unitamente ai correlati conti accessori collegati n. 158 , n.
159, n. 160, n. 798001916 e n. 898004040 oggetto del presente giudizio, nonché in relazione agli ulteriori rapporti eventualmente risultanti in corso di causa: 1) la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'addebito di interessi ultralegali in difetto di pattuizione scritta dei medesimi, disponendo l'applicazione in via dispositiva del tasso sostitutivo legale ex art. 1284 c.c.; 2) la nullità, illegittimità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1283 e 1418 c.c., dell'addebito di interessi debitori ultralegali con capitalizzazione trimestrale, applicati per l'intera durata dei rapporti per cui è causa e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi debitori ultralegali avvenuta nel caso di specie;
3) la nullità, illegittimità ed inefficacia della pattuizione e dell'addebito di interessi debitori superiori al tasso di soglia usura all'epoca vigente, nonché l'applicazione di commissione e spese usurarie;
4) la nullità, illegittimità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in conto corrente di non convenute commissioni, valute e spese, nonché di ogni ulteriore onere e remunerazione non determinata e non pattuita, ivi inclusi gli addebiti per voci estero e per differenziali derivati, così come indicate in narrativa, introdotte unilateralmente dalla convenuta e modificate in peius senza sottoscrizioni dell'odierna Attrice, in assenza di giustificati motivi e, in ogni caso, prive di causa negoziale;
5)-la nullità della risoluzione del contratto di apertura di credito datata 11.04.2024 - accertare e dichiarare l'illegittimo addebito della somma di €.231.815,84.= oppure della diversa somma maggiore o minore che dovesse emergere e risultare in corso di causa e rideterminare di conseguenza pagina 1 di 11 il giusto rapporto di dare /avere del conto corrente n. 12135 unitamente ai correlati conti accessori collegati n. 158 , n.159, n. 160, n. 798001916 e n. 898004040; -per l'effetto accertare e dichiarare altresì che l'attrice non ha posto in essere sconfinamenti degli affidamenti e pertanto accertare e dichiarare l'illegittimità di segnalazioni da parte della convenuta alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e nelle altre Centrali dei Rischi minori, basate su saldi errati susseguenti ad addebiti illegittimi sui conti dell'attrice. In ogni caso e sempre: - oltre agli interessi moratori dal dovuto e il risarcimento del maggior danno da rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese e competenze professionali di lite, da distrarsi integralmente in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. In via istruttoria: - si chiede fin da ora l'ammissione di una CTU contabile, onde accertare e determinare, previe le verifiche di rito, il giusto rapporto dare/avere del conto corrente n. 12135 e dei correlati conti accessori n. 158 , n. 159, n. 160, n. 798001916 e n. 898004040 alla data di notifica della presente citazione, sulla base della depurazione e dei criteri sopra specificati e, in ogni caso, senza alcuna capitalizzazione degli interessi passivi, nonché il superamento del tasso soglia usura come spiegato nella perizia di parte attrice ed altresì da pagina 9 a pagina 16 dell'atto di citazione
Per Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, anche istruttoria, ed eccezione disattesa e reietta, adottati gli opportuni provvedimenti del caso: - in via principale Rigettare integralmente le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di difesa, oltre c.p.a. e i.v.a., come per legge. Con riserva di ogni ulteriore consentita domanda, istanza, deduzione e produzione, entro i limiti di legge, alla luce delle avverse difese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Contestazioni da parte dell'attrice nei confronti di in Parte_2 Controparte_3 merito alla gestione di plurimi rapporti bancari. Vengono dedotti il conto corrente ordinario principale n. 12135 unitamente ai correlati conti accessori collegati n. 158 (anticipo fatture), n. 159 (anticipo sbf), n. 160 (sovvenzione contratti), n. 798001916 (finanziamento import), n. 898004040 (finanziamento export), n. 221598000024 (finanziamenti export), n. 500000024 (anticipi export euro), n. 26800015404 (anticipi export euro), n. 25700005601 (finanziamenti import euro).
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Parte attrice contesta che la banca convenuta avrebbe “continuamente variato in via unilaterale e applicato un tasso di interesse debitore di fatto mai convenuto, addebitando contestualmente varie commissioni e spese non preventivamente pattuite né determinate. Dunque, le condizioni economiche non risultano integralmente pattuite. Di conseguenza, gli interessi ultralegali addebitati sui rapporti bancari in esame risultano applicati senza la necessaria pattuizione preventiva in forma scritta e pertanto indebiti”. Ora, va premesso che l'attore, agendo per la rideterminazione del saldo sulla base di asserite violazioni o mancanze di clausole contrattuali ad hoc, è onerato della prova del carattere lato sensu indebito dei costi addossatigli e contestati. Era quindi suo onere dimostrare che i contratti non prevedevano alcun tasso d'interesse ultralegale. Di tale mancata produzione non è data alcuna giustificazione. Ciò premesso, nei fatti il problema è risolto, in forza del principio di acquisizione, stante la produzione di diversi contratti a opera della convenuta. Non sono stati però prodotti i contratti 221598000024 (finanziamenti export), n. 500000024 (anticipi export euro), n. pagina 2 di 11 26800015404 (anticipi export euro) e n. 25700005601 (finanziamenti import euro); relativamente agli stessi, vi è quindi difetto di prova e il relativo onere ricade sull'attore.
Circa i restanti rapporti, si osserva quanto segue. In ordine al conto ordinario principale n. 12135, i tassi sono convenuti (pag. 15 doc. 1 conv.)
conti accessori collegati n. 158 (anticipo fatture): cfr. pag. 1 doc. 2 conv.
n. 159 (anticipo sbf): cfr. pag. 1 doc. 3 conv.
n. 160 (sovvenzione contratti): cfr. pag. 1 doc. 7 conv.
n. 798001916 (finanziamento import): cfr. pagg. 1 e 2 doc. 4 conv.
Cfr. anche le condizioni contrattuale “autonome”, che prendono in considerazione i seguenti tassi d'interesse:
pagina 3 di 11 n. 898004040 (finanziamento export), cfr. doc. 5 pag. 1 conv.
Parte attrice contesta il fatto che “l'unico tasso di interesse pattuito è il tasso annuo debitore o il tasso annuo debitore su scoperti transitori o in assenza di fido: non è invece indicato il tasso debitore entro il fido o il tasso creditore”. In senso contrario però per quanto concerne i tassi debitori “entro il fido”, gli stessi sono stati espressamente previsti in relazione ai singoli contratti di affidamento, come evincibile dal foglio 1 dei documenti prodotti sub 12 con la seconda memoria ex art. 171-bis c.p.c., nei quali è testuale il riferimento ai tassi c.d entro fido. Circa il tasso creditore, lo stesso non è stato contestato in atto di citazione;
in ogni caso, lo stesso risulta indicato nel contratto di conto corrente (che è poi il solo in cui rileva). La contestazione è quindi infondata. Parte attrice solo con la seconda memoria ha indicato dei contratti specifici, senza peraltro produrli, col ché precludendosi la relativa prova. Infondata anche la doglianza in punto di variazione unilaterale di interessi nonché di spese, argomentata in modo del tutto generico (e sicuramente infondata laddove tramite la stessa si sia inteso censurare la variazione di un tasso nullo, perché in realtà lo stesso risulta essere stato convenuto).
Circa il contestato anatocismo, si osserva quanto segue. Il rapporto di conto corrente ordinario (sorto nel 2014) prevede una clausola in tale senso
A pag. 16 del medesimo contratto, si precisa che la chiusura dei rapporti è trimestrale. Ora, l'art. 120 c. II del d. lgs. n. 385/1993, come modificato dalla l. n. 147/2013, art. 1 c. 629,
pagina 4 di 11 prevede che: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Vi è quindi piena concordanza tra la legge e il contratto. Resta il fatto che è però esclusa la maturazione di interessi su interessi;
i primi devono quindi essere espunti, a far tempo dall'1.1.2014. Per il periodo infine successivo al d.l. n. 18/2016, conv. in l. n. 49/2016, art. 17 bis (1),
l'osservanza della legge sembrerebbe comprovata dal doc. 6, pag. 48, conv.
Parte convenuta avrebbe altresì espressamente sottoposto alla parte attrice la seguente clausola (cfr. pag. 51 doc. 6)
pagina 5 di 11 Tuttavia parte attrice allega che la banca avrebbe continuato ad addebitare gli interessi con cadenza trimestrale. In effetti il divieto, operante a far tempo dal 30.9.2016, non appare essere stato osservato. Cfr. per es. questo addebito in estratto conto:
Eppure non vi è traccia di autorizzazione all'addebito in conto corrente: l'apposito richiesta svolta dalla banca (tramite doc. 6, pag. 45 di 89) non risulta essere stata firmata. Per questo motivo s'impone una c.t.u. sul punto, volta a rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente previa espunzione degli addebiti a titolo di interessi su interessi dall'1.1.2014.
Per quanto concerne la lamentata usura, va premesso che occorre escludere ogni rilevanza dell'usura sopravvenuta (Secondo Cass. S.U. n. 24675/2017, nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. Ciò in ragione del fatto che l'art. 644 c.p. attribuisce rilievo solo al momento genetico del contratto). Per il resto, parte attrice svolge le proprie contestazioni sulla base di una formula di calcolo pagina 6 di 11 che appare difforme da quella indicata dalla Banca d'Italia nelle istruzioni per la rilevazione dei T.E.G.
Ne consegue che le contestazioni di usura, così come svolte, non possono essere prese in considerazione perché svolte su basi eccentriche rispetto a quelle nei fatti impiegati per calcolare il tasso soglia. Impregiudicata la bontà o meno della formula adottata dalla Banca d'Italia, per certo non appare possibile verificare il superamento di un tasso soglia calcolato secondo una certa metodologia con un tasso effettivo globale calcolato secondo un criterio difforme, perché si tratterebbe di un'operazione priva di intrinseca razionalità. In questo contesto, d'altro canto, neppure s'impone lo svolgimento di una c.t.u., posto che la stessa finirebbe per rivestire carattere meramente esplorativo.
Circa l'illegittimo esercizio del jus variandi, l'allegazioni in termini generici dello stesso, ossia senza specificare i singoli casi, è ragione sufficiente per non esaminare il punto.
Circa l'applicazione di spese non giustificate, a fronte di una dettagliata, specifica indicazione da parte della società attrice, parte convenuta prendere posizione tramite contestazioni specifiche, non già genericamente rinviando alle pagine dei contratti contenenti in tesi le voci contestate. In ogni caso, dall'esame dei documenti, per come richiamati, emerge come effettivamente alcune voci di costo non risultino previste a livello contrattuale pagina 7 di 11 Si tratta di voci tutte che, indeterminate o non previste, o non meglio spiegate, devono essere espunte dai relativi conti. Circa l'illegittimità del recesso dall'apertura di credito dell'11.4.2024, parte attrice ha contestato la liceità del recesso, perché posto in essere in violazione dell'art. 1845 c.c. e della normativa di correttezza. La convenuta ha però replicato come in base allo stesso doc. 9 prodotto da parte attrice risulta che il recesso sia stato in realtà una risoluzione ex art. 1456 c.c., che risulta in effetti specificamente invocato. Peraltro, non venendo in rilievo un'operazione di credito fondiario, non opera il limite di gravità di cui all'art. 40 d. lgs. n. 385/1993. Quanto poi al fatto che lo stesso sarebbe avvenuto sine causa, in violazione dell'art. 1845 c.c., si osserva che in realtà lo stesso viene motivato sulla base di un asserito inadempimento, che è motivo sufficiente di revoca.
pagina 8 di 11 Le parti poi controvertono dell'effettività della rinuncia agli effetti della risoluzione. Ma il punto, benché dedotto da parte convenuta, appare assorbito dal fatto che la contestazione di parte attrice appare erronea in partenza laddove argomenta presupponendo un recesso in luogo di una risoluzione. Irrilevante a questo punto l'intervenuta rinuncia o meno.
Quanto poi alla contestazione, poco contestualizzabile, di cui all'ultimo capoverso di pag. 18 dell'atto di citazione, relativa a un rapporto derivante da un contratto derivato, si osserva che parte convenuta ha specificamente replicato sul punto, evidenziando le ragioni dei relativi addebiti. Peraltro, in mancanza del documento contrattuale, parte attrice si è preclusa la possibilità di contestare l'irregolarità degli addebiti stessi.
Alla luce di quanto supra, si è ritenuto necessario lo svolgimento di una c.t.u., avente a oggetto il seguente quesito: Il CTU (dott. ), sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine Persona_1 necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di conto corrente oggetto di causa:
1) effettui ogni conteggio con verifica giorno per giorno e con decorrenza dalla data di apertura dei conti (ovvero dal saldo risultante alla data dell'estratto più risalente) di seguito indicati: conto corrente ordinario principale n. 12135 unitamente ai correlati conti accessori collegati n. 158 (anticipo fatture), n. 159 (anticipo sbf), n. 160 (sovvenzione contratti), n. 798001916 (finanziamento import), n. 898004040 (finanziamento export)
2) espunga dal conteggio le seguenti spese pagina 9 di 11 3) dall'1.1.2014 espunga dal conteggio ogni addebito sul conto corrente per effetto della capitalizzazione di interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione (cfr. udienza dell'11.11.2024)
4) all'esito dei conteggi richiesti determini il saldo finale del conto corrente alla data di chiusura (ovvero alla data del 4.6.2024 e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca
All'esito della c.t.u. il dott. ha ritenuto di elaborare due ipotesi, vertenti sul momento Per_1 finale al quale fare riferimento per il calcolo. In effetti, nel corso delle operazioni peritali, “Il Giudice ha individuato la data del 4/06/2024 come data di chiusura rapporti ma non è così: i rapporti sono tutt'ora aperti e parte attrice ha depositato in atti gli estratti conto fino al 30/09/2024. Pertanto, secondo lo scrivente, trattandosi di domanda di rideterminazione del saldo di un conto corrente aperto, il ricalcolo del saldo deve essere operato fino alla data dell'ultimo estratto conto depositato in atto, ovvero quello del 30/09/2024.” Il sottoscritto Ctu tenuto conto della suddetta osservazione ha provveduto ad elaborare due ipotesi alternative: la prima con ricalcolo fino al 04/06/2024 e la pagina 10 di 11 seconda con ricalcolo fino al 30/09/2024”; Appare corretto procedere alla data ultima disponibile degli estratti conto, in costanza di rapporto e, dunque, fare riferimento al 30.9.2024. Per tale motivo si prende atto dell'elaborato peritale, in base al quale “nell'ipotesi 2 (Saldo finale al 30 settembre 2024), l'originario debito del correntista di euro – 231.474,21, come risulta dall'estratto conto bancario in atti, in base alla rielaborazione risultante dalla CTU, diviene un debito del correntista di euro -110.567,98, con una differenza a favore del correntista di euro 120.906,23, rispetto al saldo evidenziato dalla banca”. L'elaborato appare privo di errore, come del resto evidenziato dalla natura delle contestazioni dei ctp, di modesta portata e, né più né meno, infondate (si rimanda alle corrette repliche del dott. ). Per_1
Per questi motivi
il giudice accerta che alla data del 30.9.2024 il saldo finale del rapporto di conto corrente bancario 12135 era pari a € 110.567,98, con una differenza a favore del correntista di euro 120.906,23, rispetto al saldo evidenziato dalla banca. Consegue la condanna della banca convenuta al pagamento delle spese di lite, pari a € 13.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a., essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante), oltre € 786,00 di spese vive. Le spese di c.t.u. sono da porre a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DICHIARA che alla data del 30.9.2024 il saldo finale del rapporto di conto corrente bancario 12135 intercorrente tra e era pari a € 110.567,98 a debito del Parte_2 Controparte_3 primo, con una differenza a favore di di € 120.906,23, rispetto al saldo Parte_2 evidenziato dalla banca alla suddetta data CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di lite per € Controparte_3 Parte_2
13.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. oltre € 786,00 di spese vive. DICHIARA Che le spese di c.t.u. sono da porre a carico di parte Controparte_3
Milano, 3 aprile 2025 Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1
1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».