Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 116 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: danni a cose
TRA
e ( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Anna Camera e Valentina Percopo
APPELLANTE
E
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Hazan e Marco
Rodolfi
APPELLATA
NONCHE'
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._1
Guerino Zarrelli
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei Parte_3
confronti di e di avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_3
28396/2023 del Giudice di Pace di Napoli con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da essa proposta per difetto di legittimazione attiva con compensazione delle spese processuali tra le parti.
Instauratosi il contraddittorio la parte appellata e l'appellato CP_1 CP_2
resistevano al gravame deducendone in via preliminare la inammissibilità ai sensi dell'art. 339 cpc;
contestavano anche nel merito i motivi di gravame.
L'appello non può essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 339 cpc pur dovendosi la sentenza impugnata considerarsi pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 cpc.
Euro 637,93 o in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta…oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria” con espressa limitazione di valore pari a Euro 637,93
e quindi entro i limiti quantitativi del giudizio di equità applicabili all'epoca della instaurazione del procedimento.
Inoltre deve considerarsi come la presente causa non ha ad oggetto rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con moduli o formulari ex art. 1342 cc bensì esclusivamente il risarcimento del danno conseguente alla circolazione dei veicoli.
L'appellante – contrariamente ad altre fattispecie pure venute alla cognizione di questo
Tribunale - ha specificamente dedotto la violazione dei principi indicati dal comma 3 dell'art. 339 cpc, la cui deduzione consente l'appello senza limitarsi a reiterare le medesime deduzioni difensive contenute nella citazione introduttiva e nella memoria conclusionale depositata nel primo grado di giudizio.
In particolare nel caso di specie l'appello è ammissibile soltanto per violazione di norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
L'appellante, ha “formalizzato” nell'atto di appello, tra i motivi, “la violazione delle norme sul procedimento” nonchè “la violazione dei principi regolatori della materia attinenti alla disciplina di cui al codice degli appalti e nello specifico alla concessione dei
Servizi”, ed ha adeguatamente specificato i suddetti motivi.
Si tratta di una impugnazione a critica vincolata che onera la parte appellante ad indicare specificamente i principi violati (cfr. Cass. ord. n. 3005/2014) - cosa che nella specie è effettivamente avvenuta - nella piena consapevolezza che il giudizio di primo grado è stato reso ex lege secondo equità.
Nel merito il gravame è sostanzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
In sintesi deve rilevarsi come (cfr. documentazione esibita dalla originaria parte attrice fin dal primo grado di giudizio) l'attuale appellante ha concluso, a seguito di aggiudicazione, una convenzione con il per la gestione del servizio di Controparte_4
pulizia e messa in sicurezza del manto stradale dai rifiuti provocati dagli incidenti che si fossero verificati nel territorio dell'Ente locale. Trattasi, evidentemente, di una concessione di servizi per la quale la remunerazione del concessionario veniva garantita dalla gestione del servizio, a rischio e pericolo del concessionario medesimo e senza ulteriori oneri per il concedente.
Il corrispettivo di tale servizio affidato al concessionario non è contrattualmente determinato ma era costituito dalla espressa delega (inserita nel capitolato speciale di appalto relativo alle modalità di esecuzione del servizio) da parte dell'Ente al concessionario ad agire in nome e nell'interesse proprio, ma per conto del concedente, ad intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del responsabile civile del sinistro ex art. 2054 cc, a denunciare alla compagnia di assicurazione detto sinistro, a trattarne la liquidazione, ad incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo così l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente.
A ben vedere tali previsioni integrano più che una cessione di crediti futuri un mandato in rem propriam (come già ritenuto in altre pronunce di questo Tribunale) ad agire nei confronti del responsabile civile e della sua assicurazione per il recupero delle spese sostenute per la pulizia del manto stradale dai materiali dispersi a seguito dell'incidente, trattenendo le relative somme come remunerazione per il servizio espletato.
In conseguenza l'azione (che non perde il suo carattere di azione per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2054 cc) ben poteva essere esercitata dalla originaria parte attrice in nome proprio senza alcuna “contemplatio domini” (dell'Ente locale concedente). Trattasi di una delega rilasciata in via preventiva ed una volta per tutte nell'ambito del capitolato di appalto recepito nel contratto.
In conseguenza – contrariamente a quanto sembra argomentare il primo giudice – il rapporto instauratosi tra il concessionario e l'utente della strada responsabile del sinistro
(a differenza del rapporto tra concedente e concessionario) è di natura extracontrattuale atteso che l'obbligazione risarcitoria sorge solo a seguito del danneggiamento della sede stradale a seguito dell'incidente. Per altro non può ritenersi che il costo di ripristino e pulizia della strada sia esclusivamente oggetto di una sanzione amministrativa a carico dell'utente che ha cagionato il danno restando pur sempre integrato anche un illecito extracontrattuale di natura civilistica nei confronti dell'Ente per il danno emergente da parametrarsi al costo per il ripristino della sede stradale.
Con riferimento alla circostanza – dedotta dall'appellata – secondo cui la convenzione in oggetto sarebbe nulla per non essere stata sottoscritta dal , appare condivisibile CP_5
quanto argomentato da altra pronuncia del Tribunale di Napoli. Invero l'art. 107, comma 3, TUEL prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali è inserita la “stipulazione dei contratti”. Per altro il contratto in oggetto, sottoscritto dal
Comandante della Polizia Locale, è stato preceduto (cfr. documentazione esibita) da un complesso iter amministrativo che ha visto direttamente partecipi gli organi deliberativi dell'Ente.
Nel merito risulta pienamente provato sulla base della documentazione esibita l'evento dannoso che ha visto come responsabile (rectius corresponsabile) l'appellata CP_2
il cui veicolo era assicurato con l'altra appellata Risultano altresì
[...] CP_1 dimostrati gli interventi di ripristino della sede stradale effettuati dall'appellante.
Nella concreta quantificazione del danno occorre però tenere conto della circostanza che il danno va parametrato al pregiudizio che sarebbe derivato al Comune concedente per il ripristino della strada ove tale ripristino non fosse stato affidato in concessione alla attuale appellante. In altre parole l'esistenza della concessione non può andare a detrimento dell'utente danneggiante (e della sua assicurazione) che non può vedersi costretto a risarcire un danno sostanzialmente autoliquidato dall'attuale appellante. Invero alcuni dei costi richiesti in modo analitico appaiono eccessivi e non giustificati ove commisurati all'effettivo pregiudizio riportato dalla sede stradale comunale a causa del sinistro stradale in oggetto.
Il danno subito dal al posto del quale agisce quale mandatario in rem propriam CP_4
l'appellante, può essere effettivamente quantificato (già ai valori monetari attuali e come comprensivo degli interessi compensativi dalla data dell'evento ad oggi) in complessive
Euro 650,oo in riduzione cioè dell'importo di Euro 967, 93 (cui andava comunque detratto l'importo di Euro 300,oo già corrisposto dalla compagnia assicurativa) quantificato dall'attuale appellante.
In definitiva le originarie parti convenute vanno condannate, in solido, al pagamento in favore dell'appellante della somma di Euro 350,oo (650,oo – 300,oo) oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
Con riferimento alla posizione dell'appellato nessuna influenza può avere la CP_2
circostanza secondo cui esso sarebbe solo corresponsabile (nella misura del CP_2
30%) del sinistro e quindi dei danni riportati dalla sede stradale comunale.
Invero, ai sensi dell'art. 2055 comma 1 cc, se il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Legittimamente pertanto la originaria parte attrice ha intrapreso l'azione risarcitoria nei confronti di uno solo dei responsabili ferme restando le azioni di eventuale regresso previste al comma 2 dell'art. 2055 cc (azioni nel presente procedimento non esercitate).
La sentenza impugnata va in conseguenza riformata come da dispositivo che segue.
Le ragioni della decisione, i contrasti tra le pronunce di merito esibite dalle parti, la natura della controversia e l'estio della lite (con il solo parziale accoglimento della domanda risarcitoria) costituiscono gravi motivi per compensare interamente tra tutte le parti le spese sia del primo grado (così per questa parte confermandosi la sentenza impugnata) che del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata n.
28396/2023 del GdP di Napoli così provvede: a) condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e , in solido,
[...] Controparte_2
al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, della somma di Euro 350,oo oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
b) compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
2) compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli lì 25 marzo 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco