Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G 13491/2024
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 13491/2024 promosso con ricorso congiunto depositato in data
22/11/2024 da
, con l'avv. Cenci Nicola, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Verga Alessandro, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 7 luglio 2007 e con rito civile in RI (PD), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RI al n. 11, Parte I, anno 2007, tra i sig.ri C.F. , nato Controparte_1 CodiceFiscale_1
a Montegrotto Terme (PD) il 14 maggio 1969, residente in [...], e , C.F. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_2
14 settembre 1966, residente a [...], ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile ogni conseguente adempimento;
1
presso la madre sig.ra e con diritto di frequentazione del padre nei limiti Controparte_1
secondo le seguenti condizioni:
A) un pomeriggio infrasettimanale, indicato sin da ora nel giorno del mercoledì pomeriggio, da fine dell'orario scolastico, o alle ore 9.00 del mattino in caso di vacanze, ora in cui il padre sig. si premurerà di prelevarlo dalla casa materna o da scuola, sino alle ore Pt_1
22.00, quando lo riporterà alla madre o con pernotto e riaccompagno a scuola il giorno successivo;
B) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, o alle ore 9.00 del mattino in caso di vacanze, ora in cui il padre sig. si premurerà di prelevarlo dalla casa Pt_1
materna, alle ore 22.00 della domenica, quando lo riaccompagnerà alla madre o con pernotto e riaccompagno a scuola il giorno successivo;
C) in relazione ai periodi di vacanza, le parti trascorreranno con il figlio tre settimane, di cui due consecutive durante le vacanze estive, con comunicazione del periodo da effettuare entro il 15 maggio di ciascun anno, metà delle vacanze natalizie, comprendendo ad anni alterni i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, 3 giorni durante le vacanze di Pasqua, comprendendo ad anni alterni il giorno della Santa Pasqua e il giorno di Pasquetta;
D) in caso di inadempimento in merito ai tempi di frequentazione indicati ai punti precedenti, le parti, sin d'ora, si impegnano a rivedere le modalità di contribuzione economica al mantenimento degli stessi;
- assegnarsi la casa coniugale sita in RI (PD), via Giuseppe Martignon n. 40, alla madre sig.ra in ragione del collocamento del figlio minorenne e della Parte_2
residenza del figlio maggiorenne con la madre;
-confermarsi a carico del sig. il Pt_1
pagamento in favore della moglie sig.ra a titolo di mantenimento per i figli, Controparte_1 della somma di € 704,90 (settecentoquattro/90) mensili, con aggiornamento Istat da febbraio
2024, cioè € 352,45 (trecentocinquantadue/45) mensili, con aggiornamento Istat per ciascun figlio, oltre alla rifusione del 50% delle spese straordinarie individuate dal Protocollo di
Padova, come di seguito riportate:
- Spese mediche da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) visite specialistiche richieste dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche con limite di € 500,00 annui;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
-
Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
2 ortodontiche, pedagogiche e oculistiche specialistiche superiori ad € 500,00 annui;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale, specialisti in libera professione e interventi chirurgici;
d) farmaci e terapie particolari e non tradizionali;
-Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
-Spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernotto;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-Spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
-Spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive oltre alla prima, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze (senza i genitori);
- spese di lite completamente rifuse”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio il 07/07/2007 in Parte_1 Controparte_1
RI (PD) e trascritto nel relativo registro al n.11, Parte I dell'anno 2007.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
1.2.2023 e la separazione è stata omologata il 17.2.2023.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 14.1.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 07/07/2007 in RI (PD e trascritto nel Controparte_1
relativo registro al n.11 parte I anno 2007 del Comune di RI (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio come riportati in epigrafe;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente Alina Rossato
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