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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/09/2025, n. 3492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3492 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 30.9.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3024/2023 R.G,
PROMOSSA DA nato ad [...] l'[...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Acireale (CT) Corso Italia n. 3/C, presso lo studio C.F._1
dell'avv. Giovanni Sapienza, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del c.f. ,
[...] CP_3 P.IVA_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante p. t., Controparte_4
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. dal funzionario delegato, dott. Alessio
Mario Riccobene;
Resistente
E NEI CONFRONTI DEI soggetti controinteressati, iscritti nella graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente amministrativo, nonché alla graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico - profilo AR13 ed alla graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico - profilo AR15, formulate dal Circolo Didattico “E. Rossi” di Acicatena e pubblicate in data 22.12.2008; Litisconsorti necessari – contumaci
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 14.3.2023, il ricorrente, come in epigrafe indicato, ha riassunto innanzi al Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, la controversia definita con sentenza n. 2237/2022, pubblicata il 9.8.2022, dal Tribunale Ammnistrativo Regionale – sezione distaccata di Catania, con la quale il G. A. ha dichiarato il ricorso, iscritto al n. 656/2009, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito “trattandosi di controversia relativa a diritti per cui è competente il Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, dinanzi al quale il processo potrà proseguire mediante riassunzione a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.”
In particolare, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente amministrativo, formulata dal Circolo
Didattico “E. Rossi” di Acicatena (CT), pubblicata il 22.12.2008, nella parte in cui lo stesso è stato collocato al n. 2608, con l'attribuito punteggio complessivo di 9,50, anziché 16,45; della graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico profilo AR13, formulata dal Circolo Didattico “E. Rossi” di Acicatena (CT), pubblicata il 22.12.2008, nella parte in cui al rag. collocato al n. 17 - bis, è stato attribuito il punteggio Parte_1
complessivo di 8,00, anziché 14,95; della graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico profilo AR15, formulata dal Circolo Didattico “E.
Rossi” di Acicatena (CT), pubblicata il 22.12.2008, nella parte in cui al rag. collocato Parte_1
al n. 43, è stato attribuito il punteggio complessivo di 8,00, anziché 14,95, e di ogni altro atto, precedente e susseguente, comunque collegato con i provvedimenti impugnati.
L'istante, asserendo di esser già inserito nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) statale per il triennio
2005/2008, nel rispetto dei termini previsti dal D. M. n. 59/2008, ha chiesto di essere inserito anche per il triennio 2008/2011, inviando apposita domanda presso il Circolo Didattico “E. Rossi” di
Acicatena (CT), con riferimento a 30 istituti scolastici dell'ambito territoriale della provincia di Catania.
Ha dedotto di aver appreso, in sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria, di non essere stato inserito in alcuni degli istituti scolastici indicati, tra i trenta prescelti, e di aver, pertanto, proposto ricorso amministrativo.
Ha rassegnato di non essere stato inserito nella graduatoria definitiva di terza fascia personale ATA, triennio 2008/2011, pubblicata in data 22.12.2008.
Soltanto in data 13.01.2009, l'Autorità Scolastica ha trasmesso il decreto prot. n. 115/B10 del
12.01.2009, con preghiera “di inserire manualmente nelle graduatorie di Circolo o di Istituto la predetta aspirante nelle scuole il cui codice Ministeriale è in allegato con il relativo punteggio assegnatole e che per mero errore del sistema informatico non risulta inserita”.
Al ricorrente, stante quanto esposto, in relazione ai titoli dichiarati, è stato attribuito un punteggio complessivo di 9,50 relativamente alla graduatoria di assistente amministrativo (AA) e 8,00 relativamente alla graduatoria di assistente tecnico (AT) profili AR13 e AR15, punteggi più che dimezzati rispetto a quelli allo stesso attribuiti nelle precedenti graduatorie.
L'istante, pertanto, ha lamentato l'illegittima valutazione da parte dell'amministrazione scolastica del titolo di studio di accesso, poiché la stessa ha considerato il diploma di maturità e non già quello di licenza media, conseguito dal ricorrente con il giudizio di “ottimo”, determinando così la consequenziale perdita tre punti.
Ha lamentato, altresì, che non gli sono stati riconosciuti neppure ulteriori 3,95 punti per titoli relativi al servizio per l'innanzi espletato a favore nell'amministrazione pubblica, quale Sindaco del Comune di Acicatena, Presidente dell'I.A.C.P. di Acireale e Presidente del C.D.A. della società . CP_5
Sulla base di dette premesse, in punto di diritto, il ricorrente ha lamentato la violazione e l'errata interpretazione del combinato disposto dell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 59 del 26.6.2008 e delle annesse tabelle di valutazione dei titoli (allegati A/1 e A/2, punto 1), nonché l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti, il travisamento dei fatti e l'ingiustizia manifesta, stante il fatto che l'art. 2 comma 6 del decreto citato testualmente recita: “Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico 2005/06, 2006/07, 2007/08, di cui al D.M.
9.06.2005, n. 55, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie”.
A loro volta le tabelle di valutazione dei titoli relativi alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo ed assistente tecnico, allegate al decreto citato, alla lettera A)
- Titoli di Cultura, punto 1, così statuiscono: “Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo): - media dei voti riportati
(ivi compresi i centesimi) … - ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva, si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente - 6, buono – 7, distinto – 8, ottimo – 9. – per
i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10”.
Il deducente, infatti, per il triennio 2005/2008, asserisce di esser stato già inserito nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale ATA, con il punteggio di 17,65.; punteggio uguale sia per la graduatoria di assistente amministrativo (AA) che per quella di assistente tecnico (AT), profilo AR13 e AR15. Il Circolo Didattico “E. Rossi”, nel valutare i titoli in possesso del deducente ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per il triennio 2008/2011, erroneamente ed in aperta violazione del combinato disposto delle disposizioni normative citate, ha considerato quale titolo di accesso il diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado (diploma di maturità), assegnandogli così solo 6 punti, anziché i 9 spettantigli per effetto del conseguimento del diploma di licenza media inferiore con il giudizio di “ottimo”, diploma questo ultimo già in possesso della P.A., in quanto alla stessa prodotto al momento di presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per il triennio 2005/2008.
Lo stesso, inoltre, lamenta la violazione e l'errata interpretazione delle tabelle, di cui al D. M. n. 59 del
26.6.2008, di valutazione dei titoli (allegati A/1 E A/2, lettera A), punti 9 e 8), stante che l'amministrazione scolastica, in violazione del disposto di cui al punto 9 della tabella di valutazione dei titoli, relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo
(AA) ed in violazione del disposto di cui al punto 8 della tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie per le supplenze di assistente tecnico (AT), a differenza di quanto formulato in seno alle graduatorie del triennio 2005/2008, non ha inteso attribuire alcun punteggio ulteriore per il servizio amministrativo prestato dal deducente alle dipendenze del nel periodo dal Controparte_6
5.12.1995 al 1.12.1999, in qualità di Sindaco, per il servizio amministrativo prestato alle dipendenze dell'I.A.C.P. di Acireale nel periodo 26.1.2001 - 14.12.2003 in qualità di Presidente e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Aci Ambiente nel periodo dal 23.1.2008 al 31.7.2008.
Quanto sopra ha comportato la mancata attribuzione in favore del ricorrente di ulteriori 3,95 punti.
L'istante, invero, sostiene la piena equiparazione dei titoli di servizio da valutare per l'attività dallo stesso prestata nell'Amministrazione, in qualità di Sindaco del Comune di Aci Catena e/o di Presidente dello IACP di Acireale e della Società . CP_5
A conferma di quanto sopra, richiama quanto statuito dalla L. n. 265/1999 all'art. 26, la quale prevede espressamente a carico delle Amministrazioni locali il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi anche “agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti”.
Pertanto, parte ricorrente ha chiesto: “che l'On.le Decidente annulli e disapplichi gli atti impugnati nella parte censurata e meglio descritti in seno al ricorso al TARS Catania sopra esposto, statuendo il diritto del deducente ad ottenere l'attribuzione di ulteriori punti 6,95, e più precisamente punti 3 per la valutazione, quale titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale di assistente amministrativo e assistente tecnico, del diploma di licenza di scuola media conseguito con il giudizio di “ottimo” invece che il diploma di ragioniere, e punti 3,95 per il servizio amministrativo prestato e meglio sopra descritto alle dipendenze di PP. AA., e con il conseguenziale onere, a carico del Circolo
Didattico E. Rossi e delle Autorità Scolastiche a ciò preposte, di assegnare al deducente, nell'ambito delle graduatorie definitive, tale ulteriore punteggio o quello ritenuto congruo dal Decidente. Si chiede, altresì, il risarcimento dei danni economici e morali, subiti e subendi. In via istruttoria si chiede che l'Ecc.mo Collegio, qualora lo ritenga necessario, con apposita ordinanza provveda ad acquisire copia delle graduatorie definitive di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze per il personale ATA pubblicate il 22.12.2008, onerando di tale incombente l'Autorità Scolastica competente.
Il tutto con il favore delle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
In data 5.12.2023 si è tardivamente costituita in giudizio l'Amministrazione scolastica, depositando memoria difensiva, con la quale ha contestato tutto quanto dedotto ex adverso, in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che carente di prova, chiedendo il rigetto del ricorso.
In via preliminare, l'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire, stante il fatto che è stata richiesta una rettifica di graduatorie oggi non più vigenti e che il punteggio di graduatoria non è un bene della vita di per sé rilevante, specie se riferito a graduatorie non più valide.
Nel merito, ha eccepito, che, ai sensi del D.M. n. 55/2005 e successivi, al ricorrente è stato attribuito il punteggio previsto per il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per cui ha chiesto di concorrere.
In relazione al profilo di assistente, tecnico od amministrativo, infatti, è richiesto il diploma di istruzione superiore di secondo grado (c. d. diploma di maturità) ovvero gli altri titoli meglio indicati nel regolamento in relazione a specifici profili e non già la licenza media inferiore, la quale non figura neppure come titolo culturale.
Con riferimento agli incarichi dedotti in ricorso quali titoli di servizio, poi, ha eccepito che essi non danno luogo a punteggio ulteriore, atteso che il regolamento è specificamente preposto a disciplinare l'accesso all'impiego come dipendente ATA, di modo che essi devono avere un'attinenza con l'impiego per il quale ci si è candidati.
Il testo del D.M. citato, sul punto, fa riferimento ai servizi e non già agli incarichi elettivi e/o onorifici, con ciò legando la valutazione del punteggio non già al cursus honorum, bensì al curriculum ed allo stato di servizio, com'è doveroso che sia, vertendosi in tema di interpello pubblico (cfr. art. 97 Cost.), funzionale alla costituzione di rapporti di lavoro (cfr. art. 4 Cost.), a beneficio della collettività titolare dell'aspettativa a fruire di servizi qualificati (cfr. art. 34 Cost.).
Sulla base di queste premesse parte resistente ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“Dichiarare inammissibile il ricorso in accoglimento di una delle eccezioni preliminari di cui al presente atto;
Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché perché carente di prova;
Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.”. Con ordinanza del 23.01.2025, poi, il Tribunale, ritenendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente amministrativo;
alla graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico profilo AR13 ed alla graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico profilo AR15, formulate dal Circolo Didattico “E. Rossi” di Acicatena e pubblicate il
22.12.2008, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti soggetti, quali litisconsorti necessari.
Nessuno si è costituito per i soggetti controinteressati, nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto, eseguita ai sensi dell'art. 150 cpc. nel termine assegnato.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 30.9.2025 è stata sostituita, ex art. 127 - ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene oggi definita nei termini che seguono.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dei soggetti controinteressati, iscritti nella graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente amministrativo, nonché alla graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico - profilo AR13 ed alla graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico - profilo AR15, formulate dal Circolo Didattico “E. Rossi” di Acicatena e pubblicate in data 22.12.2008, che non hanno ritenuto di costituirsi in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, effettuata ai sensi dell'art. 150 del cpc nel termine assegnato.
Sempre in via preliminare va rilevato, altresì, che, pur avendo il ricorrente convenuto in giudizio sia il
, in persona del suo rappresentante legale pro Controparte_7
tempore, oggi , sia l' Controparte_8 [...]
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, sia Controparte_4
l' n persona del suo rappresentante Controparte_9
legale pro tempore, nonché il di Acicatena (CT), in persona del suo rappresentante Controparte_10
legale pro tempore, questi ultimi rappresentano solo delle mere articolazioni periferiche del CP_1
(v. art. 2 del D. M.11 febbraio 2014, n. 98) e sono, dunque, privi di soggettività giuridica.
La Corte di cassazione, infatti, - nell'affermare che il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) “promuovono
e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1”, precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti - ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del Ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è CP_11
comprovato dall'espresso disposto del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (v. ex multis, Cass. SS UU 6 luglio 2006, n. 15342; conformi: Cass., 26 marzo 2008, n. 7862;
Cass., 13 aprile 2012, n. 5885; Cass., 20 luglio 2015, n. 15171).
Ciò detto, il presente procedimento è stato riassunto secondo il disposto del Tribunale amministrativo di Catania – sezione distaccata di Catania, dinanzi a questo Tribunale, quale giudice del lavoro.
Sussiste la giurisdizione del G. O., stante che il nuovo art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001, rubricato alla voce “Controversie relative ai rapporti di lavoro”, devolve al giudice ordinario "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Detto articolo, infatti, statuisce “
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.
L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.
(omissis)….
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
La Suprema Corte ha precisato che “La formazione e la gestione graduatorie del personale ATA non prevede una procedura concorsuale di tipo comparativo, bensì una procedura di tipo semplicemente comparativo, come previsto dalla legge, dei titoli e dei requisiti, operando al massimo un mero accertamento sulla sussistenza degli stessi, da ciò consegue che le eventuali controversie scaturenti, non avendo ad oggetto un interesse legittimo, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario” (v.
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 14/01/2022, n. 95).
Ciò posto, poi, l'ordine logico della trattazione, impone di valutare in primo luogo l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso in riassunzione proposto da sollevata da Parte_1
parte resistente.
Dall'esame della documentazione allegata da parte ricorrente non appare comprovato che l'istante abbia mai proposto apposito reclamo in sede amministrativa al Dirigente del C. D. “E. Rossi” di
Acicatena (CT), istituto scolastico capofila, titolare del trattamento della domanda di inserimento in graduatoria, entro il termine di dieci (10) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, per come previsto dal D.M n. 59/2008, né che abbia richiesto l'iscrizione e/o l'aggiornamento con riserva delle graduatorie, in attesa della futura definizione del ricorso giurisdizionale.
Inoltre, se è vero che le graduatorie di terza fascia ATA, non più vigenti, non possono più essere impugnate, in quanto il termine per la presentazione dei reclami o dei ricorsi è ormai irrimediabilmente scaduto, stante che l'interesse ad impugnare tali graduatorie decade con la loro scadenza, poiché le stesse non producono più effetti giuridici, appare comunque sussiste l'interesse ad agire in giudizio di parte ricorrente per la proposizione di una domanda giudiziale.
In base ai principi generali desumibili dall'art. 24, co. 1, Cost. e dall'art. 100 cpc, l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale.
È chiaro che l'interesse ex art. 100 cpc va considerato con riferimento al solo vantaggio che l'istante si
è ripromesso nel proporre la domanda e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio prospettato dal ricorrente: “In materia di procedimento civile, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. va considerato con riguardo alla domanda proposta in giudizio e nell'ambito dello stesso, ovvero con riferimento al vantaggio che l'istante si è ripromesso nel proporre la domanda, e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio prospettato dal ricorrente” (v., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 24/05/2003, n. 8236).
L'interesse, dunque, deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in una utilità pratica che il ricorrente può ottenere con il provvedimento chiesto al giudice.
Nel caso di specie, sussiste una concreta utilità per la parte ricorrente ad ottenere l'accertamento del diritto alla rettifica del punteggio d'accesso alle graduatorie di terza fascia ATA, poiché dalla mancata attribuzione del corretto punteggio, per la mancata e/o l'erronea valutazione dei titoli dichiarati, lamenta di aver subito e di subire pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, per il risarcimento dei quali ha proposto una domanda di condanna dell'Amministrazione.
Ciò posto, tuttavia, nel merito il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Oggetto del presente giudizio è l'annullamento e la conseguente disapplicazione della graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente amministrativo, formulata dal Circolo Didattico “E. Rossi” di Acicatena (CT), pubblicata il 22.12.2008, nella parte in cui lo stesso è stato collocato al n. 2608, con l'attribuito punteggio complessivo di 9,50, anziché 16,45; della graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico profilo AR13, formulata dal Circolo Didattico “E. Rossi” di Acicatena
(CT), pubblicata il 22.12.2008, nella parte in cui a collocato al n. 17 - bis, è stato Parte_1
attribuito il punteggio complessivo di 8,00, anziché 14,95; della graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico profilo AR15, formulata dal Circolo Didattico “E. Rossi” di Acicatena (CT), pubblicata il 22.12.2008, nella parte in cui a
[...]
collocato al n. 43, è stato attribuito il punteggio complessivo di 8,00, anziché 14,95, e di Parte_1
ogni altro atto, precedente e susseguente, comunque collegato con i provvedimenti impugnati.
Parte ricorrente lamenta che “le marcate ed eclatanti violazioni di legge sopra riportate, segnatamente la violazione dell'art. 2, comma 6, del Decreto Ministeriale n. 59 del 26.06.2008, hanno comportato per il sig. egli anni un gravissimo nocumento lavorativo ed economico. Parte_1
Infatti, l'odierno ricorrente pur avendo formulato ininterrottamente negli anni le istanze di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale, a causa dell'illegittima decurtazione di punteggio operata dall'Amministrazione nelle graduatorie impugnate, non è riuscito più ad ottenere incarichi lavorativi nel mondo della scuola, se non con decorrenza dal 23.10.2019, a distanza quindi di … soli dieci anni dalla precedente esperienza lavorativa presso l'Istituto Scolastico F. Brunelleschi di Acireale, ove il deducente, inserito si ripete nelle graduatorie del personale ATA valide per il triennio 2005/2008, ha prestato servizio dal 03.11.2008 al 07.01.2009 quale assistente tecnico”.
In via generale si osserva che il D. M. n. 55 del 9.6.2005 ha istituito le “Graduatorie di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali”. Detto decreto, invero, all'art. 1, comma 3, ha statuito: “Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico 2002/03, 2003/04,
2004/05 e conservano validità per i periodi stabiliti dall'art. 5, comma 6 del Regolamento. Pertanto, le citate graduatorie, formulate ai sensi del presente decreto, hanno validità per il triennio scolastico
2005/06, 2006/07, 2007/08”.
L'art. 1 del successivo D. M. n. 59 del 26.06.2008, prevede: “1.1 - A decorrere dall'a. s. 2008/2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche presso le quali è istituito l'organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico, sono costituite rispettivamente specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, approvato con
D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, d'ora in poi denominato Regolamento.
1.2 - Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico 2005/06, 2006/07, 2007/08 e conservano validità per i periodi stabiliti dall'art. 5, comma 6 del Regolamento. Pertanto, le citate graduatorie, formulate ai sensi del presente decreto, hanno validità per il triennio scolastico 2008/09, 2009/10, 2010/11.
1.3 - Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica indicata per prima nel modello di domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare lo svolgimento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.
L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte quelle istituzioni scolastiche indicate per prima nel modello di domanda, indipendentemente se nelle stesse citate istituzioni sia o meno istituito
l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti.
1.4 - Tutti i candidati sono inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All.
A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. B), nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici (All. C). Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato
o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti locali fino al 31.12.1999, viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente . Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli Enti locali, per tutti i titoli di servizio da valutare ai sensi delle allegate Tabelle di Valutazione, è valutato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.”. Art.
2 - Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia
2.1 - Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda utilizzando l'apposito modello (All. D), secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5. Negli anni, inoltre, si sono susseguiti numerosi
e successivi decreti di aggiornamento delle graduatorie in questione.
2.4 – Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.
2.5 - I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'art.1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8 e 10, sono quelli ridefiniti dall'ipotesi di accordo, sottoscritta il
28.05.2008, relativa alla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e di seguito indicati per ciascun profilo professionale:
A) - Assistente Amministrativo: 1 – Diploma di maturità.
B) - Assistente Tecnico: 1 – Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. Le specificità di cui al punto 1 sono quelle definite, limitativamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda. (All. C ).
… (Omissis) …
G) – Collaboratore Scolastico: 1 – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni”.
Le predette graduatorie, da ultimo, sono state ulteriormente disciplinate dal D. M. n. 51/2021, a mente delle quali le stesse oggi hanno validità fino all'a. s. 2023/2024.
Ciò posto, dunque, per quanto qui di interesse, con riferimento al titolo di studio richiesto per l'inserimento nella graduatoria di terza fascia del personale ATA non è più previsto il riconoscimento del mero diploma di licenza media inferiore.
A far data proprio dal triennio 2008/2011, infatti, è stato richiesto, quale titolo di accesso almeno il possesso del diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità).
Mentre in passato, per accedere ad alcuni profili (es. quello di collaboratore scolastico), era sufficiente il possesso del diploma di scuola media inferiore, a partire dal bando ATA di terza fascia per l'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio scolastico 2008/2011, detto diploma non è più valido e non è ricompreso tra i titoli previsti per l'accesso del personale ATA.
Esistono, tuttavia, specifiche e tassative eccezioni. L'accesso alle graduatorie ATA con la licenzia media, infatti, è ancora consentito a coloro che: a) si sono iscritti negli elenchi per le supplenze del personale
ATA allorquando questo titolo era ancora valido e non si sono mai cancellati, restando validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali gli aspiranti avevano già conseguito a pieno titolo l'inserimento nelle graduatorie dei trienni precedenti;
b) sono già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D. Lgs 297/94 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e D.M. 35/2004 corrispondenti al profilo richiesto;
c) hanno prestato almeno trenta giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto, se prestati prima del 25 luglio 2008.
Nel caso di specie, tuttavia, non è dato rinvenire in atti alcuna domanda di inserimento graduatorie
ATA di terza fascia di circolo o di istituto per il triennio 2005/2008, che possa suffragare le deduzioni contenute in ricorso (v. pag. 3).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non risulta applicabile al caso di specie l'art. 2, comma 6, del D M
n. 59 del 26.06.2008, a mente del quale “Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico 2005/06,2006/07,2007/08, di cui al D. M. 9.06.2005,
n. 55, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie”.
Non risultando rigorosamente comprovato il pregresso inserimento del deducente nelle graduatorie
ATA di terza fascia di circolo e di istituto nel pregresso triennio 2005/2008, all'aspirante non può che applicarsi la disciplina vigente, ratione temporis, e prevista dal D. M. 59/2008 (v. art. 2, commi 4 e 5 citato decreto).
Pertanto, il titolo di accesso dell'aspirante alla graduatoria de qua non potrà essere che il diploma di istruzione secondaria superiore (c. d. diploma di maturità), segnatamente il diploma di ragioniere e perito commerciale, dallo stesso conseguito nell'a. s. 1999/2000, presso l'istituto “Michelangelo
Buonarroti” di Gela, di cui l'istante tempestivamente ha fatto espressa e debita menzione nella domanda presentata in data 31.07.2008 presso il di Acicatena (CT) (v. domanda di Controparte_10
inserimento nelle graduatorie ATA triennio 2008/2011 – allegate al fascicolo TAR del ricorrente). Il ricorrente, poi, nella domanda di inserimento nella graduatoria ATA di circolo e di istituto, triennio
2008/2011, dichiara di essere in possesso di titoli di servizio, sulla base dei quali asserisce di aver diritto ad un punteggio aggiuntivo.
L'istante, infatti, asserisce di aver svolto servizio presso amministrazioni statali e/o enti locali (v. pag.
31 fascicolo TAR ricorrente), e segnatamente: quale Sindaco del Comune di Acicatena, negli anni
1995/99, per un totale di mesi 48, dal 05.12.1995 all'01.12.1999; quale Presidente dello IACP di
Acireale (CT), negli anni 2001/03, per un totale di 24 mesi e 18 gg., dal 26.11.2001 al 14.12.2003; quale Presidente di , nell'anno 2008, per mesi 69 e gg. 7, dal Controparte_12
23.01.2008 a “in corso” (al momento di proposizione della domanda).
Detti titoli sono stati contestati dall'Amministrazione resistente.
Ciò posto, ai fini della valutazione del servizio, dichiarato dall'istante come prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali ovvero negli enti locali, bisogna primariamente chiedersi che cosa si intenda con l'espressione “Amministrazioni statali” ed “Enti locali”, contenuta nelle tabelle di valutazione dei titoli, allegate al D. M. n. 59/2008 e successivi decreti.
L'Allegato A/1 della Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo, D. M. n. 59/2008, lettera B, n. 9) si limita soltanto a prevedere che il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici per ogni anno: PUNTI 0,60; per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino
a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,05”.
L'Allegato A/2 della Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente tecnico, di cuoco, di infermiere, D. M. citato, lettera B), n. 8), si limita anche esso soltanto a prevedere che il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali
o Enti locali e nei patronati scolastici, per ogni anno: PUNTI 0,60 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05”
Gli All.ti A/1 e A/2, di valutazione dei titoli di servizio, rispettivamente ai punti 9) e 8), prevedendo una maggiorazione di punteggio unicamente per coloro che hanno svolto servizio, specificamente, "alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici", non ha inteso riferirsi indistintamente a tutte le amministrazioni pubbliche, altrimenti, nel caso, non si sarebbe usata locuzione sopra indicata.
Inoltre, trattandosi di attribuzione di punteggi ulteriori e aggiuntivi rispetto agli altri aspiranti, il testo di legge deve essere oggetto di stretta interpretazione. Ai fini dell'individuazione delle amministrazioni statali, poi, soccorre l'elenco pubblicato annualmente a cura dell'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 e ss. mm. ii.
Tra le numerose amministrazioni, ivi elencate, non risultano esser indicate quelle in cui il ricorrente ha dichiarato di aver maturato titoli di servizio.
Per quanto riguarda gli Enti locali, invece, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D. Lgs 267 del 2000, si intendono tali solo i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
Gli incarichi dedotti dal ricorrente in domanda, dunque, non danno luogo ad una utile valutazione, con attribuzione di punteggio supplementare.
Il regolamento, infatti, è specificamente preposto per l'accesso all'impiego come dipendente ATA, sicché i titoli di servizio valutabili devono avere un'attinenza con l'impiego cui si aspira.
È valutato, anche se con punteggio inferiore, il servizio diverso da quello ATA, in quanto esso è indice di una pregressa e accumulata esperienza lavorativa e, dunque, meritevole di essere preso in considerazione.
Il servizio dichiarato in qualità di Sindaco (o assessore o consigliere comunale) non è valutabile, poiché dal mandato elettorale conferito dagli elettori non deriva un rapporto di lavoro “alle dirette dipendenze” dell'ente comunale, pubblica amministrazione all'impiego presso la quale si accede mediante concorso (art. 97 Cost.): “La giurisprudenza consolidata conferma che tra il sindaco e l'ente pubblico non sussiste un rapporto di lavoro dipendente, bensì un rapporto onorario assimilabile alla figura del mandato onorario” (Cass. 20.6.2024 n. 17078).
La valutazione del titolo di servizio, invece, è prevista nel caso in cui si sia instaurato un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ente locale, quale PA, che per un periodo di tempo non sia stato effettuato, in costanza di un mandato politico o amministrativo.
Il testo del D. M. citato, sul punto, fa riferimento ai servizi, e non già agli “incarichi”, con ciò legando la valutazione del punteggio non già al cursus honorum seguito dall'istante, bensì al curriculum lavorativo ed allo stato di servizio, com'è doveroso che sia, vertendosi in tema di interpello pubblico
(v. art. 97 Cost.), funzionale alla costituzione di rapporti di lavoro pubblico (cfr. art. 4 Cost.) a beneficio della collettività titolare dell'aspettativa a fruire di servizi qualificati (cfr. art. 34 Cost.) e, a monte e per tali ragioni, di graduatorie redatte in base a titoli oggettivi e strettamente attinenti al ruolo per cui ci si è candidati. Lo Iacp, poi, non è un Ente locale, ma un Ente pubblico, ricompreso tra le Amministrazioni pubbliche, previste dall'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che opera nel settore dell'edilizia sociale, in particolare in quella residenziale, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi: esso, tuttavia, non è un'amministrazione statale, né un ente locale ex art. 2, comma 1 del D. Lgs 267 del 2000.
Parimenti, , non è un'amministrazione statale, né è un Ente locale, essendo Controparte_12
piuttosto una società che ha per oggetto sociale la gestione integrata dei rifiuti nell in CP_12
conformità alla legislazione vigente, sulla base di un Piano d'ambito, che dovrà, prioritariamente, prevedere: a) raccolta differenziata;
b) servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramento di strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette comprese nell'A.T.O.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, pertanto, emerge la legittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente, la quale ha correttamente inserito il ricorrente nella graduatoria ATA, profilo di “Assistente Ammnistrativo” e di “Assistente Tecnico”, anni 2008/2011 e seguenti, con il punteggio attribuitogli sulla base dei titoli di accesso valutabili ai sensi del D. M. 59/2008, con esclusione degli altri titoli dallo stesso vantati, stante che la suddetta esclusione si basa sulla mancanza in capo allo stesso dei requisiti di valutazione dalla norma richiesti.
Inoltre, non ravvisandosi la dedotta illegittimità della condotta dell'Amministrazione, va disattesa anche la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente.
La novità e particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali tra le parti.
Catania, 30.9.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 30.9.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3024/2023 R.G,
PROMOSSA DA nato ad [...] l'[...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Acireale (CT) Corso Italia n. 3/C, presso lo studio C.F._1
dell'avv. Giovanni Sapienza, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del c.f. ,
[...] CP_3 P.IVA_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante p. t., Controparte_4
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. dal funzionario delegato, dott. Alessio
Mario Riccobene;
Resistente
E NEI CONFRONTI DEI soggetti controinteressati, iscritti nella graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente amministrativo, nonché alla graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico - profilo AR13 ed alla graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico - profilo AR15, formulate dal Circolo Didattico “E. Rossi” di Acicatena e pubblicate in data 22.12.2008; Litisconsorti necessari – contumaci
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 14.3.2023, il ricorrente, come in epigrafe indicato, ha riassunto innanzi al Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, la controversia definita con sentenza n. 2237/2022, pubblicata il 9.8.2022, dal Tribunale Ammnistrativo Regionale – sezione distaccata di Catania, con la quale il G. A. ha dichiarato il ricorso, iscritto al n. 656/2009, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito “trattandosi di controversia relativa a diritti per cui è competente il Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, dinanzi al quale il processo potrà proseguire mediante riassunzione a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.”
In particolare, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente amministrativo, formulata dal Circolo
Didattico “E. Rossi” di Acicatena (CT), pubblicata il 22.12.2008, nella parte in cui lo stesso è stato collocato al n. 2608, con l'attribuito punteggio complessivo di 9,50, anziché 16,45; della graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico profilo AR13, formulata dal Circolo Didattico “E. Rossi” di Acicatena (CT), pubblicata il 22.12.2008, nella parte in cui al rag. collocato al n. 17 - bis, è stato attribuito il punteggio Parte_1
complessivo di 8,00, anziché 14,95; della graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico profilo AR15, formulata dal Circolo Didattico “E.
Rossi” di Acicatena (CT), pubblicata il 22.12.2008, nella parte in cui al rag. collocato Parte_1
al n. 43, è stato attribuito il punteggio complessivo di 8,00, anziché 14,95, e di ogni altro atto, precedente e susseguente, comunque collegato con i provvedimenti impugnati.
L'istante, asserendo di esser già inserito nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) statale per il triennio
2005/2008, nel rispetto dei termini previsti dal D. M. n. 59/2008, ha chiesto di essere inserito anche per il triennio 2008/2011, inviando apposita domanda presso il Circolo Didattico “E. Rossi” di
Acicatena (CT), con riferimento a 30 istituti scolastici dell'ambito territoriale della provincia di Catania.
Ha dedotto di aver appreso, in sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria, di non essere stato inserito in alcuni degli istituti scolastici indicati, tra i trenta prescelti, e di aver, pertanto, proposto ricorso amministrativo.
Ha rassegnato di non essere stato inserito nella graduatoria definitiva di terza fascia personale ATA, triennio 2008/2011, pubblicata in data 22.12.2008.
Soltanto in data 13.01.2009, l'Autorità Scolastica ha trasmesso il decreto prot. n. 115/B10 del
12.01.2009, con preghiera “di inserire manualmente nelle graduatorie di Circolo o di Istituto la predetta aspirante nelle scuole il cui codice Ministeriale è in allegato con il relativo punteggio assegnatole e che per mero errore del sistema informatico non risulta inserita”.
Al ricorrente, stante quanto esposto, in relazione ai titoli dichiarati, è stato attribuito un punteggio complessivo di 9,50 relativamente alla graduatoria di assistente amministrativo (AA) e 8,00 relativamente alla graduatoria di assistente tecnico (AT) profili AR13 e AR15, punteggi più che dimezzati rispetto a quelli allo stesso attribuiti nelle precedenti graduatorie.
L'istante, pertanto, ha lamentato l'illegittima valutazione da parte dell'amministrazione scolastica del titolo di studio di accesso, poiché la stessa ha considerato il diploma di maturità e non già quello di licenza media, conseguito dal ricorrente con il giudizio di “ottimo”, determinando così la consequenziale perdita tre punti.
Ha lamentato, altresì, che non gli sono stati riconosciuti neppure ulteriori 3,95 punti per titoli relativi al servizio per l'innanzi espletato a favore nell'amministrazione pubblica, quale Sindaco del Comune di Acicatena, Presidente dell'I.A.C.P. di Acireale e Presidente del C.D.A. della società . CP_5
Sulla base di dette premesse, in punto di diritto, il ricorrente ha lamentato la violazione e l'errata interpretazione del combinato disposto dell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 59 del 26.6.2008 e delle annesse tabelle di valutazione dei titoli (allegati A/1 e A/2, punto 1), nonché l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti, il travisamento dei fatti e l'ingiustizia manifesta, stante il fatto che l'art. 2 comma 6 del decreto citato testualmente recita: “Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico 2005/06, 2006/07, 2007/08, di cui al D.M.
9.06.2005, n. 55, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie”.
A loro volta le tabelle di valutazione dei titoli relativi alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo ed assistente tecnico, allegate al decreto citato, alla lettera A)
- Titoli di Cultura, punto 1, così statuiscono: “Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo): - media dei voti riportati
(ivi compresi i centesimi) … - ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva, si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente - 6, buono – 7, distinto – 8, ottimo – 9. – per
i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10”.
Il deducente, infatti, per il triennio 2005/2008, asserisce di esser stato già inserito nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale ATA, con il punteggio di 17,65.; punteggio uguale sia per la graduatoria di assistente amministrativo (AA) che per quella di assistente tecnico (AT), profilo AR13 e AR15. Il Circolo Didattico “E. Rossi”, nel valutare i titoli in possesso del deducente ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per il triennio 2008/2011, erroneamente ed in aperta violazione del combinato disposto delle disposizioni normative citate, ha considerato quale titolo di accesso il diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado (diploma di maturità), assegnandogli così solo 6 punti, anziché i 9 spettantigli per effetto del conseguimento del diploma di licenza media inferiore con il giudizio di “ottimo”, diploma questo ultimo già in possesso della P.A., in quanto alla stessa prodotto al momento di presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per il triennio 2005/2008.
Lo stesso, inoltre, lamenta la violazione e l'errata interpretazione delle tabelle, di cui al D. M. n. 59 del
26.6.2008, di valutazione dei titoli (allegati A/1 E A/2, lettera A), punti 9 e 8), stante che l'amministrazione scolastica, in violazione del disposto di cui al punto 9 della tabella di valutazione dei titoli, relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo
(AA) ed in violazione del disposto di cui al punto 8 della tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie per le supplenze di assistente tecnico (AT), a differenza di quanto formulato in seno alle graduatorie del triennio 2005/2008, non ha inteso attribuire alcun punteggio ulteriore per il servizio amministrativo prestato dal deducente alle dipendenze del nel periodo dal Controparte_6
5.12.1995 al 1.12.1999, in qualità di Sindaco, per il servizio amministrativo prestato alle dipendenze dell'I.A.C.P. di Acireale nel periodo 26.1.2001 - 14.12.2003 in qualità di Presidente e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Aci Ambiente nel periodo dal 23.1.2008 al 31.7.2008.
Quanto sopra ha comportato la mancata attribuzione in favore del ricorrente di ulteriori 3,95 punti.
L'istante, invero, sostiene la piena equiparazione dei titoli di servizio da valutare per l'attività dallo stesso prestata nell'Amministrazione, in qualità di Sindaco del Comune di Aci Catena e/o di Presidente dello IACP di Acireale e della Società . CP_5
A conferma di quanto sopra, richiama quanto statuito dalla L. n. 265/1999 all'art. 26, la quale prevede espressamente a carico delle Amministrazioni locali il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi anche “agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti”.
Pertanto, parte ricorrente ha chiesto: “che l'On.le Decidente annulli e disapplichi gli atti impugnati nella parte censurata e meglio descritti in seno al ricorso al TARS Catania sopra esposto, statuendo il diritto del deducente ad ottenere l'attribuzione di ulteriori punti 6,95, e più precisamente punti 3 per la valutazione, quale titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale di assistente amministrativo e assistente tecnico, del diploma di licenza di scuola media conseguito con il giudizio di “ottimo” invece che il diploma di ragioniere, e punti 3,95 per il servizio amministrativo prestato e meglio sopra descritto alle dipendenze di PP. AA., e con il conseguenziale onere, a carico del Circolo
Didattico E. Rossi e delle Autorità Scolastiche a ciò preposte, di assegnare al deducente, nell'ambito delle graduatorie definitive, tale ulteriore punteggio o quello ritenuto congruo dal Decidente. Si chiede, altresì, il risarcimento dei danni economici e morali, subiti e subendi. In via istruttoria si chiede che l'Ecc.mo Collegio, qualora lo ritenga necessario, con apposita ordinanza provveda ad acquisire copia delle graduatorie definitive di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze per il personale ATA pubblicate il 22.12.2008, onerando di tale incombente l'Autorità Scolastica competente.
Il tutto con il favore delle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
In data 5.12.2023 si è tardivamente costituita in giudizio l'Amministrazione scolastica, depositando memoria difensiva, con la quale ha contestato tutto quanto dedotto ex adverso, in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che carente di prova, chiedendo il rigetto del ricorso.
In via preliminare, l'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire, stante il fatto che è stata richiesta una rettifica di graduatorie oggi non più vigenti e che il punteggio di graduatoria non è un bene della vita di per sé rilevante, specie se riferito a graduatorie non più valide.
Nel merito, ha eccepito, che, ai sensi del D.M. n. 55/2005 e successivi, al ricorrente è stato attribuito il punteggio previsto per il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per cui ha chiesto di concorrere.
In relazione al profilo di assistente, tecnico od amministrativo, infatti, è richiesto il diploma di istruzione superiore di secondo grado (c. d. diploma di maturità) ovvero gli altri titoli meglio indicati nel regolamento in relazione a specifici profili e non già la licenza media inferiore, la quale non figura neppure come titolo culturale.
Con riferimento agli incarichi dedotti in ricorso quali titoli di servizio, poi, ha eccepito che essi non danno luogo a punteggio ulteriore, atteso che il regolamento è specificamente preposto a disciplinare l'accesso all'impiego come dipendente ATA, di modo che essi devono avere un'attinenza con l'impiego per il quale ci si è candidati.
Il testo del D.M. citato, sul punto, fa riferimento ai servizi e non già agli incarichi elettivi e/o onorifici, con ciò legando la valutazione del punteggio non già al cursus honorum, bensì al curriculum ed allo stato di servizio, com'è doveroso che sia, vertendosi in tema di interpello pubblico (cfr. art. 97 Cost.), funzionale alla costituzione di rapporti di lavoro (cfr. art. 4 Cost.), a beneficio della collettività titolare dell'aspettativa a fruire di servizi qualificati (cfr. art. 34 Cost.).
Sulla base di queste premesse parte resistente ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“Dichiarare inammissibile il ricorso in accoglimento di una delle eccezioni preliminari di cui al presente atto;
Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché perché carente di prova;
Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.”. Con ordinanza del 23.01.2025, poi, il Tribunale, ritenendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente amministrativo;
alla graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico profilo AR13 ed alla graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico profilo AR15, formulate dal Circolo Didattico “E. Rossi” di Acicatena e pubblicate il
22.12.2008, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti soggetti, quali litisconsorti necessari.
Nessuno si è costituito per i soggetti controinteressati, nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto, eseguita ai sensi dell'art. 150 cpc. nel termine assegnato.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 30.9.2025 è stata sostituita, ex art. 127 - ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene oggi definita nei termini che seguono.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dei soggetti controinteressati, iscritti nella graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente amministrativo, nonché alla graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico - profilo AR13 ed alla graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico - profilo AR15, formulate dal Circolo Didattico “E. Rossi” di Acicatena e pubblicate in data 22.12.2008, che non hanno ritenuto di costituirsi in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, effettuata ai sensi dell'art. 150 del cpc nel termine assegnato.
Sempre in via preliminare va rilevato, altresì, che, pur avendo il ricorrente convenuto in giudizio sia il
, in persona del suo rappresentante legale pro Controparte_7
tempore, oggi , sia l' Controparte_8 [...]
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, sia Controparte_4
l' n persona del suo rappresentante Controparte_9
legale pro tempore, nonché il di Acicatena (CT), in persona del suo rappresentante Controparte_10
legale pro tempore, questi ultimi rappresentano solo delle mere articolazioni periferiche del CP_1
(v. art. 2 del D. M.11 febbraio 2014, n. 98) e sono, dunque, privi di soggettività giuridica.
La Corte di cassazione, infatti, - nell'affermare che il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) “promuovono
e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1”, precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti - ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del Ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è CP_11
comprovato dall'espresso disposto del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (v. ex multis, Cass. SS UU 6 luglio 2006, n. 15342; conformi: Cass., 26 marzo 2008, n. 7862;
Cass., 13 aprile 2012, n. 5885; Cass., 20 luglio 2015, n. 15171).
Ciò detto, il presente procedimento è stato riassunto secondo il disposto del Tribunale amministrativo di Catania – sezione distaccata di Catania, dinanzi a questo Tribunale, quale giudice del lavoro.
Sussiste la giurisdizione del G. O., stante che il nuovo art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001, rubricato alla voce “Controversie relative ai rapporti di lavoro”, devolve al giudice ordinario "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Detto articolo, infatti, statuisce “
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.
L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.
(omissis)….
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
La Suprema Corte ha precisato che “La formazione e la gestione graduatorie del personale ATA non prevede una procedura concorsuale di tipo comparativo, bensì una procedura di tipo semplicemente comparativo, come previsto dalla legge, dei titoli e dei requisiti, operando al massimo un mero accertamento sulla sussistenza degli stessi, da ciò consegue che le eventuali controversie scaturenti, non avendo ad oggetto un interesse legittimo, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario” (v.
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 14/01/2022, n. 95).
Ciò posto, poi, l'ordine logico della trattazione, impone di valutare in primo luogo l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso in riassunzione proposto da sollevata da Parte_1
parte resistente.
Dall'esame della documentazione allegata da parte ricorrente non appare comprovato che l'istante abbia mai proposto apposito reclamo in sede amministrativa al Dirigente del C. D. “E. Rossi” di
Acicatena (CT), istituto scolastico capofila, titolare del trattamento della domanda di inserimento in graduatoria, entro il termine di dieci (10) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, per come previsto dal D.M n. 59/2008, né che abbia richiesto l'iscrizione e/o l'aggiornamento con riserva delle graduatorie, in attesa della futura definizione del ricorso giurisdizionale.
Inoltre, se è vero che le graduatorie di terza fascia ATA, non più vigenti, non possono più essere impugnate, in quanto il termine per la presentazione dei reclami o dei ricorsi è ormai irrimediabilmente scaduto, stante che l'interesse ad impugnare tali graduatorie decade con la loro scadenza, poiché le stesse non producono più effetti giuridici, appare comunque sussiste l'interesse ad agire in giudizio di parte ricorrente per la proposizione di una domanda giudiziale.
In base ai principi generali desumibili dall'art. 24, co. 1, Cost. e dall'art. 100 cpc, l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale.
È chiaro che l'interesse ex art. 100 cpc va considerato con riferimento al solo vantaggio che l'istante si
è ripromesso nel proporre la domanda e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio prospettato dal ricorrente: “In materia di procedimento civile, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. va considerato con riguardo alla domanda proposta in giudizio e nell'ambito dello stesso, ovvero con riferimento al vantaggio che l'istante si è ripromesso nel proporre la domanda, e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio prospettato dal ricorrente” (v., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 24/05/2003, n. 8236).
L'interesse, dunque, deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in una utilità pratica che il ricorrente può ottenere con il provvedimento chiesto al giudice.
Nel caso di specie, sussiste una concreta utilità per la parte ricorrente ad ottenere l'accertamento del diritto alla rettifica del punteggio d'accesso alle graduatorie di terza fascia ATA, poiché dalla mancata attribuzione del corretto punteggio, per la mancata e/o l'erronea valutazione dei titoli dichiarati, lamenta di aver subito e di subire pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, per il risarcimento dei quali ha proposto una domanda di condanna dell'Amministrazione.
Ciò posto, tuttavia, nel merito il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Oggetto del presente giudizio è l'annullamento e la conseguente disapplicazione della graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente amministrativo, formulata dal Circolo Didattico “E. Rossi” di Acicatena (CT), pubblicata il 22.12.2008, nella parte in cui lo stesso è stato collocato al n. 2608, con l'attribuito punteggio complessivo di 9,50, anziché 16,45; della graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico profilo AR13, formulata dal Circolo Didattico “E. Rossi” di Acicatena
(CT), pubblicata il 22.12.2008, nella parte in cui a collocato al n. 17 - bis, è stato Parte_1
attribuito il punteggio complessivo di 8,00, anziché 14,95; della graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico profilo AR15, formulata dal Circolo Didattico “E. Rossi” di Acicatena (CT), pubblicata il 22.12.2008, nella parte in cui a
[...]
collocato al n. 43, è stato attribuito il punteggio complessivo di 8,00, anziché 14,95, e di Parte_1
ogni altro atto, precedente e susseguente, comunque collegato con i provvedimenti impugnati.
Parte ricorrente lamenta che “le marcate ed eclatanti violazioni di legge sopra riportate, segnatamente la violazione dell'art. 2, comma 6, del Decreto Ministeriale n. 59 del 26.06.2008, hanno comportato per il sig. egli anni un gravissimo nocumento lavorativo ed economico. Parte_1
Infatti, l'odierno ricorrente pur avendo formulato ininterrottamente negli anni le istanze di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale, a causa dell'illegittima decurtazione di punteggio operata dall'Amministrazione nelle graduatorie impugnate, non è riuscito più ad ottenere incarichi lavorativi nel mondo della scuola, se non con decorrenza dal 23.10.2019, a distanza quindi di … soli dieci anni dalla precedente esperienza lavorativa presso l'Istituto Scolastico F. Brunelleschi di Acireale, ove il deducente, inserito si ripete nelle graduatorie del personale ATA valide per il triennio 2005/2008, ha prestato servizio dal 03.11.2008 al 07.01.2009 quale assistente tecnico”.
In via generale si osserva che il D. M. n. 55 del 9.6.2005 ha istituito le “Graduatorie di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali”. Detto decreto, invero, all'art. 1, comma 3, ha statuito: “Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico 2002/03, 2003/04,
2004/05 e conservano validità per i periodi stabiliti dall'art. 5, comma 6 del Regolamento. Pertanto, le citate graduatorie, formulate ai sensi del presente decreto, hanno validità per il triennio scolastico
2005/06, 2006/07, 2007/08”.
L'art. 1 del successivo D. M. n. 59 del 26.06.2008, prevede: “1.1 - A decorrere dall'a. s. 2008/2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche presso le quali è istituito l'organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico, sono costituite rispettivamente specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, approvato con
D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, d'ora in poi denominato Regolamento.
1.2 - Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico 2005/06, 2006/07, 2007/08 e conservano validità per i periodi stabiliti dall'art. 5, comma 6 del Regolamento. Pertanto, le citate graduatorie, formulate ai sensi del presente decreto, hanno validità per il triennio scolastico 2008/09, 2009/10, 2010/11.
1.3 - Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica indicata per prima nel modello di domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare lo svolgimento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.
L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte quelle istituzioni scolastiche indicate per prima nel modello di domanda, indipendentemente se nelle stesse citate istituzioni sia o meno istituito
l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti.
1.4 - Tutti i candidati sono inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All.
A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. B), nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici (All. C). Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato
o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti locali fino al 31.12.1999, viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente . Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli Enti locali, per tutti i titoli di servizio da valutare ai sensi delle allegate Tabelle di Valutazione, è valutato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.”. Art.
2 - Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia
2.1 - Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda utilizzando l'apposito modello (All. D), secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5. Negli anni, inoltre, si sono susseguiti numerosi
e successivi decreti di aggiornamento delle graduatorie in questione.
2.4 – Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.
2.5 - I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'art.1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8 e 10, sono quelli ridefiniti dall'ipotesi di accordo, sottoscritta il
28.05.2008, relativa alla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e di seguito indicati per ciascun profilo professionale:
A) - Assistente Amministrativo: 1 – Diploma di maturità.
B) - Assistente Tecnico: 1 – Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. Le specificità di cui al punto 1 sono quelle definite, limitativamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda. (All. C ).
… (Omissis) …
G) – Collaboratore Scolastico: 1 – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni”.
Le predette graduatorie, da ultimo, sono state ulteriormente disciplinate dal D. M. n. 51/2021, a mente delle quali le stesse oggi hanno validità fino all'a. s. 2023/2024.
Ciò posto, dunque, per quanto qui di interesse, con riferimento al titolo di studio richiesto per l'inserimento nella graduatoria di terza fascia del personale ATA non è più previsto il riconoscimento del mero diploma di licenza media inferiore.
A far data proprio dal triennio 2008/2011, infatti, è stato richiesto, quale titolo di accesso almeno il possesso del diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità).
Mentre in passato, per accedere ad alcuni profili (es. quello di collaboratore scolastico), era sufficiente il possesso del diploma di scuola media inferiore, a partire dal bando ATA di terza fascia per l'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio scolastico 2008/2011, detto diploma non è più valido e non è ricompreso tra i titoli previsti per l'accesso del personale ATA.
Esistono, tuttavia, specifiche e tassative eccezioni. L'accesso alle graduatorie ATA con la licenzia media, infatti, è ancora consentito a coloro che: a) si sono iscritti negli elenchi per le supplenze del personale
ATA allorquando questo titolo era ancora valido e non si sono mai cancellati, restando validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali gli aspiranti avevano già conseguito a pieno titolo l'inserimento nelle graduatorie dei trienni precedenti;
b) sono già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D. Lgs 297/94 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e D.M. 35/2004 corrispondenti al profilo richiesto;
c) hanno prestato almeno trenta giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto, se prestati prima del 25 luglio 2008.
Nel caso di specie, tuttavia, non è dato rinvenire in atti alcuna domanda di inserimento graduatorie
ATA di terza fascia di circolo o di istituto per il triennio 2005/2008, che possa suffragare le deduzioni contenute in ricorso (v. pag. 3).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non risulta applicabile al caso di specie l'art. 2, comma 6, del D M
n. 59 del 26.06.2008, a mente del quale “Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico 2005/06,2006/07,2007/08, di cui al D. M. 9.06.2005,
n. 55, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie”.
Non risultando rigorosamente comprovato il pregresso inserimento del deducente nelle graduatorie
ATA di terza fascia di circolo e di istituto nel pregresso triennio 2005/2008, all'aspirante non può che applicarsi la disciplina vigente, ratione temporis, e prevista dal D. M. 59/2008 (v. art. 2, commi 4 e 5 citato decreto).
Pertanto, il titolo di accesso dell'aspirante alla graduatoria de qua non potrà essere che il diploma di istruzione secondaria superiore (c. d. diploma di maturità), segnatamente il diploma di ragioniere e perito commerciale, dallo stesso conseguito nell'a. s. 1999/2000, presso l'istituto “Michelangelo
Buonarroti” di Gela, di cui l'istante tempestivamente ha fatto espressa e debita menzione nella domanda presentata in data 31.07.2008 presso il di Acicatena (CT) (v. domanda di Controparte_10
inserimento nelle graduatorie ATA triennio 2008/2011 – allegate al fascicolo TAR del ricorrente). Il ricorrente, poi, nella domanda di inserimento nella graduatoria ATA di circolo e di istituto, triennio
2008/2011, dichiara di essere in possesso di titoli di servizio, sulla base dei quali asserisce di aver diritto ad un punteggio aggiuntivo.
L'istante, infatti, asserisce di aver svolto servizio presso amministrazioni statali e/o enti locali (v. pag.
31 fascicolo TAR ricorrente), e segnatamente: quale Sindaco del Comune di Acicatena, negli anni
1995/99, per un totale di mesi 48, dal 05.12.1995 all'01.12.1999; quale Presidente dello IACP di
Acireale (CT), negli anni 2001/03, per un totale di 24 mesi e 18 gg., dal 26.11.2001 al 14.12.2003; quale Presidente di , nell'anno 2008, per mesi 69 e gg. 7, dal Controparte_12
23.01.2008 a “in corso” (al momento di proposizione della domanda).
Detti titoli sono stati contestati dall'Amministrazione resistente.
Ciò posto, ai fini della valutazione del servizio, dichiarato dall'istante come prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali ovvero negli enti locali, bisogna primariamente chiedersi che cosa si intenda con l'espressione “Amministrazioni statali” ed “Enti locali”, contenuta nelle tabelle di valutazione dei titoli, allegate al D. M. n. 59/2008 e successivi decreti.
L'Allegato A/1 della Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo, D. M. n. 59/2008, lettera B, n. 9) si limita soltanto a prevedere che il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici per ogni anno: PUNTI 0,60; per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino
a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,05”.
L'Allegato A/2 della Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente tecnico, di cuoco, di infermiere, D. M. citato, lettera B), n. 8), si limita anche esso soltanto a prevedere che il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali
o Enti locali e nei patronati scolastici, per ogni anno: PUNTI 0,60 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05”
Gli All.ti A/1 e A/2, di valutazione dei titoli di servizio, rispettivamente ai punti 9) e 8), prevedendo una maggiorazione di punteggio unicamente per coloro che hanno svolto servizio, specificamente, "alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici", non ha inteso riferirsi indistintamente a tutte le amministrazioni pubbliche, altrimenti, nel caso, non si sarebbe usata locuzione sopra indicata.
Inoltre, trattandosi di attribuzione di punteggi ulteriori e aggiuntivi rispetto agli altri aspiranti, il testo di legge deve essere oggetto di stretta interpretazione. Ai fini dell'individuazione delle amministrazioni statali, poi, soccorre l'elenco pubblicato annualmente a cura dell'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 e ss. mm. ii.
Tra le numerose amministrazioni, ivi elencate, non risultano esser indicate quelle in cui il ricorrente ha dichiarato di aver maturato titoli di servizio.
Per quanto riguarda gli Enti locali, invece, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D. Lgs 267 del 2000, si intendono tali solo i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
Gli incarichi dedotti dal ricorrente in domanda, dunque, non danno luogo ad una utile valutazione, con attribuzione di punteggio supplementare.
Il regolamento, infatti, è specificamente preposto per l'accesso all'impiego come dipendente ATA, sicché i titoli di servizio valutabili devono avere un'attinenza con l'impiego cui si aspira.
È valutato, anche se con punteggio inferiore, il servizio diverso da quello ATA, in quanto esso è indice di una pregressa e accumulata esperienza lavorativa e, dunque, meritevole di essere preso in considerazione.
Il servizio dichiarato in qualità di Sindaco (o assessore o consigliere comunale) non è valutabile, poiché dal mandato elettorale conferito dagli elettori non deriva un rapporto di lavoro “alle dirette dipendenze” dell'ente comunale, pubblica amministrazione all'impiego presso la quale si accede mediante concorso (art. 97 Cost.): “La giurisprudenza consolidata conferma che tra il sindaco e l'ente pubblico non sussiste un rapporto di lavoro dipendente, bensì un rapporto onorario assimilabile alla figura del mandato onorario” (Cass. 20.6.2024 n. 17078).
La valutazione del titolo di servizio, invece, è prevista nel caso in cui si sia instaurato un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ente locale, quale PA, che per un periodo di tempo non sia stato effettuato, in costanza di un mandato politico o amministrativo.
Il testo del D. M. citato, sul punto, fa riferimento ai servizi, e non già agli “incarichi”, con ciò legando la valutazione del punteggio non già al cursus honorum seguito dall'istante, bensì al curriculum lavorativo ed allo stato di servizio, com'è doveroso che sia, vertendosi in tema di interpello pubblico
(v. art. 97 Cost.), funzionale alla costituzione di rapporti di lavoro pubblico (cfr. art. 4 Cost.) a beneficio della collettività titolare dell'aspettativa a fruire di servizi qualificati (cfr. art. 34 Cost.) e, a monte e per tali ragioni, di graduatorie redatte in base a titoli oggettivi e strettamente attinenti al ruolo per cui ci si è candidati. Lo Iacp, poi, non è un Ente locale, ma un Ente pubblico, ricompreso tra le Amministrazioni pubbliche, previste dall'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che opera nel settore dell'edilizia sociale, in particolare in quella residenziale, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi: esso, tuttavia, non è un'amministrazione statale, né un ente locale ex art. 2, comma 1 del D. Lgs 267 del 2000.
Parimenti, , non è un'amministrazione statale, né è un Ente locale, essendo Controparte_12
piuttosto una società che ha per oggetto sociale la gestione integrata dei rifiuti nell in CP_12
conformità alla legislazione vigente, sulla base di un Piano d'ambito, che dovrà, prioritariamente, prevedere: a) raccolta differenziata;
b) servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramento di strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette comprese nell'A.T.O.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, pertanto, emerge la legittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente, la quale ha correttamente inserito il ricorrente nella graduatoria ATA, profilo di “Assistente Ammnistrativo” e di “Assistente Tecnico”, anni 2008/2011 e seguenti, con il punteggio attribuitogli sulla base dei titoli di accesso valutabili ai sensi del D. M. 59/2008, con esclusione degli altri titoli dallo stesso vantati, stante che la suddetta esclusione si basa sulla mancanza in capo allo stesso dei requisiti di valutazione dalla norma richiesti.
Inoltre, non ravvisandosi la dedotta illegittimità della condotta dell'Amministrazione, va disattesa anche la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente.
La novità e particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali tra le parti.
Catania, 30.9.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi