TRIB
Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/11/2024, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG VG 441/2024 riservata in decisione ex art 127ter cpc avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A
nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F. Parte_1 n l'Avv. Pina Federico, giusta procura in atti;
C.F._1 E
nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F. CP_1
, con l'Avv. Walter Franzè - giusta procura in atti C.F._2
Nonché PM - sede – intervenuto
- Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.7.2023 le parti - premesso di aver contratto matrimonio il 1.7.2013 e che dall'unione nasceva una figlia, n. il 19.2.2017 - chiedevano concordemente Per_1 pronunciarsi la separazione coni r i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici.
Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51– ritualmente comunicata al PM - le parti depositavano espressa rinuncia alla comparizione personale (unitamente alla documentazione ex art. 473bis n.12 c.p.c.); sicché dal 6.11.2024, la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Pag. 1 a 4 Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tant'è che la convivenza si è ormai interrotta (la sig.ra ha dichiarato di aver lasciato la casa coniugale) e hanno ribadito CP_1 anche con le note tazione sostituiva, la volontà di non riconciliarsi , apportando concordemente alcune modifiche alle condizioni di separazione pattuite all'epoca del deposito del ricorso..
Ritiene il Collegio di poter porre alla base della presente pronuncia l'accordo sulle statuizioni accessorie raggiunto dalle parti, siccome modificato con la dichiarazione dep il 4.11.2024 , nei termini che pedissequamente si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale rimarrà assegnata al SI. Pt_1
3) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i coniugi e rimarrà collocata con la madre in via
C.da Schipani s.n.c.a Vibo Marina (VV) con facoltà per il padre di vederla ed averla con sé nei modi e nei tempi come appresso meglio specificato:
Nei mesi in cui il SI lavora e la bambina non va a scuola: Pt_1 la minore starà con il padre dal pomeriggio ore 17:00 del giorno antecedente il riposo settimanale fino alle ore 21:00 del giorno successivo, nonché un giorno a settimana dalle ore 17:00 alle ore 21:00 Nei mesi in cui il SI lavora e la bambina va a scuola: Pt_1
La minore starà con il padre dall'uscita di scuola del giorno antecedente il riposo settimanale, trascorrerà il giorno di riposo dal lavoro con il padre fino alle ore 08:00 del giorno successivo con accompagno a scuola, nonché un giorno a settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 08:00 con l'accompagno della bambina a scuola
Quando il SI non avrà il riposo settimanale (per intero): Pt_1 terrà con sé per due giorni a settimana la minore dalle ore 17:00 alle ore 21:00
Nei mesi in cui il SI non lavora: Pt_1 la minore starà con il padre per tre fine settimana al mese dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con l'accompagno a scuola. Nella settimana in cui la minore trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre terrà con sé la piccola dal martedì dall'uscita di scuola al venerdì mattina con l'accompagno a scuola”
Sarà cura del SI. SA comunicare i tempi di lavoro sopra descritti.
Il padre e la madre telefoneranno alla bambina (quando non l'avranno con sé) due volte al giorno, orario pasti.
Le festività saranno trascorse con i genitori ad anni alterni:
-Natalizie dal 23 al 30 / dal 31 al 7.
- Pasquali: giorno di Pasqua / pasquetta
- Poiché il SI. nei mesi estivi lavora, la bambina trascorrerà con il padre i primi 15 Pt_1 giorni del mese re ed i primi 15 giorni del mese di febbraio;
4) La minore continuerà a frequentare la scuola a Pizzo;
Pag. 2 a 4 5) la SI.r si obbliga a trasferire a titolo gratuito al SIno CP_1 Pt_1 che, accetta il 50% dell'immobile adibito a casa coniugale a lei solo formalmente intestato.
I signori e , infatti, sono cointestatari dell'immobile adibito a casa coniugale, sito Pt_1 CP_1 in Pizzo alla via Nazionale II traversa ubicato al piano secondo int. N. 6, identificato catastalmente al Foglio 7 (sette) della particella: 236 (duecentotrentasei) sub. 6 (sei), categoria
A/3, classe 2, essendo la SI.ra consapevole che, la somma per l'acquisto dello stesso, è stata CP_1 interamente donata dal padre del SI. intende cedere gratuitamente la quota Parte_1 dell'immobile in questione, a lei solo formalmente intestata.
Tutte le spese relative al trasferimento immobiliare saranno a carico esclusivo del SI. e, Pt_1 pertanto, a SI.ra non dovrà corrispondere alcunché. Il rogito notarile- di cui sopra- dovrà CP_1 essere stipulato entro il termine di 6 (sei) mesi dal deposito della sentenza di separazione personale dei coniugi;
6) I signori e RINUNCIANO espressamente ad ogni forma di mantenimento Pt_1 CP_1 reciproco;
7) Il SI. provvederà al mantenimento della figlia versando un assegno Pt_1 Per_1 mensile entro il 25 di ogni mese dell'importo di € 200,00 quando non lavora e di €
250,00 quando lavora, mediante bonifico bancario cod. IBAN: N.
[...] intestato alla SI. , somma rivalutabile ogni CP_1 anno in base agli indici ISTAT sulla svalutazione monetaria, oltre alla circostanza che il SI. rinuncerà all'assegno unico di mantenimento in favore della SI.ra . Le spese Pt_1 CP_1 straordinarie saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori, come da allegata scrittura che con il presente atto costituisce un unicum giuridico.
8) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto
Non apparendo in contrasto con norme imperative e agli interessi della prole, tenuto altresì conto che la pattuizione relativa al trasferimento immobiliare dedotto ha efficacia meramente obbligatoria, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Pag. 3 a 4 A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi Pt_1
e – smg - con le condizioni concordate e riportate in parte motiva
[...] CP_1
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pizzo (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2013, parte I, n. 3);
C. compensa le spese
Così deciso in C.C. telematica dell'11.11.2024.
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 4 a 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG VG 441/2024 riservata in decisione ex art 127ter cpc avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A
nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F. Parte_1 n l'Avv. Pina Federico, giusta procura in atti;
C.F._1 E
nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F. CP_1
, con l'Avv. Walter Franzè - giusta procura in atti C.F._2
Nonché PM - sede – intervenuto
- Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.7.2023 le parti - premesso di aver contratto matrimonio il 1.7.2013 e che dall'unione nasceva una figlia, n. il 19.2.2017 - chiedevano concordemente Per_1 pronunciarsi la separazione coni r i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici.
Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51– ritualmente comunicata al PM - le parti depositavano espressa rinuncia alla comparizione personale (unitamente alla documentazione ex art. 473bis n.12 c.p.c.); sicché dal 6.11.2024, la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Pag. 1 a 4 Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tant'è che la convivenza si è ormai interrotta (la sig.ra ha dichiarato di aver lasciato la casa coniugale) e hanno ribadito CP_1 anche con le note tazione sostituiva, la volontà di non riconciliarsi , apportando concordemente alcune modifiche alle condizioni di separazione pattuite all'epoca del deposito del ricorso..
Ritiene il Collegio di poter porre alla base della presente pronuncia l'accordo sulle statuizioni accessorie raggiunto dalle parti, siccome modificato con la dichiarazione dep il 4.11.2024 , nei termini che pedissequamente si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale rimarrà assegnata al SI. Pt_1
3) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i coniugi e rimarrà collocata con la madre in via
C.da Schipani s.n.c.a Vibo Marina (VV) con facoltà per il padre di vederla ed averla con sé nei modi e nei tempi come appresso meglio specificato:
Nei mesi in cui il SI lavora e la bambina non va a scuola: Pt_1 la minore starà con il padre dal pomeriggio ore 17:00 del giorno antecedente il riposo settimanale fino alle ore 21:00 del giorno successivo, nonché un giorno a settimana dalle ore 17:00 alle ore 21:00 Nei mesi in cui il SI lavora e la bambina va a scuola: Pt_1
La minore starà con il padre dall'uscita di scuola del giorno antecedente il riposo settimanale, trascorrerà il giorno di riposo dal lavoro con il padre fino alle ore 08:00 del giorno successivo con accompagno a scuola, nonché un giorno a settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 08:00 con l'accompagno della bambina a scuola
Quando il SI non avrà il riposo settimanale (per intero): Pt_1 terrà con sé per due giorni a settimana la minore dalle ore 17:00 alle ore 21:00
Nei mesi in cui il SI non lavora: Pt_1 la minore starà con il padre per tre fine settimana al mese dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con l'accompagno a scuola. Nella settimana in cui la minore trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre terrà con sé la piccola dal martedì dall'uscita di scuola al venerdì mattina con l'accompagno a scuola”
Sarà cura del SI. SA comunicare i tempi di lavoro sopra descritti.
Il padre e la madre telefoneranno alla bambina (quando non l'avranno con sé) due volte al giorno, orario pasti.
Le festività saranno trascorse con i genitori ad anni alterni:
-Natalizie dal 23 al 30 / dal 31 al 7.
- Pasquali: giorno di Pasqua / pasquetta
- Poiché il SI. nei mesi estivi lavora, la bambina trascorrerà con il padre i primi 15 Pt_1 giorni del mese re ed i primi 15 giorni del mese di febbraio;
4) La minore continuerà a frequentare la scuola a Pizzo;
Pag. 2 a 4 5) la SI.r si obbliga a trasferire a titolo gratuito al SIno CP_1 Pt_1 che, accetta il 50% dell'immobile adibito a casa coniugale a lei solo formalmente intestato.
I signori e , infatti, sono cointestatari dell'immobile adibito a casa coniugale, sito Pt_1 CP_1 in Pizzo alla via Nazionale II traversa ubicato al piano secondo int. N. 6, identificato catastalmente al Foglio 7 (sette) della particella: 236 (duecentotrentasei) sub. 6 (sei), categoria
A/3, classe 2, essendo la SI.ra consapevole che, la somma per l'acquisto dello stesso, è stata CP_1 interamente donata dal padre del SI. intende cedere gratuitamente la quota Parte_1 dell'immobile in questione, a lei solo formalmente intestata.
Tutte le spese relative al trasferimento immobiliare saranno a carico esclusivo del SI. e, Pt_1 pertanto, a SI.ra non dovrà corrispondere alcunché. Il rogito notarile- di cui sopra- dovrà CP_1 essere stipulato entro il termine di 6 (sei) mesi dal deposito della sentenza di separazione personale dei coniugi;
6) I signori e RINUNCIANO espressamente ad ogni forma di mantenimento Pt_1 CP_1 reciproco;
7) Il SI. provvederà al mantenimento della figlia versando un assegno Pt_1 Per_1 mensile entro il 25 di ogni mese dell'importo di € 200,00 quando non lavora e di €
250,00 quando lavora, mediante bonifico bancario cod. IBAN: N.
[...] intestato alla SI. , somma rivalutabile ogni CP_1 anno in base agli indici ISTAT sulla svalutazione monetaria, oltre alla circostanza che il SI. rinuncerà all'assegno unico di mantenimento in favore della SI.ra . Le spese Pt_1 CP_1 straordinarie saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori, come da allegata scrittura che con il presente atto costituisce un unicum giuridico.
8) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto
Non apparendo in contrasto con norme imperative e agli interessi della prole, tenuto altresì conto che la pattuizione relativa al trasferimento immobiliare dedotto ha efficacia meramente obbligatoria, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Pag. 3 a 4 A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi Pt_1
e – smg - con le condizioni concordate e riportate in parte motiva
[...] CP_1
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pizzo (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2013, parte I, n. 3);
C. compensa le spese
Così deciso in C.C. telematica dell'11.11.2024.
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 4 a 4