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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/02/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1967/2024 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio legale dell'avv. Mariagrazia Gugliotta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato presso gli P.IVA_1
uffici dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo CP_1 del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno unico familiare
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esami degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 11/04/2024, adiva il Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina per l'accertamento del proprio diritto all'assegno unico familiare, quale persona sola titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente nell'impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, con conseguente condanna dell' ad CP_2 erogare tale assegno a decorrere dall'1 aprile 2020 fino al 31 gennaio 2022, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
La ricorrente risulta titolare di pensione di reversibilità n.22015412, categoria SO (cert. 003-
4891-22015412) ed esponeva di aver proposto domanda amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'Anf, che veniva rigettata. Successivamente la parte presentava ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell' anch'esso con CP_2
esito negativo.
Si costituiva l' resistente che, riconoscendo la proponente in possesso dei requisiti CP_1
costitutivi del diritto preteso, domandava un breve rinvio per l'accredito delle spettanze dovutele fino al 28/02/2022 e concludeva per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Cessazione della materia del contendere.
Abrogato dall'1 marzo 2022, l'assegno per il nucleo familiare era una prestazione economica erogata dall' che aveva la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di CP_2
sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia, laddove il reddito complessivo familiare era al di sotto delle fasce reddituali stabilite dalla Legge.
L'art. 2, co. VIII, del d. l. 69/1988, convertito in Legge n. 153/1988, lo riconosceva anche qualora il nucleo familiare fosse composto – ed è questa la fattispecie che si attaglia al caso in esame – da una sola persona, qualora la stessa sia, se maggiorenne, inabile a proficuo lavoro e titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente.
Orbene, con note del 14/02/2025, l' depositava cedolino di pagamento degli arretrati CP_2
dell'Anf dell'importo di € 1.516,93, insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Deve quindi darsi atto che, nelle more del giudizio, si è verificato un fattore sopravvenuto idoneo a far venir meno l'interesse ad una pronuncia nel merito e questo giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, in ragione dell'intervenuto riconoscimento del diritto e del pagamento della dovuta provvidenza successivamente all'introduzione dell'odierno giudizio, va riconosciuta la soccombenza virtuale dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese giudiziali in favore di , che CP_2 Parte_1 liquida in € 1.310 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Messina, 21 febbraio 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando