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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 5716/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 24.04.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5716/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. PETROSINO Parte_1 C.F._1
ANTONIO ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. FERRANTE ATTILIO Controparte_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente
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quale addetta alle pulizie di cui al livello VII del ccnl del settore Pubblici
Esercizi e Ristorazione dal 20.05.2022 sino al 25.10.2023, espletando tale attività dal martedì alla domenica per 48 ore settimanali complessive.
Avendo ricevuto unicamente le retribuzioni di cui alle buste paga sino a maggio 2023 e nulla avendo ricevuto a titolo di lavoro straordinario, ratei di
13ma e 14ma, tfr e indennità sostitutiva del preavviso, chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare la controparte al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 23.331,22 come da conteggi allegati.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 29.03.2024, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
In via preliminare, va affermata la competenza territoriale del
Tribunale di Nocera Inferiore, essendo manifestamente infondata l'eccezione all'uopo sollevata dalla datrice resistente. Invero, non solo la convenuta non ha smentito l'asserzione attorea contenuta nell'atto introduttivo secondo cui la lavoratrice avrebbe lavorato presso il locale
“Officina della Pizza” sito in Nocera Inferiore, ma stesso la controparte ha prodotto agli atti il modello Unilav del rapporto de quo, da cui si rinviene che la sede di lavoro è “Nocera Inferiore - v. Papa Giovanni XXIII, 19/21”, idoneo a rappresentare uno dei criteri alternativi per la scelta del Foro competente per territorio ai sensi dell'art. 413 comma 2 c.p.c..
Venendo al merito, atteso che le istanze attoree sono plurime ed eterogenee, le stesse devono necessariamente essere scrutinate partitamente.
Quanto allo straordinario, va rilevato in diritto che il lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive
- ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 3714/09; nello stesso senso,
Cass. n. 1463/12, secondo cui è onere del lavoratore, il quale pretenda il relativo compenso, provare rigorosamente la prestazione del lavoro
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straordinario che assuma di aver reso, e la misura, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, della stessa, ma la valutazione delle prove testimoniali ed il giudizio di attendibilità e credibilità delle singole deposizioni sono rimesse alla prudente discrezionalità dei giudici di merito, involgendo un apprezzamento di mero fatto, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivato e non inficiato da errori logici e giuridici).
Nel caso di specie, ritiene il decidente che le asserzioni attoree non abbiano ottenuto un adeguato riscontro dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio. Invero, l'unico teste escusso, , ha dichiarato di Testimone_1 aver lavorato solo da marzo a giugno 2023 e con orari poco sovrapponibili con quelli asseritamente espletati dalla lavoratrice ricorrente (“Io ero cameriera di sala. Io lavoravo dalle 18.00 alla mezzanotte, massimo l'01.00 il sabato e ciò dal martedì alla domenica… La ricorrente faceva altri orari, in quanto io non facevo le pulizie;
Ad ogni modo, intorno alle 19.30/20.00 e sino alla chiusura io le vedevo entrambe in cucina a lavorare. Anche loro lavoravano dal martedì alla domenica”).
Quanto alle retribuzioni da giugno a ottobre 2023, ritiene il decidente che il rapporto può dirsi cessato prima delle dimissioni rassegnate dalla parte ricorrente, ovvero in coincidenza con la chiusura del locale commerciale di Nocera Inferiore, circostanza che può dirsi coincidente con il giorno 12.08.2023 così come, peraltro, già indicato nel modello Unilav compilato dalla datrice di lavoro. Infatti, sia la lavoratrice nel proprio ricorso che la teste hanno rappresentato la circostanza di essere Testimone_1 ben consapevoli che con l'arrivo delle ferie agostane l'attività di ristorazione era stata irreversibilmente chiusa e il locale preso da altra compagine imprenditoriale.
Ne deriva che alla parte ricorrente spetta la retribuzione lorda di giugno e luglio, nonché quella maturata sino al 12.08.2023. Quanto alle prime due mensilità, sono state versate agli atti le relative buste paga compilate dalla resistente, le quali, tuttavia, si presentano manifestamente illegittime nella parte in cui procedono a operare delle indebite trattenute (€
562,73 a giugno ed € 665,04) pari proprio agli importi dovuti, rispettivamente, per le ferie godute e per i giorni lavorati, che avrebbero
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dovuto, invece, essere retribuiti per l'intero. Va da sé, quindi, che la parte ricorrente deve essere ritenuta a credito degli importi lordi indicati nei summenzionati prospetti, pari a € 2.270,26, a cui dovranno aggiungersi i 12 giorni di agosto, facilmente calcolabili in € 303,24 (retrib. di fatto di €
1.314,08 come da busta paga diviso 26 giorni diviso 2 per il part/time moltiplicato per i 12 giorni da retribuire), per un totale complessivo di €
2.573,50.
Quanto al tfr, di cui la parte resistente non ha dato prova dell'avvenuto pagamento, va osservato che l'emolumento è stato già calcolato nel prospetto di luglio 2023 in € 606,72, a cui va aggiunta la quota di agosto 2023 facilmente calcolabile ex art. 2120 c.c. (€ 22,46), per un totale di € 629,18.
Non spetta invece la 13ma e 14ma, in quanto le retribuzioni aggiuntive sono già state contemplate in ratei mensili nei prospetti paga allegati e di cui non si è contestato il pagamento.
Da ultimo, quanto al preavviso, l'emolumento deve essere riconosciuto alla lavoratrice, atteso che la cessazione del rapporto è stata, secondo quanto asserito dalla stessa datrice, per un giustificato motivo oggettivo (chiusura attività) di natura prevedibile e non imprevisto. Non essendo stato prodotto il testo integrale del ccnl applicato o comunque la parte relativa al preavviso, ritiene il decidente che, per le mansioni espletate e la poca anzianità di servizio, debbano essere riconosciuti per tale titolo 15 giorni lavorativi, i quali, alla luce di quanto detto sopra, corrispondono a € 379,06.
In definitiva, in accoglimento parziale del ricorso, la parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, al pagamento di complessivi € 3.581,74, oltre interessi legali via via rivalutati ex art. 429 c.p.c. -150 disp. att. c.p.c. calcolati dalla debenza al saldo, detratto quanto eventualmente già corrisposto in virtù dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. dell'11.04.2024.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
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1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di € 3.581,74, oltre accessori come in parte motiva e detratto quanto eventualmente già corrisposto nel corso del giudizio in virtù del provvedimento emesso ex art. 423 c.p.c.;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.314,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa, da distrarsi al procuratore attoreo per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore, 24.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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