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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/11/2025, n. 4134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4134 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa civile avente numero rg. 3730/2022, vertente:
TRA
C.F. , nata Firenze Parte_1 C.F._1 il 30/12/1942, domiciliata in Aversa via Pirandello n. 31 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. ALFREDO SAGLIOCCO, con studio in Aversa - CE alla via Atellana n. 19
ATTRICE e
, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., dott. Controparte_1
c.f. rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe CP_2 P.IVA_1
Nerone (c.f. e dall'AVV. DOMENICO PIGNETTI C.F._2
(c.f. ), in virtù di procura in atti, tutti elettivamente C.F._3 domiciliati in Aversa alla Piazza Municipio CONVENUTO CONCLUSIONI: come note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 31.03.2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio il per accertarne l'esclusiva Controparte_1 responsabilità quale ente proprietario della strada, e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni - patrimoniali e non(biologico, morale, esistenziale etc) come quantificati dal CTU nei limiti della somma complessiva di € 26.000,00 - subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 26.11.2019, alle ore 17:30, circa in Aversa alla via Garofalo. Esponeva l'attrice che nelle predette circostanze di tempo e luogo, uscita dal negozio “Balzar” procedeva sul marciapiede in direzione del panificio poco distante, allorquando inciampava su dei tubolari che fuoriuscivano dalla sede stradale, sprovvisti di segnaletica e non visibili per la scarsa illuminazione, rovinando a terra;
che a seguito della caduta l'attrice riportava lesioni personali precisamente “ frattura
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plurischeggiata con interessamento al tratto inferiore del radio, con frammenti a contatto e sostanzialmente in buona posizione, frattura della base del processo stiloideo ulnare in buona posizione” medicate presso il centro di radiografie di Aversa e, quindi, al PS dell'Ospedale di Aversa e da Per_1 dette lesioni sono residuati postumi invalidanti nella misura pari a circa il 6 %,
, oltre itt gg.25, itp al 50% gg.25; infine che con pec del 14/04/21 veniva richiesto il risarcimento al ma senza alcun esito. Controparte_1
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda poiché infondata in fatto ed in diritto, e in via subordinata, in applicazione dell'art. 1227 c.c., escludere il diritto al risarcimento del danno o ridurlo proporzionalmente all'efficienza causale del comportamento dell'istante. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti delle considerazioni che seguono. Giova, in via preliminare, osservare che la controversia in esame deve ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'istante, nell'atto di citazione, allegato che la responsabilità del per i danni da sofferti, CP_1 discendeva dalla presenza di tubolari che fuoriuscivano dalla sede stradale di via Garofalo in Aversa nei pressi del panificio. La responsabilità contemplata dall'art. 2051 cc (responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (Cass. 20 novembre 2009 n. 24529). L'ente pubblico versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia della strada (Cass. 24529/09 cit.). La prova di tale anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass. 24529/09 cit.). La disciplina dell'art 2051 cc esclude l'addebitabilità dell'evento al custode tutte le volte che l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass.Civ., 88/6340), fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass.Civ., 90/4257), escludono la responsabilità del custode medesimo (cfr. anche Cass.Civ., 94/1332). Infine, sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass.Civ., Sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2331); spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra. Su tale responsabilità può influire certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della
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responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, soltanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
diversamente, la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate (Cass., 22.3.2011, n. 6550). Ciò posto, parte l'attrice ha adeguatamente assolto il proprio onus probandi, dimostrando la presenza di una insidia sul manto stradale costituita dalla fuoriuscita di tubolari non segnalati dalla sede stradale e che la caduta è avvenuta proprio a causa di tale anomalia. Invero, l'assunto di parte attorea ha trovato conferma nelle deposizioni rese dal teste escusso in corso di giudizio, la cui attendibilità non si ritiene possa essere seriamente posta in discussione. Al riguardo, il teste addotti dalla parte attrice
) ha confermato la dinamica del sinistro descritta nell'atto di Testimone_1 citazione, ossia che l'infortunio si verificò il 26.11.2019, intorno alle 18.00 circa, a via Garofano in Aversa, allorquando la cadeva al suolo a causa Pt_1 di un dissesto della pavimentazione della strada;
altresì che, l'attrice inciampava su un tubo di acciaio, non visibile nè segnalato che fuoriusciva dal manto stradale del marciapiede e cadeva lamentando dolori al braccio sinistro;
infine che l'attrice non si volle far accompagnare all'ospedale, recandovisi successivamente. La deposizione testimoniale assunta, la natura delle lesioni riportate, il certificato del dott. dipendente di struttura Persona_2 pubblica (ospedale Moscati di Aversa) ai quali l'infortunata ebbe a dichiarare di essersi fatta male per “caduta avvenuta sul marciapiede in Aversa”, nonché il giudizio di compatibilità, espresso dal CTU nominato dott. Persona_3 delle lesioni refertate con la dinamica del sinistro poc'anzi descritta non lasciano dubbi che l'attrice abbia assolto pienamente l'onere probatorio su di lei incombente circa la sussistenza dell'incidente e del nesso causale tra l'evento dannoso (caduta) e l'anomalia del manto stradale sul quale stava CP_ camminando. D'altro canto, l' convenuto non ha fornito la prova che la situazione di pericolo, rappresentata dalla fuoriuscita di un tubo di acciaio del manto stradale, sia stata cagionata da un evento non prevedibile, né evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza né ha provato che il danneggiato abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo. Alla stregua delle considerazioni che precedono va affermata pertanto la responsabilità del ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 cc.. Alla luce delle emergenze processuali, non è affiorato alcun elemento atto a provare una concorrente responsabilità dell'attrice nella verificazione del sinistro (peraltro solo genericamente eccepita dall'ente convenuto) dovendosi concludere che l'evento, fu determinato da un dissesto del manto stradale di cui la predetta attrice non poté avvedersi a causa della scarsa visibilità presente sul
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luogo del sinistro, conseguente al fatto che il sinistro si è verificato in una serata (ore 18.00) del mese di novembre e, dunque, in una situazione di scarsa illuminazione naturale. Con riferimento al quantum, occorre richiamare la relazione depositata dal CTU, dott. alle cui conclusioni il Tribunale ritiene di potere Persona_3 aderire in quanto congruamente motivate sotto il profilo logico e tecnico e dalla quale emerge che, in conseguenza del sinistro, l'attrice abbia riportato una
“biossea del POLSO Sinistro” per la quale presso il PO “S. G. Moscati” di Aversa, veniva sottoposta a “riduzione della frattura ed applicazione di apparecchio gessato brachio-metacarpale. Le suddette lesioni sono state riconosciute compatibili con le modalità di produzione del sinistro, da cui residuavano i seguenti postumi: 40 giorni di "temporanea" parziale al 75%; ed ulteriori 25 giorni di "temporanea" parziale al 50%; danno biologico permanente nel grado del 5%. In definitiva, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta (entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni personali e sociali del soggetto leso), il risarcimento del danno subito dall'istante può essere, sulla base della Tabella elaborata dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, individuato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità: euro € 3.450,00 per 40 giorni inabilità temporanea parziale al 75%; euro € 1437,50 per 25 giorni inabilità temporanea parziale al 50%; euro € 5.443,00 per danno biologico permanente del 5%. Quanto al danno non patrimoniale richiesto da parte attrice, giova osservare che, nella sentenza a sezioni unite numero 26972/2008, la Corte di Cassazione ha affermato che: il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell' art 2059 cc, per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge. Inoltre, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (cfr. Cass. sez. un. 26972/2008 e da ultimo sez. un. n. 3677/09). Nel caso di specie, la domanda non può trovare accoglimento, in quanto per un verso il fatto lesivo non integra neanche astrattamente gli estremi di un reato e per altro verso, in assenza di puntuali allegazioni da parte dell'attrice non si giustifica il riconoscimento del danno morale né una ulteriore personalizzazione del danno, secondo la richiamata tabella del Tribunale di Milano. Quanto al danno patrimoniale, il CTU ha precisato che risulta
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documentata l'entità delle spese sostenute nella misura di euro in € 478,93, tuttavia in atti non risulta versata documentazione comprovante i suddetti esborsi. In definitiva, sommando gli importi innanzi indicati, il pregiudizio complessivamente patito dalla parte attrice ascende ad euro € 10330,5. All'importo sopra indicato deve, poi, aggiungersi il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796). In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, a titolo di risarcimento per il cd. lucro cessante, compete alla parte istante gli interessi all'indice FOI generale sulla somma, devalutata al momento del sinistro, e sulla somma rivalutata anno per anno. Dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. in tal senso, Cass. civ. sentenze n. 13470/99, 4030/98). In applicazione del principio della soccombenza, la convenuta va condannata alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 discostandosi dai valori medi tenuto conto della non complessità della questione e dell'attività effettivamente svolta. Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico del Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 3730 R.G.A.C. dell'anno 2022, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede: a. Accoglie per quanto di ragione la domanda giudiziale proposta da
[...]
e condanna il in persona del Sindaco pro Parte_1 Controparte_1 tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 10330,50 oltre interessi come in parte motiva;
b. Condanna il al pagamento delle spese del presente Controparte_1 giudizio, che si liquidano, complessivamente, in €. 264,00 per spese vive e € 3380,00 per onorari di causa, oltre al rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
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c. Pone le spese di CTU indicate in parte motiva a carico del CP_1 convenuto. Aversa, 23 novembre 2025 Il Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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