CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/10/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott. PP UP Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. FO NT Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1467 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA
(C.F. , nato a [...] in data [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 Pt_3
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via
[...] CodiceFiscale_3
Romania n. 3, elettivamente domiciliati in Corleone nella Via Dietro S. Leonardo n. 50, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Di Miceli, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...], ed ivi residente CP_1 CodiceFiscale_4 nella Via Li Bassi PP n. 74 – Scala C – Interno 12 e (C.F. Controparte_2 [...]
) nata a [...] il [...], ed ivi residente nella Via Agatino Malerba n. 4 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: azione di rivendicazione.
Conclusioni: per l'appellante: “in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del 29.06.2023 emessa dal
Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Erika Ivalù
Pampalone, a conclusione del procedimento sommario di cognizione contraddistinto con il n.
1200/2023 R.G. e comunicata in data 03.07.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- accertare e dichiarare la detenzione e l'occupazione dell'immobile sito nel Comune di Palermo nella Via PP Li Bassi n. 74 – Scala C – Interno 12 – Piano 5, contraddistinto al NCU al foglio 61, particella 1284, subalterno 44, senza giusto titolo da parte dei sig.ri e CP_1 CP_2
;
[...]
- per l'effetto, rilasciare l'immobile, libero e sgombro da persone e cose, in favore dei ricorrenti e la sua restituzione alla comunione ereditaria;
- sempre per l'effetto condannare i resistenti al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti ex art.
614 bis c.p.c., per le ragioni in narrativa;
- condannare i sig.ri e al versamento di un importo a titolo CP_1 Controparte_2
d'indennizzo per mancato godimento dei beni o altra somma emersa in corso di causa, oltre interessi ed accessori come per legge;
- condannare i convenuti al pagamento delle competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ordinanza n. 5504 del 3 luglio 2023, il Tribunale di Palermo ha rigettato tutte le domande avanzate ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3 nei confronti di e intese ad ottenere il rilascio di un
[...] CP_1 Controparte_2 immobile sito nel Comune di Palermo nella Via PP Li Bassi n. 74 - Scala C - Interno 12 - Piano
5, di cui affermavano l'avvenuto acquisto mortis causa dalla successione legittima dei genitori e , nonché il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno Persona_1 Persona_2 di ritardo ex art. 614-bis c.p.c., oltre al risarcimento del danno per il mancato godimento del bene.
Il primo giudice, premessa la qualificazione giuridica della domanda in termini di azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., ha ritenuto che la dichiarazione di successione e le visure catastali prodotte in giudizio non costituissero atti idonei a soddisfare il rigoroso onere probatorio prescritto dall'ordinamento ai fini dell'accertamento del diritto di proprietà.
Ha, quindi, disposto il rigetto delle domande, nulla statuendo in ordine alle spese di lite stante la soccombenza degli attori e la contumacia delle parti resistenti.
2. Con atto di citazione, notificato in data 28 luglio 2023, , Parte_1 Parte_2
e hanno proposto appello ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., chiedendo la riforma Parte_3 dell'ordinanza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Palermo.
L'impugnazione è affidata ad un unico motivo, tale da integrare i requisiti di specificità previsti dall'art. 342 c.p.c., che può essere riassunto nei seguenti termini: “illegittimità e infondatezza dell'ordinanza appellata nella parte in cui rigetta tutte le domande avanzate dagli appellanti con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. - Violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116
c.p.c.”. A supporto del suddetto motivo, gli appellanti adducono una richiesta di ammissione di nuovi documenti ritenuti indispensabili ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., aventi ad oggetto: a) il contratto di compravendita e mutuo redatto dal notaio in data 29 gennaio 1970 e registrato Persona_3
a Palermo in data 9 febbraio 1970 al n. 1644, con allegata nota di trascrizione;
b) la dichiarazione di successione di . Persona_2
3. A fronte della regolarità della notificazione dell'impugnazione, gli appellati non si sono costituiti in giudizio.
4. Senza incombenti istruttori, mutato il relatore con decreto del 4 dicembre 2023, all'udienza del 22 dicembre 2023 - tenutasi ai sensi all'art. 127-ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, le ragioni delle censure avanzate dagli appellanti avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo s'incentrano sull'omessa valutazione unitaria del quadro documentale prodotto a sostegno della pretesa restitutoria. In specie, il giudice di primo grado, astenendosi dal considerare la potenziale valenza indiziaria delle visure catastali e della dichiarazione di successione, non avrebbe colto l'attitudine dimostrativa del materiale probatorio addotto a sostegno della domanda, il quale, ove valutato nel suo complesso, sarebbe indicativo dell'effettiva titolarità del diritto di proprietà del bene rivendicato in capo agli attori.
Le argomentazioni critiche a sostegno del gravame sarebbero altresì integrabili mediante l'acquisizione dell'atto notarile di acquisto dell'immobile stipulato da (padre Persona_1 degli appellanti) e della dichiarazione di successione di (madre degli appellanti), dei Persona_2 quali si domanda l'ammissione nel giudizio di appello in ragione dell'indispensabilità dei medesimi al fine di pervenire ad una decisione sul merito della domanda (art. 702-quater c.p.c.).
3. La doglianza è infondata.
3.1 Va, anzitutto, rigettata la richiesta di ammissione di nuovi documenti concernente l'atto notarile di compravendita concluso dal padre degli appellanti e la dichiarazione di successione di
. Persona_2
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 702- quater c.p.c. (applicabile ratione temporis alla controversia in esame in forza della disciplina transitoria prevista dall'art. 35, co. 1 del d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 149), “sono considerati nuovi mezzi di prova o documenti indispensabili per la decisione, quelli idonei a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla sentenza gravata senza lasciare margini di dubbio, ovvero quelli che provano quello che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, indipendentemente dal rilievo e dalle ragioni della mancata deduzione o produzione in primo grado” (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16292 del 12 giugno 2024; Cass. civ., Sez. VI, ord. n.
11867 del 6 maggio 2021; cfr. altresì Cass. civ., Sezioni unite, sent. n. 10790 del 4 maggio 2017, in relazione alla formulazione dell'art. 345, co. 3, c.p.c. antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del
22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012).
In applicazione di tali principi, deve osservarsi che la carenza di prova rilevata dal giudice di primo grado in ordine alla proprietà dell'immobile rivendicato non può essere superata dall'acquisizione del contratto di compravendita stipulato dal dante causa degli appellanti che, non consentendo di risalire ad un acquisto a titolo originario o di dimostrare il possesso del bene per il tempo necessario ad usucapire, non soddisfa la cosiddetta probatio diabolica prescritta per l'accoglimento dell'azione di rivendicazione.
L'atto notarile di vendita, pur attestando l'avvenuto trasferimento a titolo derivativo del diritto di proprietà, non vale ad individuare un titolo di acquisto originario, né dimostra l'effettivo esercizio sul bene di un possesso utile ai fini dell'usucapione, per il cui accertamento s'impone la prova del possesso del venditore e dell'immissione nel possesso dell'acquirente (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. n.
21940 del 10 settembre 2018).
Del pari, le dichiarazioni di successione dei genitori degli attori non manifestano alcuna attitudine probatoria sul piano dell'individuazione di un titolo di acquisto originario, mantenendo dunque immutata la carenza di prova posta a fondamento del rigetto della domanda di rivendica avanzata in primo grado.
3.2 Alla luce della reiezione dell'istanza di ammissione di nuovi documenti formulata dagli appellanti ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., neppure una valutazione unitaria e complessiva del residuo compendio documentale consente di risalire al fatto ignoto della proprietà dell'immobile oggetto di rivendica, dal momento che la produzione di elementi meramente indiziari e accessori, quali la visura catastale e la dichiarazione di successione, non soddisfa i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729, co. 1, c.c. Al contempo, ove dovesse riconoscersi un'autonoma efficacia dimostrativa a tali documenti, sarebbe violato il contenuto delle rigorose regole di riparto degli oneri probatori operanti in materia di proprietà.
4. Per le considerazioni svolte, l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Parte_3
In ragione della soccombenza degli appellanti e della contumacia dei resistenti nel presente giudizio di appello, non si fa luogo a regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello proposto da , e con atto Parte_1 Parte_2 Parte_3 di citazione notificato in data 28 luglio 2023 avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo n. 5504 del 3 luglio 2023, che, per l'effetto, interamente conferma;
nulla dispone in ordine alle spese di lite;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti
[...]
, e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 Parte_2 Parte_3 di cui all'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificato dall'art. 1, co.
17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 9 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
FO NT PP UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott. PP UP Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. FO NT Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1467 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA
(C.F. , nato a [...] in data [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 Pt_3
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via
[...] CodiceFiscale_3
Romania n. 3, elettivamente domiciliati in Corleone nella Via Dietro S. Leonardo n. 50, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Di Miceli, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...], ed ivi residente CP_1 CodiceFiscale_4 nella Via Li Bassi PP n. 74 – Scala C – Interno 12 e (C.F. Controparte_2 [...]
) nata a [...] il [...], ed ivi residente nella Via Agatino Malerba n. 4 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: azione di rivendicazione.
Conclusioni: per l'appellante: “in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del 29.06.2023 emessa dal
Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Erika Ivalù
Pampalone, a conclusione del procedimento sommario di cognizione contraddistinto con il n.
1200/2023 R.G. e comunicata in data 03.07.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- accertare e dichiarare la detenzione e l'occupazione dell'immobile sito nel Comune di Palermo nella Via PP Li Bassi n. 74 – Scala C – Interno 12 – Piano 5, contraddistinto al NCU al foglio 61, particella 1284, subalterno 44, senza giusto titolo da parte dei sig.ri e CP_1 CP_2
;
[...]
- per l'effetto, rilasciare l'immobile, libero e sgombro da persone e cose, in favore dei ricorrenti e la sua restituzione alla comunione ereditaria;
- sempre per l'effetto condannare i resistenti al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti ex art.
614 bis c.p.c., per le ragioni in narrativa;
- condannare i sig.ri e al versamento di un importo a titolo CP_1 Controparte_2
d'indennizzo per mancato godimento dei beni o altra somma emersa in corso di causa, oltre interessi ed accessori come per legge;
- condannare i convenuti al pagamento delle competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ordinanza n. 5504 del 3 luglio 2023, il Tribunale di Palermo ha rigettato tutte le domande avanzate ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3 nei confronti di e intese ad ottenere il rilascio di un
[...] CP_1 Controparte_2 immobile sito nel Comune di Palermo nella Via PP Li Bassi n. 74 - Scala C - Interno 12 - Piano
5, di cui affermavano l'avvenuto acquisto mortis causa dalla successione legittima dei genitori e , nonché il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno Persona_1 Persona_2 di ritardo ex art. 614-bis c.p.c., oltre al risarcimento del danno per il mancato godimento del bene.
Il primo giudice, premessa la qualificazione giuridica della domanda in termini di azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., ha ritenuto che la dichiarazione di successione e le visure catastali prodotte in giudizio non costituissero atti idonei a soddisfare il rigoroso onere probatorio prescritto dall'ordinamento ai fini dell'accertamento del diritto di proprietà.
Ha, quindi, disposto il rigetto delle domande, nulla statuendo in ordine alle spese di lite stante la soccombenza degli attori e la contumacia delle parti resistenti.
2. Con atto di citazione, notificato in data 28 luglio 2023, , Parte_1 Parte_2
e hanno proposto appello ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., chiedendo la riforma Parte_3 dell'ordinanza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Palermo.
L'impugnazione è affidata ad un unico motivo, tale da integrare i requisiti di specificità previsti dall'art. 342 c.p.c., che può essere riassunto nei seguenti termini: “illegittimità e infondatezza dell'ordinanza appellata nella parte in cui rigetta tutte le domande avanzate dagli appellanti con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. - Violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116
c.p.c.”. A supporto del suddetto motivo, gli appellanti adducono una richiesta di ammissione di nuovi documenti ritenuti indispensabili ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., aventi ad oggetto: a) il contratto di compravendita e mutuo redatto dal notaio in data 29 gennaio 1970 e registrato Persona_3
a Palermo in data 9 febbraio 1970 al n. 1644, con allegata nota di trascrizione;
b) la dichiarazione di successione di . Persona_2
3. A fronte della regolarità della notificazione dell'impugnazione, gli appellati non si sono costituiti in giudizio.
4. Senza incombenti istruttori, mutato il relatore con decreto del 4 dicembre 2023, all'udienza del 22 dicembre 2023 - tenutasi ai sensi all'art. 127-ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, le ragioni delle censure avanzate dagli appellanti avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo s'incentrano sull'omessa valutazione unitaria del quadro documentale prodotto a sostegno della pretesa restitutoria. In specie, il giudice di primo grado, astenendosi dal considerare la potenziale valenza indiziaria delle visure catastali e della dichiarazione di successione, non avrebbe colto l'attitudine dimostrativa del materiale probatorio addotto a sostegno della domanda, il quale, ove valutato nel suo complesso, sarebbe indicativo dell'effettiva titolarità del diritto di proprietà del bene rivendicato in capo agli attori.
Le argomentazioni critiche a sostegno del gravame sarebbero altresì integrabili mediante l'acquisizione dell'atto notarile di acquisto dell'immobile stipulato da (padre Persona_1 degli appellanti) e della dichiarazione di successione di (madre degli appellanti), dei Persona_2 quali si domanda l'ammissione nel giudizio di appello in ragione dell'indispensabilità dei medesimi al fine di pervenire ad una decisione sul merito della domanda (art. 702-quater c.p.c.).
3. La doglianza è infondata.
3.1 Va, anzitutto, rigettata la richiesta di ammissione di nuovi documenti concernente l'atto notarile di compravendita concluso dal padre degli appellanti e la dichiarazione di successione di
. Persona_2
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 702- quater c.p.c. (applicabile ratione temporis alla controversia in esame in forza della disciplina transitoria prevista dall'art. 35, co. 1 del d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 149), “sono considerati nuovi mezzi di prova o documenti indispensabili per la decisione, quelli idonei a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla sentenza gravata senza lasciare margini di dubbio, ovvero quelli che provano quello che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, indipendentemente dal rilievo e dalle ragioni della mancata deduzione o produzione in primo grado” (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16292 del 12 giugno 2024; Cass. civ., Sez. VI, ord. n.
11867 del 6 maggio 2021; cfr. altresì Cass. civ., Sezioni unite, sent. n. 10790 del 4 maggio 2017, in relazione alla formulazione dell'art. 345, co. 3, c.p.c. antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del
22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012).
In applicazione di tali principi, deve osservarsi che la carenza di prova rilevata dal giudice di primo grado in ordine alla proprietà dell'immobile rivendicato non può essere superata dall'acquisizione del contratto di compravendita stipulato dal dante causa degli appellanti che, non consentendo di risalire ad un acquisto a titolo originario o di dimostrare il possesso del bene per il tempo necessario ad usucapire, non soddisfa la cosiddetta probatio diabolica prescritta per l'accoglimento dell'azione di rivendicazione.
L'atto notarile di vendita, pur attestando l'avvenuto trasferimento a titolo derivativo del diritto di proprietà, non vale ad individuare un titolo di acquisto originario, né dimostra l'effettivo esercizio sul bene di un possesso utile ai fini dell'usucapione, per il cui accertamento s'impone la prova del possesso del venditore e dell'immissione nel possesso dell'acquirente (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. n.
21940 del 10 settembre 2018).
Del pari, le dichiarazioni di successione dei genitori degli attori non manifestano alcuna attitudine probatoria sul piano dell'individuazione di un titolo di acquisto originario, mantenendo dunque immutata la carenza di prova posta a fondamento del rigetto della domanda di rivendica avanzata in primo grado.
3.2 Alla luce della reiezione dell'istanza di ammissione di nuovi documenti formulata dagli appellanti ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., neppure una valutazione unitaria e complessiva del residuo compendio documentale consente di risalire al fatto ignoto della proprietà dell'immobile oggetto di rivendica, dal momento che la produzione di elementi meramente indiziari e accessori, quali la visura catastale e la dichiarazione di successione, non soddisfa i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729, co. 1, c.c. Al contempo, ove dovesse riconoscersi un'autonoma efficacia dimostrativa a tali documenti, sarebbe violato il contenuto delle rigorose regole di riparto degli oneri probatori operanti in materia di proprietà.
4. Per le considerazioni svolte, l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Parte_3
In ragione della soccombenza degli appellanti e della contumacia dei resistenti nel presente giudizio di appello, non si fa luogo a regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello proposto da , e con atto Parte_1 Parte_2 Parte_3 di citazione notificato in data 28 luglio 2023 avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo n. 5504 del 3 luglio 2023, che, per l'effetto, interamente conferma;
nulla dispone in ordine alle spese di lite;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti
[...]
, e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 Parte_2 Parte_3 di cui all'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificato dall'art. 1, co.
17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 9 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
FO NT PP UP