Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02249/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00680/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2022, proposto da
Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Di Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via Garibaldi 7;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocata Alessandra Zimmitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Città di Lombardia 1;
nei confronti
Iniziative Bresciane – Inbre – S.p.A., Anbi Lombardia – Associazione Regionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della relazione denominata “ attuazione del deflusso ecologico (DE) in Lombardia – approfondimenti metodologici per l'applicazione dei fattori correttivi ” in data 3 febbraio 2022 con cui Regione Lombardia ha presentato il percorso tecnico sviluppato per l'applicazione dei fattori correttivi del Deflusso Ecologico al reticolo idrografico regionale, allo scopo di dare attuazione alla D.G.R. XI/2721 del 23 dicembre 2019;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso ivi incluso, per quanto occorrer possa, il documento denominato “ il Deflusso Ecologico in Lombardia – Inizio della fase di consultazione pubblica 3 febbraio 2022 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Vista la memoria del 9 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, 84 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente, ha dichiarato rinunciare al ricorso con memoria depositata il 9 aprile 2025, non notificata alle altre parti;
Ritenuto che, in ogni caso, ai sensi dell’art.84, co.4, c.p.a., dalla riferita memoria appare evidente che la parte ricorrente non abbia più interesse alla decisione della causa;
Ritenuto che, in caso risulti che la parte ricorrente non abbia più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
Ritenuto, pertanto, che:
- il Collegio, per le esposte ragioni, debba prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse, come desunta ai sensi dell’art.84, co.4, c.p.a., e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, comma1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di giudizio possano trovare compensazione tra le parti costituite, in ragione del generale assetto degli interessi coinvolti, nonché della richiesta della parte ricorrente, non contestata dalla controparte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Plantamura, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Concetta Plantamura |
IL SEGRETARIO