Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 338/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr.ssa Anna Maria Tracanna - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 06/02/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. LATORRE RENZO, elettivamente Parte_1
domiciliata come in atti;
-appellante-
e
quale titolare della ditta individuale PANIFICIO IL GEMELLO, Controparte_1
rappresentato e difeso da: avv. ALFANI CARLO, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: retribuzione. Appello avverso la sentenza n. 271/2024 del 16/05/2024, emessa dal
Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 06/02/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25/07/2024 , già dipendente di presso Parte_1 Controparte_1
la ditta Panificio Il Gemello, da lui gestita, quale operaia B3 in base al CCNL Alimentari e
Panificazione – Artigiani dal 9/03/2019 al 27/06/2022, con orario part time al 42,50%, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 16/05/2024, depositata in pari data e
16/10/2022, erano state respinte le domande di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori appartenenti al livello B2 e di lavoro supplementare o straordinario, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive, ed il datore di lavoro era stato condannato al pagamento in proprio favore delle spettanze di fine rapporto di cui all'ultimo foglio paga, al netto dell'acconto percepito.
L'impugnata sentenza ha ritenuto l'insussistenza di prova sufficiente sia dell'osservanza da parte della lavoratrice di orario maggiore rispetto a quello contrattuale, sia dello svolgimento di mansioni superiori di commessa-cassiera con compiti di magazzinaggio, sistemazione merci, conteggio delle vendite e segnalazione al datore di necessità di rifornimento, proprie del superiore livello B2, data la genericità delle dichiarazioni dei testi escussi al riguardo e l'inattendibilità della teste avendo ella instaurato analoga controversia contro il Tes_1
CP_1
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione, poiché:
1. la teste non poteva essere considerata inattendibile per il solo fatto di avere Tes_1 instaurato controversia contro l'appellato, essendo necessaria una valutazione in concreto delle dichiarazioni rese unitamente agli altri elementi probatori;
la teste, pur non lavorando nello stesso punto vendita, aveva reso dichiarazioni specifiche quanto agli orari di lavoro ed alle mansioni di essa appellante, concordi con quelle della teste , che lavorava nello Tes_2
stesso punto vendita ed aveva reso dichiarazioni puntuali e specifiche, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, le dichiarazioni delle testi erano attendibili e specifiche e sussisteva quindi prova sia dello svolgimento di lavoro supplementare (avendo le testi riferito di osservanza di orario di lavoro di 34 ore settimanali), sia dell'adibizione a mansioni superiori di commessa e cassiera (avendo le testi riferito che essa appellante era sola nel punto vendita, non riceveva direttive specifiche e si occupava anche dei rifornimenti dell'altro punto vendita);
2. erroneamente l'impugnata sentenza aveva condannato essa appellante alla refusione della metà della spese giudiziali, non potendo essa appellante, parzialmente vittoriosa, essere condannata al pagamento delle spese in favore dell'appellato, parzialmente soccombente, essendo ammissibile solo una compensazione parziale.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'integrale accoglimento delle domande proposte in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado, o, in subordine, la condanna dell'appellato alla rifusione, quantomeno parziale, delle spese del primo grado, o, in ulteriore subordine, la compensazione delle spese del primo grado. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la Controparte_1 correttezza della motivazione dell'impugnata e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato.
Quanto al primo motivo, pur essendo fondata la doglianza relativa alla valutazione di inattendibilità della teste resa nell'impugnata sentenza, nel merito il gravame è Tes_1
infondato.
Come pacifico in giurisprudenza, la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva, quali la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, e di carattere soggettivo, quali la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite (cfr. Cass. Sez. L. n. 16529 del 21/08/2004 rv.
576066 – 01; Cass. Sez. 2 n. 21239 del 09/08/2019 rv. 655201 – 01; Cass. Sez. 6 – 3 n. 26547 del 30/09/2021 rv. 662440 - 01).
Inoltre, come parimenti pacifico (cfr. Cass. Sez. L. nn. 11933 del 07/08/2003 rv. 565755 - 01
e 17097 del 21/07/2010 (rv. 614797 - 01), l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. In base a tali principi, ritiene la Corte che la valutazione delle risultanze probatorie effettuata nell'impugnata sentenza sia stata correttamente operata.
Difatti il giudice di primo grado, pur avendo premesso di ritenere inattendibile la teste per il solo fatto di avere ella instaurato analoga controversia contro il datore di Tes_1
lavoro, ha in realtà utilizzato la testimonianza ai fini della decisione, valutandone l'attendibilità e l'idoneità probatoria in base all'oggettivo contenuto delle dichiarazioni rese, sottolineandone la natura cd. de relato actoris (avendo la teste riferito, quanto all'orario di lavoro dell'odierna appellante ed alle mansioni da lei svolte, di circostanze apprese dall'appellante stessa, con la quale aveva rapporti lavorativi solo telefonici, lavorando in diverso punto vendita aziendale) e confrontandole con quelle rese dall'altra teste escussa (cfr. pagg.
3-5 della motivazione).
Inoltre, nel merito, va considerato quanto segue.
La teste ha riferito di avere lavorato alle dipendenze dell'appellato nello stesso Tes_1 periodo dell'appellante, ma in un punto vendita diverso, di sapere che l'appellante lavorava dal lunedì al sabato dalle 14.00 alle 20.00, occupandosi del bar e della cassa, ed era per la maggior parte del tempo da sola, poiché, dato che nel punto vendita ove l'appellante era addetta c'era anche il laboratorio di produzione aziendale, quando era di turno nel pomeriggio la chiamava al telefono per comunicarle gli ordini di merci per il punto vendita ove lavorava, ed ha precisato che nessuno impartiva direttive, né a lei né all'appellante, se non nei periodi natalizi o pasquali, da parte della moglie dell'appellato, in quanto entrambe, nell'ordinario, già sapevano cosa fare.
La teste ha riferito, quanto all'orario di lavoro, di avere lavorato insieme Tes_2 all'appellante solo dal settembre 2021 all'aprile 2022, osservando lo stesso turno di lavoro solo due giorni la settimana, dalle 14.00 alle 20.00, e precisando che l'appellante lavorava altri tre giorni la settimana, dalle 10.00 alle 16.00; e quanto alle mansioni, che entrambe si occupavano del bar, della vendita di pane e dolciumi e delle relative operazioni di cassa, ma non della chiusura serale della cassa, cui provvedeva la moglie dell'appellato, e che l'appellato, il quale era presente e si occupava dei forni, diceva alle lavoratrici cosa fare durante le singole giornate di lavoro.
Con palese evidenza, e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, da un lato le dichiarazioni delle testi divergono sia quanto all'orario di lavoro (indicato in sei ore al giorno, ma su sei giorni la settimana dalla su cinque dalla ), ai relativi turni Tes_1 Tes_2
(sempre 14.00/20.00 per la 14.00/20.00 o 10.00/16.00 dalla ) ed alle Tes_1 Tes_2 modalità di copertura di essi (avendo la riferito che l'appellante nel turno Tes_1 14.00/20.00 era sola, la che in detto turno lavorava insieme a lei per due giorni la Tes_2 settimana e negli altri l'appellante copriva altro turno), sia quanto alle modalità con cui l'appellante riceveva direttive datoriali, avendo la riferito che, oltre alle iniziali Tes_1 direttive, l'appellato ne impartiva solo per le particolari esigenze dei periodi natalizio e pasquale, e la che l'appellato impartiva direttive puntuali giorno per giorno;
Tes_2 dall'altro, le dichiarazioni delle testi sono generiche quanto alle mansioni svolte dall'appellante, avendo riferito che si occupava di bar, vendita al pubblico e relative operazioni di cassa, senza in alcun modo specificare le modalità di svolgimento di tali compiti e la tipologia dei rapporti con il datore di lavoro.
Inoltre, le dichiarazioni della sono interamente de relato quanto ad orari e Tes_1
mansioni, poiché la teste, lavorando presso altro punto vendita, non può che avere riferito di circostanze apprese dall'appellante stessa, con valenza probatoria pressoché nulla, come pacifico (cfr. Cass. Sez. I 15/01/2015 n. 569 rv 634331; Cass. Sez. 3 n. 7746 del 08/04/2020 rv. 657617 - 02). Le uniche circostanze conosciute direttamente dalla teste sono quelle relative ed alla comunicazione delle necessità di rifornimento del punto vendita, ma limitatamente alla presenza dell'appellante nei momenti in cui le telefonava ed al mero fatto della comunicazione, non avendo ella riferito alcunché circa le modalità con cui i rifornimenti venivano disposti.
In base a tali risultanze, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto non sufficientemente provato né lo svolgimento da parte dell'appellante di lavoro supplementare o straordinario, né
l'adibizione dell'appellante a mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento.
Quanto all'orario, data la divergenza delle dichiarazioni delle testi non è emerso con certezza già quanti giorni la settimana l'appellante lavorava, né a quali turni era adibita, né l'orario effettivamente osservato, poiché la teste lavorando altrove, aveva conoscenza Tes_1 diretta solo della presenza dell'appellante sul lavoro quando i turni di entrambe coincidevano,
e la , analogamente, aveva conoscenza diretta dell'orario di lavoro solo quando era Tes_2 adibita allo stesso turno dell'appellante, solo due giorni la settimana.
Né è sostenibile che l'appellante dovesse necessariamente lavorare sei giorni la settimana perché il panificio osservava un solo giorno di chiusura settimanale, poiché nulla è emerso circa la presenza sul lavoro di tutte le dipendenti in tutti i giorni di apertura, sicché l'apertura al pubblico dell'azienda dell'appellato ben avrebbe potuto essere assicurata mediante rotazione tra le lavoratrici, o a mezzo dell'attività personale del titolare o della moglie (la quale, per quanto riferito dalle testi, lo coadiuvava). Pertanto, essendo pacifico in giurisprudenza che la prestazione di lavoro supplementare o straordinario va provata dal lavoratore in maniera specifica e rigorosa quanto alle ore lavorate in più, senza possibilità di valutazione equitativa (cfr. Cass. sez. L. nn. 1389 del 29/01/2003 rv. 560141, 3714 del 16/02/2009 rv. 606783, 19299 del 12/09/2014 rv. 632795, 4076 del
20/02/2018 rv. 647446 – 01 e 16150 del 19/06/2018 rv. 649482 - 01), correttamente l'impugnata sentenza ha escluso siffatta prestazione da parte dell'appellante.
Quanto alle mansioni, l'impugnata sentenza ha rigettato la domanda di superiore inquadramento ritenendo non che l'appellante non era provvista di autonomia nell'esecuzione del lavoro, ma -con specifica ed approfondita motivazione, alle pagg. 5-8- che non era emerso che le mansioni svolte, dettagliatamente descritte in base alle dichiarazioni delle testi sopra richiamate, fossero riconducibili al superiore livello B2, in ragione del difetto di prova dello svolgimento di compiti di coordinamento del magazzinaggio delle merci o di sistemazione delle stesse in scaffali o vetrine, segnalazione al datore di lavoro delle necessità di rifornimento, conteggio delle merci vendute, registrazione dei crediti, esecuzione di ogni altra operazione necessaria al funzionamento dell'azienda che non comporti mansioni inerenti a qualifica superiore, necessarie per l'inquadramento in detto livello in base alle declaratorie di classificazione del citato CCNL, pacificamente applicato al rapporto di lavoro tra le parti.
In particolare, l'impugnata sentenza ha ritenuto (cfr. pag. 7), che in tale quadro fosse irrilevante, agli effetti dell'inquadramento delle mansioni, il solo fatto che l'appellante avesse potuto occuparsi del punto vendita in autonomia o provvedere agli incassi.
A fronte di tale motivazione, correttamente condotta secondo il cd. criterio trifasico
(accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e raffronto dei risultati di tali due indagini - cfr. Cass. Sez. L. n. 15677 del 05/06/2024 rv. 671432 - 01), l'appellante ha sostenuto, del tutto genericamente e senza alcun riferimento alle previsioni contrattualcollettive applicabili ed in particolare alla valenza, agli effetti dell'inquadramento nell'uno o nell'altro livello, dei compiti sopra indicati, che dalle dichiarazioni delle testi si evinceva un'ampia autonomia nella gestione del punto vendita (cfr. pag. 9 del ricorso in appello).
Il motivo, quindi, non si confronta in alcun modo con la richiamata motivazione e non confuta o contrasta in alcun modo, con specifici argomenti di fatto o diritto, le ragioni addotte dal primo giudice, ed è quindi, con evidenza, inammissibile per difetto di specificità in violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. n. 36481 del 13/12/2022 rv. 666375 - 01). In ogni caso, nel merito le deduzioni dell'appellante sono del tutto erronee, poiché in base alla declaratoria di classificazione del personale di cui all'art. 21 bis del citato CCNL, i profili professionali del commesso di negozio e del cassiere – livello B2 sono propri non di tutti i lavoratori che si occupino di vendita al pubblico e di operazioni di cassa, ma solo di quei lavoratori che provvedano, oltre a tali compiti, anche alla sistemazione delle merci in scaffali o vetrine, alla segnalazione al datore di lavoro o al gestore delle necessità di rifornimento, ed all'esecuzione di ogni altra operazione necessaria al funzionamento dell'azienda che non comporti mansioni inerenti a qualifica superiore, agli incassi ed ai relativi conteggi, ed alla registrazione dei crediti ed ai pagamenti.
Di contro, il prestatore d'opera che, oltre al lavoro di preparazione dei generi ed al riordino del negozio, coadiuva in tutte le mansioni il commesso di vendita o il datore di lavoro o i suoi familiari o il gestore, quando questi attendono direttamente alla vendita, e può anche compiere funzioni di vendita, corrisponde al profilo professionale di aiuto commesso – livello B3, in cui l'appellante era inquadrata.
Pertanto, avendo la teste riferito che l'appellante riceveva giornaliere istruzioni Tes_2 lavorative dall'appellato, il quale era presente sul lavoro, e non si occupava della chiusura della cassa, ed essendo per il resto le dichiarazioni delle testi, come visto, generiche ovvero meramente de relato, deve ritenersi che la lavoratrice, adibita alla vendita al pubblico ed alle connesse operazioni di cassa, in presenza del datore di lavoro e sotto le sue costanti direttive, abbia svolto mansioni ausiliarie del datore stesso, pienamente inquadrabili nel profilo professionale di aiuto commesso di cui sopra, sicché correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto insussistente la prova dello svolgimento da parte dell'appellante degli specifici compiti propri dei superiori profili professionali sopra indicati.
È fondato, di contro, il secondo motivo.
L'appellata ha o avanzato, in primo grado, un'unica domanda (di pagamento di differenze retributive) relativa ad un unico rapporto (quello di lavoro intercorso tra le parti), articolata in più capi (quello relativo alla misura della retribuzione dovuta, previo accertamento dello svolgimento di maggiore orario e dell'adibizione a mansioni superiori, e quello relativo al proprio diritto, in ogni caso, a percepire le cd. spettanze di fine rapporto), dei quali soltanto alcuni sono stati accolti, sicché si configura, come ormai pacifico, fattispecie di soccombenza reciproca, che può giustificare una parziale compensazione in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c. c. 2 c.p.c., ma non consente la condanna della parte (parzialmente) vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della controparte (cfr. Cass. Sez. U.
n. 32061 del 31/10/2022 rv. 666063 – 01; Sez. 3 n. 13212 del 15/05/2023 rv. 669349 - 01). Diversamente dall'impugnata sentenza, ex art. 5 c. 1 d.M. n. 55/2014 l'appellato, parzialmente soccombente, andava condannato alla refusione in favore dell'appellante delle spese giudiziali quantificate in base allo scaglione di tariffa corrispondente al (minore, rispetto alla complessiva domanda avanzata) diritto riconosciuto.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'appellato va quindi condannato a rifondere all'appellante le spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo ex art. 5 d.M. n. 55/2014 in riferimento allo scaglione di tariffa corrispondente alla somma riconosciutale.
Per gli stessi motivi, le spese di lite del grado seguono la parziale soccombenza dell'appellato e si liquidano come da dispositivo in base ai medesimi parametri.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 271/2024 in data 16/05/2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, condanna l'appellato alla refusione in favore dell'appellante delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in €. 1.250,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
condanna l'appellato alla refusione in favore dell'appellante delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e
CAP come per legge;
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 06/02/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott.ssa Anna Maria Tracanna -