Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/05/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa Francesca-
romana Puglisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. iscritto al n. 4011/2021 R.G. posto in decisione con provvedi-
mento del 9/12 dicembre 2024
tra nato in [...] il [...], Parte_1
c.f. , n.q. di procuratore generale di C.F._1 CP_1
, nato in [...] il [...], elettiva-
[...]
mente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Branciforti che lo rap-
presenta e difende giusta procura in atti;
attore e
nato in [...] il [...], c.f. Controparte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._2
Filippo Marcello Siracusano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuto e con l'intervento di nato in [...] il [...], c.f. Controparte_3
n.q. di erede universale di , C.F._3 Persona_1
1
fende giusta procura in atti;
e
, n.q. di amministratore di sostegno di Controparte_4 CP_1
, nato in [...] il [...], elettiva-
[...]
mente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Branciforti che lo rap-
presenta e difende giusta procura in atti;
parte intervenuta avente ad oggetto: Donazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, n.q. di procuratore generale di , citava in Parte_1 Persona_1
giudizio rappresentando quanto segue. Il era pro- Controparte_2 CP_1
prietario di un immobile sito in AP d'LA, via Alessandro Volta n. 75-
77 e di un immobile sito in AP d'LA, via Vittorio Veneto n. 121, dove lo stesso aveva sempre vissuto. Con atto di donazione del 9 novembre 2004
donava la nuda proprietà degli immobili a riservandosene Controparte_2
l'usufrutto, aggiungendo come modus l'assistenza materiale e morale da parte del donatario. Il incaricava dell'assistenza quotidiana CP_2 Persona_2
. Riferiva, altresì, che in data 01 agosto 2019 il in forza di una
[...] CP_2
procura speciale a vendere rilasciata dal in data 13 dicembre 2018, sti- CP_1
pulava un preliminare di compravendita con due soggetti terzi aventi ad og- getto l'immobile sito in AP d'LA, via A. Volta, che si concretizzava con la vendita avvenuta in data 20 aprile del 2021, sempre in forza della me-
desima procura a vendere, per un corrispettivo pari ad euro 180.000,00. De-
2 duceva di avere scoperto, tra le altre cose, che il aveva inserito CP_2
l'immobile in cui viveva il quello sito in Via Vittorio Veneto n. 121, CP_1
in un sito di annunci immobiliari e aveva provveduto a cambiarvi la serratura.
L'avv. , incaricato dal aveva scoperto in data 27 maggio 2021 Pt_1 CP_1
che, con contratto del finanziamento stipulato in data 29 ottobre 2018, era stata effettuata la cessione di un quinto della pensione del ignaro di CP_1
tutto. Ancora, deduceva che la pensione del pari ad euro 1.721,00 CP_1
mensili, di cui euro 200,00 decurtati per la cessione del quinto, veniva accre-
ditata presso l'ufficio postale di AP d'LA, i cui importi erano gestiti interamente dal il quale li spendeva per sé e per la sua famiglia. CP_2
Chiedeva, pertanto, che fosse revocata la donazione della nuda proprietà ef-
fettuata in data 09 novembre 2004 per i gravi danni patrimoniali subiti dal e per ingratitudine del donatario e che il fosse condannato alla CP_1 CP_2
restituzione dei frutti percepiti dai beni oggetto di donazione, nonché al risar-
cimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva in giudizio il quale deduceva di essersi occu- Controparte_2
pato in via esclusiva del sin dall'aprile del 2000; nel 2013, il CP_1 CP_2
aveva incaricato, tra gli altri, il perché si occupasse della casa e CP_3
delle necessità quotidiane del Fino al 2016, deduceva il solo CP_1 CP_2
la sig.ra si era occupata del mentre il subentrava Pt_2 CP_1 CP_3
solo nella fascia oraria notturna. A seguito della impossibilità per la Pt_2
di occuparsi del il chiedeva al di occuparsi del cu- CP_1 CP_2 CP_3
gino prevedendo un compenso pari ad euro 1.500,00 mensili oltre alla possi-
bilità di trasferirsi a casa del Nel 2020, a causa delle gravi patologie CP_1
del e stante il diffondersi del virus Covid-19, questi si trasferiva sta- CP_1
3 bilmente a casa del Nella primavera del 2021, rappresentava che, CP_3
alle sue richieste di sentire e vedere il il gli riferiva che CP_1 CP_3
quest'ultimo non voleva incontrarlo. Deduceva altresì che, dopo vari tentati-
vi, era riuscito ad incontrarsi col il quale esponeva le ragioni del suo CP_1
risentimento, basandole, tuttavia, su circostanze non veritiere. Chiedeva, per-
tanto, preliminarmente che fosse dichiarato il difetto di legittimazione attiva del avv. in quanto la procura rilasciata in suo favore era inidonea a Pt_1
legittimare la presente azione;
sempre in via preliminare eccepiva la deca-
denza dall'azione proposta, in quanto dalla scoperta delle azioni del CP_2
alla proposizione dell'azione era trascorso oltre un anno. Nel merito, rilevava che la somma di euro 48.000,00 quale corrispettivo per la vendita dell'usufrutto del sull'immobile sito in via Volta n. 68 era stata corri- CP_1
sposta ed accantonata in suo favore;
che l'immobile sito in via Veneto n. 121
non era stato locato e che la serratura era stata cambiata spontaneamente dall'impresa incaricata dei lavori;
che non era a conoscenza dell'esistenza dei monili custoditi nell'appartamento. Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice.
Con decreto del 28 luglio 2022 veniva nominata come am- Controparte_4
ministratore di sostegno del la quale il 13 marzo 2023 si costituiva nel CP_1
presente giudizio aderendo alla posizione processuale di parte attrice.
In data 17 giugno 2023, a seguito del decesso di avvenuto il Persona_1
16 aprile 2023, il processo veniva dichiarato interrotto. Con ricorso deposita-
to in data 20 luglio 2023, il riassumeva il giudizio. Interveniva nel CP_2
giudizio , quale erede universale del facendo proprie CP_5 CP_1
le domande proposte dal proprio dante causa. Il presentava, altresì, CP_3
4 un ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa. Infatti, egli si trovava nel possesso dell'immobile sito in Via vittorio Veneto n. 121 in forza di un contratto di comodato stipulato con il con scadenza 02 marzo 2024. Il CP_1
notificava intimazione di sfratto per scadenza del contratto. CP_2 CP_6
[...
per la vendita dell'immobile e per la paventata ipotesi di demolizione del fabbricato, chiedeva che fosse ordinato il sequestro giudiziario dell'immobile. Con ordinanza del 10 febbraio 2025 veniva dichiarato il non luogo a provvedere stante la prossimità della decisione nel procedimento principale trattenuto in decisione in seguito all'udienza del 5 novembre 2024.
Preliminarmente deve essere dichiarata la legittimazione ad agire in giudizio da parte dell'originario procuratore generale del avv. . Invero, CP_1 Pt_1
come noto, ai sensi dell'art. 1387 c.c. il potere di rappresentanza conferito dall'interessato ha come soli limiti i negozi personalissimi come, ad esempio,
il matrimonio o la disposizione testamentaria che, salvo specifiche deroghe,
non possono essere compiuti dal rappresentante giacché la legge richiede, af-
finché il soggetto si trovi nella situazione giuridica che sorgerebbe dal nego-
zio, la capacità del soggetto, di guisa che l'incapacità negoziale si risolve in una incapacità giuridica. Secondo la tesi seguita dalla giurisprudenza maggio-
ritaria, d'altra parte, tutti gli atti giuridici possono costituire oggetto di rap- presentanza. Nel caso specifico, tra l'altro, deve distinguersi tra rappresen-
tanza sostanziale nel processo e rappresentanza processuale. La prima, infatti,
indica il potere del rappresentante di essere convenuto ed agire in sede pro-
cessuale in nome del rappresentato;
mentre, la seconda indica una rappresen- tanza tecnica, esercitabile esclusivamente dall'avvocato iscritto al relativo al-
bo professionale. La procura rilasciata al dal deve essere quali- Pt_1 CP_1
5 ficata come procura ad negotia generale – rappresentanza sostanziale - che gli consentiva, dunque legittimamente, di rilasciare in nome del dominus la procura ad un difensore (Cass. Civ. sez I, n. 2493/1996), per tutelare gli inte-
ressi del rappresentato in giudizio.
Sempre in via preliminare, in ordine alla nullità della procura conferita al Fi-
, deve essere rilevato quanto segue. Parte convenuta deduce che il Pt_3 CP_1
all'epoca del rilascio della procura (7 febbraio 2020) fosse già incapace di in-
tendere e di volere e che, pertanto, non fosse in grado di comprendere quanto sottoscritto e ciò, nella ricostruzione del trovava conferma nella CP_2
nomina di un amministratore di sostegno. Tuttavia, non può non rilevarsi che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno – successivo di oltre due anni rispetto al rilascio della procura generale in favore del – si giusti- Pt_1
ficasse solo in ragione dell'incapacità di amministrare il patrimonio del Per_3
[.
. Tant'è che dalla lettura del decreto di nomina e dagli atti successivi dell'amministratore di sostegno non risulta che il versasse in una gene- CP_1
rale condizione di incapacità di intendere e di volere. Anzi, la – sog- CP_4
getto terzo estraneo privo di interessi personalistici nel giudizio – nel costi-
tuirsi in giudizio in data 13 marzo 2023 riferiva di aver espressamente inter-
pellato il in ordine alla controversia e che questi aveva manifestato la CP_1
volontà di proseguire nel giudizio pendente. Alla luce delle superiori conside-
razioni è ragionevole ritenere che il ritenuto dall'amministratore di CP_1
sostegno in grado di intendere e di volere nel marzo 2023, avesse quantome-
no le medesime capacità anche nel 2020, ovvero all'epoca del conferimento della procura generale al che, per tali ragioni, non può considerarsi Pt_1
nulla.
6 Nel merito la domanda di revocazione della donazione non può essere accolta per i seguenti motivi.
L'art. 801 c.c. prevede, tra le altre ipotesi, la revocazione per ingratitudine nel caso in cui il donatario abbia arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante. Si tratta, pacificamente, di un elenco tassativo di ipotesi che devono
– per espressa previsione legislativa – essere anche gravi, determinati in qua-
lunque modo, direttamente o indirettamene anche se non configuranti uno dei reati contro il patrimonio previsti dalla legge. Il pregiudizio, tra l'altro, deve essere valutato dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze del caso;
vie-
ne in considerazione, soprattutto, la proporzionalità tra l'entità del patrimonio e quella del danno arrecato. Secondo autorevole dottrina, seguita dalla giuri-
sprudenza di merito, la legge richiede il dolo inteso non solo come azione consapevole e cosciente ma come malvagio proponimento di danneggiare il donante, sul quale, infatti, grava l'onere della prova (Trib. Bologna sentenza del 27 aprile 2004).
Nel caso in esame detta prova non può dirsi raggiunta.
La giurisprudenza è estremamente rigorosa nella valutazione della prova in ordine alla sussistenza di un danno al patrimonio morale, e non, del donante.
Gli atteggiamenti devono essere caratterizzati “dalla manifestazione nel com-
portamento del donatario di un durevole sentimento di disistima delle qualità
morali e d'irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe invece improntar-
ne l'atteggiamento. Detto presupposto non può essere desunto da singoli ac-
cadimenti che, risultando di per sé censurabili, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante”
7 (Cass. Civ. n. 8752/2012). Ebbene, nel caso in esame, prima il Ficarra n.q. di procuratore del e, in seguito alla riassunzione, il n.q. di ere- CP_1 CP_3
de universale hanno supportato la domanda di revocazione sostanzialmente contestando al le seguenti condotte illegittime: la vendita CP_2
dell'appartamento sito in via Volta n. 68, senza che fosse stato versato il cor- rispettivo per la vendita dell'usufrutto al il tentativo di locare CP_1
l'appartamento in cui il aveva la residenza, la gestione dei conti cor- CP_1
renti e della cessione del 1/5 della pensione e la scomparsa di alcuni monili di proprietà del CP_1
La prova del danno arrecato e della intenzionale volontà lesiva del patrimo-
nio del tale da manifestare una ingratitudine generalizzata che giusti- CP_1
fichi la revoca della donazione, non è stata raggiunta in ordine a nessuna del-
le circostanze sopra dedotte.
In merito alla vendita dell'appartamento sito in AP d'LA, via Volta n.
68, deve essere rilevato quanto segue.
In data 13 dicembre 2018, epoca in cui non vi era alcun dubbio in ordine alle sue capacità cognitive, il conferiva al procura speciale “affin- CP_1 CP_2
chè in nome, vece, conto ed interesse di esso mandante venda a chi crederà
più opportuno e per il prezzo che riterrà più conveniente, tutti i diritti di per-
tinenza del mandante consistenti nell'intero usufrutto sull'appartamento per civile abitazione ubicato al piano primo di un fabbricato a più elevazioni f.t., sito nel territorio di AP d'LA via Alessandro Volta n. 68, composto da quattro vani catastali, individuato al c.f. foglio n. 1, particella 321, sub 3 […].
Conferisce, pertanto, al nominato procuratore ogni più ampia facoltà […] compresa quella di […] dichiarare il prezzo di vendita ed incassarlo”.
8 La compravendita della nuda proprietà dell'immobile e dell'usufrutto è, inve-
ce, datata 20 aprile 2021; per tale operazione sono stati corrisposti da
[...]
euro 170.000,00, di cui in euro 52.000,00 era stato quantificato il CP_7
corrispettivo per l'usufrutto, dunque di spettanza del CP_1
A seguito della denuncia presentata dal , per conto del ex art. Pt_1 CP_1
640 c.p., in data 02 dicembre 2021 il g.i.p. iscriveva nel registro degli indaga-
ti con riferimento al delitto di cui artt. 646 c.p.; sulla scorta Controparte_2
di questo veniva presentato un ricorso per decreto ingiuntivo che si conclu-
deva con la consegna dell'assegno pari ad euro 48.000,00 da parte del Pt_4
[. alla n.q. di amministratore di sostegno del Detta condotta – CP_4 CP_1
esauritosi il tutto, dalla vendita sino al trasferimento delle somme, nonostante i giudizi, in poco più di un anno solare – non può ritenersi sufficiente ad inte- grare il grave pregiudizio patrimoniale richiesto dall'art. 801 c.c., soprattutto a fronte di una procura speciale come quella rilasciata dal col quale lo CP_1
stesso autorizzava il finanche a trattenere le somme (p. 2, procura CP_2
speciale). In tal senso, dunque, l'atteggiamento del seppur certa- CP_2
mente non solerte, non può essere qualificato come un atto doloso di aggres-
sione al patrimonio del e, pertanto, non è rilevante ai fini CP_1
dell'integrazione della fattispecie richiesta dall'art. 801 c.c., soprattutto in considerazione del fatto che non vi sono ragioni che possano far sorgere il dubbio circa la genuinità della procura resa davanti al Notaio nel Per_4
2018.
Allo stesso modo, non appare integrare un doloso attentato al patrimonio del donante neppure la potenziale locazione dell'immobile sito in AP
d'LA, via Vittorio Veneto n. 121. Infatti, la giurisprudenza è assoluta-
9 mente concorde nel pretendere che il danno arrecato al patrimonio del donan-
te debba essere effettivo e non anche ipotetico o potenziale. Relativamente a questa seconda condotta, infatti, parte attrice si è limitata a produrre gli
screenshot di un sito di annunci immobiliari non datati (all. n. 16, memorie ex art. 183 c.p.c. ). Ciò non solo non consente di collocare temporal- Pt_1
mente l'annuncio pubblicato, ma non consente né di attribuire la paternità dello stesso inequivocabilmente al né di accertare l'effettivo danno CP_2
patrimoniale arrecato al patrimonio del donante (ad esempio, attraverso la stipula di un contratto di locazione di cui il non era a conoscenza). Per CP_1
gli elementi emersi in sede di giudizio, nessun contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in via Vittorio Veneto n. 121 è stato poi stipulato effettivamente dal La condotta richiesta dall'art. 801 c.c., infatti, ri- CP_2
chiede necessariamente un'aggressione concretamente offensiva della sfera morale e/o patrimoniale del donante, che esprima in modo inequivocabile –
in luogo della fisiologica riconoscenza – un sentimento di avversione nei confronti di quest'ultimo tale da ripugnare la coscienza comune (Cass. Civ. n.
8018/2012; conf. Cass. Civ. n. 17188/2008; Cass. Civ. n. 13632/2001).
In ordine alla gestione del conto corrente, come noto, nell'ipotesi di una con-
titolarità in ordine al conto corrente e in assenza di voci specifiche che con-
sentano di provare la provenienza del denaro e/o dell'identità del soggetto prelevante (Cass. Civ. n. 1643/2025), non è possibile superare la presunzione di comunione degli importi transitati sul conto corrente ex art. 1854 c.c.. Da-
gli estratti conto versati in atti (all. n. 12 memorie ex art. 183 c.p.c. ; Pt_1
all. n. 2 ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa – all. n. CP_3
12 ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa – , non si dà CP_3
10 prova di una gestione dolosa volta ad aggredire il patrimonio del CP_1
D'altra parte, in presenza di un conto corrente cointestato a più persone, con facoltà di compiere operazioni anche separatamente, i rapporti interni tra i correntisti sono regolati dall'art. 1298, II comma, c.c., “in base al quale il de-
bito od il credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diver-
samente” (Cass. Civ. n. 3241/1989). Anzi, conferma detta contitolarità soli-
dale la circostanza che sul conto fossero transitati anche euro 117.800,00 da parte di – terzo acquirente dell'immobile sito in via Volta - Persona_5
quale corrispettivo versato in favore del che ne era il proprietario, e CP_2
non anche, o meglio non solo, in favore del Quindi, che poi il primo CP_1
abbia disposto di queste somme, come meglio abbia ritenuto, appare rientran-
te nella ordinaria amministrazione dei rapporti patrimoniali di ciascuno e non come atteggiamento pregiudizievole nei confronti del cugino.
In ordine al contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pen-
sione deve rilevarsi quanto segue. Parte attrice ha depositato una copia del contratto stipulato in data 29 ottobre 2018 con la We Finance S.p.A. dedu-
cendo che sulla stessa sarebbero state mosse “tutte le censure del caso, per
accertare se la firma apposta in calce appartiene al Sig. . Persona_1
Come noto, però, perché detta scrittura possa costituire una prova legale, la parte che voglia avvalersi di questa – anche se per dimostrare, come nel caso in esame, il dolo di controparte – ha l'onere di proporre istanza di verifica-
zione. Ciò in quanto, solo così è possibile far acquisire al documento disco- nosciuto l'efficacia di prova legale di cui all'art. 2702 c.c. mediante l'attribuzione o meno della dichiarazione a colui che apparentemente l'ha sot- toscritta;
in tal modo, di fatto, confermando l'esito del disconoscimento, al-
11 trimenti privo di qualsiasi valore probatorio. Infatti, la verificazione in via in-
cidentale svolge una funzione strumentale e ha finalità istruttorie connesse all'attività probatoria delle parti in quanto preordinata all'utilizzo, nel proces- so, della prova documentale che abbia acquisito l'efficacia probatoria privile-
giata (Cass. Civ. n. 23450/2012). La condizione richiesta per la promozione dell'istanza ex art. 216 c.p.c. è la sussistenza dell'interesse ex art. 100 c.p.c. a proporla che consiste nella idoneità e rilevanza del documento a costituire prova privilegiata nel processo principale. Se su questo punto non sorgono dubbi di sorta, stante l'effettiva incidenza di una tale condotta – laddove ac-
certata - ai fini della valutazione in ordine al grave pregiudizio che giustifi-
cherebbe la revoca della donazione, non può non rilevarsi che l'istanza di ve-
rificazione non è stata richiesta nei tempi e nei modi prescritti dalla legge. La
parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presen-
tare l'istanza di verificazione, a norma dell'art. 216 c.p.c., in modo non equi-
voco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti e, quindi, non oltre la scadenza del termine per il deposito della memo-
ria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (Trib Vicenza n. 88/2022). In questo ca-
so, seppur il processo sarebbe stato volto ad accertare la non paternità del do-
cumento e, dunque, a comprovare la malafede del senza l'istanza di CP_2
verificazione non è possibile attribuire alcun valore alla scrittura oggetto di disconoscimento da parte del presunto autore. Infatti, la parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante l'apparente sua firma, può assumere l'iniziativa per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione (Cass. Civ., n. 20882/2021). La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta in via inci-
12 dentale o principale equivale ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non può tenerne conto (Cass. Civ., n. 2220/2012).
Infine, quanto alla dedotta sottrazione dei monili e preziosi, quale ulteriore condotta asseritamente posta in essere dal anche quest'ultima è ri- CP_2
masta sfornita di prova. Infatti, non solo non è stata fornita prova in ordine all'esistenza dei preziosi, ma neppure sulla collocazione degli stessi e sulla disponibilità che il potesse averne. CP_2
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di revoca della donazio-
ne per grave pregiudizio patrimoniale deve essere rigettata. Nessuna delle condotte poste in essere, per come provate in corso di causa, è sufficiente- mente grave da integrare gli estremi dell'ingratitudine che, come richiesto dalla giurisprudenza, si esteriorizzi in maniera tale da rendere evidente un di- sprezzo nei confronti del donante che integri la fattispecie richiesta dall'art. 801 c.c.
Le domande volte ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale non possono essere accolte per le ragioni che seguono.
Parte attrice non deduce né il fatto commesso, né la lesione ingiusta even-
tualmente subita, né la sussistenza di un qualsivoglia nesso di causalità tra un comportamento contra ius posto in essere dal e l'ipotetico danno in- CP_2
giusto subito dal Invero, in assenza di prove contrarie, il si è CP_1 CP_2
limitato a vendere un appartamento di cui era effettivamente proprietario in forza della donazione per cui è causa;
pur essendo, infatti, anche alla luce delle relazioni della emersi elementi che qualificano i comportamenti CP_4
del come censurabili, questi – così come provati in giudizio – non CP_2
13 consentono di andare oltre un biasimo sociale, essendo privi di concrete rica-
dute giuridiche.
Ritiene, infine, il Tribunale che, attesa la peculiarità e l'effettiva controverti-
bilità della questione trattata, sussistano ragioni tali da giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 4011/2021 R.G., così decide:
1. Rigetta la domanda di revoca della donazione intervenuta tra Per_1
e in data 09 novembre 2004;
[...] Controparte_2
2. Rigetta le altre domande;
3. Compensa le spese di lite.
Messina, 27/05/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fran-
cesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo,
presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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